Altri paesi europei

europa

La 57enne Andrea Mielke è stata la prima cittadina austriaca a optare per il suicidio assistito. A causa di un raro difetto genetico, si poteva muovere soltanto seduta in una sedia a rotelle per tutta la vita fin dalla sua giovinezza a causa della sua disabilità. È morta la sera del 14 aprile scorso.

Andrea ha deciso da sola quando terminare la vita, cioè quando non funzionava più. Voleva fare il suo ultimo viaggio optando per il suicidio assistito, che è legalmente possibile in Austria dall’inizio dell’anno. “Se non sei abbastanza duro e coraggioso, allora hai perso comunque, perché la lotta contro le autorità è la peggiore e quasi nessuno può superarla“, ha detto in un’intervista alla televisione austriaca (ORF) pochi giorni prima di morire. La donna ha combattuto per tutta la vita anche davanti ai tribunali, come attivista per i diritti delle persone disabili e per la loro assistenza personale adeguata.

L’assistente Adi è stato un compagno fino alla fine

L’assistente Adi è diventato il suo compagno: lui ha accompagnato anche Andrea nel suo ultimo viaggio, che è stato pesantissimo a causa degli ostacoli burocratici, per vedere accolta la richiesta del suicidio assistito. Qualche giorno fa, nell’intervista sopraindicata, si notava che non aveva più forza ed era chiaro il suo tormento infernale: “L’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e tutti gli enti preposti vi danno la stessa risposta, cioè “non diamo alcuna informazione“.

Suicidio assistito consentito in Austria dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno, il suicidio assistito è stato legalizzato in Austria, ma a condizioni rigorose. Due medici devono confermare la capacità di intendere e volere della persona morente e il fatto che soffre di una malattia che porta alla morte. Dopo un periodo di attesa di dodici settimane, il medico curante può assistere il paziente al suicidio assistito.

L’Ordine dei Medici: “L’assistenza al suicidio si scontra con la professione”

“Prima di tutto, qui sono state sicuramente verificate le difficoltà iniziali nell’applicazione della legge. Ma dobbiamo accettare che il suicidio assistito è in collisione con la nostra etica professionale”, afferma Karl Forstner, Presidente dell’Ordine dei Medici austriaco. La decisione del paziente si basa su informazioni fornite dalla professione medica riguarda la sua condizione e le prospettive future. “E poi i medici dovrebbero essere in una posizione per decidere di assistere a questo passaggio o meno”.

Andrea Mielke: “Ho vissuto un periodo della mia vita in modo decente”

Non sarebbe Andrea Mielke se non avesse superato quest’ultimo ostacolo. Alla presenza del suo compagno Adi e di due medici, ha messo fine alla sua vita giovedì sera, 14 aprile scorso. Come la vita, la morte dovrebbe appartenere solo a lei: “Ho vissuto un periodo della mia vita in modo decente e posso solo dire, osate, perché vale la pena”.

Johannes Agterberg                                                                          21 aprile 2022

Fonte: Oesterreichische Radio und Fernsehen (ORF)

Non del tutto soddisfacente, tuttavia una svolta verso una maggiore umanità

La sentenza della Corte costituzionale austriaca dell’11 dicembre 2020 ha abrogato per gran parte una legge contraria ai diritti umani dell’anno 1934 (!). L’Austria ha così seguito la tendenza in atto da decenni in altri paesi verso una maggiore autodeterminazione, rispettata dallo Stato.

Invece di affrontare seriamente la questione del suicidio assistito, l’attuale sistema politico austriaco – come in altri paesi – ha fallito per inedrzia. Nulla è successo per mesi fino a quando il Ministero della Giustizia ha costituito il “Forum di dialogo sull’eutanasia”. Anche se questo organismo era unilaterale, incompleto e non rappresentativo della volontà della popolazione, ha comunque fornito la base decisiva per la nuova legge sull’assistenza al suicidio, approvata dal Parlamento il 16 dicembre 2021.

Ciò che è positivo della nuova legge è che:

  • per la prima volta, lo Stato rispetta almeno parzialmente il diritto individuale all’autodeterminazione anche alla fine della vita;
  • che l’assistenza al suicidio non è riservato solo ai malati terminali;
  • che lascia la valutazione della propria sofferenza all’individuo;
  • che la richiesta dell’assistenza al suicidio deve essere valutato da due medici, di cui uno specializzato in cure palliative. Comunque il malato può chiedere consulto a un qualsiasi numero di medici per la conferma della sua capacità decisionale:
  • che psichiatri e psicologi clinici non sono assolutamente necessari per l’accolto della richiesta di assistenza al suicidio;
  • che il periodo di riflessione di 12 settimane può essere ridotto a 2 settimane per i casi più gravi;
  • che i malati di mente non sono esclusi in linea di principio;
  • che la preparazione letale è consegnato all’individuo;
  • che questa deve essere (auto)somministrata entro un anno, oltrepassato detta termine il paziente deve rinnovare la richiesta di assistenza al suicidio;
  • l’eutanasia attiva non è vietata;
  • che nonostante le massicce pressioni dei conservatori, il disegno di legge non è stato stravolto;
  • che le persone che assistono al suicidio non possano essere incriminati;
  • che l’assistenza al suicidio potrà essere effettuata da associazioni senza fine di lucro sia possibile.

 La legge sull’assistenza al suicidio così come è stata approvata, è da un lato una pietra miliare, ma dall’altro c’è ancora spazio per miglioramenti. Si stima che con il pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione (basato su un confronto con i Paesi Bassi e dopo una fase di start-up di 3 anni) significherebbe circa 3.000 casi di suicidi assistito all’anno in Austria.

Tuttavia, esistono dubbi se questo “marchio di libertà” sia raggiunto, cioè se la legge è in grado di coprire la necessità di assistenza al suicidio in modo reale e completo. In caso contrario, la legge dovrebbe essere aggiornata in base agli esiti di valutazioni periodiche.

Gli aggiornamenti e chiarimenti riguardano tra altro:

  • Le persone che soffrono intollerabilmente a causa della stanchezza di vivere non devono essere discriminate;
  • Il limite di 18 anni è puramente arbitrario. Minori che sono in grado di prendere autonomamente decisioni riguarda la loro condizioni di salute, non devono essere esclusi dall’accesso all’assistenza al suicidio. Questa regola dovrebbe valere anche per la stesura del testamento biologico;
  • I malati dementi che sono in grado di intendere e volere non devono essere discriminati.
  • Gli stranieri non devono essere discriminati;
  • Gli elenchi aggiornati di medici, medici con qualifiche di cure palliative, psichiatri, psicologi clinici, notai e farmacisti, che prestano l’assistenza al suicidio, devono essere pubblicamente disponibili online.
  • L’informazione fornita dal medico deve essere solo informativa e obiettiva;
  • Ci deve essere la possibilità di ricorrere presso un tribunale per impugnare la valutazione dei medici;
  • Per l’atto finale, deve essere espressamente raccomandato il supporto medico su base volontaria;
  • Tutti i costi del suicidio assistito devono essere pagati dalle compagnie di assicurazione sanitaria (quindi indirettamente dallo Stato):
  • L’accompagnamento di un malato in Svizzera e un’assistenza analoga devono poter essere effettuati in modo legale;
  • Il divieto di pubblicizzare (da associazioni senza fine di lucro come la Dignitas Svizzera) il suicidio assistito non deve essere un divieto di informazione, tra l’altro utilizzando siti web informativi e stand informativi pubblici;
  • Le istituzioni finanziate esclusivamente da religioni, devono almeno fornire informazioni oggettive sull’opzione del “suicidio assistito”;
  • Medici palliativi, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, tutti coloro che sono coinvolti nel dialogo sulla prevenzione, cappellani ospedalieri … devono fornire in modo dimostrabile informazioni obiettive sull’opzione del suicidio assistito;
  • Nelle istituzioni cofinanziate dallo Stato (ospedali, ospizi, case di cura e di riposo…) l’esercizio del diritto dell’assistenza al suicidio deve essere reso privo di ostacoli;
  • L’abuso, cercando di persuadere o costringere una persona in fase terminale dalla sua malattia a un prolungamento indesiderato della vita e conseguentemente della sua sofferenza, deve essere efficacemente prevenuto;
  • Costruire strutture laiche dedicate alle cure palliative.

Con la legge sull’assistenza al suicidio, in Austria è stato fatto un salto di qualità verso una maggiore libertà civile e umana per una fine dignitosa della vita. Tuttavia, resta ancora parecchio da fare per garantire che il diritto all’autodeterminazione per la fine della vita, sia pienamente rispettato nella società austriaca e possa essere liberamente attuato.

Interessante è che il Parlamento è andato oltre i requisiti indicati nella sentenza della Corte Suprema grazie a d una certa lungimiranza dei politici austriaci. La legge approvata descrive dettagliatamente le procedure per ottenere l’autorizzazione di ricevere il preparato letale. Il controllo della corretta applicazione sembra demandato al medico legale che deve accertare se la morte rispecchia il desiderio del malato come indicato nel testamento biologico. Tutti i testamenti biologici sono raccolti in un registro digitale centrale e consultabili da persone autorizzate.

                                                                                 Johannes Agterberg                           7 gennaio 2022

Fonti;    Legge no 242 del : Legge Federale sull’assistenza al suicidio e la modifica della Legge su stupefacenti e del Codice penale;

Comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2021;

Comunicato stampa del Presidente dell’Associazione Austriaca per il fine-vita volontario (OGHL) del 1° gennaio 2022

La lettera è stata pubblicata il 15 giugno 2021 e per quella ragione l’ho attualizzata, senza però toccare la sostanza del suo contenuto.

Non ci vuole molto per capire che la situazione attuale italiana non differisce molto da quella francese.

Va detto a favore del Presidente Macron che recentemente ha costituito un comitato di 150 cittadini francesi, scelti a caso, con il compito di studiare la necessità di una legge riguardo l’assistenza a morire e di redigere o meno una proposta di legge.

Segue la lettera.

