Il governo renderà possibile per i bambini da 1 a 12 anni che soffrono in modo disperato e insopportabile. I medici hanno spinto per un tale accordo per anni perché nulla era stato formalmente regolamentato per questo gruppo

Il nuovo regolamento consente la “interruzione attiva della vita” per i bambini di età compresa tra 1 e 12 anni, per i quali i medici dicono che è “l’unica alternativa ragionevole” per rimuovere la sofferenza senza speranza e insopportabile. Secondo il Ministero della Salute, si tratta di “da cinque a dieci bambini” ogni anno. Soffrono di malattie incurabili o hanno gravi anomalie che potrebbero causarne la morte nel prossimo futuro.

Al momento, nulla è possibile per quel gruppo. I medici possono ricorrere solo alla sedazione palliativa, in cui cercano di alleviare il dolore dando un aiuto per dormire. Inoltre, i genitori possono scegliere di interrompere il farmaco o, nel caso estremo, smettere di dare cibo o bevande per accelerare il processo di morte.

Il ministro della Salute Kuipers ha dichiarato in estate che vuole anche rendere possibile una “fine-vita dignitoso” per questa fascia di età e ora sta seguendo la questione. Il ministro svilupperà ulteriormente lo schema nel prossimo periodo, che dovrebbe entrare in vigore quest’anno.

Obblighi di accuratezza

Con lo schema, Kuipers si basa sul protocollo che attualmente si applica alla interruzione della vita dei neonati di età inferiore a 1 anno. Questo regolamento afferma che l’interruzione della vita è consentita solo se i bambini soffrono in modo insopportabile e senza speranza, i genitori sono d’accordo e la procedura viene controllata in seguito. Inoltre, ci sono più cosiddetti criteri di accuratezza. Ad esempio, il medico deve anche parlare con il bambino stesso, se possibile, e non ci deve essere “alcun sospetto” che l’interruzione della vita sia contro la intendere e volere del bambino.

Il ministro non è quindi in linea con la legge sull’eutanasia che attualmente si applica ai bambini dai 12 anni in su. Secondo la legge, questo gruppo è capace di intendere e volere, ma questo non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Il fatto che sia stato scelto un regolamento e non un’estensione della legge ha anche a che fare con la sensibilità sociale della materia. I pediatri hanno precedentemente esortato il ministro Kuipers a optare per un “regolamento” e non per un cambiamento nella legge perché ciò polarizzerebbe il dibattito.

Inoltre, l’aggiornamento della legge attuale è politicamente sensibile. Un cambiamento nella legge incontrerebbe probabilmente l’opposizione del partito di coalizione ChristenUnie a causa della loro posizione di principio contro l’eutanasia. Il partito ha detto venerdì che non bloccherà in anticipo un regolamento per il gruppo per il quale “i farmaci antidolorifici e sedativi non funzionano più” causando ai bambini di “soffrire acutamente e morire a breve termine”.

Troppe poche possibilità

Negli ultimi anni, i medici hanno ripetutamente chiesto una soluzione per la fascia d’età. Nel 2019, la ricerca ha rilevato che l’84% dei medici era favorevole a porre fine alla vita in condizioni infernali. Sentivano di avere troppo poche opportunità per rimuovere la sofferenza e in alcuni casi vedevano la fine della vita come l’unica via d’uscita ragionevole.

Lo studio ha anche dimostrato che i genitori di bambini malati terminali avrebbero voluto avere l’opportunità di optare per l’interruzione attiva della vita. Guardavano con tristezza come non potevano fare nulla mentre i loro figli, a volte per giorni, erano in forte dolore o soffrivano di continue crisi epilettiche.

I critici temono che i medici saranno ancora riluttanti perché la interruzione della vita non è sancita dalla legge. Di conseguenza, l’atto è in linea di principio punibile. Questo reato sarà rimosso solo dopo che sarà stato successivamente controllato se tutti i requisiti di accuratezza siano stati soddisfatti. Ma secondo il ministero, questo sarà effettuato da una commissione speciale che valuta il caso, dopo di che il pubblico ministero lo esaminerà.

 

Fonte: De Volkskrant del 14 aprile 2023 – Voor kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos lijden is levensbeeindiging straks mogelijk

 

Traduzione Johannes Agterberg                         15 aprile 2023

Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale.

 

Nel 2017, la Cooperativa Ultima Volontà (Coöperatie Laatste Wil in seguito CLW) ha individuato una polvere chimica chiamata mezzo X che consentirebbe avvelenarsi causando una morte umana e dignitosa. La CLW ha iniziato la preparazione per la sua distribuzione esclusivamente ai soci. Prima della distribuzione è intervenuto il Procuratore Generale che ha vietato la distribuzione e arrestato il Presidente della CLW, poi rilasciato.

In seguito ad un patto con l’industria chimica, il mezzo X non viene più venduta a privati. Per i dettagli vedi in seguito.

Da allora la sostanza è stata commercializzata clandestinamente ed è probabilmente in possesso di migliaia di olandesi. Più tardi si è scoperto che c’erano dubbi su quanto fosse indolore una morte utilizzando il mezzo X.

Nello stesso periodo è stato presentato una proposta parlamentare di legge*) che dovrebbe rendere possibile per le persone oltre 75 anni, che considerano la loro vita compiuta, anche definita “la stanchezza di vivere”, di ottenere un farmaco letale, rispettando certi requisiti. La proposta finora non è stata discu sso dal Parlamento. Per costringere lo Stato di rispettare l’autodeterminazione dei cittadini la CLW e 29 privati (in seguito i querelanti) hanno intentato una causa contro lo Stato olandese.

 

Il caso riguarda la questione se lo Stato abbia agito, e agisca, illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto di suicidio assistito – che è incluso nell’articolo 294 capoverso 2 del Codice penale (di seguito: CP). I querelanti ritengono che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU) derivi (tra le altre cose) dal diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita. Secondo loro, ogni persona ha il diritto fondamentale di disporre volontariamente e deliberatamente del momento e del modo in cui pone fine alla propria vita. Secondo i querelanti, lo Stato lo rende impossibile criminalizzando il suicidio assistito, limitando l’accesso a un “farmaco di fine-vita” sicuro e perseguendo e criminalizzando terzi che forniscono assistenza al suicidio assistito.

 

CLW è un’associazione cooperativa fondata nel 2013 con oltre 24.000 membri. Il suo scopo è quello di consentire ai suoi membri di porre fine alla propria vita sotto il proprio controllo nell’ambito dei quadri giuridici e di promuovere il dibattito al riguardo. Secondo CLW, una fine della vita sotto il proprio controllo significa in primo luogo che qualcuno decide da solo quando e come morire, senza l’assistenza da parte di terzi. CLW chiama questo il “percorso autonomo”. CLW si concentra sul rendere disponibile questo percorso. CLW si sforza di ottenere mezzi sicuri, umani e legali disponibili per realizzare un fine-vita autonomo (di seguito: mezzi di fine-vita).

 

Nei Paesi Bassi, il suicidio non è punibile. Assistere al suicidio o fornire mezzi per farlo è punibile. Un’eccezione a questo disposizione si applica – come verrà discusso di seguito – al suicidio assistito da un medico a causa della sofferenza grave e senza speranza a causa di un’affezione di origine medica di una persona che cerca aiuto per una causa medica, secondo le disposizioni e le linee guida applicabili.

 

La disponibilità gratuita dei mezzi per il fine-vita è limitata dallo Stato. Ad esempio, il possesso o l’importazione del farmaco pentobarbitale è punibile secondo la legge sull’oppio e il possesso o l’importazione del farmaco tiopental secondo la legge sui medicinali.

 

Oltre a queste criminalizzazioni, lo Stato cerca attivamente di combattere la libera disponibilità di mezzi di fine-vita. Nel 2019, lo Stato ha introdotto il “Codice di segnalazione dei rischi di suicidio con l’aiuto di sostanze chimiche” in collaborazione con (tra gli altri) il Consiglio di Commercio al Dettaglio, l’Associazione dei commercianti di prodotti chimici e l’Associazione dell’industria chimica olandese. In esso, lo Stato ha stipulato accordi sull’autoregolamentazione, in base ai quali i firmatari si sono impegnati a non fornire più ai privati sostanze chimiche che possono servire come mezzi che causano il fine-vita.

 

Nella controversia i querelanti sostengono che il giudice (per quanto possibile) ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza:

primario

dichiara che:

  1. il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;
  2. anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita autonomo hanno diritto alla protezione sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU e che tale protezione può configurarsi sia come qualità in termini di protezione dell’interessato stesso, ma anche come derivato;

III. il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata, nonché il diritto di coloro che sono disposti a fornire assistenza volontariamente;

  1. il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano, e quindi mina di fatto il diritto all’autodeterminazione;
  2. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto esistente di suicidio assistito;
  3. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti di tutti coloro per i quali la CLW si oppone nel presente procedimento sulla base dell’articolo 305bis libro 3 del Codice civile **).

sussidiario

VII. prendere una decisione tale che il tribunale come buona giustizia presumerà di essere, per quanto possibile, in linea con quanto stabilito nella citazione e in altro modo dagli querelanti e dalle persone ivi richieste;

 

Dopo un ampio analisi della e il confronto con la giurisprudenza olandese e le sentenze del CEDU in materia, il tribunale ha deciso come segue

  1. dichiara i co-querelanti (querelanti di indicati ai numeri tra 2 e 30) irricevibili nelle loro richieste;
  2. dichiara la CLW irricevibile nelle domande di cui ai sensi di I, II, III e IV;
  3. respinge le argomentazioni di cui ai punti V, VI e VII;

 

La traduzione integrale della sentenza è consultabile sul sito www.finevitavolontario.it sotto il titolo “Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale”.

 

Nel comunicato stampa la CLW osserva che la Corte non ha preso lo spazio che avrebbe potuto e potuto occupare sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). I Paesi Bassi non stanno seguendo le orme della Germania e dell’Austria, dove è possibile morire in modo umano e autodiretto con l’aiuto volontario dei propri cari.

La considerazione giuridica al paragrafo “5.15 La Corte precisa, anzitutto, che dalla giurisprudenza della CEDU sopra esposta risulta che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni persona ha il diritto di decidere come e in quale momento porre fine alla propria vita, purché tale persona sia in grado di determinare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza”, colpisce particolarmente come sintesi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: “La Corte afferma innanzitutto che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sopra presentata risulta che ogni individuo ha il diritto di decidere, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, come e a che ora porre fine alla sua vita,  a condizione che tale persona sia libera di determinare la propria volontà e di agire di conseguenza».

La Corte non si spinge molto oltre. Il giudice sceglie deliberatamente di interpretare la giurisprudenza della Corte EDU nel minor modo possibile e di non offrire alcuna ulteriore protezione. In Germania e in Austria questo è stato fatto.

Tuttavia, la corte riconosce che la Legge del 2002 sul “Controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (WTL)” non è aperta a tutti. Ciò significa che le persone “possono cadere tra la banchina e la nave”. Seguire l’articolo 8 della CEDU e riconoscere il diritto all’autodeterminazione fino alla propria fine vita, ma poi non voler fare nulla al riguardo è codardo, crudele e disumano. I parenti che erano presenti a una morte auto-scelta saranno quindi ancora trattati come criminali e rinchiusi.

La Corte ha perso un’importante opportunità per riconnettersi con la realtà di oggi. Il divieto di suicidio assistito, una legge del 1886, rimane la norma.

 

L’Associazione per il Fine-Vita Volontario olandese (NVVE) ha dichiarato che è delusa dalla sentenza. Questo mantiene la situazione in cui il governo nega ai suoi cittadini il diritto di morire con dignità sotto il proprio controllo. Il suicidio assistito rimane punibile per le persone che non sono ammissibili per l’eutanasia. Inoltre, non hanno accesso ai mezzi per consentire una morte dignitosa. Perché le persone devono morire in modo terribile? E perché ci basiamo su una legislazione obsoleta, fatta quando la fine della vita auto-scelta era ancora “peccaminosa”? Nel frattempo, la Germania e l’Austria ci stanno raggiungendo quando si tratta di consentire il suicidio assistito – a determinate condizioni.

Molte persone pensano che il divieto di suicidio assistito sia lì per impedire alle persone di incitare altri a suicidarsi, ma la paura di abusi non è la ragione per cui il suicidio assistito è proibito. L’incitamento al suicidio è già proibito da un altro articolo della legge, e uccidere una persona è molto diverso dal fornire assistenza al suicidio.

 

Le due associazioni continuano a lottare per questo: Un fine-vita dignitoso che dovrebbe essere disponibile per tutti. La CLW sta studiando la sentenza e ha deciso di appellarsi.

 

Il dibattito sul tema vita compiuta continua nella società civile. Un recente sondaggio ha dimostrato che oltre 60% dei cittadini è a favore di mettere a disposizione un mezzo letale a chi che considera la sua vita compiuta se la persona rispondesse a certi requisiti. Considerando l’attuale alleanza di governo non si prevede una discussione della proposta di legge in questa legislazione, tesi confermata dagli “addetti ai lavori”.

 

Johannes Agterberg                                                                                                                              23 dicembre 2022

 

Fonti: Comunicati stampa della CLW e dell’NVVE e il “De Volkskrant” del 14 dicembre 2022

 

*) Per maggiore informazione del contenuto della proposta di legge si consulta la pubblicazione “Libertà di decedere il fine-vita volontaria in Olanda – capitolo 11 paragrafo 1” edita dalla NewPress Edizioni S.r.l., Lomazzo (CO)

 

**) Articolo 305 bis terzo libro Codice civile

1 Una fondazione o un’associazione avente piena capacità giuridica può intentare un’azione per la tutela di interessi analoghi di altre persone nella misura in cui rappresenta tali interessi conformemente al proprio statuto.

2 Una persona giuridica di cui al capoverso 1 è irricevibile se, date le circostanze, non ha tentato sufficientemente di ottenere la domanda consultando il convenuto. Un termine di due settimane dal ricevimento da parte del convenuto di una richiesta di consultazione, che indichi la richiesta, è in ogni caso sufficiente a tal fine.

(3) L’azione di cui al paragrafo 1 può essere diretta a ordinare al convenuto di pubblicare o far pubblicare la sentenza secondo modalità stabilite dal giudice e a spese della parte o delle parti designate dal giudice. Non può chiedere un risarcimento in contanti.

4 Un comportamento non può costituire il fondamento di un’azione di cui al capoverso 1, se la persona lesa vi si oppone.

5 Una decisione non produce effetti nei confronti di una persona il cui interesse è tutelato e che essa escluda che la decisione produca effetti nei suoi confronti, a meno che la natura della decisione non consenta che la sua efficacia non possa essere esclusa solo nei confronti di tale persona.

 

Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale.