Alain Cocq

Cimitero di Chevigny-Saint-Saveur

Prima vialetto a sinistra

1° sepoltura a sinistra

LETTERA APERTA                                                                                                                    Al Presidente della Repubblica

E per conoscenza.           Ai signore e signori membri del governo

Ai signore e signori, i deputati

Ai signore e signori i senatori

Oggetto: Lettera dall’al di là della tomba

Signore e signori

Desidero informarvi, con la presente, della mia morte in dignità, nell’ambito di una procedura di suicidio assistito in Svizzera (morte naturale).

Desidero portare i miei più sentiti ringraziamenti e la mia gratitudine alle associazioni “Associazione per il diritto di morire in dignità” (ADMD) e “Handi – Mais- Pas- Que”, nonché la mia gratitudine alle associazioni “Ultima Libertà” e al Sig. François Lambert, per il loro sostegno in questo lungo e tortuoso percorso che mi ha permesso di morire in dignità.

Innanzi tutto, signor Presidente della Repubblica, vorrei rivolgermi a lei, rispettando l’ordine protocollare.

Signor Presidente, nella sua lettera dell’agosto 2020 lei mi ha scritto che la pena di morte è stata abolita e che lei non era al di sopra della legge.

In qualità di convinto difensore dell’abolizione della pena di morte, le vorrei dire che è stato un atto civile detta abolizione.

D’altro canto, poiché non sono soggetto alla pronuncia di una condanna a morte da parte di una corte d’assise, non vedo quale sia il riferimento alla pena di morte nel mio riguardo.

Per quanto riguarda la sua affermazione che lei non è al di sopra della legge: vorrei ricordarle che lei è effettivamente al di sopra della legge durante il suo mandato, ad eccezione degli atti di alto tradimento, che in questo caso specifico sarebbero processati da un tribunale speciale.

Vorrei anche sottolineare la mancanza di coraggio politico che lei, signor Presidente, e il suo governo, hanno mostrato riguardo al rifiuto di mettere all’ordine del giorno un disegno di legge sul fine vita con dignità, sia con il suicidio assistito quando la persona è cosciente, sia con l’eutanasia quando la persona non è più in grado di esprimersi, ma che tuttavia ha affermato questo diritto prima, per iscritto, o con la sua famiglia, o con la sua persona di fiducia (mentre voi vi presentate come grandi riformatori!).

Vorrei congratularmi con gli onorevoli deputati che hanno avuto il coraggio e la coscienza di votare a favore dell’articolo 1 del disegno di legge dell’onorevole Falorni. (Nota: proposta di legge riguardo il suicidio assistito)

D’altro canto, vorrei castigare l’arcaismo dei membri del Senato a causa del loro voto negativo su un disegno di legge simile al disegno di legge sopra citato: ciò implica la necessità di riformare questo organo costituzionale che dimostra giorno dopo giorno la sua grandissima difficoltà nell’evoluzione e nella comprensione della nostra società attuale; ma questo non è sorprendente data l’età media dei senatori.

Infine, per concludere, vorrei porre due domande al Presidente, ai signore e signori membri del governo, ai senatori e ai deputati, eletti nel 2022: “Siete pronti a sostenere un disegno di legge sul fine vita in dignità in cui sarebbero definiti sia il suicidio assistito che l’eutanasia, il tutto ovviamente inquadrato dalle necessarie misure di sicurezza e protezione?

E vi impegnate a presentare (e a votare poi) un disegno di legge sul fine vita con dignità entro un anno dalla sua elezione alla carica di Presidente della Repubblica (o al suo mandato di senatori e deputati)?

Per quanto mi riguarda, da dove sarò, non mancherà di osservarvi tutti.

Infine, onorevoli deputati, vorrei inviarvi i miei saluti dall’al di là della tomba.

Alain Cocq

Traduzione: Johannes Agterberg     14 gennaio 2023

Fonte: ADMD – Associazione francese per la morti indignità

Introduzione

Il parlamento portoghese ha approvato il 29 gennaio 2021 con larga maggioranza (136 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astensioni) il decreto 109/XIV che legalizza la morte medicalmente assistito.

Prima della firma del decreto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha inviata il 18 febbraio 2021 una lettera al Presidente della Corte chiedendo un parere di costituzionalità degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 del suddetto decreto.

Prima di entrare nei dettagli è opportuno sapere il parere dei 10,3 milioni di cittadini portoghesi per quanto riguarda la legalizzazione della morte medicalmente assistito. A tale scopo sono stati effettuati sondaggi con i seguenti esiti

  • Il 13 febbraio 2020 il laboratorio dell’istituto universitario Egas Moniz di Lisbona (LUSA) ha pubblicato l’esito di un sondaggio per valutare l’atteggiamento del popolo portoghese nel confronto dell’eutanasia, tenendo in considerazione fattori psicologici vale a dire solitudine, soddisfazione della vita, malessere psicologico, benessere spirituale e di personalità. Dal sondaggio è risultato che 50,6% è favorevole all’eutanasia, 25,6% è contrario e 23,9% non hanno espresso un’opinione.

Si è scoperto che gli intervistati anziani, meno istruiti, praticando una religione, con poca conoscenza dell’eutanasia e con una condizione di salute meno buona, sono più sfavorevoli nel confronto dell’eutanasia. I giovani invece di buona salute, meglio istruiti, non praticante una religione e con un alto grado di conoscenza dell’eutanasia, sono più favorevoli.

Su domande specifiche p.e. nel caso di un malato terminale la percentuale dei favorevoli aumenta (in media 68%);

La maggioranza (63,7%) è a favore di un referendum per decidere sulla penalizzazione, mentre 13,3% preferisce la legalizzazione decisa dal parlamento. 32% ha dichiarato di non saper cosa decidere per quanto riguarda questa delicata questione.

  • Un sondaggio effettuato dal sito web SIC Noticias del 20 febbraio 2020 ha dato il seguente esito:

Sei d’accordo con la depenalizzazione dell’eutanasia?   59% si   41% no.

Sei d’accordo con lo svolgimento di un referendum sulla depenalizzazione dell’eutanasia?   56.6% si      43,4 no.

Concludendo si può sostenere che la maggioranza della popolazione è al favore della legalizzazione dell’eutanasia, opinione confermata dal voto favorevole della larga maggioranza dei parlamentari del decreto 109/XIV.

Sintesi del decreto

Il 29 gennaio 2021 il parlamento portoghese ha approvato, con 136 voti favore, 78 contrari e 4 astensioni, il decreto 109/XIV che legalizza la depenalizzazione dell’eutanasia e dell’assistenza al suicidio in determinate circostanze e rispettando certi requisiti, comportamenti attualmente regolati dal Codice penale. L’anticipazione della morte può avvenire in due modi: attraverso l’auto-somministrazione di farmaci letali da parte del paziente, o attraverso la loro somministrazione da parte del medico o dell’operatore sanitario. In altre parole, questa legge copre le situazioni comunemente note come “suicidio assistito” e “eutanasia volontaria attiva”. La normativa non si limita, tuttavia, a depenalizzare questi comportamenti, ma approva anche la pratica di anticipare la morte medicalmente assistita nei casi previsti dalla legge. Questi casi riguardano le situazioni di persone, maggiorenni, “in una situazione di intollerabile sofferenza, con un danno definitivo di estrema gravità secondo il consenso scientifico” o “malattia incurabile e mortale”. È essenziale che il richiedente sia un cittadino portoghese o residente legale nel territorio nazionale, con l’intenzione di evitare che il Portogallo diventi, come altri paesi, una destinazione del “turismo della morte”. 

Il disegno del decreto si base sul “Projeto de Lei N.°832/XIII/3, presentato dal Partito Socialista in 2018, poi rigettato. Ricalca sostanzialmente le leggi, i regolamenti e le direttive in vigore in altri paesi dove l’eutanasia e l’assistenza al suicidio è possibile senza conseguenze penali. Per chi vuol consultare il testo integrale del decreto, tradotto in italiano, si rimanda al sito www.finevitavolontario.it sotto la sezione Legislazione “2021 01 29: Portogallo – Il decreto (revocato) che legalizza la morte medicalmente assistita”. 

Il Presidente della Repubblica rinvia il decreto alla Corte costituzionale

Nonostante che il presidente aveva dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso lo stesso di inviare alla Corte Costituzionale il Decreto n. 109/XIV, approvato il 12 febbraio 2021 dal Assembleia da República per il riesame. Il Presidente conseguentemente ha sospeso la promulgazione del decreto. Si tratta degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 che regola, le circostanze e le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile, articoli che potrebbero violare i principi di legalità e di tipicità in materia penale sanciti dalla Costituzione, con riguardo la libertà di limitare il diritto alla vita interpretata secondo il principio della dignità della persona umana.

Quali sono i testi degli articoli “incriminati”?:

Articolo 2 Anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile

 1 – Ai fini di questa legge, l’anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile se praticata o aiutata dagli operatori sanitari quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico; (omissis);

Articolo 4 Parere del medico di curante

 1– Il medico curante emette un parere motivato sul rispetto da parte del paziente di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e gli fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti sulla situazione clinica che lo riguardano, sui trattamenti applicabili, vitali e disponibili, in particolare le cure palliative, e sulla sua prognosi, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca la sua volontà. La decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata. (omissis).

Articolo 5 Conferma da parte di un medico specialista

 1 – Dopo l’assenso del medico curante, consulta un altro medico, specialista nella patologia che colpisce il paziente, la cui opinione conferma o meno che le condizioni di cui all’articolo precedente, la diagnosi e la prognosi della situazione clinica, la natura incurabile della malattia o la sulla condizione definitiva siano soddisfatte;

Articolo 7 Parere del Comitato di verifica e valutazione

1 – Nei casi in cui i pareri favorevoli siano presentati conformemente agli articoli precedenti, riconfermata la volontà del paziente, il medico curante trasmette una copia del suo parere alla Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA), di cui all’articolo 23, chiedendo un parere sul rispetto dei requisiti e delle fasi precedenti alla procedura che deve essere redatto entro 5 giorni lavorativi (omissis)

Articolo 27 Modifica del Codice penale

Gli articoli 134, 135 e 139 del Codice penale sono così formulati:

Articolo 134 …

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.

  Articolo 135 […]

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.

(omissis).