 

Autorità giudiziario L’Aia

Data della sentenza                                                              14-12-2022

Data pubblicazione                                                               14-12-2022

Numero di causa                                                                   C-09-611015-HA ZA 21-395

Aree del diritto                                                                     Diritto civile

Caratteristiche speciali                                                         Caso di Prima istanza – multiplo

Indicazione del contenuto.   L’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale. Nessun conflitto con l’articolo 8 della CEDU.

 

Disponibile su sito                                                                Rechtspraak.nl https://linkeddata.overheid.nl/documento/ECLI:NL:2022:13394

 

Sentenza

Giudizio del

TRIBUNALE DISTRETTUALE DELL’AIA

Sentenza del 14 dicembre 2022

nel caso di

  1. ASSOCIAZIONE COOPERATIVA ULTIMA VOLONTÀ U.A., Zutphen,
  2. [querelante 2] al [luogo 1],
  3. [querelante 3] al [luogo 2],
  4. [querelante 4] al [posto 3],
  5. [querelante 5] al [posto 4], comune [comune 1],
  6. [querelante 6] al [posto 5],
  7. [querelante 7] al [posto 6],
  8. [querelante 8] in [luogo 7], comune [comune 2],
  9. [querelante 9] al [posto 8],
  10. [querelante 10] in [luogo 9], comune [comune 3],
  11. [querelante 11] in [luogo 10], comune [comune 4],
  12. [querelante 12] al [posto 11],
  13. [querelante 13] in [luogo 12], comune [comune 5],
  14. [querelante 14] al [posto 13],
  15. [querelante 15] al [posto 14],
  16. [querelante 16] in [luogo 15], comune [comune 6],
  17. [querelante 17] in [luogo 16],
  18. [querelante 18] in [luogo 17],
  19. [querelante 19] in [luogo 18],
  20. [querelante 20] in [luogo 19], comune [comune 7],
  21. [querelante 21] al [posto 20],
  22. [querelante 22] al [posto 21],
  23. [querelante 23] al ‘ [posto 22],
  24. [querelante 24] al [posto 23],
  25. [querelante 25] al [posto 24],
  26. [querelante 26] al [posto 25],
  27. [querelante 27] al [posto 2],
  28. [querelante 28] in [luogo 26], comune [comune 8],
  29. [querelante 29] al [posto 27],
  30. [querelante 30] al [posto 28],

Querelanti

avvocato M.M.N.C. Schellekens e J.T.E. Vis in Amsterdam,

contro

LO STATO DEI PAESI BASSI (MINISTERO DEGLI AFFARI GENERALI, MINISTERO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT) all’Aia,

Imputato

l’avvocato W.I. Wisman e V.R. Koppe all’Aia.

I querelanti sono di seguito denominati separatamente “CLW” e “co-querelanti”. Il convenuto è in seguito denominato “lo Stato”.

1          Introduzione

1.1.

Questo caso riguarda la questione se lo Stato abbia agito illegalmente nei confronti dei querelanti e agisca applicando pienamente il divieto di suicidio assistito – che è incluso nell’articolo 294 capoverso 2 del Codice penale (di seguito: CP). I querelanti ritengono che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU) derivi (tra le altre cose) dal diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita. Secondo loro, ogni persona ha il diritto fondamentale di disporre volontariamente e deliberatamente della questione se, il momento e il modo in cui pone fine alla propria vita. Secondo i querelanti, lo Stato lo rende impossibile criminalizzando il suicidio assistito, limitando l’accesso a un “farmaco di fine-vita” sicuro e perseguendo e criminalizzando terzi che forniscono assistenza al suicidio assistito.

1.2.

La struttura di questo verdetto è la seguente. Dopo che il giudice avrà fornito una breve panoramica dello svolgimento del procedimento di cui al paragrafo 2, la sezione 3 presenterà i fatti rilevanti per la valutazione del presente caso. Il giudice descriverà quindi brevemente al paragrafo 4 quali posizioni hanno assunto le parti. Successivamente, al paragrafo 5, il giudice valuta le domande dei querelanti e constata che lo Stato non agisce illegalmente, cosicché le domande devono essere respinte. Tale decisione figura poi al paragrafo 6.

2          La procedura

2.1.

La presente sentenza fa seguito a due precedenti sentenze provvisorie del 22 giugno 2022 e del 24 agosto 2022. In tali sentenze provvisorie, il giudice ha dichiarato che la CLW è ricevibile nell’ambito dell’azione collettiva da essa proposta. Il tribunale ha anche designato CLW come “rappresentante esclusivo” e ha preso decisioni su una serie di punti formali. Dopo la sentenza provvisoria del 24 agosto 2022, CLW ha presentato al tribunale un altro “atto di produzione che modifica anche la domanda”.

2.2.

L’udienza del caso si è svolta il 10 ottobre 2022. Le parti hanno esposto le loro posizioni sulla base di note di conversazione, che hanno consegnato al giudice. Il cancelliere ha preso nota di quanto affermato dalle parti durante l’udienza. Tali note sono state aggiunte al fascicolo giudiziario.

2.3.

Infine, è stato deciso che oggi verrà pronunciata una sentenza.

3          I fatti

3.1.

CLW è un’associazione cooperativa fondata nel 2013 con oltre 24.000 membri. Il suo scopo è quello di consentire ai suoi membri di porre fine alla propria vita sotto il proprio controllo nell’ambito dei quadri giuridici e di promuovere il dibattito al riguardo. Secondo CLW, una fine della vita sotto il proprio controllo significa in primo luogo che qualcuno decide da solo quando e come morire, senza l’assistenza da parte di terzi. CLW chiama questo il “percorso autonomo”. CLW si concentra sul rendere disponibile questo percorso. CLW si sforza di ottenere mezzi sicuri, umani e legali disponibili per realizzare un fine-vita autonomo (di seguito: mezzi di fine-vita).

3.2.

Nei Paesi Bassi, il suicidio non è punibile. Assistere al suicidio o fornire mezzi per farlo è punibile. Un’eccezione a questo disposizione si applica – come verrà discusso di seguito – al suicidio assistito da un medico a causa della sofferenza grave e senza speranza a causa di un’affezione di origine medica di una persona che cerca aiuto per una causa medica, secondo le disposizioni e le linee guida applicabili.

3.3.

La disponibilità gratuita dei mezzi a fine-vita è limitata dallo Stato. Ad esempio, il possesso o l’importazione del farmaco pentobarbitale è punibile secondo la legge sull’oppio e il possesso o l’importazione del farmaco tiopental secondo la legge sui medicinali.

3.4.

Oltre a queste criminalizzazioni, lo Stato cerca attivamente di combattere la libera disponibilità di mezzi di fine-vita. Nel 2019, lo Stato ha introdotto il “Codice di segnalazione dei rischi di suicidio con l’aiuto di sostanze chimiche” con (tra gli altri) il Consiglio di Commercio al Dettaglio, l’Associazione dei commercianti di mezzii chimici e l’Associazione dell’industria chimica olandese. In esso, lo Stato ha stipulato accordi sull’autoregolamentazione, in base ai quali i firmatari si sono impegnati a non fornire più ai privati sostanze chimiche che possono servire come mezzi che causano il fine-vita.

 

La portata del divieto olandese di suicidio assistito

3.5.

Negli anni Settanta del secolo scorso, nei Paesi Bassi sorse una discussione sociale sulla punibilità dell’eutanasia e del suicidio assistito. L’eutanasia e il suicidio assistito erano quindi punibili in tutti i casi. Nello stesso periodo, è stata stabilita una giurisprudenza che ha offerto ai medici un certo margine di manovra per applicare impunemente il suicidio assistito e l’eutanasia. Questa giurisprudenza si riduce essenzialmente al fatto che le circostanze in un singolo caso possono significare che l’assistenza suicidio assistito, proprio come l’applicazione dell’eutanasia, è giustificata. Ciò consente al medico in questione di invocare la giustificazione della forza maggiore in senso giuridico perché ha agito in stato di emergenza. Ciò significa che l’autore del reato, di fronte alla necessità di scegliere tra obblighi contrastanti, ha adempiuto al più importante e può quindi invocare con successo un motivo di esclusione dalla pena. In particolare, secondo la giurisprudenza, un medico potrebbe trovarsi in uno stato di emergenza in quegli anni se si trovasse di fronte alla necessità di scegliere tra, da un lato, il dovere di preservare la vita e, dall’altro, il dovere di fare tutto il possibile come medico per alleviare le sofferenze insopportabili e senza speranza di un paziente affidato alle sue cure.

3.6.

L’articolo 293 capoverso 1 CP stabilisce – in breve – che l’interruzione della vita su espressa richiesta di un’altra persona è punibile. A seguito del dibattito pubblico sulla criminalizzazione dell’interruzione della vita su richiesta (eutanasia), il Codice penale è stato modificato aggiungendo un motivo speciale per l’esclusione dalla pena nell’articolo 293 capoverso 2 CP. Questo paragrafo dell’articolo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 con l’introduzione della legge sull’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (di seguito denominata: WTL). Con l’istituzione del WTL, il legislatore ha cercato di collegarsi con la giurisprudenza allora esistente della Corte suprema nei casi di eutanasia (vedi 3.5). Al suo interno, il WTL significa che solo i medici sono autorizzati a usare l’eutanasia o fornire il suicidio assistito a determinate condizioni rigorose.

3.7.

L’articolo 294 capoverso 1 CP stabilisce che l’istigazione deliberata di un’altra persona al suicidio è punibile. L’articolo 294 capoverso 2 CP rende punibile il suicidio assistito o la fornitura di mezzi di fine-vita, ma anche qui si applica la disposizione dell’esclusione dalla pena dell’articolo 293 capoverso 2 CP. Il suicidio assistito o la fornitura di mezzi di fine-vita non è punibile se è commesso da un medico che soddisfa in tal modo i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della WTL e il medico lo comunica a un medico legale comunale.

L’articolo 294, paragrafo 2, CP dispone quanto segue:

«Chiunque intenzionalmente assiste un’altra persona in caso di suicidio o le fornisce i mezzi per farlo, è punibile, se il suicidio si verificasse, con una pena detentiva sino a tre anni o con un’ammenda di quarta categoria. L’articolo 293, secondo comma CP, si applica mutatis mutandis».

L’articolo 293, paragrafo 2, CP dispone quanto segue:

“Il reato di cui al primo comma non è punibile se è stato commesso da un medico che soddisfa in tal modo i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della legge sulla valutazione dell’interruzione dell’ergastolo su richiesta e del suicidio assistito e ne informa il medico legale comunale ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge sul trattamento dei cadaveri”.

3.8.

Il motivo di esclusione dalla pena di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP (con riferimento all’articolo 293 capoverso 2 CP) è ulteriormente elaborato nella WTL. L’articolo 2 capoverso 1 della WTL contiene sei requisiti di accuratezza applicabili al medico:

«Gli obblighi di accuratezza di cui all’articolo 293, secondo comma, dell’CP implicano che il medico:

  1. è stato convinto che vi fosse una richiesta volontaria e ponderata da parte del paziente,
  2. è stato convinto che c’era una sofferenza disperata e insopportabile del paziente,
  3. ha informato il paziente della situazione in cui si trovava e delle sue prospettive,
  4. è giunto alla convinzione con il paziente che non esisteva altra soluzione ragionevole per la situazione in cui si trovava,
  5. ha consultato almeno un altro medico indipendente, che ha visitato il paziente e ha espresso il suo parere per iscritto sui requisiti di accuratezza di cui alle lettere da a) a d), e
  6. f) ha compiuto l’interruzione della vita o il suicidio assistito con cure mediche».

3.9.

Il WTL prevede una procedura in base alla quale il medico che ha fornito il suicidio assistito informa il medico legale comunale. Il medico allega alla comunicazione una relazione sul rispetto dei requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della WTL. Il medico legale comunale invia questo rapporto a una delle cinque Commissione Regionali di Controllo per l’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio, che poi valuta in linea di principio entro sei settimane dal ricevimento del rapporto se il medico interessato ha agito in conformità con i requisiti di accuratezza dovuti di cui all’articolo 2 del WTL sulla base degli articoli 8 e 9 del WTL. Se la commissione ritiene che sia così, in linea di principio il caso è chiuso. Tuttavia, è ancora possibile che il pubblico ministero ordini un’indagine penale se vi sono indizi che danno origine a ciò.

3.10.

L’eccezione al divieto di suicidio assistito incluso nel WTL è limitata ai medici. La giurisprudenza ha stabilito che una persona cara, diversa da un medico, non può invocare con esito positivo uno stato di emergenza quando c’è un suicidio assistito, tranne in circostanze del tutto eccezionali. Risulta anche dalla genesi legislativa che il legislatore ha espressamente inteso che la WTL non si applica anche in situazioni in cui non vi sono malattie e disturbi somatici o mentali classificati dal punto di vista medico. Inoltre, la valutazione da parte del medico dipende dalla circostanze specifiche del caso.4 La fornitura di suicidio assistito a qualcuno che è “stanco della vita” o “sofferente dalla vita”, senza che ciò derivi da una malattia fisica o mentale oggettivamente determinata, non è una ragione legalmente valida per un medico di assistere al suicidio o all’eutanasia ai sensi della WTL.

 

Il dibattito sociale sul suicidio assistito dopo l’entrata in vigore del WTL

3.11.

Dopo l’entrata in vigore del WTL, l’enfasi nel dibattito sociale sul suicidio assistito si è spostata sulla questione se il desiderio di fine-vita delle persone (per lo più anziane), che non soffrono di un’affezione (esclusivamente) medica, debba essere soddisfatto, e in caso affermativo, a quali condizioni ciò possa essere fatto in modo responsabile. Nel 2010, il “Comitato ” ha pubblicato un manifesto che mirava a consentire la morte assistita agli anziani che trovano la loro vita compiuta. Nello stesso anno, l’Associazione olandese per un fine-vita volontario (NVVE) ha avviato una campagna per rendere possibile l’eutanasia anche per i pazienti cronici e psichiatrici e le persone con demenza. Nel 2012 è stato aperto il Centro di Fine-Vita per aiutare le persone il cui medico non può o non vuole collaborare con una richiesta di eutanasia. Nel 2013 è stato pubblicato il “Manifesto 294”, che sosteneva l’abolizione del reato di suicidio assistito rimuovendo il secondo paragrafo dell’articolo 294 CP. Nello stesso anno è stata fondata la CLW.

3.12.

Nel 2011, il Ministro della Salute, del Welfare e dello Sport ha aperto un ampio dibattito sociale alla Camera dei Rappresentanti sul “fine-vita autonomo” che è durato fino al 2016. Gli sviluppi menzionati nel paragrafo 3.11 sono stati discussi in quel dibattito.

3.13.

Nel 2013 i ministri della Salute, del Welfare e dello Sport e della (allora) Sicurezza e Giustizia hanno istituito un «Commissione dei saggi sul suicidio assistito per le persone che considerano la loro vita compiuta», presieduto dal Prof. Dr. Schnabel («la Commissione Schnabel»). La Commissione Schnabel è stata incaricata di consigliare i ministri sulle possibilità legali e sui dilemmi sociali per quanto riguarda il suicidio assistito alle persone che trovano la loro vita compiuta. Il Commissione Schnabel ha pubblicato il suo rapporto “Vita compiuta” nel 2016. La -Commissione Schnabel descrive la “vita compiuta” come una conclusione molto personale di persone che sono spesso anziane e secondo loro opinione non hanno più una prospettiva di vita positiva. “Vita compiuta” è un termine collettivo che viene utilizzato per situazioni molto diverse. La conclusione più importante della Commissione Schnabel è che laaaù4 WTL, così come è attuato e spiegato nella pratica, funziona bene e raggiunge i suoi obiettivi. Il WTL offre spazio sufficiente per superare il “problema della vita compiuta”. La Commissione Schnabel conclude che in molti casi di “vita compiuta” ci sarà un accumulo di acciacchi di vecchiaia che, in combinazione con le esperienze di perdita in altri settori (come fisico, psicologico, cognitivo, psicosociale o esistenziale), possono dare origine a sofferenze insopportabili e senza speranza. In quei casi di “vita compiuta”, se c’è una sofferenza senza speranza e insopportabile e la sofferenza ha prevalentemente una base medica, ci si può appellare al WTL. Poiché il numero di persone il cui desiderio di porre fine alla vita non è legato a problemi medici è piccolo, il Commissione Schnabel non vede alcun motivo per cambiare il WTL. Dopo aver soppesato tutti i vantaggi e gli svantaggi di eventuali modifiche al regime attuale, il Commissione Schnabel è giunto alla conclusione che non è auspicabile ampliare le attuali possibilità legali in materia di suicidio assistito.

3.14.

Nel 2016, il governo ha risposto al rapporto della commissione Schnabel. .7 Ha concordato con la conclusione della commissione che il WTL funziona bene, ma il gabinetto era anche del parere che si dovesse trovare una risposta alla domanda su come dare sostanza al crescente desiderio tra gli olandesi di avere più autonomia sul proprio fine-vita. Il governo è giunto alla conclusione che è auspicabile fare un’ulteriore eccezione al reato per il suicidio assistito, in cui l’autonomia è il punto di partenza. Al fine di sviluppare ulteriormente lo sviluppo di un nuovo quadro giuridico, il governo ha annunciato che avvierà consultazioni con varie parti.

3.15.

Commissionato dal Ministero della Salute, del Benessere e dello Sport, il rapporto dello studio “Prospettiva” è stato pubblicato nel gennaio 2020. Questa ricerca è stata condotta per ottenere informazioni sulle dimensioni e le circostanze del gruppo di persone che trovano la loro vita “compiuta” e quindi hanno un desiderio persistente (attivo o meno) di morire, ma che sembrano non rispondere ai criteri di accuratezza del WTL perché la sofferenza di quel gruppo non ha una (insufficiente) causa medica. La ricerca ha dimostrato che esiste un piccolo ma consistente gruppo di anziani (55+) con un desiderio di morire persistente senza essere gravemente malato. Di questi, un sottogruppo più piccolo è costituito da persone anziane che hanno indicato di avere anche il desiderio di porre fine alla vita. Tuttavia, tale gruppo non può essere caratterizzato come un “gruppo di persone sane”; La stragrande maggioranza ha molti disturbi fisici e mentali. Questo desiderio di morire si rivela complesso e mutevole. Importanti querelanti di rinforzo del desiderio sono: preoccupazioni, (potenziali) problemi finanziari, malattie, solitudine, dipendenza dagli altri e la sensazione di essere un peso per gli altri. Il desiderio di morire sembra anche essere legato alla situazione e al contesto in cui vive l’anziano. Secondo i ricercatori, non esiste una risposta chiara alla domanda se il gruppo di anziani descritti nel rapporto con un desiderio di morire che non sono gravemente malati rientrino nello scopo del WTL. Lo studio sulla popolazione su larga scala non ha trovato prove empiriche che esista un gruppo di over 70 sani con un desiderio di morire persistente e attivo mentre non esiste una sofferenza insopportabile.

3.16.

Nel luglio 2020, il membro del parlamento [I] (D66) ha presentato un disegno di legge d’iniziativa alla Camera dei rappresentanti, che soddisfa i desideri delle persone anziane che considerano la loro vita compiuta in modo dignitoso e in un momento di loro scelta. Questo disegno di legge fa un’eccezione alla criminalizzazione del suicidio assistito se tale assistenza è fornita da un “consulente di fine-vita” che soddisfa determinati criteri di due diligence. Oltre ai medici, infermieri, psicoterapeuti e psicologi della salute potrebbero essere consultati anche da persone con una “vita compiuta”, a condizione che abbiano seguito la necessaria formazione per diventare un “consulente di fine-vita”. Il disegno di legge applica un limite di età di 75 anni e oltre. Questo disegno di legge è pendente davanti alla Camera dei Rappresentanti, ma non è ancora stato discusso. Il 9 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha emesso un parere sul progetto d’iniziativa (di seguito denominato «parere») e ha stabilito che i criteri di accuratezza previsti dal disegno di legge non sono sufficienti per soddisfare le garanzie formulate dal Consiglio.

4          La controversia

4.1.

I querelanti sostengono – dopo un aggiornamento del quesito – che il giudice (per quanto possibile) abbia dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza:

primario

dichiara che:

  1. il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;
  2. anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita autonomo hanno diritto alla protezione sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU e che tale protezione può configurarsi sia come qualità te qua in termini di protezione dell’interessato stesso, ma anche come derivato;

III. il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata, nonché il diritto di coloro che sono disposti a fornire assistenza volontariamente;

  1. il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano, e quindi mina di fatto il diritto all’autodeterminazione;
  2. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto esistente di suicidio assistito;
  3. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti di tutti coloro per i quali CLW si oppone nel presente procedimento sulla base dell’articolo 305a – terzo libro del Codice Civile;*)

sussidiario

VII. prendere una decisione tale che il tribunale come buona giustizia presumerà di essere, per quanto possibile, in linea con quanto stabilito nella citazione e in altro modo dagli querelanti e dalle persone ivi richieste;

in tutti i casi

VIII. condannare lo Stato alle spese processuali, maggiorate degli interessi legali.

4.2.

I querelanti fondano le loro pretese sulla proposizione che la piena applicazione del divieto di suicidio assistito e la fornitura di mezzi a tal fine, come previsto dall’art. 294 comma 2 CP, è illecito nei loro confronti. Essi ritengono che il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita prescelto faccia parte del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU e del «diritto generale dell’individuo» riconosciuto dalla Corte suprema.

4.3.

I querelanti sostengono al centro che qualsiasi individuo che fa una scelta informata di porre fine alla propria vita non dovrebbe essere ostacolato dallo Stato. La citazione in giudizio e le storie personali contestate dai querelanti mostrano che credono che lo Stato limiti questa libertà in tre modi. Il divieto penale di suicidio assistito rende impossibile ricevere il suicidio assistito se non vi è una situazione di sofferenza senza speranza e insopportabile con una causa medica, a seguito della quale il WTL non si applica. In secondo luogo, è impossibile per i parenti della persona che vuole porre fine alla propria vita deliberatamente fornire assistenza senza rischiare il rischio di un’azione penale. Una terza limitazione è che i mezzii a fine-vita non sono liberamente disponibili a seguito di misure adottate dallo Stato. I querelanti sostengono che questo ha trasformato il loro diritto fondamentale all’autodeterminazione in un falso diritto. La clausola di esclusione dalla pena di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP si riferisce al suicidio assistito da un medico solo se vi è sofferenza su una base medica. Secondo le querelanti, l’ambito di applicazione della WTL è quindi troppo limitato. Secondo lei, lo Stato sta commettendo una violazione inammissibile del diritto all’autodeterminazione applicando il divieto penale di suicidio assistito anche in quei casi in cui vi è l’assistenza da parte di parenti in un fine-vita ben ponderato e autonomo.

4.4.

Lo Stato ha sostenuto che i querelanti dovrebbero essere dichiarati irricevibili, o almeno che le domande dovrebbero essere respinte.

4.5.

Le dichiarazioni delle parti sono discusse più dettagliatamente qui di seguito, per quanto pertinente.

5 Il giudizio

 

Sulla ricevibilità dei co-querelanti

5.1.

Nell’atto di citazione, la CLW ha proposto un’azione collettiva sulla base dell’articolo 3:305a BW (BW). La domanda è stata presentata dopo il 1° gennaio 2020 e si riferisce a eventi che si sono verificati (parzialmente) il 15 novembre 2016 o successivamente. La domanda rientra pertanto nel regime del titolo 14A del libro 3 del Codice di procedura civile (RV). L’articolo 3:305a BW è stato modificato da ultimo con l’introduzione della legge sulla risoluzione delle controversie collettive (di seguito: WAMCA), che ha anche introdotto il titolo 14A del libro 3 nel Codice di procedura civile.

5.2.

Nella sentenza interlocutoria del 22 giugno 2022, il tribunale ha dichiarato che CLW è ammissibile nell’azione collettiva da essa proposta e ha nominato CLW come rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 1018e RV. Una decisione sulla ricevibilità dei co-querelanti è stata riservata in questa sentenza interlocutoria.

5.3.

Lo Stato ha sostenuto che i co-querelanti dovrebbero essere dichiarati irricevibili nelle loro domande perché i loro interessi sono rappresentati dalla CLW. Secondo lo Stato, la concessione delle azioni collettive promosse dalla CLW riguarderà anche gli interessi e la posizione dei co-querelanti. Oltre a un’azione collettiva, c’è spazio per le rivendicazioni dei singoli querelanti solo se hanno un interesse personale sufficientemente concreto. Esprimere sostegno all’azione collettiva non è sufficiente per considerare come un interesse personale concreto, secondo lo Stato.

5.4.

CLW e i co-querelanti hanno sostenuto che i co-querelanti sono ammissibili insieme al difensore collettivo CLW. I co-querelanti hanno un interesse sufficientemente concreto nelle rivendicazioni, perché sono interessati dalle azioni illecite dello Stato. La legge non dimostra che le singole parti interessate non possano presentare una domanda autonoma se è stata intentata un’azione collettiva. Inoltre, non hanno trasferito i loro diritti individuali di azione alla CLW. I co-querelanti saranno in una posizione migliore sia proceduralmente che materialmente se le loro richieste saranno accolte. L’importanza dell’emozione, del riconoscimento o della soddisfazione può anche giustificare un’azione legale, secondo CLW e i co-querelanti.

5.5.

Il tribunale non segue i co-querelanti in questo e li dichiarerà irricevibili. Il querelante deve avere un proprio interesse diretto nell’azione intentata (articolo 3:303 BW). Ciò è stato integrato nell’articolo 3:305a BW, con la possibilità per le fondazioni e le associazioni che rappresentano determinati interessi in base al loro statuto di presentare un reclamo volto a proteggere interessi simili di altri. A differenza della Legge Danni Collettivi di Massa (WCAM), il sistema WAMCA non consente alle singole vittime di avviare procedimenti legali come parti nello stesso procedimento o di unirsi o intervenire come parti in aggiunta all’organizzazione di patrocinio. Nella relazione al disegno di legge, è stato osservato quanto segue: “Il disegno di legge si basa su una procedura tra un’organizzazione che rappresenta interessi da un lato e una parte indirizzata dall’altro. Le singole vittime non ne sono parte. ” Gli interessi dei co-querelanti sono rappresentati nel procedimento da CLW e sono vincolati dall’esito della presente causa. I co-querelanti chiedono inoltre né più né diversamente da quanto chiesto dalla CLW.

5.6.

L’irricevibilità dei co-querelanti non modifica il fatto che il giudice tiene conto delle storie personali dei co-querelanti nella valutazione della domanda della CLW, che CLW ha allegato alla citazione a sostegno delle sue domande.

 

Articolo 2 CEDU e articolo 8 CEDU

5.7.

L’articolo 2, paragrafo 1, della CEDU tutela il diritto alla vita e così dispone:

“Il diritto alla vita di tutti è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della propria vita, se non con l’esecuzione di una sentenza giudiziaria per un crimine per il quale la pena di morte è prevista dalla legge».

5.8.

L’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU contiene, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata. L’articolo è formulato come segue:

«1. Ogni individuo ha diritto alla vita privata, alla vita familiare, al domicilio e alla corrispondenza.

  1. Nell’esercizio di tale diritto non è consentita alcuna ingerenza da parte di alcuna autorità pubblica se non nella misura prevista dalla legge e necessaria in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o del benessere economico del paese, della prevenzione dell’ordine e dei reati, della tutela della salute o della morale o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui».

5.9.

Dal diritto al rispetto della vita privata, la CEDU (in seguito CEDU) ha derivato un’ampia gamma di diritti, tra cui il diritto di ogni individuo all’integrità fisica, psicologica e morale. In una serie di sentenze, la CEDU si è pronunciata sulla misura in cui esiste un diritto all’autodeterminazione – compreso il diritto di morire in modo autonomo – ai sensi dell’articolo 8 della CEDU e su come sia il rapporto con il diritto alla protezione della vita di cui all’articolo 2 della CEDU. Quest’ultimo articolo contiene un obbligo positivo per gli Stati contraenti di proteggere la vita di coloro che sono sotto la loro giurisdizione, anche se non desiderano farlo.

5.10.

Nella causa Pretty c. Regno Unito, la questione centrale per la CEDU era se il divieto generale di suicidio assistito (come applicato nel Regno Unito) fosse contrario all’articolo 8 della CEDU. Il caso riguardava una denunciante che soffriva di una malattia muscolare incurabile in una fase terminale e che non era in grado di porre fine alla sua vita. Aveva chiesto senza successo alle autorità britanniche di non perseguire suo marito se l’avesse aiutata nel suo suicidio. La Corte ha innanzitutto sottolineato l’obbligo positivo degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 2 della CEDU di proteggere la vita e poi ha dichiarato che l’articolo 2 della CEDU non può essere interpretato nel senso che contiene un diritto diametralmente opposto, vale a dire il diritto di morire, o crea un diritto all’autodeterminazione nel senso che un individuo può scegliere la morte piuttosto che la vita. Inoltre, l’articolo 2 della CEDU non prevede il diritto di aiutare terzi o il governo a realizzare un desiderio di morte.

5.11.

L’articolo 8 della CEDU svolge un ruolo nel garantire una certa qualità della vita. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU è un termine completo e ha considerato: «la nozione di autonomia personale è un principio importante sotteso all’interpretazione delle sue garanzie». In questo caso, la legge britannica che vieta il suicidio assistito ha impedito alla denunciante di evitare quella che considerava una vita indegna e dolorosa. La Corte ha ritenuto di non essere disposta ad escludere la possibilità che ciò costituisse un’ingerenza nel diritto della denunciante al rispetto della sua vita privata, quale definita all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU. Tuttavia, nell’ambito del controllo ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, della CEDU, la Corte ha fatto riferimento al «margine di discrezionalità»; il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati contraenti in casi come questo, che dipende dal caso e dalla gravità degli interessi in gioco. La Corte dichiara e statuisce:

“73. (…) la legge del Regno Unito era lì per proteggere i vulnerabili, (…) il ricorrente [non] rientrava in tale categoria.