Il Capo dello Stato, pur ribadendo che con tale rinvio non intende chiedere al giudice una verifica della conformità alla Costituzione del concetto e delle pratiche di eutanasia, ritiene che alcuni tra i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita, come regolata dal nuovo decreto, presentino profili di eccessiva indeterminatezza, tali da inficiare la legittimità costituzionale del nuovo testo normativo.

In primo luogo, il Presidente della Repubblica ritiene che il requisito relativo ad una situazione di sofferenza intollerabile non sia sufficientemente definito, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista medico, rimandando quindi ad un criterio di sofferenza caratterizzato da una dimensione fortemente soggettiva. Tali aspetti, secondo il Capo dello Stato, risultano particolarmente problematici nella misura in cui il decreto in oggetto stabilisce in capo al medico il compito di accertare la sussistenza di tale requisito, risultando però poco chiaro come debba essere determinata una situazione di sofferenza intollerabile, tenendo in considerazione la sola prospettiva del richiedente o basandosi su una valutazione di tipo medico.

In secondo luogo, il Presidente evidenza anche come profili di criticità siano presenti anche con riferimento al requisito della malattia cronica di estrema gravità secondo il consenso scientifico. Questo requisito, che nella disposizione normativa oggetto di giudizio, risulta subordinato alla condizione di sofferenza intollerabile, indicherebbe una soluzione incoerente con gli obiettivi posti dal legislatore, dal momento che darebbe luogo ad un’interpretazione secondo cui anche solo una malattia cronica di estrema gravità potrebbe garantire la possibilità di accedere ad una pratica di morte medicalmente assistita. Tale requisito, ribadisce il Capo dello Stato, deve invece essere combinato con il primo, cioè la sussistenza di una condizione di sofferenza intollerabile del richiedente. Tuttavia, la natura indefinita del concetto di sofferenza intollerabile e la totale mancanza di definizione di ciò che costituisce una malattia cronica di estrema gravità, senza che vi sia un consenso scientifico a riguardo, non fornirebbero al medico coinvolto nella procedura di morte medicalmente assistita un quadro legislativo certo che possa guidare le sue decisioni e azioni. Inoltre, risulterebbe poco chiaro come una malattia cronica, ma non necessariamente mortale, possa rappresentare un requisito di accesso alla morte medicalmente assistita, dal momento che la morte non verrebbe ad essere una conseguenza naturale della malattia in questione.

Alla luce di queste considerazioni, il Presidente sottolinea come l’indeterminatezza normativa che caratterizza tali criteri non sembri essere conforme all’esigenza costituzionale di garantire un’adeguata tutela del diritto alla vita e della dignità della persona umana, incidendo negativamente anche in termini di certezza del diritto. E tali aspetti risultano essere maggiormente problematici se si considera che l’impostazione normativa adottata dal legislatore pone in capo al medico referente e al medico specialista il compito di valutare la sussistenza delle condizioni descritte.

Infine, in considerazione degli elementi esaminati, il Presidente ritiene che l’eccessiva indeterminatezza dei concetti utilizzati nel Decreto n. 109/XIV, per di più in materia di diritti, libertà e garanzie, e la scelta di rimandare la definizione degli stessi quasi interamente all’opinione di medici curanti e di specialisti consulenti, costituiscano una violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

Articolo 112 – Atti normativi

paragrafo 5 stabilisce, che nessuna legge può creare altre categorie di atti legislativi, conferire atti di altra natura e il potere di, con efficienza esterna, interpretare, integrare, sospendere o revocare eventuali precetti.

Articolo 25 – Diritto all’integrità personale

Paragrafo 1. L’integrità fisica e morale di ogni persona sarà inviolabile.

La Corte costituzionale revoca il decreto

La legislazione per depenalizzare l’eutanasia, approvato nel gennaio 2021, era stata deferita in via pregiudiziale alla Corte dal presidente Marcelo Rebelo de Sousa in quanto conteneva concetti poco chiari.

Dopo la sentenza, il testo sarà ritornato al Parlamento per la sua revisione, allora approvato con larga maggioranza.

Nonostante il Presidente aveva dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso di inviarlo lo stesso alla Corte per il riesame, perché il testo utilizzava termini “eccessivamente indeterminati” nella definizione di requisiti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita.

La preoccupazione del Presidente si concentra sul paragrafo 1 dell’articolo 2. Si legge che ” quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico”.

PUBBLICITÀ

Il giudice Pedro Machete ha dichiarato che la legge era incostituzionale perché alcune delle clausole minacciavano il principio di “inviolabilità della vita” stabilito nella Costituzione  (articolo 112, paragrafo 5).

Nel comunicato rilasciato dalla Corte si legge che i giudici hanno fatto riferimento a “imprecisione” nel definire in quali situazioni si possa chiedere la morte assistita. E così chiedono che sia necessario legiferare con regole “chiare, precise, anticipabili e controllabili”, opinione confermato da Joao Pedro Caupers, presidente della Corte.

Inoltre, aggiunge il comunicato, “che il termine “malattia cronica di estrema gravità” non consente di essere delimitato con l’indispensabile rigore” che consenta di richiedere l’eutanasia.

La Corte conferma la posizione del Presidente, una decisione approvata con il voto a favore di 7 giudici a favore e 5 contrari.

Caupers dichiarò dopo la sentenza che i giudici non consideravano incostituzionale il diritto all’eutanasia stessa. “Ila Corte ritiene che il diritto alla vita non possa essere trasfigurato in un dovere di vivere in nessuna circostanza.”

La Costituzione ha anche lasciato aperta la possibilità che in futuro il Parlamento possa stabilire una legislazione sull’eutanasia, a condizione che i punti ritenuti incostituzionali siano sostituiti.

I passi successivi

La depenalizzazione dell’eutanasia è stata approvata dal Parlamento nazionale il 29 gennaio scorso, dopo un anno di discussioni e formalità legislative.

Il decreto aveva il sostegno del Bloco de Esquerda, cioè del Partido des Passaos, des Animais e de Naturezza (PAN), della Partido Ecoloigista “Os Verdes” (PEV), del partito “Iniziativa Liberale, della maggior parte dei deputati del Partido Socialista (PS) e dei deputati del gruppo Misto Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. La coalizione deve decidere se correggere gli aspetti identificati come incostituzionali dalla Corte o, in ultima analisi, desistere dall’attuazione di una nuova iniziativa.

Conclusione

Analizzando i casi di eutanasia disponibile sui siti delle Commissione di Verifica Eutanasia dei vari paesi come Belgio, Olanda e altri paesi/stati si deduce che è difficile determinare uno standard che dovrebbe valere per tutte le malattie o le combinazioni di malattie. Nessun caso è identico ad un altro, anche se per esempio per i malati di un tumore a secondo l’origine (polmoni, esofago, fegato) si potrebbe parlare di casi analoghi.

Inoltre, la sofferenza vissuto da un malato è soggettivo per il medico come è soggettivo l’accertamento della gravità delle sofferenze somatiche e psichiche dal medico.

Analizzando le leggi in vigore nei vari paesi si nota che nessuna legge fornisce una descrizione esauriente che copre tutti i possibili situazioni e condizioni. Sovente i legislatori hanno deciso di incaricare il Ministro della Sanità, gli Ordini dei Medici, le Commissione di Valutazione e Controllo e altri enti che hanno il know how per emanare i regolamenti applicativi e le direttive per i medici.

Poi un medico che ha assistito tanti malati che soffrivano insopportabilmente non sarebbe in grado di valutare l’insopportabilità delle sofferenze di un malato?

Nasce quindi il sospetto che il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, un (ultra)conservatore cattolico, con il lobbying della Chiesa Cattolica, ha cercato una “soluzione” per boicottare un decreto voluto dalla maggioranza della popolazione e votato dal Parlamento con larga maggioranza. Spero che mi sbagli.

Johannes Agterberg                                  12 aprile 2021

Fonti:

                Parlamento portoghese: Decreto n. 109/XIV;

                Costitucion de Portugal;

Istituto Universitario Egas Moniz: sondaggi sulla posizione della cittadinanza per quanto riguarda l’eutanasia;

                Corte costituzionale della Repubblica portoghese: Sentenza 123/2021;

Partito Socialista: Projeto de Lei N° 832/XIII/3°: Depenalizzazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio;

Lettera 18 febbraio 2021 del Presidente della Repubblica indirizzata al Presidente della Corte costituzionale;

                Vatican News: Portogallo soddisfazione dei vescovi per il rinvio della legge sull’eutanasia;

                DW.com: Il parlamento portoghese approva la legislazione dell’eutanasia;

                Reuters: La Corte costituzionale portoghese abroga la legge sull’eutanasia.

                ECO: Tribunal Constitucional chumba lei da eutanasia

                Wikipedia: Eutanasia in Portogallo

 

Ultima Libertà, un’associazione francese pro-eutanasia “più radicale” delle altre. Dieci membri sono stati presi in custodia dalla polizia martedì come parte di un’indagine sulla distribuzione di Pentobarbital, un potente anestetico a volte usato per il suicidio assistito.

I membri di Ultima Libertà sono sospettati di traffico di pentobarbital, un potente barbiturico vietato in Francia ma utilizzato per il suicidio assistito e l’eutanasia.

Il pentobarbital è stato bandito in Francia dal 1996. Ma gli attivisti pro-eutanasia continuano a commerciarlo clandestinamente per aiutare coloro che desiderano porre fine alla propria vita.

Un’indagine sul traffico di questo potente anestetico – usato legalmente in Svizzera, Olanda e Belgio per il suicidio assistito rispettivamente – ha comportato martedì la messa in custodia dalla polizia di dieci persone. Tutti fanno parte di; un’associazione pro-eutanasia chiamata Ultima Libertà. Per quanto riguarda i profili degli indagati si tratta di: “professioni intellettuali e mediche: insegnanti, fisioterapisti, psicologi”, dell’età tra i 60 a 80 anni.

In totale, tredici membri dell’associazione Ultima Libertà sono stati presi di mira da questa ondata di arresti, secondo fonti che hanno familiarità con la questione. L’operazione della polizia è ancora in corso e potrebbe avere ulteriori sviluppi.