  1. Tuttavia, la Corte constata (…) che gli Stati hanno il diritto di disciplinare attraverso l’esercizio del diritto penale generale attività che sono pregiudizievoli per la vita e la sicurezza di altri individui (…). Quanto più grave è il danno, tanto più pesante peserà sulla bilancia considerazioni di salute pubblica e sicurezza rispetto al principio compensativo dell’autonomia personale. (…) Spetta principalmente agli Stati valutare il rischio e la probabile incidenza di abusi se il divieto generale di suicidio assistito fosse allentato o se dovessero essere create eccezioni. Esistono chiari rischi di abuso, nonostante le argomentazioni sulla possibilità di salvaguardie e procedure di protezione”.

La Corte è giunta alla conclusione che il divieto assoluto di suicidio assistito non era sproporzionato. Nel fare ciò, la Corte ha tenuto conto del fatto che il governo del Regno Unito aveva dichiarato di essere stato valutato caso per caso se fosse stata effettivamente avviata un’azione penale e che potessero essere inflitte pene inferiori se ritenuto opportuno. Né il rifiuto di promettere che il marito della denunciante non sarebbe stato perseguito costituiva una violazione dell’articolo 8 della CEDU. L’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU potrebbe essere considerata necessaria in una società democratica nel caso di specie. Il margine di apprezzamento era quindi ampio.

5.12.

Nella causa Haas c. Svizzera, la questione centrale era se esistesse un obbligo positivo (migliori sforzi) ai sensi dell’articolo 8 della CEDU per lo Stato vincolato dal Trattato a fornire a un individuo i mezzi per un fine-vita dignitoso. Si trattava di un paziente psichiatrico malato di lunga durata che aveva fatto alcuni tentativi di suicidio falliti e voleva ottenere farmaci (pentobarbital) attraverso il suo psichiatra per porre fine alla sua vita. In Svizzera, le persone con un desiderio di morte possono ricevere farmaci che pongono fine alla vita, ma solo dopo un esame psichiatrico approfondito e su prescrizione medica. Haas non ha ricevuto una prescrizione da nessuno degli psichiatri a cui si era rivolto e si è rivolto alla Corte lamentando che il divieto in Svizzera di fornire sostanze che terminano la vita senza prescrizione costituiva una violazione del suo diritto all’autodeterminazione. La Corte ha anzitutto esplicitamente considerato (a seguito della causa Pretty ) che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni individuo ha il diritto di decidere come e a che ora porre fine alla sua vita, a condizione che l’interessato sia in grado di determinare liberamente la sua volontà e di agire di conseguenza:

51. (…) il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e in quale momento la sua vita finirà, purché sia in grado di prendere liberamente una decisione su tale questione e di agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione“.

La Corte ha poi sottolineato che esiste tutt’altro che consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla misura in cui un individuo ha il diritto di decidere da solo quando e come la sua vita debba essere conclusa. In Svizzera è vietato dal diritto penale incitare o aiutare una persona a suicidarsi solo se ciò avviene per motivi di interesse personale. La maggior parte degli Stati membri sembra attribuire più peso alla protezione della vita di un individuo garantita dall’articolo 2 della CEDU che al diritto di porvi fine (articolo 8 della CEDU). Tenuto conto dei diversi interessi da ponderare in questo contesto (la protezione del diritto alla vita in contrapposizione alla protezione del diritto all’autodeterminazione), esiste un ampio margine di apprezzamento per gli Stati contraenti al riguardo. La Corte ha dichiarato che l’obbligo, previsto dal diritto svizzero, che il pentobarbitale sia fornito solo su prescrizione medica e dopo una visita psichiatrica persegue una finalità legittima, vale a dire la tutela della salute e dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato l’importanza di prevenire l’abuso delle sostanze in questione e i suicidi sconsiderati. Il diritto alla vita di cui all’articolo 2 della CEDU contiene l’obbligo per gli Stati parti della Convenzione di istituire una procedura per garantire che la decisione di porre fine alla vita rifletta effettivamente la libera volontà della persona interessata. La Corte ha concluso che:

61. (…) anche supponendo che gli Stati abbiano l’obbligo positivo di adottare misure per facilitare l’atto suicida con dignità, le autorità svizzere non hanno mancato di rispettare tale obbligo nel caso di specie“.

5.13.

Nella causa Koch c. Germania, la CEDU ha condotto uno studio comparativo che ha dimostrato che la maggior parte degli Stati parti della Convenzione non consente alcuna forma di suicidio assistito. Solo quattro degli stati esaminati dal trattato – tra cui i Paesi Bassi – hanno permesso ai medici di prescrivere sostanze letali a persone che volevano porre fine alla loro vita. La Corte ha dichiarato quanto segue:

Ne consegue che gli Stati parti della Convenzione sono lontani dal raggiungere un consenso al riguardo, che indica un considerevole margine di apprezzamento di cui gode lo Stato in questo contesto.

5.14.

Il caso Lings v. Denmark riguardava un medico che si lamentava del fatto che era stato condannato penalmente per suicidio assistito. In Danimarca vige un divieto penale di eutanasia e suicidio assistito. È consentita la fornitura di informazioni generali sul suicidio. Il medico ha sostenuto che la Danimarca aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione perseguendolo per aver pubblicato una guida su Internet sui farmaci adatti a compiere un suicidio. Nella sua valutazione, la Corte ha fatto riferimento all’ambito di applicazione degli articoli 2 e 8 della CEDU, come definiti dalla giurisprudenza della Corte, e ha poi dichiarato:

Non vi è alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte, tuttavia, per concludere che esiste un diritto al suicidio assistito ai sensi della Convenzione, anche sotto forma di fornire informazioni o assistenza che vada oltre la fornitura di informazioni generali sul suicidio (…). La Corte ritiene che (…) l’ingerenza lamentata possa essere considerata “necessaria in una società democratica”, proporzionata agli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela della salute e della morale e dei diritti altrui, e che le autorità dello Stato convenuto abbiano agito nell’ambito del loro margine di discrezionalità, avendo tenuto conto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”.

 

Valutazione dell’articolo 294, paragrafo 2, dell’CP rispetto agli articoli 2 e 8 della CEDU

5.15.

La Corte precisa, anzitutto, che dalla giurisprudenza della CEDU sopra esposta risulta che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni persona ha il diritto di decidere come e in quale momento porre fine alla propria vita, purché tale persona sia in grado di determinare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza.

5.16.

Dalla genesi legislativa dell’articolo 294 capoverso 2 CP risulta che il divieto di suicidio assistito contenuto in questo articolo si basa sulla protezione della vita umana e sul rispetto dovuto alla vita umana in generale. Come risulta dalla giurisprudenza della CEDU, l’articolo 2 della CEDU obbliga lo Stato a proteggere la vita umana, anche se una persona non la apprezza e ciò crea tensioni con il suo diritto all’autodeterminazione. Questo è un obbligo positivo (sforzo) che grava sullo Stato. Tuttavia, questo obbligo da parte dello Stato non ha portato a un divieto assoluto del suicidio assistito nei Paesi Bassi. Il suicidio assistito è consentito e regolamentato nel WTL entro certi limiti. Nel disciplinare le condizioni alle quali è consentito il suicidio assistito, lo Stato ha dovuto trovare un equilibrio tra la tutela del diritto alla vita di cui all’articolo 2 della CEDU e la tutela del diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU.

5.17.

La questione chiave che CWL (tra le altre cose) sottopone alla Corte è se agli individui sia effettivamente impedito di adempiere effettivamente al loro diritto all’autodeterminazione su un fine-vita dignitoso e autonomo sotto il proprio controllo nell’attuale quadro dell’articolo 294 paragrafo 2 CP e le condizioni per l’esclusione delle pene incluse nella WTL. CLW ha in mente in particolare un gruppo di persone che hanno un desiderio persistente di porre fine alla vita che non è (esclusivamente) motivato da una causa medica, e che, come dice CLW, ora cadono “tra la riva e la nave” perché il loro desiderio di porre fine alla vita non può essere realizzato nel quadro del WTL.

5.18.

Inoltre, il tribunale ritiene che la CLW invochi la presunta illegittimità di

(i) da un lato la criminalizzazione di parenti o terzi che vogliono fornire assistenza al suicidio, e

(ii) il non essere liberamente disponibili dei mezzi di fine-vita.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto al punto (ii), la Corte ritiene in ogni caso che la giurisprudenza della CEDU relativa all’articolo 8 della CEDU (Haas c. Svizzera, Koch c. Germania e Lings c. Danimarca) non comporti un obbligo positivo per gli Stati parti della Convenzione di adottare misure volte a facilitare un suicidio dignitoso o la realizzazione del desiderio di una “vita compiuta” fornendo mezzi a tal fine. Questo è oggetto di un ampio dibattito sociale – e politico – come è chiaro da quanto sopra e sarà discusso anche in seguito.

5.19.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di CLW di cui al punto (i), vale a dire la criminalizzazione di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP di parenti o terzi che vogliono offrire assistenza al suicidio, si applica quanto segue. La Corte è del parere che, se tale divieto di suicidio assistito (in combinazione con le condizioni della WTL) comporterebbe un’ingerenza nel diritto alla vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è in linea di principio giustificata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU. Questo è spiegato più dettagliatamente di seguito.

5.20.

L’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU stabilisce che un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è giustificata se è prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è necessaria in una società democratica. L’ingerenza è necessaria in una società democratica se esiste un’esigenza sociale impellente (“a pressing social need») secondo le parole della CEDU) ed esiste un rapporto ragionevole («giusto equilibrio») tra, da un lato, l’interesse sociale tutelato dalla restrizione e, dall’altro, l’interesse del singolo. Nel valutare tale questione, gli Stati contraenti hanno diritto a un margine di discrezionalità. La misura in cui gli Stati contraenti hanno diritto alla discrezionalità dipende dalla natura del caso e dagli interessi in gioco.

5.21.

Dalle citate sentenze della CEDU nelle cause Haas c. Svizzera e Koch c. Germania risulta che, nell’interpretare il diritto degli individui di scegliere autonomamente come e in quale momento debba finire la propria vita, gli Stati parti della Convenzione dispongono di un considerevole margine di discrezionalità (“a considerable margin of appreciation”).) hanno. Questa notevole discrezionalità può essere spiegata dalla natura della questione in gioco in questo tipo di casi: l’autodeterminazione sul proprio fine-vita è un argomento delicato, che coinvolge diritti (fondamentali) contrastanti. Inoltre, non vi è alcun accordo tra gli Stati contraenti sull’autodeterminazione sul proprio fine-vita. Infatti, dalle sentenze della CEDU nelle cause Koch c. Germania e Lings c. Danimarca emerge chiaramente che il suicidio assistito non è consentito nella stragrande maggioranza degli Stati parti della Convenzione – nemmeno a determinate condizioni – e che nella maggior parte degli Stati vincolati dalla Convenzione, pertanto, viene dato più peso alla protezione della vita umana che al diritto degli individui di porre fine alla propria vita (con o senza l’aiuto di altri). vita. Nel rispondere alla questione se sia consentita un’ingerenza nel diritto alla vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU, lo Stato dispone quindi di un notevole potere discrezionale e non, come sostenuto dalla CLW, di uno spazio limitato in quanto riguarda «la parte quasi più intima dell’esistenza». Secondo la Corte, tale conclusione non può essere tratta dalla citata giurisprudenza della CEDU.

5.22.

È pacifico che, nella misura in cui esiste un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è prevista dalla legge – dall’CP e dalla WTL. Si basa inoltre su uno scopo legittimo, vale a dire la protezione della vita e della salute. La CLW riconosce inoltre che lo Stato è tenuto a proteggere la vita e la salute altrui, in parte sulla base dell’articolo 2 della CEDU. Il divieto penale di suicidio assistito prevede quindi un bisogno sociale impellente.

5.23.

Dalla sentenza della CEDU nella causa Pretty c. Regno Unito, discussa al punto 5.10, risulta che, in tale causa, un divieto penale di suicidio assistito costituiva un’ingerenza giustificata nel diritto al rispetto della vita privata. Secondo la CEDU, gli Stati parti della Convenzione hanno il diritto di disciplinare determinati comportamenti attraverso il diritto penale al fine di proteggere la vita degli altri, anche se ciò va a scapito dell’autonomia e dell’autodeterminazione dell’individuo. Secondo la CEDU, spetta in primo luogo agli Stati parti della Convenzione soppesare i rischi qualora uno Stato membro scelga di concedere deroghe al divieto penale di suicidio assistito.

5.24.

Nei Paesi Bassi, è possibile, a determinate condizioni, disporre della propria fine-vita con l’aiuto di terzi. Dopo tutto, ricevere il suicidio assistito, dare il suicidio assistito e fornire adeguati mezzi di fine-vita è possibile nei Paesi Bassi a determinate condizioni incluse nella WTL, in breve: quando questo è fatto da un medico, quando c’è una sofferenza senza speranza e insopportabile e quando il paziente fa una richiesta volontaria e ben ponderata di suicidio e anche il medico ha ricevuto tale condanna. Non è possibile trovare una soluzione alternativa ragionevole per la situazione del paziente ed è stato consultato almeno un altro medico indipendente che ha visitato il paziente e ha espresso il suo parere scritto sui requisiti di accuratezza.

5.25.

In considerazione dell’obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, lo Stato ha il potere di regolamentare le attività attraverso il diritto penale che possono rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza dei cittadini. Lo Stato ha dato concretezza a questo prevedendo un’attenta procedura nel WTL che mira a garantire che la persona che vuole porre fine alla propria vita a causa di sofferenze senza speranza e insopportabili lo faccia deliberatamente e volontariamente. Questa procedura diligente dovrebbe proteggere le persone deboli e vulnerabili, che non sono in grado di prendere una decisione informata sulla privazione della vita, da sé stessi e dagli altri, e impedire loro di affrettarsi o lasciare involontariamente la vita. Lo Stato ha indicato un caso in cui una donna di 28 anni con problemi di salute mentale ha posto fine alla sua vita nel 2020 assumendo “Mezzo X”, la polvere mortale che CLW raccomanda alle persone che vogliono provocare la propria morte. Questa donna si è pentita di aver preso il farmaco, ha chiamato il 112 ed è finita in terapia intensiva, dove è morta poco tempo dopo, nonostante l’intervento medico. È proprio la vulnerabilità di queste persone che giustifica la legislazione in questione.

5.26.