“Più radicale” rispetto alle altre associazioni

Ultima Libertà si presenta come una “associazione internazionale per la legalizzazione del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria”. Creata nel 2009, ha sede a Chaumont, nell’Alta Marna, e ha sedi distribuite sul territorio francese. L’Associazione conta quasi 3000 membri.

“Il principio fondamentale è che vogliamo vedere riconosciuto a livello giuridico e politico la legitimazione che è la persona stessa che, una volta ‘maggiorenne e capace’ e in pieno possesso delle sue capacità di ‘persona libera ed eguale’ decide lui stesso continuare a vivere o morire, e comprendere le conseguenze irreversibili della realizzazione del suo desiderio di morire “, scrivono i suoi responsabili sul loro sito web.

I membri di Ultimate Libertà posti in custodia dalla polizia non sono necessariamente perseguiti per l’acquisto di dosi. Piuttosto, per aiutare e informare gli altri associati come ottenerlo,  come somministrarlo e fornire gli indirizzi e-mail crittografati. Un atto che rientra nell’ambito dell’istigazione al suicidio e è punibile con una pena di tre anni di reclusione e una multa di 45.000 euro.

Pentobarbitali: i precedenti nel 2019

Nell’ottobre 2019 erano stati sequestrate 130 bottigliette durante più di cento perquisizioni effettuate in Francia. Le analisi hanno rivelato che queste fiale contenevano Pentobarbital.

Un’indagine preliminare è stata aperta il 26 luglio 2019 dalla Procura di Parigi dopo la trasmissione all’Ufficio centrale per la lotta contro gli attacchi all’ambiente e alla salute pubblica (Oclaesp) da parte delle autorità americane di un elenco di destinatari. Confezioni definite “francesi” che possono contenere questo potente anestetico, dichiarato alla dogana come cosmetico. Le ricerche condotte dai gendarmi dell’Oclaesp, supportati dal Servizio centrale di intelligenza criminale (SCRC), avevano consentito di localizzare 125 acquirenti francesi.

Il 18 giugno 2020 il polo della sanità pubblica della Procura di Parigi ha finalmente aperto un’indagine giudiziaria per “importazione, detenzione, acquisizione, in particolare utilizzando una rete di telecomunicazioni, e uso illecito di sostanze classificate come psicotrope”. Nel mirino anche i responsabili di “importazione di merci pericolose per la salute pubblica, esercizio illecito della professione di farmacista oltre alla promozionepro o complicità nella propaganda a favore di prodotti che consentono il suicidio”.

 

Johannes Agterberg   18 gennaio 2021

Fonti: L’Express, radio Europa 1, AFP e EXIT International

 

DECRETO N. 109/XIV

Disciplina le condizioni nelle quali la morte medicalmente assistita non è punibile e modifica il Codice penale

 L’Assemblea della Repubblica decreta, ai sensi dell’articolo 161, lettera c, della Costituzione, quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali e quadro penale

Articolo 1 Oggetto

Questa legge disciplina le condizioni speciali in cui l’anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile e modifica conseguentemente il Codice penale.

Articolo 2 Anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile

 1 – Ai fini di questa legge, l’anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile se praticata o aiutata dagli operatori sanitari quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico;

2– Ai fini della presente legge, solo le richieste di anticipazione della morte presentate da cittadini nazionali o legalmente residenti nel territorio nazionale sono considerate legittime;

3 – La richiesta alla base della decisione di cui al paragrafo 1 è conforme alla procedura clinica e giuridica, secondo le disposizioni della presente legge;

4– La richiesta può essere liberamente revocata in qualsiasi momento a norma dell’articolo 11.

Capitolo II

La procedura

Articolo 3 Apertura della procedura clinica

1 – La richiesta di apertura della procedura clinica per anticipare la morte è presentata da una persona che soddisfi i requisiti di cui all’articolo precedente, in seguito denominato “malato”, in un documento scritto, datato e firmato da lui stesso, o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, da integrare nel Registro Clinico Speciale (RCS) istituito a tal fine.

2 – La richiesta è indirizzata al medico scelto dal paziente, in seguito denominato “medico curante” (N.B. la legge parla del medico guida o di orientamento) che può essere o è stato il medico personale o di famiglia del paziente e che può essere uno specialista nella patologia che ha colpito il paziente;

3 – Il medico curante deve accedere alla storia medica del paziente e assumerla come elemento essenziale del suo parere, emesso ai sensi dell’articolo 4;

4 – Le richieste di pazienti per l’applicazione della procedura di anticipazione della morte, oggetto di un procedimento giudiziario, sono immediatamente sospese al momento dell’avvio di detto procedimento fino a quando esso ha luogo, indipendentemente dalla fase in cui si trova la procedura di anticipazione della morte;

5 – Al paziente è sempre garantito, volendo, l’accesso alle cure palliative.

Articolo 4 Parere del medico di curante

 1– Il medico curante emette un parere motivato sul rispetto da parte del paziente di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e gli fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti sulla situazione clinica che lo riguardano, sui trattamenti applicabili, vitali e disponibili, in particolare le cure palliative, e sulla sua prognosi, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca la sua volontà. La decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata.

2 – Le informazioni e le opinioni fornite dal medico e la dichiarazione del paziente, firmata da entrambi, fanno parte dell’RCS.

3 – Se il parere del medico curante non è favorevole ad anticipare la morte del paziente, la procedura corrente viene annullata e terminata e il paziente viene informato di questa decisione e dei suoi motivi dal medico curante. La procedura può essere riavviata con una nuova richiesta ai sensi dell’articolo 3.

Articolo 5 Conferma da parte di un medico specialista

 1 – Dopo l’assenso del medico curante, consulta un altro medico, specialista nella patologia che colpisce il paziente, la cui opinione conferma o meno che le condizioni di cui all’articolo precedente, la diagnosi e la prognosi della situazione clinica, la natura incurabile della malattia o la condizione definitiva della lesione sono soddisfatte;

2 – Il parere motivato del medico specialista viene emesso per iscritto, datato e firmato da lui e fa parte dell’RCS;

3 – Se il parere del medico specialista non è favorevole ad anticipare la morte del paziente, la procedura corrente viene annullata e terminata e il paziente viene informato di questa decisione e dei suoi motivi dal medico curante e la procedura può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

4 – In caso di assenso del medico specialista, il medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca i suoi desideri, e la decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata da lui stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2. e, unitamente al parere alternativo o ai pareri emessi dal medico o da esperti medici, integrare l’RCS;

5 – Se il paziente soffre di più di una malattia cronica o incurabile e fatale, il medico curante decide quale specialità medica da consultare.

Articolo 6 Conferma da parte di un medico specialista psichiatrico

 1 – Il parere di un medico specialista psichiatrico è obbligatorio, ogni volta che si verifica una delle seguenti situazioni:

  1. a) Il medico curante e/o il medico specialista hanno dubbi sulla capacità mentale del paziente di richiedere l’anticipazione della morte rivelando una volontà serio, libero e capace di intendere e volere;
  2. b) Il consulente medico e/o il medico specialista accertano che il paziente ha un disturbo mentale o una condizione medica che influisce sulla sua capacità di prendere decisioni.

2 – Se lo specialista psichiatrico conferma una delle situazioni di cui al paragrafo precedente, la procedura in corso è annullata e il paziente è informato della presente decisione e dei suoi motivi e la procedura può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

3 – Il parere del medico specialista in psichiatria viene emesso per iscritto, datato e firmato da lui stesso e integra l’RCS;

4 – La valutazione necessaria per la preparazione del parere di cui al paragrafo 1 comporta, ogniqualvolta lo richieda la condizione specifica del paziente, la collaborazione di uno specialista in psicologia;

5 – In caso di assenso dello specialista psichiatrico, quest’ultimo, accompagnato dal medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che controlla nuovamente se il paziente mantiene e ribadisce la sua volontà e la decisione in modo cosciente e registrata in un documento scritto, datato e firmato dal paziente stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, documento che fa parte dell’RCS.

Articolo 7 Parere del Comitato di verifica e valutazione

1 – Nei casi in cui i pareri favorevoli siano presentati conformemente agli articoli precedenti, riconfermato la volontà del paziente, il medico curante trasmette una copia dell’RCS al Comitato per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA), di cui all’articolo 23, chiedendo un parere sul rispetto dei requisiti e delle fasi precedenti alla procedura che deve essere redatto entro 5 giorni lavorativi;

2 – Quando la CVA dubita che siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente legge per l’anticipazione della morte medicalmente assistita, convoca i medici coinvolti nella procedura per fornire ulteriori informazioni e può anche richiedere l’invio di documenti aggiuntivi che ritiene necessari;

3 – In caso di parere sfavorevole della CVA, la procedura in corso è annullata e può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

4 – In caso di parere favorevole della CVA, il medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che verifica nuovamente se mantiene e ribadisce i suoi desideri, e la sua decisione consapevole ed espressa deve essere registrata in documento, datato e firmato da lui stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, che fa parte del RCS.

Articolo 8 Attuazione della decisione del paziente

1 – Con l’assenso dells CVA, il medico curante, secondo i desideri del paziente, fissa il giorno, l’ora, il luogo e il metodo da utilizzare per l’anticipazione della morte;

2 – Il medico curante informa e chiarisce al paziente sui metodi disponibili per praticare l’anticipazione della morte, vale a dire l’auto-somministrazione di farmaci letali da parte del paziente stesso o la somministrazione da parte del medico o del professionista sanitario debitamente qualificati a tale scopo ma sotto controllo medico, essendo la decisione di esclusiva responsabilità del paziente;

3 – La decisione di cui al comma precedente è registrata per iscritto, datata e firmata dal paziente o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e il documento è inserito nell’RCS, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4.

4 – Dopo la firma della decisione, il medico curante trasmette una copia dell’RCS all’Ispezione Generale delle Attività Sanitarie (IGAS), che può monitorare di persona la procedura per l’attuazione della decisione del paziente.

5 – Nel caso in cui il paziente diventi privo di sensi prima della data fissata per l’anticipazione della morte, la procedura viene interrotta e non avviene, a meno che il paziente non riprenda conoscenza e mantenga la sua decisione.