La Corte ritiene che, con l’articolo 294 capoverso 2 CP e la relativa procedura prevista dalla WTL, lo Stato abbia raggiunto un attento equilibrio (fair balance“) tra, da un lato, gli interessi sociali tutelati dal divieto penale di suicidio assistito (protezione della vita, prevenzione degli abusi e protezione delle persone vulnerabili) e, dall’altro, l’interesse dell’individuo a ricevere assistenza in caso di suicidio da parte di un medico in presenza di una sofferenza insopportabile e senza speranza. La Corte ritiene pertanto che la norma penale per il suicidio assistito di cui all’articolo 29 4 capoverso 2 CP in combinazione con la WTL non sia sproporzionata a causa del suo carattere in base al quale solo un medico in caso di sofferenze insopportabili e senza prospettiva è possibile un aiuto al suicidio.

5.27.

Nella sua valutazione, la corte riconosce che il suicidio assistito non è disponibile per tutti coloro che volontariamente e deliberatamente vogliono porre fine alla propria vita nel quadro della WTL. Le persone che non soffrono di sofferenze senza speranza e insopportabili con una base medica (prevalentemente) non sono ammissibili al suicidio assistito ai sensi del WTL e cadono (nelle parole dei querelanti) “tra la banchina e la nave”. I querelanti hanno anche fatto riferimento allo studio Prospettiva, dal quale è possibile tracciare le caratteristiche di un tale gruppo e indicare l’esistenza di un bisogno sociale urgente. I querelanti hanno inoltre descritto l’impatto variabile dell’ineleggibilità al suicidio assistito nelle loro 30 storie individuali. Le loro esperienze descritte vanno dal dover attraversare (come una persona cara) un difficile processo di deterioramento di un caro coniuge, sorella, fratello o genitore, al confronto con un bambino che esce dalla vita in modo indegno. A parte queste situazioni individuali angoscianti e indipendentemente dalla questione fino a che punto vi sia un (grande) bisogno sociale di una legislazione sul fine-vita (come descritto sopra), la corte ha stabilito che lo Stato non agisce illegalmente ai sensi dell’attuale legislazione penale e della regolamentazione del suicidio assistito. Come si è già esaminato, qualsiasi ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU – anche alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui gode lo Stato in forza della CEDU – è conforme al principio di proporzionalità.

5.28.

La questione se chiunque decida volontariamente e deliberatamente di porre fine alla propria vita, anche senza sofferenze insopportabili e senza speranza, debba essere in grado di ricevere il suicidio assistito o essere in grado di aiutarlo – e in caso affermativo a quali condizioni dovrebbe essere risolta dal legislatore. Il dibattito sul progetto legge di iniziativa parlamentare che è stato presentato su questo tema e sul quale il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo, deve ancora aver luogo.

5.29.

Come risulta da quanto precede, la Corte non concorda con la CLW sul fatto che la possibilità di esercitare l’autodeterminazione sul proprio fine-vita da parte di coloro che volontariamente e deliberatamente scelgono di farlo sia inammissibilmente limitata dallo Stato ed è di fatto illusoria. Il suicidio assistito è consentito nei Paesi Bassi a determinate condizioni. Lo Stato impone queste condizioni perché deve anche tutelare il diritto alla vita. Queste condizioni non sono così rigide da dover giudicare che il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita sia “theoritical and illisory“. Che ci sia una reale possibilità nei Paesi Bassi di ottenere il suicidio assistito è evidente dalla pratica in cui il suicidio assistito si verifica regolarmente secondo i requisiti del WTL. Il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita è quindi pragmatico ed efficace e non privo di significato fattuale.

5.30.

La CLW ha inoltre sostenuto che la CEDU stabilisce norme minime e che gli Stati parti della Convenzione sono liberi di fornire una protezione maggiore rispetto a tali norme minime. A suo avviso, il giudice nazionale dispone di un potere discrezionale più ampio, in quanto è responsabile di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. La CLW ignora il fatto che la ripartizione dei compiti tra il giudice nazionale e la CEDU implica che il giudice nazionale, nell’interpretare le disposizioni della CEDU, si basi sulla giurisprudenza costante della CEDU. Il giudice non può quindi interpretare il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU in modo diverso dalle interpretazioni risultante dalla giurisprudenza costante della CEDU.

 

Conflitto con i diritti generali dell’individuo?

5.31.

CLW afferma che il divieto penale di suicidio assistito viola anche il “diritto generale dell’individuo”. Nel 1994 (in una causa riguardante il diritto di saxspere da quale genitore discende), la Corte Suprema ha stabilito che il diritto generale dell’individuo è alla base, tra le altre cose, del diritto al rispetto della vita privata.

5.32.

Questo diritto generale dell’individuo dovrebbe essere inteso come un concetto generale che è alla base di varie disposizioni della Costituzione e delle disposizioni del trattato. Non è stato affermato né stabilito che questo diritto generale dell’individuo includa qualcosa di più o qualcosa di diverso dal diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU. Il richiamo al diritto generale dell’individuo non ha quindi alcun significato autonomo oltre al richiamo all’articolo 8 della CEDU. A questo stato di cose, può rimanere nel mezzo se il diritto generale dell’individuo sia giuridicamente applicabile.

 

Sentenza delle corti costituzionali tedesche e austriache

5.33.

Invocare le sentenze delle Corti costituzionali tedesca e austriaca non giova alla CLW, poiché tali cause riguardavano altri divieti o incriminazioni di diritto nazionale. Inoltre, i giudici tedeschi e austriaci hanno esaminato (parzialmente) tali misure alla luce di norme giuridiche diverse dalle disposizioni del diritto olandese di cui trattasi nel presente procedimento. Ad esempio, alla Germania – a differenza dei Paesi Bassi – è vietato l’eutanasia e non esiste una legislazione sull’eutanasia come nei Paesi Bassi. Tuttavia, il suicidio assistito è consentito in Germania. La sentenza tedesca riguardava un divieto categorico del cosiddetto suicidio assistito “organizzato e ripetitivo” (da parte di medici e organizzazioni di fine-vita, tra gli altri). La Corte costituzionale tedesca ha ritenuto in quel caso che questo divieto fosse contrario alla Costituzione tedesca e ha reso illusorio il diritto di togliersi la vita e chiedere aiuto. Il divieto di eutanasia (che significa: somministrazione in contrapposizione alla fornitura di sostanze che pongono fine alla vita da parte dei medici) è rimasto in vigore. Il caso austriaco riguardava un divieto penale di suicidio assistito, senza eccezioni al divieto. La Corte costituzionale austriaca ha stabilito che tale divieto era contrario all’articolo 8 della CEDU e alla Costituzione austriaca, in quanto priva l’individuo di qualsiasi possibilità di avere una morte dignitosa. A differenza dell’Austria, il diritto olandese (sotto forma di articolo 294 capoverso 2 CP in combinato disposto con la WTL) prevede una base legale per l’esclusione dalla pena, cosicché il suicidio assistito non è punibile nei Paesi Bassi se sono soddisfatti i requisiti della WTL.

 

Conclusione sulla domanda

5.34.

Sulla base di quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che lo Stato non ha agito, agisce o non agirà illegalmente nei confronti di CLW e dei suoi sostenitori applicando pienamente il divieto di suicidio assistito di cui all’articolo 294 capoverso 2 del BW. Nei limiti in cui l’incriminazione prevista dall’articolo 294, paragrafo 2 CP, nei confronti del suddetto gruppo che «cade tra la banchina e la nave» costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è giustificata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

5.35.

La CLW chiede una dichiarazione di legge

(I) che il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;

  1. ii) che anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita scelto autonomamente abbiano diritto alla tutela sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU;

(III) che il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata delle persone che desiderano un fine della vita autonomo e dei loro cari; e

(IV) che il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano.

5.36.

L’articolo 3:302 BW prevede che il giudice, su richiesta di una persona direttamente coinvolta in un rapporto giuridico, rilasci una dichiarazione di legge su tale rapporto giuridico. Una parte può avere un interesse in una dichiarazione di privilegio perché è incerta circa l’esistenza o il contenuto di un rapporto giuridico con un’altra persona e vuole porre fine a tale incertezza. La regola secondo cui una dichiarazione di legge deve chiarire l’esistenza o il contenuto di un rapporto giuridico significa che la dichiarazione di legge deve essere in grado di produrre effetti giuridici.

5.37.

Come giustamente sostenuto dallo Stato, con i ricorsi ai sensi dei punti I e II, la CLW mira ad ottenere una valutazione generale della portata del diritto generale dell’individuo e della portata dei diritti e degli obblighi dei singoli e degli Stati parti della Convenzione derivanti dall’articolo 8 della CEDU. Le affermazioni di cui ai punti III e IV mirano a una valutazione generale secondo cui il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e la CEDU e che agli individui è effettivamente impedito di esercitare i loro diritti. Le domande di cui ai punti da I a IV devono quindi essere considerate come questioni di diritto che svolgono un ruolo nel rispondere alla questione se lo Stato abbia agito, agisca o agirà illegalmente nei confronti della CLW come sostenuto ai punti V e VI.

5.38.

Tuttavia, un parere generale sull’interpretazione delle norme giuridiche e un parere generale sul rapporto tra il divieto di suicidio assistito e altre norme giuridiche non comportano alcuna conseguenza giuridica concreta per la CLW nel suo rapporto giuridico con lo Stato. Il giudice ritiene che le domande di cui ai punti da I a IV siano formulate in modo così generale che non è possibile trarre conclusioni in merito a tale rapporto giuridico da un’eventuale attribuzione delle richieste. La cessione di cui ai sensi da I a IV non comporta quindi gli effetti giuridici richiesti dall’articolo 3:302 BW.

5.39.

Inoltre, il parere della Corte sulle domande di cui ai punti V e VI esprime già un parere sulla portata del diritto generale dell’individuo e sulla portata dell’articolo 8 della CEDU (oggetto delle domande ai sensi dei punti I e II) e sul rapporto tra le suddette norme e il divieto di suicidio assistito (oggetto delle domande di cui ai punti III e IV). Alla luce di quanto precede, la CLW non ha sufficiente interesse per le sue domande ai sensi da I a IV e sarà pertanto dichiarata irricevibile nei confronti di tali domande.

5.40.

Alla luce del parere espresso sopra al paragrafo 5.34 secondo cui il divieto di suicidio assistito non è contrario al diritto generale dell’individuo e/o all’articolo 8 della CEDU, le affermazioni di cui ai punti V e VI saranno respinte. Poiché il tribunale (contrariamente a quanto sostenuto da CLW) non è del parere che la piena applicazione del divieto di suicidio assistito sia illegale, non vi è nemmeno alcun motivo per concedere che la disposizione sia fatta dal tribunale in buona giustizia ai sensi del VII.

Sulle questioni pregiudiziali

5.41.

Alla luce di quanto precede, non vi è motivo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Supreme Court sulla base dell’articolo 392 del RV.

Costi del processo

5.42.

Il querelante, in qualità di parte soccombente, sarà condannato alle spese processuali. Le spese a carico dello Stato sono principalmente stimate in un totale di € 2.074,50, vale a dire € 667 di spese giudiziarie e € 1.407,50 di stipendio dell’avvocato (2,5 punti per € 563, – secondo il tasso II). Gli interessi richiesti sulle spese legali saranno riconosciuti in modo riportato di seguito.

5.43.

Non vi è alcun fondamento per un’ordinanza separata per le spese supplementari, come richiesto dallo Stato, poiché la condanna alle spese costituisce anche un titolo esecutivo per tali spese supplementari (v. HR 19 marzo 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). Il tribunale valuterà i costi aggiuntivi in base al tasso di liquidazione applicabile.

 

6          La decisione

La Corte:

6.1.

dichiara i co-querelanti (querelanti di indicati ai numeri tra 2 e 30) irricevibili nelle loro richieste;

6.2.

dichiara la CLW irricevibile nelle domande di cui ai sensi di I, II, III e IV;

6.3.

respinge le argomentazioni di cui ai punti V, VI e VII;

6.4.

condanna CLW e i co-querelanti alle spese processuali, stimate ad oggi dallo Stato in € 2.074,50, oltre agli interessi legali con effetto da quattordici giorni dalla data della presente sentenza;

6.5.

stimato i costi aggiuntivi a € 163,-, da aumentare di € 85,- in caso di notifica, per quanto riguarda l’importo di € 163,- da aumentare degli interessi legali con effetto da quattordici giorni dopo la data della presente sentenza e per quanto riguarda l’importo di € 85,- da aumentare degli interessi legali con effetto da quattordici giorni dopo la notifica della sentenza;

6.6.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per quanto riguarda la condanna alle spese.

Questa sentenza è stata emessa da M.J. Van Cleef-Metsaars, J. Brandt e A.M. Boogers ed emessa pubblicamente il 14 dicembre 2022.

 

Traduzione di Johannes Agterberg                                                                          19 dicembre 2022

 

*) Articolo 305 bis  terzo libro Codice Civile

1 Una fondazione o un’associazione avente piena capacità giuridica può intentare un’azione per la tutela di interessi analoghi di altre persone nella misura in cui rappresenta tali interessi conformemente al proprio statuto.

2 Una persona giuridica di cui al capoverso 1 è irricevibile se, date le circostanze, non ha tentato sufficientemente di ottenere la domanda consultando il convenuto. Un termine di due settimane dal ricevimento da parte del convenuto di una richiesta di consultazione, che indichi la richiesta, è in ogni caso sufficiente a tal fine.

(3) L’azione di cui al paragrafo 1 può essere diretta a ordinare al convenuto di pubblicare o far pubblicare la sentenza secondo modalità stabilite dal giudice e a spese della parte o delle parti designate dal giudice. Non può chiedere un risarcimento in contanti.

4 Un comportamento non può costituire il fondamento di un’azione di cui al capoverso 1, se la persona lesa vi si oppone.

5 Una decisione non produce effetti nei confronti di una persona il cui interesse è tutelato e che essa escluda che la decisione produca effetti nei suoi confronti, a meno che la natura della decisione non consenta che la sua efficacia non possa essere esclusa solo nei confronti di tale persona.

 

Nota del traduttore

Il testo è stato tradotto con l’ausilio di Google Translate, traduzione successivamente aggiornata per rendere coerente la terminologia e/o migliorandola. L’espressione giuridiche possono essere oggetto di miglioramento. Comunque, non dovrebbero influenzare sostanzialmente  il senso della sentenza.

La 57enne Andrea Mielke è stata la prima cittadina austriaca a optare per il suicidio assistito. A causa di un raro difetto genetico, si poteva muovere soltanto seduta in una sedia a rotelle per tutta la vita fin dalla sua giovinezza a causa della sua disabilità. È morta la sera del 14 aprile scorso.

Andrea ha deciso da sola quando terminare la vita, cioè quando non funzionava più. Voleva fare il suo ultimo viaggio optando per il suicidio assistito, che è legalmente possibile in Austria dall’inizio dell’anno. “Se non sei abbastanza duro e coraggioso, allora hai perso comunque, perché la lotta contro le autorità è la peggiore e quasi nessuno può superarla“, ha detto in un’intervista alla televisione austriaca (ORF) pochi giorni prima di morire. La donna ha combattuto per tutta la vita anche davanti ai tribunali, come attivista per i diritti delle persone disabili e per la loro assistenza personale adeguata.