Articolo 9 Somministrazione di farmaci letali

1 – Oltre al medico curante e ad altri operatori sanitari, che sono obbligatoriamente presenti al momento della somministrazione di farmaci letali, altri operatori sanitari possono essere presenti all’indicazione del medico curante, nonché delle persone indicate dal paziente, a condizione che il medico curante ritenga che vi siano adeguate condizioni cliniche e di comfort.

2 – Immediatamente prima dell’inizio della somministrazione o dell’auto-somministrazione di farmaci letali, il medico curante deve confermare che il paziente mantiene la volontà di anticipare la sua morte, in presenza di uno o più testimoni, debitamente identificati nell’ECR.

3 – Se il paziente non conferma espressamente la sua disponibilità ad anticipare la morte, in particolare se esprime dubbi, la procedura attuale viene annullata e terminata, che viene inserita in un documento scritto, datato e firmato dalle guide del dolore medico, l’integrazione dell’ECR e la procedura possono essere riavviati con una nuova richiesta di apertura, a norma dell’articolo 3

4 – Nel caso previsto al paragrafo precedente, al paziente deve essere somministrato il rispettivo RCS, e una copia deve essere allegata al suo processo clinico e un’altra inviata al CVA con la rispettiva Relazione finale del medico curante, a norma dell’articolo 16.

Articolo 10 Decisione personale e non delegabile

1 – La decisione del paziente in qualsiasi fase della procedura clinica per anticipare la morte è strettamente personale e non è delegabile;

2 – Fatte salve le disposizioni del comma precedente, se il paziente che richiede l’anticipazione della morte non conosce o non è fisicamente in grado di scrivere e firmare, può, in tutte le fasi della procedura in cui è richiesto, essere sostituito da una persona di sua fiducia, designata solo a tal fine, applicando le regole del riconoscimento della firma in presenza di un professionista legalmente competente, e la firma deve essere fatta in presenza del medico curante, con esplicito riferimento a questa circostanza, e in presenza di uno o più testimoni;

3 – La persona designata dal paziente per sostituirlo conformemente al comma precedente non può trarre beneficio diretto o indiretto dal morte del paziente, in particolare il vantaggio in termini di proprietà, né avere un interesse successorio.

Articolo 11 Abrogazione

1 – La revoca della richiesta di portare avanti la morte annulla l’attuale procedura clinica e la decisione deve essere inserita nell’RCS dal medico curante;

2 – Al momento della revoca della richiesta, al paziente viene dato il rispettivo RCS e una copia deve essere allegata al suo dossier clinico con la Relazione Finale del medico curante;

Articolo 12 Luoghi autorizzati

1 – La scelta del luogo per la pratica della morte medicalmente assistita spetta al paziente;

2 – L’atto di anticipazione della morte può essere praticato nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e nelle strutture private e sociali che sono convenzionati, autorizzati per l’esercizio dell’assistenza sanitaria, hanno disponibili locali appropriati e con accesso riservato;

3 – Se il paziente sceglie un luogo diverso da quelli di cui al paragrafo precedente, il medico curante certifica che il paziente ha condizioni cliniche e comfort adeguati.

Articolo 13 Follow-up

Oltre al medico di curante e agli altri operatori sanitari coinvolti nell’atto di anticipare la morte, le persone indicate dal paziente possono anche essere presenti ai fini di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 14 Verifica della morte e certificazione della morte

La verifica della morte e la sua certificazione sono conformi alla legislazione vigente e le rispettive copie devono essere depositate nell’RCS.

Articolo 15 Registro clinica speciale

1 – L’RCS si apre con la richiesta di anticipazione della morte redatta dal paziente o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e comprende, tra gli altri, i seguenti elementi:

  1. a) Tutte le informazioni cliniche relative alla procedura in corso;
  2. b) i pareri e le relazioni presentati dai medici e dagli altri operatori sanitari coinvolti nel procedimento;
  3. c) il parere della CVA;
  4. d) le decisioni del paziente sul proseguimento della procedura o sulla revoca richiesta;
  5. e) la decisione del paziente sul metodo di anticipazione della morte;
  6. f) Tutti gli altri eventi ritenuti rilevanti.

2– Una volta completata o annullata la procedura con la revoca della richiesta del paziente, la decisione medica o in seguito al parere della CVA, l’RCS è allegato al Rapporto Finale e una copia deve essere allegata al dossier clinico del paziente;

3– Il medico curante è responsabile dell’aggiornamento dell’RCS, integrandolo con i documenti di cui al paragrafo 1;

4– Il paziente ha accesso all’RCS ogni volta che lo richiede al medico curante;

5– Il modello RCS è descritto nei regolamenti che saranno approvati dal Governo.

Articolo 16 Relazione finale

1 – Il medico curante elabora, entro 15 giorni dalla morte, la relazione finale alla quale è allegato l’RCS e lo trasmette alla CVA e all’IGAS.;

2– L’obbligo di presentare la Relazione Finale viene mantenuto nei casi in cui la procedura viene terminata sia quando la morte del paziente non è avvenuto, sia per la revoca del paziente o per la decisione dei medici coinvolti o parere sfavorevole della CVA;

3– La relazione finale comprende, tra gli altri, i seguenti elementi:

  1. a) l’identificazione del paziente, dei medici e degli altri professionisti coinvolti nel processo, compresi coloro che hanno praticato o contribuito ad anticipare la morte, e delle persone consultate durante la procedura; (b) le prove che confermano il rispetto dei requisiti richiesti dalla presente legge per l’anticipazione della morte;
  2. c) informazioni sullo stato clinico, in particolare sulla diagnosi e sulla prognosi, con una spiegazione della natura incurabile e fatale della malattia o delle condizioni terminali della malattia, nonché delle caratteristiche dell’intensità prevedibile della sofferenza;
  3. d) il metodo e i farmaci letali utilizzati;
  4. e) Data, ora e luogo in cui l’anticipazione della morte e l’identificazione dei presenti;
  5. f) i motivi della chiusura del procedimento.

4– Il modello della Relazione Finale è stabilito in regolamenti che saranno approvati dal Governo.

Capitolo III

Diritti e doveri degli operatori sanitari

Articolo 17 Operatori sanitari qualificati

1 – Gli operatori sanitari iscritti all’Ordine dei Medici e anche gli iscritti all’Ordine degli Infermieri possono praticare o assistere all’anticipazione della morte, escludendo coloro che possono ottenere qualsiasi beneficio diretto o indiretto dalla morte del paziente, vale a dire il vantaggio immobiliare;

2 – Ai fini del perseguimento dell’atto di anticipazione della morte, gli operatori sanitari di cui al comma precedente devono verificare in anticipo l’esistenza della prescrizione dei farmaci necessari, effettuata nei termini legali applicabili;

3 – Il supporto psicologico è a disposizione degli operatori sanitari coinvolti nella procedura di anticipazione della morte.

Articolo 18 Doveri degli operatori sanitari

Nel corso della procedura clinica di anticipazione della morte, i medici e gli altri operatori sanitari che vi intervengono devono adempiere ai seguenti doveri:

  1. a) Informare il paziente in modo obiettivo, comprensibile, rigoroso, completo e verissimo sulla diagnosi, i trattamenti applicabili, vitali e disponibili, i risultati prevedibili, la prognosi e l’aspettativa di vita secondo la sua condizione clinica;
  2. b) informare il paziente del suo diritto di revocare la sua decisione di anticipare la morte in qualsiasi momento;
  3. c) Informare il paziente sui metodi di somministrazione o auto-somministrazione dei farmaci letali in modo che il paziente possa scegliere e decidere in modo informato e consapevole;
  4. d) garantire che la decisione del paziente sia libera, chiara e informata;
  5. e) ascoltare regolarmente la volontà del paziente e accertarne la frequenza;
  6. f) Dialogo degli operatori sanitari che forniscono assistenza al paziente e, se autorizzati dal paziente, con la famiglia e gli amici;
  7. g) parlare con il giudice sanitario se è stato nominato e se autorizzato dal paziente;
  8. h) garantire al paziente le condizioni per contattare le persone con le quali desidera farlo;
  9. i) Garantire il follow-up psicologico del paziente.

Articolo 19 Segreto professionale e riservatezza delle informazioni

1 – Conformemente alla legislazione vigente per quanto riguarda il rispetto della riservatezza delle informazioni a cui hanno avuto accesso, tutti i professionisti che, direttamente o indirettamente, partecipano alla procedura di anticipazione della morte, sono tenuti a rispettare il segreto professionale per tutti gli atti, fatti o informazioni di cui sono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;

2 – L’accesso, la protezione e il trattamento delle informazioni relative alla procedura di anticipazione della morte avviene in conformità della legislazione vigente.

Articolo 20 Obiezione di coscienza

1 – Nessun professionista sanitario può essere obbligato a praticare o assistere nell’atto di anticipare la morte di un paziente se, per motivi clinici, etici o di qualsiasi altro motivo. Il diritto all’obiezione di coscienza è garantita a tutti coloro che lo invocano, fatti salvi i paragrafi seguenti;

2 – Il rifiuto del professionista deve essere comunicato al paziente entro un termine non superiore a 24 ore e deve specificare la natura dei motivi del rifiuto, fermo restando quanto previsto ai successivi commi;

3 – L’obiezione di coscienza è espressa in un documento firmato dall’obiettore, indirizzato al responsabile dell’istituto sanitario in cui il paziente è assistito e l’obiettore fornisce il servizio e, se del caso, con copia al suo ordine professionale;

4 – L’obiezione di coscienza è valida e si applica in tutte le istituzioni sanitarie e luoghi di lavoro in cui l’obiettore pratica la sua professione;

5 – L’obiezione di coscienza può essere revocata in ogni momento e senza motivazione.

Articolo 21 Responsabilità disciplinare

Gli operatori sanitari non possono essere soggetti alla responsabilità disciplinare per la loro partecipazione alla procedura clinica di anticipazione della morte, se rispettano tutte le condizioni e i doveri stabiliti dalla presente legge.

Capitolo IV

Supervisione e valutazione

Articolo 22 Ispezione

1 – L’IGAS è responsabile della supervisione delle procedure cliniche per anticipare la morte in conformità alla presente legge;

2 – In caso di inosservanza della presente Legge, IGAS può, motivando dette inosservazioni, determinare la sospensione o l’annullamento della procedura in corso.

Articolo 23 Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte.

Al fine di quanto stabilito nell’articolo 7, paragrafo 1, per la valutazione dell’applicazione di questa legge, è istituita la Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA).

 Articolo 24 Composizione e funzionamento della Commissione

1 – La CVA è composto da cinque persone di riconosciuto merito che garantiscono una qualifica speciale nei settori della conoscenza relativi all’applicazione della presente Legge, designati come segue:

  1. a) Un giurista nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura;
  2. b) Un avvocato nominato dal Consiglio Superiore della Avvocatura;
  3. c) Un medico nominato dall’Ordine dei Medici;
  4. d) Un infermiere nominato dall’Ordine degli Infermieri;
  5. e) Un esperto di bioetica nominato dal Consiglio Nazionale di Etica per le Scienze della Vita.

2– Gli operatori sanitari di cui alle pagine c e d del paragrafo precedente che hanno espresso un’obiezione ai sensi dell’articolo 20 non possono fare parte della CVA;

3- Il mandato dei membri della CVA è di cinque anni, rinnovabile per una sola volta;

4– La CVA prepara e approva il proprio regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente;

5– La CVA opera all’interno dell’Assemblea della Repubblica, che garantisce gli oneri necessari per il suo funzionamento e il supporto tecnico e amministrativo;

6 – I membri della CVA non sono retribuiti per l’esercizio delle loro funzioni, ma hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni riunione alla quale partecipano. L’importo del gettone è definito per ordine del Presidente dell’Assemblea della Repubblica, oltre alle richieste di rimborso spese e di viaggio ai sensi della legge generale.

Articolo 25 Verifica

1 – La CVA valuta la conformità della procedura clinica per anticipare la morte, previo parere, ai sensi dell’articolo 7, redigendo una relazione di valutazione, conformemente al paragrafo seguente;

2 – Una volta che la Relazione finale della procedura di anticipazione della morte, che comprende il rispettivo CRS, la CVA ne esamina il contenuto e valuta, entro cinque giorni da tale ricezione, se siano state rispettate le condizioni e le procedure previste dalla presente legge;

3 – Nei casi che l’autorizzazione non sia conforme alle condizioni previste dalla presente legge, la CVA rinvia la relazione alla Procura per le finalità adeguate e ai rispettivi ordini dei professionisti coinvolti ai fini di eventuali procedimenti disciplinari.

16 Articolo Valutazione

1 – La CVA presenta annualmente all’Assemblea della Repubblica una relazione di valutazione dell’applicazione della presente Legge, con informazioni statistiche dettagliate su tutti gli elementi rilevanti delle procedure di anticipazione della morte e che possono contenere raccomandazioni.

2– Per la preparazione della relazione, vengono utilizzate le relazioni finali inviate alla CVA dai medici curanti, con la garanzia di anonimato e riservatezza, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi a loro richiesti.

3 – L’IGAS fornisce alla CVA le informazioni richieste sulle procedure ispettive svolte in relazione al rispetto della presente Legge.

Capitolo V

La modifica legislativa

 Articolo 27 Modifica del Codice penale

Gli articoli 134, 135 e 139 del Codice penale sono così formulati:

“Articolo 134 …

1 – […].

2 – […].

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.  Articolo 135 […]

1 – […].

2 – […].

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx. Articolo 139 […]

1 – (Corpo attuale dell’articolo).

2 – Il medico o l’infermiere che, senza incitare o pubblicizzare, fornisce solo informazioni, su espressa richiesta di un’altra persona, sul suicidio medicalmente assistito a norma dell’articolo 135, paragrafo 3.

Capitolo VI

Disposizioni finali e transitorie.

 Articolo 28 Assicurazione sulla vita

1 – Ai fini del contratto di assicurazione sulla vita, l’anticipazione della morte non è un fattore di esclusione;

2 – Gli operatori sanitari che partecipano, in qualsiasi modo, alla procedura clinica di anticipazione della morte di un assicurato perdono il diritto a qualsiasi beneficio contrattualizzato;

3 – Ai fini della definizione della causa della morte dell’assicurato, il certificato di morte deve essere incluso alla richiesta del pagamento;

4 – Una volta avviata la procedura clinica per anticipare la morte, l’assicurato non può modificare le clausole per quanto riguarda i beneficiari.

Articolo 29 Sito Web

La direzione generale della Sanità fornisce, sul proprio sito web, un’area di informazione sull’anticipazione della morte medicalmente assistita, con i seguenti argomenti:

  1. Informazioni sulla procedura clinica per anticipare la morte;
  2. Moduli e documenti standard;
  3. Legislazione applicabile.

Articolo 30 Regolamento

Il governo approva il Regolamento entro un termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Articolo 31 Disposizione transitoria

Nei primi due anni della presente legge, la CVA presenta ogni sei mesi la sua relazione

Articolo 32 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del Regolamento.

Approvato il 29 gennaio 2021

Il PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA,

(Eduardo Ferro Rodrigues)

Traduzione Johannes Agterberg

La Camera dei deputati ha approvata in prima lettura (stage 3) la Legge 24/2020 Dying with Dignity Bill 2020 (Morire in Dignità – in seguito la Legge) che formalizza l’assistenza a una morte per ottenere una fine-vita dignitoso e in pace per i malati che rispondono ai requisiti della Legge (qualifying persons) e disposizioni relative. Interessante è la bocciatura dell’emendamento proposto dal Ministro della Sanità, che prevedeva ulteriori discussioni nella Commissione per la Sanità, ritardando per un anno l’approvazione della Legge. I propositori della Legge sostenevano che era inutile perché tutti gli aspetti erano discussi anche più volte come la difesa dei più vulnerabili che potrebbero essere costretti ad accertare il suicidio assistito, la ben conosciuta argomentazione di chi è contro l’approvazione di una legge che legalizza l’eutanasia e/o l’assistenza al suicidio soprattutto durante una pandemia.

La legge passa al Senato con la discussione della proposta nella Commissione della Sanità (stage 4) e la discussione e approvazione dal Senato (stage 5).

Le disposizioni più significative della proposta di Legge

La dal medico prevede l’assistenza al suicidio da un medico ad un professionista sanitaria che sia un medico o un infermiere abilitato alla professione, autorizzato dal medico.

 Articolo 2 definisce il personale sanitario abilitato ad assistere il paziente che richiede l’assistenza al suicidio. Può assistere un paziente un professionista sanitario praticante, normalmente il medico curante o un infermiere, che è stato autorizzato da detto medico, di fornire il mezzo letale come prevista dall’articolo 7.

Nota: Non in tutti i paesi è consentito che un professionista sanitario non medico può assistere un paziente che porre fine alla sua vita. Faccio riferimento p.e. esempio a Olanda e Belgio dove cioè non è consentito.

Articolo 3 indica che il Ministro della Sanità è incaricato di emettere tutte le direttive previste dalla Legge. Oltre a dette direttive il Ministro può emettere ogni direttiva supplementare o consequenziale da lui ritenuta opportuno o necessario per il buon funzionamento della Legge. Ogni direttiva deve essere sottoposta all’approvazione del Parlamento.

Le spese che comportano l’applicazione della Legge sono a carico dello Stato (articolo 4).

Secondo articolo 5 nel caso di una violazione della Legge sono previste sanzioni a secondo la gravità della violazione (massimo 2 anni di prigione o un’ammenda di € 32.000). Quando si è trattata di una persona incapace di intendere e volere le pene possono aumentare fino a 12 anni di prigione o un’ammenda di € 100.000.

Secondo l’articolo 6 un operatore sanitario non è punibile quando ha seguito correttamente i requisiti stabiliti dalla Legge.

Il capitolo 2 (da articolo 6 a 12) formalizza i requisiti ai quali un paziente che chiede l’assistenza a morire, deve rispondere;

  • Il paziente soffre di una malattia terminale. Detta condizione significa che il paziente è stato diagnosticato da un medico che si tratta di una malattia incurabile e irreversibile e che il paziente morirà a causa di detta malattia e alle complicazioni legate. Un trattamento che rileva temporaneamente solo i sintomi di una incurabile e progressivamente degenerando malattia non è considerato un trattamento che riversa detta condizione di salute;
  • Il paziente ha un chiaro e consolidato desiderio a morire e ha fatto una dichiarazione in tal senso, La dichiarazione o richiesta di un paziente capace di intendere e volere deve essere firmata dal paziente in presenza di un testimone e controfirmata dal medico curante;
  • Alla data della richiesta il paziente deve avere almeno 18 anni ed essere residente in Irlanda per almeno un anno;
  • Un medico indipendente che non è un parente del paziente né un associato del medico curante, deve visitare il paziente ed esaminare il suo dossier medico per accertare autonomamente che i requisiti della legge siano stati rispettati;
  • Anche nel caso quando la capacità mentale del paziente si verifichi a periodi, non lo impedisce di essere considerato di avere la capacità a decidere per proprio conto (articolo 10);
  • Articolo 11 descrive in dettaglio la procedura per l’applicazione dell’assistenza a morire. Per il paziente che non è in grado di auto somministrarsi il mezzo letale, è previsto che il medico curante può somministrare detta sostanza. La somministrazione non può avvenire prima di almeno 14 giorni dopo il benestare dei due medici, che sono ridotti a 6, nel caso che la morte è prevista entro un mese. Dopo la somministrazione il medico o un altro professionista sanitario deve rimanere nella vicinanza fino al decesso del paziente.

Nel caso che il paziente rinuncia alla somministrazione, il medico presente deve ritirare il mezzo letale e costudirlo in un luogo sicuro oppure restituire al farmacista che lo ha fornito.

  • La decisione del paziente può essere revocata in qualsiasi momento;

Articolo 13 formalizza l’obiezione di coscienza. Deve prendere le misure per agevolare il passaggio della documentazione medica al medico che prende in cura il paziente;

Il Ministro delle Sanità fissa la data di entrata in vigore della Legge, contemporaneamente con la costituzione della Commissione di Verifica della Legge sull’Assistenza a Morire (Assisted Dying Review Committee – articolo 15).