L’assistente Adi è stato un compagno fino alla fine

L’assistente Adi è diventato il suo compagno: lui ha accompagnato anche Andrea nel suo ultimo viaggio, che è stato pesantissimo a causa degli ostacoli burocratici, per vedere accolta la richiesta del suicidio assistito. Qualche giorno fa, nell’intervista sopraindicata, si notava che non aveva più forza ed era chiaro il suo tormento infernale: “L’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e tutti gli enti preposti vi danno la stessa risposta, cioè “non diamo alcuna informazione“.

Suicidio assistito consentito in Austria dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno, il suicidio assistito è stato legalizzato in Austria, ma a condizioni rigorose. Due medici devono confermare la capacità di intendere e volere della persona morente e il fatto che soffre di una malattia che porta alla morte. Dopo un periodo di attesa di dodici settimane, il medico curante può assistere il paziente al suicidio assistito.

L’Ordine dei Medici: “L’assistenza al suicidio si scontra con la professione”

“Prima di tutto, qui sono state sicuramente verificate le difficoltà iniziali nell’applicazione della legge. Ma dobbiamo accettare che il suicidio assistito è in collisione con la nostra etica professionale”, afferma Karl Forstner, Presidente dell’Ordine dei Medici austriaco. La decisione del paziente si basa su informazioni fornite dalla professione medica riguarda la sua condizione e le prospettive future. “E poi i medici dovrebbero essere in una posizione per decidere di assistere a questo passaggio o meno”.

Andrea Mielke: “Ho vissuto un periodo della mia vita in modo decente”

Non sarebbe Andrea Mielke se non avesse superato quest’ultimo ostacolo. Alla presenza del suo compagno Adi e di due medici, ha messo fine alla sua vita giovedì sera, 14 aprile scorso. Come la vita, la morte dovrebbe appartenere solo a lei: “Ho vissuto un periodo della mia vita in modo decente e posso solo dire, osate, perché vale la pena”.

Johannes Agterberg                                                                          21 aprile 2022

Fonte: Oesterreichische Radio und Fernsehen (ORF)

2021 09 18: Australia – l’assistenza medicale al suicidio anche nello stato del Queensland

I parlamentari dello Stato australiano del Queensland votano per legalizzare il suicidio volontario medicalmente assistito (SVMA)

La stragrande maggioranza dei parlamentari ha votato a favore delle leggi, dopo un emozionante dibattito di tre giorni

Lo stato australiano del Queensland ha approvato la legge che consente il suicidio medicalmente assistito, per le persone con una malattia terminale, con una stragrande maggioranza di parlamentari che hanno votato a favore.  Altri stati che hanno già in essere una legge che consente lo SVMA sono, Victoria (per primo) seguito da Australia occidentale, Australia meridionale e Tasmania.

Lo stato – spesso percepito come il più socialmente conservatore dell’Australia – diventa quindi la quinta giurisdizione australiana a consentire il suicidio volontario medicalmente assistito.

Il parlamento ha approvato il disegno di legge con 60 voti a favore e 29 contrari, nonostante una feroce campagna da parte di gruppi religiosi e tentativi da parte degli oppositori di introdurre emendamenti che avrebbero imposto barriere per l’accesso alla scelta di morire volontariamente, rendendolo quasi inapplicabile.

La legge prevede, ricalcando in grandi linee quelle approvate negli altri stati, che il suicidio medicalmente assistito (SVMA) sarà limitata alle persone con una condizione di salute infausta, avanzata e progressiva che causa sofferenze intollerabili e ci si aspetta che causasse la morte entro un anno.

La persona deve avere capacità decisionale e la sua condizione di salute dovrà essere valutata separatamente e in modo indipendente da due medici. I pazienti sono tenuti a presentare tre richieste con un intervallo di almeno nove giorni. L’iniziativa per presentare una richiesta può partire anche dal medico curante.

La legge consente, inoltre, ai medici e agli operatori sanitari l’obiezione di coscienza, detti medici sono obbligati a indicare un loro collega non obiettore.

Tutti gli istituti sanitari, quindi anche quelli religiosi, devono permettere lo SVMA nella loro struttura.

Le organizzazioni religiose che gestiscono ospedali e case di cura per anziani avevano sostenuto clausole più restrittive, che avrebbero impedito ad alcune categorie residenti di accedere al SVMA.

Alla fine – dopo che 55 emendamenti sono stati discussi e respinti – la leggi è stata approvata come redatta dalla commissione indipendente per la riforma della legge dello stato.

Il voto è diviso in base all’orientamento politico lungo le linee di partito; la maggior parte dei parlamentari laburisti erano a favore, la maggior parte dei conservatori ha votato contro.

Gli attivisti a favore della legge SVMA sono soddisfatti della larga maggioranza, che secondo loro scoraggerebbe i futuri tentativi di fare retromarcia.

Il dibattito in parlamento è stato particolarmente emozionante; sostenitori e oppositori hanno condiviso storie personali per delineare le loro posizioni.

La premier, Annastacia Palaszczuk, sostenitrice del SVMA, ha parlato della morte dei membri della sua famiglia, tra cui la sua governante, scomparsa l’anno scorso.

“[Mio zio] ha avuto le migliori cure possibili in ospedale, ma penso che avrebbe preferito una morte più dignitosa”, ha detto.

“Con la mia governante, mia madre mi ha telefonato questa mattina e mi ha chiesto quando stavo parlando di questo disegno di legge e ha detto ‘puoi per favore ricordare la governante’.

“Durante l’ultima telefonata della sua vita la nostra governante mi ha detto ‘Sto soffrendo’ purtroppo non potevo andare a trovarla per impegni di lavoro, e mi pentirò sempre di non essere andata ad aiutarla durante i suoi ultimi giorni di vita.

Stava piangendo di dolore durante le ultime 48 ore, ma ha vissuto una buona vita fino a 95 anni”.

Il ministro della salute, Yvette D’Ath, è crollata dalle emozioni mentre parlava della sofferenza della sua defunta madre durante i suoi ultimi anni.

“Mia madre è morta di Alzheimer”, ha detto D’Ath. “Abbiamo discusso della vita e della morte. So che avrebbe scelto il suicidio medicalmente assistito”.

Dopo il voto, Palaszczuk ha detto che l’approvazione del disegno di legge è stato un “momento storico”.

“Dignità è una parola che mi sta a cuore”, ha detto.

“C’è dignità nel lavoro. C’è dignità nella famiglia e negli amici che ti circondano. E ci dovrebbe essere dignità nella morte”.

Il vicepremier, Steven Miles, che ha guidato l’iter della discussione della legge attraverso il parlamento, ha detto che gli interventi dei parlamentari “erano basati fondamentalmente sulla compassione”.

“Ma si tratta anche di restituire la regia sulla propria vita alle persone a cui è stata tolta la loro autodeterminazione per quanto riguarda la sua malattia.

La legge arriva dopo decenni di battaglie da parte di cittadini appassionati, essi stessi che hanno subito il trauma di aver visto i parenti morire nel dolore o affrontare una morte traumatica.

Sono grato a quei parlamentari di entrambe le parti che hanno espresso il loro sostegno al disegno di legge. Sono anche grato a coloro che hanno espresso la loro opposizione. Anche se rispettosamente non siamo d’accordo con le loro tesi, credo che il dibattito sia stato più ricco per i loro contributi”.

Il deputato laburista Don Brown ha reso omaggio all’ex deputato laburista Duncan Pegg, morto all’inizio di quest’anno, che ha dedicato la sua vita alla possibilità di morire in modo dignitoso.

L’arcivescovo cattolico di Brisbane, Mark Coleridge, ha detto che gli operatori sanitari cattolici “continueranno ad accompagnare tutti le persone alla morte compassionevolmente e pacificamente … come abbiamo fatto sempre”

“Ormai il dado è tratto”, ha detto Coleridge. “Una sorta di vittoria per il governo, ma una vera sconfitta per il Queensland, una vittoria per la morte ma una sconfitta per la vita. Ora attendiamo lo spettacolo oscuro di conseguenze inaspettate”.

Gli esperti legali hanno affermato che il disegno di legge fornisce garanzie efficaci e bilancia gli interessi dei malati terminali con le obiezioni istituzionali.

La legge sarà operativa a partire da gennaio 2023.

Un sondaggio effettuato nel aprile 2021 mostra che 76% degli australiani è a favore di una legge che permette il suicidio volontario medicalmente assistito, 15% è contrario mentre il resto non sa o non risponde. Dette percentuali variano a seconda l’orientamento politico, per i votanti del Partito Socialista, la percentuale è 80, mentre per i conservatori ammonta a 67%. Per lo stato di Queensland detti percentuali sono rispettivamente 79, 12 e 10% mentre per lo stato Victoria, lo stato dove è in vigore da due anni la legge che permette lo SVAM, dette percentuali sono 82, 8 e 9%. La conclusione è che il governo del Queensland ha rispettato la volontà dei cittadini.

Fra breve un disegno di legge analoga a quella vittoriana sarà presentata nel parlamento dello stato Nuova Galles del Sud.

 

Johannes Agterberg                                    19 settembre 2021

 

Fonti:             The Guardian del 16 settembre 2021

                        Bio Edge del 18 settembre 2021

                        The Australia Institute – Research that matters – aprile 2021

 

Non del tutto soddisfacente, tuttavia una svolta verso una maggiore umanità

La sentenza della Corte costituzionale austriaca dell’11 dicembre 2020 ha abrogato per gran parte una legge contraria ai diritti umani dell’anno 1934 (!). L’Austria ha così seguito la tendenza in atto da decenni in altri paesi verso una maggiore autodeterminazione, rispettata dallo Stato.

Invece di affrontare seriamente la questione del suicidio assistito, l’attuale sistema politico austriaco – come in altri paesi – ha fallito per inedrzia. Nulla è successo per mesi fino a quando il Ministero della Giustizia ha costituito il “Forum di dialogo sull’eutanasia”. Anche se questo organismo era unilaterale, incompleto e non rappresentativo della volontà della popolazione, ha comunque fornito la base decisiva per la nuova legge sull’assistenza al suicidio, approvata dal Parlamento il 16 dicembre 2021.

Ciò che è positivo della nuova legge è che:

  • per la prima volta, lo Stato rispetta almeno parzialmente il diritto individuale all’autodeterminazione anche alla fine della vita;
  • che l’assistenza al suicidio non è riservato solo ai malati terminali;
  • che lascia la valutazione della propria sofferenza all’individuo;
  • che la richiesta dell’assistenza al suicidio deve essere valutato da due medici, di cui uno specializzato in cure palliative. Comunque il malato può chiedere consulto a un qualsiasi numero di medici per la conferma della sua capacità decisionale:
  • che psichiatri e psicologi clinici non sono assolutamente necessari per l’accolto della richiesta di assistenza al suicidio;
  • che il periodo di riflessione di 12 settimane può essere ridotto a 2 settimane per i casi più gravi;
  • che i malati di mente non sono esclusi in linea di principio;
  • che la preparazione letale è consegnato all’individuo;
  • che questa deve essere (auto)somministrata entro un anno, oltrepassato detta termine il paziente deve rinnovare la richiesta di assistenza al suicidio;
  • l’eutanasia attiva non è vietata;
  • che nonostante le massicce pressioni dei conservatori, il disegno di legge non è stato stravolto;
  • che le persone che assistono al suicidio non possano essere incriminati;
  • che l’assistenza al suicidio potrà essere effettuata da associazioni senza fine di lucro sia possibile.

 La legge sull’assistenza al suicidio così come è stata approvata, è da un lato una pietra miliare, ma dall’altro c’è ancora spazio per miglioramenti. Si stima che con il pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione (basato su un confronto con i Paesi Bassi e dopo una fase di start-up di 3 anni) significherebbe circa 3.000 casi di suicidi assistito all’anno in Austria.

Tuttavia, esistono dubbi se questo “marchio di libertà” sia raggiunto, cioè se la legge è in grado di coprire la necessità di assistenza al suicidio in modo reale e completo. In caso contrario, la legge dovrebbe essere aggiornata in base agli esiti di valutazioni periodiche.

Gli aggiornamenti e chiarimenti riguardano tra altro:

  • Le persone che soffrono intollerabilmente a causa della stanchezza di vivere non devono essere discriminate;
  • Il limite di 18 anni è puramente arbitrario. Minori che sono in grado di prendere autonomamente decisioni riguarda la loro condizioni di salute, non devono essere esclusi dall’accesso all’assistenza al suicidio. Questa regola dovrebbe valere anche per la stesura del testamento biologico;
  • I malati dementi che sono in grado di intendere e volere non devono essere discriminati.
  • Gli stranieri non devono essere discriminati;
  • Gli elenchi aggiornati di medici, medici con qualifiche di cure palliative, psichiatri, psicologi clinici, notai e farmacisti, che prestano l’assistenza al suicidio, devono essere pubblicamente disponibili online.
  • L’informazione fornita dal medico deve essere solo informativa e obiettiva;
  • Ci deve essere la possibilità di ricorrere presso un tribunale per impugnare la valutazione dei medici;
  • Per l’atto finale, deve essere espressamente raccomandato il supporto medico su base volontaria;
  • Tutti i costi del suicidio assistito devono essere pagati dalle compagnie di assicurazione sanitaria (quindi indirettamente dallo Stato):
  • L’accompagnamento di un malato in Svizzera e un’assistenza analoga devono poter essere effettuati in modo legale;
  • Il divieto di pubblicizzare (da associazioni senza fine di lucro come la Dignitas Svizzera) il suicidio assistito non deve essere un divieto di informazione, tra l’altro utilizzando siti web informativi e stand informativi pubblici;
  • Le istituzioni finanziate esclusivamente da religioni, devono almeno fornire informazioni oggettive sull’opzione del “suicidio assistito”;
  • Medici palliativi, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, tutti coloro che sono coinvolti nel dialogo sulla prevenzione, cappellani ospedalieri … devono fornire in modo dimostrabile informazioni obiettive sull’opzione del suicidio assistito;
  • Nelle istituzioni cofinanziate dallo Stato (ospedali, ospizi, case di cura e di riposo…) l’esercizio del diritto dell’assistenza al suicidio deve essere reso privo di ostacoli;
  • L’abuso, cercando di persuadere o costringere una persona in fase terminale dalla sua malattia a un prolungamento indesiderato della vita e conseguentemente della sua sofferenza, deve essere efficacemente prevenuto;
  • Costruire strutture laiche dedicate alle cure palliative.

Con la legge sull’assistenza al suicidio, in Austria è stato fatto un salto di qualità verso una maggiore libertà civile e umana per una fine dignitosa della vita. Tuttavia, resta ancora parecchio da fare per garantire che il diritto all’autodeterminazione per la fine della vita, sia pienamente rispettato nella società austriaca e possa essere liberamente attuato.