Nota: La Legge non contiene disposizioni sul controllo dell’operato del medico curante dopo l’applicazione del suicidio assistito. Mancano anche indicazioni della sua composizione ed i compiti che dovrebbero svolgere oppure la pubblicazione periodica di dati significativi per quanto riguardi i casi segnalati.

Oltre a detta costituzione la Legge prevede la pubblicazione di alcune direttive che riguardano la procedura prevista dall’articolo 3 tra altra le sostanze letali di usare (articolo 11 punto 7).

Johannes Agterberg                                                                     21 marzo 2021

Fonti:    Dying with Dignity Act 2020

                Bio Edge

                Dibattito della Camera della Dying with Dignity Bill 2020 del 1° ottobre 2020

Spagna – Approvata la legge che legalizza l’eutanasia

Con una votazione storica, il 17 dicembre 2020 la Camera Bassa del Parlamento spagnolo ha approvato la legge sull’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito (proposta di legge 122/000020 Proposicion de Ley Organica de regulacion de la eutanasia – la Legge)

Il disegno di legge che regola il diritto a una morte dignitosa è stato approvato con larga maggioranza dalla Camera in prima lettura con 198 vito a favore e 138 contrari e 2 astensioni. Ora andrà al Senato e, se non verranno introdotti emendamenti, potrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2021. Ciò renderebbe la Spagna il sesto paese al mondo a riconoscere il diritto ad un fine-vita dignitoso., dopo i Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e di recente la Nuova Zelanda. In Svizzera, il suicidio assistito “per motivi non egoistici” è legale come in alcuni stati degli USA e dell’Australia. In Germania, Austria, Italia e Peru sono state emesse delle sentenze delle rispettive Corti Supreme che permettono l’assistenza al suicidio invitando i parlamenti relativi di legalizzare in tal senso.

La Legge consentirà alle persone che soffrono di una condizione di salute grave e incurabile di richiedere e ricevere assistenza a porre fine alla propria vita. Diversi membri del Parlamento hanno sottolineato che i sondaggi mostrano che la maggioranza degli spagnoli (2019: 83% della popolazione- fonte Fondacion BBVA e, sempre nel 2019, 69% dei medici – fonte Officina Medica Ass. Madrid) è favorevole alla regolamentazione del diritto di morire. “E’ una richiesta della società civile che supera le differenze ideologiche”, ha affermato il ministro della Salute Salvador Illa del partito socialista e che l’approvazione del disegno di legge dimostra che la Spagna è “un paese democratico e maturo. Non potevano rimanere impassibile davanti a una sofferenza insopportabile”. Va anche detto che negli ultimi anni la Camera Bassa si era rifiutata di legiferare in materia fino a quattro volte.

Il leader del Ciudidanos (cittadini), Ines Arrimadas, ha detto che è stato un onore sostenere il disegno di legge, proposto dei partiti di sinistra. “Siamo liberali e sosteniamo la libertà”, chiedendo ai detrattori di astenersi dal trasformare il contenuto del disegno di legge in “una caricatura”. Solo i gruppi di centro-destra – il Partito Popolare (PP), l’estrema destra VOX e l’Unione Popolo Navarrese (UPN) hanno votato contro il disegno. Mentre il PP ha attenuto le sue critiche, il parlamentare del VOX Lourdes Mendez Monostero

ha affermato che la legge introdurrà “un’industria della morte” in Spagna. iInoltre, Ha detto che l’eutanasia rappresenta “la distruzione della nostra cultura”.

I casi più eclatanti del passato

I legislatori hanno espresso parole di elogio per le persone che hanno combattuto per decenni per il diritto all’eutanasia in Spagna. Come per esempio Ramòn Sampedro, un uomo tetraplegico che ha concluso, nel 1988, la sua vita con l’aiuto di un amico dopo una campagna per porre l’attenzione al suo caso, durata 30 anni. La sua storia è stata la base per un film pluripremiato, The Sea Inside, con protagonista Javier Bardem.

I sostenitori del disegno di legge hanno anche ricordato il caso di Maria José Carrasco, una donna malata terminale il cui marito è stato arrestato nell’aprile 2019 per averla aiutata a porre fine alla sua vita, così come Luis Montes, un medico che è stato rimosso dal suo incarico all’ospedale di Leganés 15 anni fa dopo che le autorità regionali di Madrid lo hanno accusato di sedare i malati terminali.

Le disposizioni più significative della Legge

L’articolo 3 definisce alcuni concetti tra i quali:

  • Il consenso informato di un paziente in piena facoltà di intendere e volere significa di ricevere l’informazione adeguata a poter chiedere il fine-vita volontario;
  • Si tratta di “una malattia grave, cronico e disabilitante”, condizione che riguarda una persona affetta di limitazione che incidono direttamente sulla attività fisica autonoma e su quella della vita quotidiana, in maniera tale che limita la sua autonomia. Detta condizione causa una sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile senza possibilità di sollievo che la persona considera tollerabile, con una prognosi di vita limitata e in un contesto di fragilità progressiva;
  • Obiezione di coscienza cioè il diritto individuale del personale sanitario di non accertare la richiesta del paziente di terminare la vita;
  • La prestazione dei medici avviene in due modi:
  1. La somministrazione diretta di una sostanza letale da parte del personale sanitario competente;
  2. La prescrizione o la consegna al paziente da parte del personale sanitario di una sostanza letale, in modo di questo può autonomamente somministrare per causare la propria morta. La legge non indica che un medico dve essere rpesente al momento dell’autosomministrazione.

L’articolo 4 tratta il diritto delle persone di chiedere assistenza a morire rispettando i criteri indicato nell’articolo 3 della Legge (vedi sopra. La decisione è stata presa in piena autonomia, quindi è fondamentale l’adeguata informazione del (equipe) medico sulla sua condizione di saluto fisica o psichica del paziente. Deve risultare dal dossier medico che il paziente ha ricevuto detta informazione e che l’ha capito.

È garantito la disponibilità di strutture e risorse finanziare perché la Legge potrà essere applicata in modo adeguato.

L’articolo 5 stabilisce i requisiti per ricevere la prestazione di assistenza a morire.

Possono accedere al servizio maggiorenni, cittadini spagnoli e residenti in Spagna per almeno 12 mesi. Il paziente deve presentare due richieste, con un intervallo di 15 giorni, per iscritto o con un altro metodo p.e. audiovisivo, senza nessuna pressione esterna. Il desiderio di morire deve essere costante nel tempo.

Nel caso che il medico certifica che il paziente è incapace di intendere e volere, sono considerati validi per accertare la richiesta del paziente documenti sottoscritti prima del verificarsi dello stato di incapacità come un biotestamento, disposizioni anticipate di trattamento o documenti equivalenti.

L’articolo 6 descrive dettagliatamente la procedura per chiedere la prestazione.

L’articolo 7 tratta il diritto del paziente nel caso che la richiesta è stata rifiutata- In tal caso il paziente potrà ricorrere entro 15 giorni alla Commissione di Garanza e Valutazione (Comisiòn de Garantia e Evaluaciòn). Oltre a detto ricorso il medico curante deve informare entro 5 giorni dalla data della deposizione del ricorso, la documentazione prevista dall’articolo 12, spiegando le ragioni del rifiuto.

L’articolo 10 tratta le disposizioni per l’intervento obbligatorio di un secondo medico che analizza la storia medica del paziente e lo visita. Dopo il parere favorevole del secondo medico, il medico curante invia la richiesta e la relativa documentazione entro 3 giorni al Presidente della Commissione.

L’articolo 10 tratta la verifica della Commissione delle richieste pervenute. Il Presidente incarica entro due giorni 2 membri, un medico e un giurista, di verificare detta documentazione per accertare che sono rispettate i requisiti fissati nell’articolo 5 della Legge. Il parere dei membri deve essere trasmesso al Presidente entro 7 giorni di calendario, il Presidente a sua volta invia il parere al medico curante entro 2 giorni di calendario che in seguito provvede all’applicazione dell’eutanasia.

L’articolo 11 descrive le procedure da seguire per l’applicazione dell’eutanasia secondo il manuale di buona pratica pubblicato dal Consiglio Interregionale del Sistema Nazionale di Salute.

L’articolo 12 indica il contenuto dei due formulari (documento primer e segundo) che il medico deve inviare alla Commissione entro 5 giorni lavorativi dopo l’applicazione dell’eutanasia.

Gli articolo 13, 14 e 15 stabiliscono rispettivamente la garanzia dell’accesso al servizio, il luogo dell’applicazione che possono essere le istituzioni pubbliche, private o convenzionate ma anche il domicilio del paziente e le confidenzialità dell’informazione per quanta riguarda il paziente.  

L’articolo 16 riguarda il diritto dell’obiezione di coscienza del personale sanitario. Detta obiezione deve essere manifestata anticipatamente e in forma scritta. Le amministrazioni sanitarie sanitarie devono tenere un registro per la registrazione delle dichiarazioni di tali obiettori.

Gli articoli 17, 18 e 19 riguardano la creazione e la composizione delle Commissioni, organizzate a livello regionale oltre alle funzioni da svolgere e la segretezza dell’informazioni dei pazienti deceduti in seguito all’eutanasia.

Alcuni punti delle disposizioni aggiuntive riguardano:

  • L’ aggiornamento del Codice penale ribadendo che l’eutanasia e l’assistenza al suicidio sono reati salvo quando dette applicazioni sono state eseguite secondo i criteri stabiliti da questa legge;
  • La formazione dei medici con particolare attenzione alla comunicazione tra medico e paziente e la promozione della conoscenza della Legge anche per i cittadini;
  • La legge entra in vigore tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato.

Johannes Agterberg                                                                       12 marzo 2021

Fonti:    Boletin Oficial de Las Cortes Generales – Congreso de Los Deputadesw Numero 46-6 del 17 dicembre 2020

                El Pais – vari articoli

                Revista Espanol de Sanidad Penitenciaria

Il 24 settembre, la Corte costituzionale austriaca ha tenuto un’udienza pubblica sul divieto di assistenza al suicidio. Secondo l’avvocato austriaco che ha portato il caso in tribunale, il divieto è contrario alla costituzione austriaca e anche al diritto europeo.