Interessante è che il Parlamento è andato oltre i requisiti indicati nella sentenza della Corte Suprema grazie a d una certa lungimiranza dei politici austriaci. La legge approvata descrive dettagliatamente le procedure per ottenere l’autorizzazione di ricevere il preparato letale. Il controllo della corretta applicazione sembra demandato al medico legale che deve accertare se la morte rispecchia il desiderio del malato come indicato nel testamento biologico. Tutti i testamenti biologici sono raccolti in un registro digitale centrale e consultabili da persone autorizzate.

                                                                                 Johannes Agterberg                           7 gennaio 2022

Fonti;    Legge no 242 del : Legge Federale sull’assistenza al suicidio e la modifica della Legge su stupefacenti e del Codice penale;

Comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2021;

Comunicato stampa del Presidente dell’Associazione Austriaca per il fine-vita volontario (OGHL) del 1° gennaio 2022

Introduzione

Il parlamento portoghese ha approvato il 29 gennaio 2021 con larga maggioranza (136 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astensioni) il decreto 109/XIV che legalizza la morte medicalmente assistito.

Prima della firma del decreto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha inviata il 18 febbraio 2021 una lettera al Presidente della Corte chiedendo un parere di costituzionalità degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 del suddetto decreto.

Prima di entrare nei dettagli è opportuno sapere il parere dei 10,3 milioni di cittadini portoghesi per quanto riguarda la legalizzazione della morte medicalmente assistito. A tale scopo sono stati effettuati sondaggi con i seguenti esiti

  • Il 13 febbraio 2020 il laboratorio dell’istituto universitario Egas Moniz di Lisbona (LUSA) ha pubblicato l’esito di un sondaggio per valutare l’atteggiamento del popolo portoghese nel confronto dell’eutanasia, tenendo in considerazione fattori psicologici vale a dire solitudine, soddisfazione della vita, malessere psicologico, benessere spirituale e di personalità. Dal sondaggio è risultato che 50,6% è favorevole all’eutanasia, 25,6% è contrario e 23,9% non hanno espresso un’opinione.

Si è scoperto che gli intervistati anziani, meno istruiti, praticando una religione, con poca conoscenza dell’eutanasia e con una condizione di salute meno buona, sono più sfavorevoli nel confronto dell’eutanasia. I giovani invece di buona salute, meglio istruiti, non praticante una religione e con un alto grado di conoscenza dell’eutanasia, sono più favorevoli.

Su domande specifiche p.e. nel caso di un malato terminale la percentuale dei favorevoli aumenta (in media 68%);

La maggioranza (63,7%) è a favore di un referendum per decidere sulla penalizzazione, mentre 13,3% preferisce la legalizzazione decisa dal parlamento. 32% ha dichiarato di non saper cosa decidere per quanto riguarda questa delicata questione.

  • Un sondaggio effettuato dal sito web SIC Noticias del 20 febbraio 2020 ha dato il seguente esito:

Sei d’accordo con la depenalizzazione dell’eutanasia?   59% si   41% no.

Sei d’accordo con lo svolgimento di un referendum sulla depenalizzazione dell’eutanasia?   56.6% si      43,4 no.

Concludendo si può sostenere che la maggioranza della popolazione è al favore della legalizzazione dell’eutanasia, opinione confermata dal voto favorevole della larga maggioranza dei parlamentari del decreto 109/XIV.

Sintesi del decreto

Il 29 gennaio 2021 il parlamento portoghese ha approvato, con 136 voti favore, 78 contrari e 4 astensioni, il decreto 109/XIV che legalizza la depenalizzazione dell’eutanasia e dell’assistenza al suicidio in determinate circostanze e rispettando certi requisiti, comportamenti attualmente regolati dal Codice penale. L’anticipazione della morte può avvenire in due modi: attraverso l’auto-somministrazione di farmaci letali da parte del paziente, o attraverso la loro somministrazione da parte del medico o dell’operatore sanitario. In altre parole, questa legge copre le situazioni comunemente note come “suicidio assistito” e “eutanasia volontaria attiva”. La normativa non si limita, tuttavia, a depenalizzare questi comportamenti, ma approva anche la pratica di anticipare la morte medicalmente assistita nei casi previsti dalla legge. Questi casi riguardano le situazioni di persone, maggiorenni, “in una situazione di intollerabile sofferenza, con un danno definitivo di estrema gravità secondo il consenso scientifico” o “malattia incurabile e mortale”. È essenziale che il richiedente sia un cittadino portoghese o residente legale nel territorio nazionale, con l’intenzione di evitare che il Portogallo diventi, come altri paesi, una destinazione del “turismo della morte”. 

Il disegno del decreto si base sul “Projeto de Lei N.°832/XIII/3, presentato dal Partito Socialista in 2018, poi rigettato. Ricalca sostanzialmente le leggi, i regolamenti e le direttive in vigore in altri paesi dove l’eutanasia e l’assistenza al suicidio è possibile senza conseguenze penali. Per chi vuol consultare il testo integrale del decreto, tradotto in italiano, si rimanda al sito www.finevitavolontario.it sotto la sezione Legislazione “2021 01 29: Portogallo – Il decreto (revocato) che legalizza la morte medicalmente assistita”. 

Il Presidente della Repubblica rinvia il decreto alla Corte costituzionale

Nonostante che il presidente aveva dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso lo stesso di inviare alla Corte Costituzionale il Decreto n. 109/XIV, approvato il 12 febbraio 2021 dal Assembleia da República per il riesame. Il Presidente conseguentemente ha sospeso la promulgazione del decreto. Si tratta degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 che regola, le circostanze e le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile, articoli che potrebbero violare i principi di legalità e di tipicità in materia penale sanciti dalla Costituzione, con riguardo la libertà di limitare il diritto alla vita interpretata secondo il principio della dignità della persona umana.

Quali sono i testi degli articoli “incriminati”?:

Articolo 2 Anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile

 1 – Ai fini di questa legge, l’anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile se praticata o aiutata dagli operatori sanitari quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico; (omissis);

Articolo 4 Parere del medico di curante

 1– Il medico curante emette un parere motivato sul rispetto da parte del paziente di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e gli fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti sulla situazione clinica che lo riguardano, sui trattamenti applicabili, vitali e disponibili, in particolare le cure palliative, e sulla sua prognosi, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca la sua volontà. La decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata. (omissis).

Articolo 5 Conferma da parte di un medico specialista

 1 – Dopo l’assenso del medico curante, consulta un altro medico, specialista nella patologia che colpisce il paziente, la cui opinione conferma o meno che le condizioni di cui all’articolo precedente, la diagnosi e la prognosi della situazione clinica, la natura incurabile della malattia o la sulla condizione definitiva siano soddisfatte;

Articolo 7 Parere del Comitato di verifica e valutazione

1 – Nei casi in cui i pareri favorevoli siano presentati conformemente agli articoli precedenti, riconfermata la volontà del paziente, il medico curante trasmette una copia del suo parere alla Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA), di cui all’articolo 23, chiedendo un parere sul rispetto dei requisiti e delle fasi precedenti alla procedura che deve essere redatto entro 5 giorni lavorativi (omissis)

Articolo 27 Modifica del Codice penale

Gli articoli 134, 135 e 139 del Codice penale sono così formulati:

Articolo 134 …

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.

  Articolo 135 […]

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.

(omissis).

Il Capo dello Stato, pur ribadendo che con tale rinvio non intende chiedere al giudice una verifica della conformità alla Costituzione del concetto e delle pratiche di eutanasia, ritiene che alcuni tra i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita, come regolata dal nuovo decreto, presentino profili di eccessiva indeterminatezza, tali da inficiare la legittimità costituzionale del nuovo testo normativo.

In primo luogo, il Presidente della Repubblica ritiene che il requisito relativo ad una situazione di sofferenza intollerabile non sia sufficientemente definito, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista medico, rimandando quindi ad un criterio di sofferenza caratterizzato da una dimensione fortemente soggettiva. Tali aspetti, secondo il Capo dello Stato, risultano particolarmente problematici nella misura in cui il decreto in oggetto stabilisce in capo al medico il compito di accertare la sussistenza di tale requisito, risultando però poco chiaro come debba essere determinata una situazione di sofferenza intollerabile, tenendo in considerazione la sola prospettiva del richiedente o basandosi su una valutazione di tipo medico.

In secondo luogo, il Presidente evidenza anche come profili di criticità siano presenti anche con riferimento al requisito della malattia cronica di estrema gravità secondo il consenso scientifico. Questo requisito, che nella disposizione normativa oggetto di giudizio, risulta subordinato alla condizione di sofferenza intollerabile, indicherebbe una soluzione incoerente con gli obiettivi posti dal legislatore, dal momento che darebbe luogo ad un’interpretazione secondo cui anche solo una malattia cronica di estrema gravità potrebbe garantire la possibilità di accedere ad una pratica di morte medicalmente assistita. Tale requisito, ribadisce il Capo dello Stato, deve invece essere combinato con il primo, cioè la sussistenza di una condizione di sofferenza intollerabile del richiedente. Tuttavia, la natura indefinita del concetto di sofferenza intollerabile e la totale mancanza di definizione di ciò che costituisce una malattia cronica di estrema gravità, senza che vi sia un consenso scientifico a riguardo, non fornirebbero al medico coinvolto nella procedura di morte medicalmente assistita un quadro legislativo certo che possa guidare le sue decisioni e azioni. Inoltre, risulterebbe poco chiaro come una malattia cronica, ma non necessariamente mortale, possa rappresentare un requisito di accesso alla morte medicalmente assistita, dal momento che la morte non verrebbe ad essere una conseguenza naturale della malattia in questione.

Alla luce di queste considerazioni, il Presidente sottolinea come l’indeterminatezza normativa che caratterizza tali criteri non sembri essere conforme all’esigenza costituzionale di garantire un’adeguata tutela del diritto alla vita e della dignità della persona umana, incidendo negativamente anche in termini di certezza del diritto. E tali aspetti risultano essere maggiormente problematici se si considera che l’impostazione normativa adottata dal legislatore pone in capo al medico referente e al medico specialista il compito di valutare la sussistenza delle condizioni descritte.

Infine, in considerazione degli elementi esaminati, il Presidente ritiene che l’eccessiva indeterminatezza dei concetti utilizzati nel Decreto n. 109/XIV, per di più in materia di diritti, libertà e garanzie, e la scelta di rimandare la definizione degli stessi quasi interamente all’opinione di medici curanti e di specialisti consulenti, costituiscano una violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

Articolo 112 – Atti normativi

paragrafo 5 stabilisce, che nessuna legge può creare altre categorie di atti legislativi, conferire atti di altra natura e il potere di, con efficienza esterna, interpretare, integrare, sospendere o revocare eventuali precetti.

Articolo 25 – Diritto all’integrità personale

Paragrafo 1. L’integrità fisica e morale di ogni persona sarà inviolabile.

La Corte costituzionale revoca il decreto

La legislazione per depenalizzare l’eutanasia, approvato nel gennaio 2021, era stata deferita in via pregiudiziale alla Corte dal presidente Marcelo Rebelo de Sousa in quanto conteneva concetti poco chiari.

Dopo la sentenza, il testo sarà ritornato al Parlamento per la sua revisione, allora approvato con larga maggioranza.

Nonostante il Presidente aveva dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso di inviarlo lo stesso alla Corte per il riesame, perché il testo utilizzava termini “eccessivamente indeterminati” nella definizione di requisiti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita.

La preoccupazione del Presidente si concentra sul paragrafo 1 dell’articolo 2. Si legge che ” quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico”.

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Il giudice Pedro Machete ha dichiarato che la legge era incostituzionale perché alcune delle clausole minacciavano il principio di “inviolabilità della vita” stabilito nella Costituzione  (articolo 112, paragrafo 5).

Nel comunicato rilasciato dalla Corte si legge che i giudici hanno fatto riferimento a “imprecisione” nel definire in quali situazioni si possa chiedere la morte assistita. E così chiedono che sia necessario legiferare con regole “chiare, precise, anticipabili e controllabili”, opinione confermato da Joao Pedro Caupers, presidente della Corte.

Inoltre, aggiunge il comunicato, “che il termine “malattia cronica di estrema gravità” non consente di essere delimitato con l’indispensabile rigore” che consenta di richiedere l’eutanasia.

La Corte conferma la posizione del Presidente, una decisione approvata con il voto a favore di 7 giudici a favore e 5 contrari.

Caupers dichiarò dopo la sentenza che i giudici non consideravano incostituzionale il diritto all’eutanasia stessa. “Ila Corte ritiene che il diritto alla vita non possa essere trasfigurato in un dovere di vivere in nessuna circostanza.”

La Costituzione ha anche lasciato aperta la possibilità che in futuro il Parlamento possa stabilire una legislazione sull’eutanasia, a condizione che i punti ritenuti incostituzionali siano sostituiti.

I passi successivi

La depenalizzazione dell’eutanasia è stata approvata dal Parlamento nazionale il 29 gennaio scorso, dopo un anno di discussioni e formalità legislative.

Il decreto aveva il sostegno del Bloco de Esquerda, cioè del Partido des Passaos, des Animais e de Naturezza (PAN), della Partido Ecoloigista “Os Verdes” (PEV), del partito “Iniziativa Liberale, della maggior parte dei deputati del Partido Socialista (PS) e dei deputati del gruppo Misto Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. La coalizione deve decidere se correggere gli aspetti identificati come incostituzionali dalla Corte o, in ultima analisi, desistere dall’attuazione di una nuova iniziativa.

Conclusione

Analizzando i casi di eutanasia disponibile sui siti delle Commissione di Verifica Eutanasia dei vari paesi come Belgio, Olanda e altri paesi/stati si deduce che è difficile determinare uno standard che dovrebbe valere per tutte le malattie o le combinazioni di malattie. Nessun caso è identico ad un altro, anche se per esempio per i malati di un tumore a secondo l’origine (polmoni, esofago, fegato) si potrebbe parlare di casi analoghi.

Inoltre, la sofferenza vissuto da un malato è soggettivo per il medico come è soggettivo l’accertamento della gravità delle sofferenze somatiche e psichiche dal medico.

Analizzando le leggi in vigore nei vari paesi si nota che nessuna legge fornisce una descrizione esauriente che copre tutti i possibili situazioni e condizioni. Sovente i legislatori hanno deciso di incaricare il Ministro della Sanità, gli Ordini dei Medici, le Commissione di Valutazione e Controllo e altri enti che hanno il know how per emanare i regolamenti applicativi e le direttive per i medici.

Poi un medico che ha assistito tanti malati che soffrivano insopportabilmente non sarebbe in grado di valutare l’insopportabilità delle sofferenze di un malato?

Nasce quindi il sospetto che il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, un (ultra)conservatore cattolico, con il lobbying della Chiesa Cattolica, ha cercato una “soluzione” per boicottare un decreto voluto dalla maggioranza della popolazione e votato dal Parlamento con larga maggioranza. Spero che mi sbagli.