La posizione del governo

Il divieto è stato difeso durante le udienze da rappresentanti del governo, tra cui il capo del servizio costituzionale della cancelleria, Albert Posch, e i capi della sezione giustizia Georg Kathrein e Christian Pilnacek. “Abbiamo sufficienti opportunità per garantire una morte dignitosa nelle nostre unità di cure palliative e in altri reparti”, ha detto lo specialista di cure palliative Herbert Watzke durante l’udienza. È già possibile rifiutare il trattamento, ad esempio rifiutare gli antibiotici in caso di un’ulteriore malattia infettiva. “Praticamente tutti i pazienti con malattie avanzate sono inclini alle infezioni. Puoi usare questa opportunità per lasciare la vita in modo dignitoso con la nostra cura “.

L’opinione del paziente

Nikola Göttling, lei stessa affetta da sclerosi multipla e una delle persone che fornivano informazioni alla Corte per i ricorrenti, non voleva accettarlo. “Ci sono porte sul retro, è vero”, ha detto. “Tutto quello che devo fare è prendere un’infezione, poi andare in ospedale e rifiutare le cure”. Un problema: le sue gambe sono già paralizzate e se la paralisi colpisce le sue braccia nei prossimi anni, dovrà essere continuamente curata e nutrita. Non vuole quindi una “porta di servizio”, ma l’opportunità di morire “perché la mia vita è degradante”.

Ruolo delle organizzazioni pro-fine-vita volontario

La organizzazione svizzera DIGNITAS – Vivere con dignità – morire con dignità (in breve: DIGNITAS), è stata l’iniziatore di questo processo. Nel 2019, DIGNITAS ha chiesto all’avvocato austriaco Dr. Wolfram Proksch di intentare una causa dinanzi alla Corte costituzionale austriaca. Lo scopo di tale procedura era quello di rivedere la costituzionalità delle disposizioni di diritto penale esistenti in materia di assistenza al suicidio e di eutanasia su richiesta volontaria in Austria. Durante l’udienza di questo mese, erano presenti sia i rappresentanti di DIGNITAS sia l’associazione austriaca per un fine-vita umano, ÖGHL. DIGNITAS era fisicamente presente nell’aula del tribunale e ha fornito informazioni ai 14 giudici. Il rappresentante dell’ÖGHL Wolfgang Obermüller non ha avuto accesso all’aula del tribunale. Da anni si batte per la revoca del divieto di eutanasia su richiesta volontaria in Austria. Le “condizioni come nel Medioevo” nel paese sono “inaccettabili”, ha detto Obermüller davanti alla televisione statale ORF. “Lo Stato deve iniziare a rispettare l’autodeterminazione di ogni persona”, ha detto. La sua petizione per un diritto legale all’eutanasia su richiesta professionale è la più grande nel mondo di lingua tedesca. Sostiene l’eutanasia su richiesta volontaria e l’assistenza al suicidio. Le leggi corrispondenti hanno mostrato la grande necessità di una riforma, sia nel contenuto che nella forma, ha affermato Obermüller.

Contesto e follow-up

Secondo il codice penale austriaco, l’eutanasia su richiesta (sezione 77) e l’assistenza al suicidio (sezione 78) sono atti criminali. Entrambi sono punibili con la reclusione fino a cinque anni. Questa udienza in tribunale si è occupata solo della sezione 78 (partecipazione al suicidio), poiché l’Austria conosce uno dei sistemi più rigorosi contro l’assistenza al suicidio. Questa sezione ha origine dal tempo dell’Austrofascismo o dello stato corporativo autoritario (“Ständestaat”), che usa anche la parola religiosa “autolesionismo” invece di “suicidio”. Il divieto copre anche atti di sostegno minori come l’acquisto di un biglietto del treno all’estero per aiutare altri cittadini a suicidarsi all’estero. Anche se il supporto è fornito da parenti stretti, coniugi, partner o altre persone vicine. La Commissione di alto livello di bioetica della Cancelleria federale chiede pertanto una riforma del reato già nel 2015.

Nel 2019, il dottor Proksch ha presentato quattro istanze individuali presso la Corte costituzionale austriaca sulla disposizione criminale della sezione 77 e della sezione 78. Lo scorso giugno il caso è stato oggetto di deliberazioni da parte della Corte costituzionale. Dopo l’udienza pubblica di settembre, la Corte di giustizia proseguirà le sue deliberazioni nella sessione di ottobre. Se necessario, la Corte di giustizia fisserà un’ulteriore udienza. La data per la comunicazione della sentenza sarà annunciata in seguito.

Il caso Austria è un altro esempio di indolenza o di mancato coraggio, decidete voi, dei politici che non rispondono alle richieste dai cittadini. Da un sondaggio effettuato dalla società svizzera ISOPUBLIC, nel 2010, quindi circa undici anni fa, risultava che 72% della popolazione austriaca era a favore della legislazione dell’assistenza al suicidio. Un altro sondaggio per conto del sito Salzburg 24 mostra una adesione ancora maggiore. 58% degli intervistati è a favore di una legislazione secondo lo schema in vigore nei paesi della Benelux, mentre 33% è a favore richiedendo un allentamento delle regole attuali.

Johannes Agterberg, 14 ottobre 2020

Fonti:    Sito World Federation Right to Die

Sito Società austriaca per un fine-vita umano (OGHL)

Sito Oestereichische Rundfunk (ORF) – https://orf.at/stories/3182617/                

Mercoledì 3 aprile 2019 è stato arrestato Angel Hernandez, che ha assistito la moglie, Maria José Carrasco per porre fine alle sue sofferenze insopportabili, facendola ingerire una sostanza letale. Si tratta quindi di un caso di suicidio assistito. La moglie soffriva di SLA da più di trent’anni e ha chiesto in più occasioni, tramite le media tra altro con due videoregistrazioni, la legislazione del VAD.
Dopo il decesso Angel ha chiamato la polizia informandola dell’accaduto. Quando la polizia ha accertato che il decesso è avvenuto con l’intervento del marito, è stato arrestato ma dopo una notte in prigione è stato rilasciato.
Secondo il Codice Penale spagnolo Angel può essere condannato a una pena tra due a dieci anni che potrà essere ridotta perché la moglie che ha chiesto espressamente di morire soffrendo di una malattia grave.
Nel caso che il giudice lo accusasse di omicidio, potrà essere condannato a una pena tra sei e dieci anni che si ridurrebbero di uno o più gradi quando “la vittima soffre di un’infermità grave che la porterà necessariamente alla morte o che causa gravi sofferenze permanenti e difficili da sopportare”.

Vari governi hanno presentato proposte di legge per legalizzare il VAD, L’ultima volta è stata in ottobre 2018. A favore hanno votato il Partito Socialista (PSEO) e Unidos-Podemos, contrari il Partito Popolare (cattolico conservatore) e Ciudadamos.
Secondo premier Sanchez ben 19 volte sono state bloccate la discussione o la votazione di dette proposte.
La strategia politica attuale è di far approvare una legge che consente il suicidio assistito e in una seconda fase l’eutanasia. Il segretario del PSOE, Sanchez, ha confermato che una tale proposta sarà inserita nel programma elettorale in vista delle elezioni politiche di fine aprile p.v.
La popolazione spagnola è fortemente a favore della legislazione del VAD, Secondo un sondaggio dell’IPSOS effettuato nel 2018 85% (!) è favorevole, nel 2009 era 74% (fonte CIS).
L’Asociacion Derecho a Morir Dignamente (DMD), l’associazione spagnola che si batte per la legislazione del VAD, stima che nel caso di una legalizzazione del VAD tra 4000 e 20.000 persone potrebbe chiedere il fine-vita volontario.

E’ stata costituita nel Regno Unito la Coalizione Suicidio Assistito (Assisted Dying Coalition – ADC – www.assisteddying.org.uk) La coalizione farà la campagna per il riconoscimento legale del diritto di morire volontariamente di persone che hanno il desiderio chiaro e deciso di terminare la vita quando la loro malattia è terminale o soffrono insopportabilmente. La coalizione è composta di sei associazioni e ne fanno parte anche medici e infermieri.

Nel Regno Unito il dibattito sul fine-vita volontario si è riacceso dopo la sentenza della Corte di Appello, rigettando la richiesta di un malato, Noel Conway, di poter suicidarsi con l’assistenza di un medico. Secondo Conway, la legge prevede la suddetta possibilità quando il decesso è previsto entro sei mesi, il malato ha ancora la capacità di decidere in modo volontario, chiaro, deciso e dopo essere informato adeguatamente.

La Corte ha concluso, che non spettava a lei di determinare la necessità e la proporzionalità di un divieto generale. Ha evidenziato che lo schema proposto da Conway era inadeguato per proteggere le persone deboli e vulnerabili e non prestava peso sufficiente alla santità della vita e al potenziale rischio di minare la fiducia tra medico e paziente. Conway si rivolgerà alla Corte Suprema per ottenere giustizia.

Dal 2015, l’ultima volte che il Parlamento britannico ha discusso una proposta di legge sul suicidio assistito, 233 malati (più di uno ogni settimana) sono andati in Svizzera per terminare la loro vita. Altre magliaie di persone non hanno la possibilità economica o fisica di recarsi in Svizzera. Oltre 1.500 britannici sono socio di una delle organizzazioni svizzere che assistono i malati a morire in modo dignitoso.

Quasi 80% della popolazione è a favore della legislazione del suicidio assistito (Fonte ISO/Economist 2015).

Da un sondaggio tra 1.000 medici, effettuato da medeConnect nel gennaio scorso, risulta che 55% era del parere che le Associazioni dei Medici dovrebbero adottare una posizione di neutralità per quanto riguarda il suicidio assistito di persone adulte, capaci di intendere e volere, in modo che ogni punto di vista è rappresentato.

32% era a favore di un aggiornamento della legge, 33% contrario e 34% era neutrale o non aveva un’opinione.

43% dei medici opterebbe personalmente per il suicidio assistito nel caso di una malattia terminale che causa sofferenze intollerabili, 27% era contrario mentre 29% non aveva un’opinione.

Johannes Agterberg, 8 febbraio 2019

Fonti: The Guardian, Press Association e World Federation Right to Die Societies.

446 milioni (ab 2020)

4 milioni di km²