Johannes Agterberg                                  12 aprile 2021

Fonti:

                Parlamento portoghese: Decreto n. 109/XIV;

                Costitucion de Portugal;

Istituto Universitario Egas Moniz: sondaggi sulla posizione della cittadinanza per quanto riguarda l’eutanasia;

                Corte costituzionale della Repubblica portoghese: Sentenza 123/2021;

Partito Socialista: Projeto de Lei N° 832/XIII/3°: Depenalizzazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio;

Lettera 18 febbraio 2021 del Presidente della Repubblica indirizzata al Presidente della Corte costituzionale;

                Vatican News: Portogallo soddisfazione dei vescovi per il rinvio della legge sull’eutanasia;

                DW.com: Il parlamento portoghese approva la legislazione dell’eutanasia;

                Reuters: La Corte costituzionale portoghese abroga la legge sull’eutanasia.

                ECO: Tribunal Constitucional chumba lei da eutanasia

                Wikipedia: Eutanasia in Portogallo

 

Riepilogo

Il disegno di Legge stabilisce disposizioni che disciplinano la prescrizione, l’erogazione e la somministrazione di sostanze controllate per porre fine alla vita di un malato.

Data della presentazione: Martedì 9 febbraio 2021,

La proposta non è ancora calendarizzata per discussione nelle Commissione o nel Parlamento.

Prima di continuare con la descrizione delle disposizioni più significativi seguono alcune informazioni.

Lo Stato di Nevada ha 3 milioni di abitanti.

In 2017 il Public Policy Pollings (ente statale) ha effettuato un sondaggio per conoscere l’opinione dei cittadini.

I risultati sono i seguenti:

  1. Voto complessivo
  • 72% è fortemente o alquanto favorevole;
  • Mentre 23% è contrario.
  1. Suddiviso per gender
  • Donne 69%;
  • Uomini 76%.
  1. Orientamento politico e origine
  • Democrati 80%;
  • Repubblicani 66%;
  • Indipendenti 67%;
  • Ispanici 63%;
  1. Religione
  • Cattolici 76%;
  • Protestanti 65%;
  • Nessuna 80%,
  1. Età
  • Da 18 a 29 anni 54%;
  • Da 30 a 45 anni 63%;
  • Da 46 a 65 anni 76%;
  • Oltre 65 anni 81%.

Dette risultati sono in linea con quelli espressi dagli americani secondo un sondaggio pubblicato da Gallup il 12 giugno 2017.

Il supporto per la proposta cresceva man mano che gli intervistati avevano avuto più informazioni sulle disposizioni contenute nel disegno, la percentuale per i favorevoli incrementava con 3 punti cioè 75%.

Gli elettori sono stati maggiormente convinti dalle salvaguardie contenute in un una legge per quanto riguarda la gestione del delicato processo dei malati terminali che scelgono di porre fine alla propria vita. Il 61% degli intervistati ha dichiarato di sostenere detta procedure quando è richiesto che i pazienti abbiano una malattia terminale e un’aspettativa di vita di non più di sei mesi, prima che possa qualificarsi per ricevere sostanze controllate con lo scopo di porre fine alla vita.

59% ha dichiarato di sostenere una tale legge quando per avere i farmaci letali, il paziente deve fare una richiesta orale seguita da una scritta poi un’altra richiesta orale 15 giorni dopo.

Il disegno di legge segue lo schema della legge in vigore da 22 anni nello stato Oregon.

Introduzione

Il disegno di legge HB 105 è un atto relativo alla sanità pubblica che:

  1. Stabilisce disposizioni relative ai certificati medici di morte che riguardano un paziente che autosomministra una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita;
  2. Autorizza un medico a prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente in determinate condizioni di salute;
  3. impone requisiti a taluni operatori sanitari relativi alle cartelle cliniche di un paziente che richiede una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita;
  4. Vieta a persone diverse da un paziente di somministrare una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita;
  5. Garantisce l’immunità a determinati operatori sanitari che vogliono intraprendere determinate azioni relative alla prescrizione o alla dispensazione di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente;
  6. Vieta determinati atti fraudolenti o coercitivi allo scopo di far sì che una persona auto somministra una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di detta persona;
  7. Autorizza il proprietario o l’operatore di un ente sanitario a vietare a determinate persone di fornire determinati servizi relativi a una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente;
  8. Vieta a una persona di condizionare le disposizioni di un testamento, contratto, accordo o polizza di assicurazione sulla vita sulla base di una richiesta o acquisizione o somministrazione di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di detta persona;
  9. Vieta a un assicuratore di rifiutare di vendere o fornire un’assicurazione sulla vita o negare prestazioni o imporre oneri aggiuntivi a un assicurato o a un beneficiario perché l’assicurato ha fatto o revocato una richiesta di sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita dell’assicurato;
  10. Prevede sanzioni; e
  11. Stabilisce altre disposizioni.

Sintesi della legge

La legge vigente (Nevada Revised Statutes – NRS) autorizza un paziente, in determinate circostanze a cui è stata diagnosticata una malattia in fase terminale a rifiutare il trattamento di rianimazione o di mantenimento della vita (NRS – Chapter 449.112). Inoltre, stabilisce determinati requisiti relativi alla prescrizione di sostanze controllate (NRS – Chapter 453).

Il disegno di Legge stabilisce disposizioni che disciplinano la prescrizione, l’erogazione e la somministrazione di sostanze controllate per porre fine alla vita di un malato ed è articolato come segue:

Le sezioni 1 e 3 prevedono che un patologo, un medico legale o un funzionario sanitario locale non siano tenuti a:

  1. certificare la causa di tale morte;
  2. o indagare su determinate circostanze di tale morte.

La sezione 2 richiede un certificato di morte che indica le condizioni terminali del paziente come causa di morte del paziente.

  Le sezioni 5-31 autorizzano un paziente, in determinate circostanze, ad autosomministrare una sostanza controllata per porre fine alla propria vita.

Le sezioni 6-12 definiscono i requisiti per poter chiedere la prescrizione di una sostanza controllata.

La sezione 14 autorizza un paziente a richiedere al proprio medico di prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla propria vita quando:

(1) ha almeno 18 anni;  

(2) è stata diagnosticata una condizione terminale da almeno due medici;

3) risiede in questo Stato;

4) ha preso una decisione informata e volontaria di porre fine alla propria vita;

5) è capace di intendere e volere (capacità); e

(6) non richiede la sostanza controllata a causa della coercizione o dell’influenza indebita.

La sezione 15 prescrive alcuni requisiti relativi al modo in cui un paziente può richiedere una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla sua vita, tra cui la presentazione di due richieste orali e una richiesta scritta per la sostanza controllata. La richiesta scritta per la sostanza controllata deve essere firmata da due testimoni.

La sezione 16 prescrive il modulo per la richiesta scritta di sostanza controllata.

La sezione 17 impone determinati requisiti, sia per il paziente che per il medico, prima che un medico possa prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla vita di un paziente:

1) informare il paziente del suo diritto di revocare una richiesta di sostanza controllata in qualsiasi momento;

2) determinare e verificare che il paziente soddisfi i requisiti per effettuare tale richiesta;

3) indirizzare il paziente a un medico consulente in grado di confermare la diagnosi, la prognosi e la capacità di intendere e volere del paziente;

4) istruire il paziente contro l’autosomministrazione in pubblico della sostanza controllata; e

5) raccomandare al paziente di notificare ai suoi parenti prossimi la decisione del paziente di porre fine alla propria vita.

La sezione 18 richiede che un medico determini quando un paziente che ha richiesto una prescrizione per una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita, potrebbe non essere capace a prendere decisioni, di deferire il paziente a uno psichiatra o a uno psicologo per ricevere conferma sulla suddetta capacità del paziente.

Le sezioni 19 e 38 prevedono che solo un medico curante o un farmacista possa dispensare una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla vita di un paziente.

La sezione 19 prescrive inoltre il modo in cui tale sostanza controllata deve essere dispensata.

La sezione 20 vieta a un medico curante di prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente in base all’età o alla disabilità del paziente.

La sezione 21 impone ad alcuni operatori sanitari di includere nella cartella clinica del paziente alcune informazioni relative alle richieste, alle prescrizioni e alle erogazioni di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita. Richiede inoltre qualsiasi interazione tra un paziente e un medico, psichiatra o psicologo relativa alla prescrizione di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita del paziente.

La sezione 24 prescrive alcune informazioni che devono essere segnalate alla Divisione di Salute Pubblica e Comportamentale del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Sociali relative a un paziente che ha autosomministrato una sostanza controllata.

La sezione 25 impone alla Divisione di compilare una relazione annuale relativa all’attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge che autorizza un paziente a richiedere una prescrizione per una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita.

Le sezioni 24, 37 e 40 prevedono che tali informazioni non sono da considerarsi riservate se segnalate alla Divisione.

La sezione 22 consente al paziente, in qualsiasi momento, di revocare una richiesta di sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita.

Le sezioni 23 e 34 prevedono che solo il paziente al quale è prescritta una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita, possa autosomministrare la sostanza controllata.

La sezione 23 prevede lo smaltimento di qualsiasi porzione non utilizzata della sostanza controllata.

La sezione 26 rende alcune categorie di fornitori di assistenza sanitaria esenti dalla disciplina professionale, immuni da responsabilità civile e penale e prevede che tali fornitori non violino alcun standard di assistenza applicabile per intraprendere determinate azioni per assistere un paziente nell’acquisizione di una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla propria vita.

La sezione 27 prevede che un decesso derivante dall’autosomministrazione di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente non sia suicida o omicidio se fatto in conformità con le disposizioni del presente disegno di legge.

Le sezioni 28 e 35 vietano a una persona di impedire o chiedere a una altra persona di presentare o revocare una richiesta di sostanza controllata volta a porre fine alla vita come condizione per ricevere assistenza sanitaria o come condizione inserita in un accordo, un contratto o un testamento.

La legge vigente rende reato di categoria A somministrare veleno o promuovere la somministrazione di veleno con l’intenzione di causare la morte di una persona. Tale reato è punibile con l’ergastolo con diritto alla libertà vigilata dopo 5 anni o con una pena definitiva di 15 anni con diritto alla libertà vigilata dopo 5 anni.

La sezione 29 di questo disegno di legge rende un reato di categoria A con le relative pene, commettere determinati atti fraudolenti o coercitivi volti a far sì che una persona autosomministra una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di detta persona.

La sezione 30 di questo disegno di legge chiarisce che un medico non è tenuto a prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente ma rimane responsabile delle cure del dolore del paziente. La sezione prevede inoltre che un farmacista non sia tenuto a compilare una prescrizione o a dispensare tale sostanza controllata.

La sezione 31 consente al proprietario o all’operatore di una struttura sanitaria di vietare a un dipendente o un operatore indipendente che rende servizi nella detta struttura sanitaria o a qualsiasi persona che fornisca servizi nei locali della struttura sanitaria, di fornire servizi relativi alla prescrizione di una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita di un paziente, mentre opera nell’ambito del suo impiego o contratto con la struttura o mentre si trova in uno dei locali della struttura.

Le sezioni 32 e 33 apportano le necessarie modifiche per chiarire che un medico o un farmacista può dispensare una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla vita di un paziente e un paziente può autosomministrare tale sostanza controllata in conformità con altre disposizioni che disciplinano le sostanze controllate destinate a porre fine alla vita di un paziente.

L’articolo 36 prevede che una persona protetta proponente non sia considerata bisognosa di un tutore generale o speciale, in quanto la persona protetta proponente ha richiesto una sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla propria vita o ha revocato tale richiesta.

L’articolo 39 della presente legge chiarisce che un infermiere registrato con grande esperienza non è autorizzato a prescrivere una sostanza controllata con lo scopo di per porre fine alla vita di un paziente.

Le sezioni 41 e 42 di vietano agli assicuratori di:

(1) rifiutare di vendere, fornire o emettere una polizza di assicurazione sulla vita o di un contratto di assicurazione sulla vita di gruppo o di rendita o di applicare un’aliquota più elevata perché una persona avanza o revoca una richiesta di sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita della persona o autosomministra tale sostanza controllata; o

2) condizionare le prestazioni di assicurazione sulla vita, le prestazioni di assicurazione sulla vita di gruppo o il pagamento di richieste di risarcimento in merito al fatto che l’assicurato faccia, non faccia o revochi una richiesta di sostanza controllata con lo scopo di porre fine alla vita dell’assicurato o a somministrare tale sostanza controllata.

La sezione 43 apporta una modifica conforme per inserire questo divieto in una polizza di assicurazione sulla vita di gruppo.

Johannes Agterberg                                                                        29 marzo 2021

Fonti:

Government of Nevada: Disegno di legge SB105;

Nevada Revised Constitutions: articoli 449°, 453 ed altri;

Compassion and Choices;

Public Policy Polling (State of Nevada: Sondaggio pubblicato 2 Maggio 2017

DECRETO N. 109/XIV

Disciplina le condizioni nelle quali la morte medicalmente assistita non è punibile e modifica il Codice penale

 L’Assemblea della Repubblica decreta, ai sensi dell’articolo 161, lettera c, della Costituzione, quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali e quadro penale

Articolo 1 Oggetto

Questa legge disciplina le condizioni speciali in cui l’anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile e modifica conseguentemente il Codice penale.

Articolo 2 Anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile

 1 – Ai fini di questa legge, l’anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile se praticata o aiutata dagli operatori sanitari quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico;

2– Ai fini della presente legge, solo le richieste di anticipazione della morte presentate da cittadini nazionali o legalmente residenti nel territorio nazionale sono considerate legittime;

3 – La richiesta alla base della decisione di cui al paragrafo 1 è conforme alla procedura clinica e giuridica, secondo le disposizioni della presente legge;

4– La richiesta può essere liberamente revocata in qualsiasi momento a norma dell’articolo 11.

Capitolo II

La procedura

Articolo 3 Apertura della procedura clinica

1 – La richiesta di apertura della procedura clinica per anticipare la morte è presentata da una persona che soddisfi i requisiti di cui all’articolo precedente, in seguito denominato “malato”, in un documento scritto, datato e firmato da lui stesso, o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, da integrare nel Registro Clinico Speciale (RCS) istituito a tal fine.

2 – La richiesta è indirizzata al medico scelto dal paziente, in seguito denominato “medico curante” (N.B. la legge parla del medico guida o di orientamento) che può essere o è stato il medico personale o di famiglia del paziente e che può essere uno specialista nella patologia che ha colpito il paziente;

3 – Il medico curante deve accedere alla storia medica del paziente e assumerla come elemento essenziale del suo parere, emesso ai sensi dell’articolo 4;

4 – Le richieste di pazienti per l’applicazione della procedura di anticipazione della morte, oggetto di un procedimento giudiziario, sono immediatamente sospese al momento dell’avvio di detto procedimento fino a quando esso ha luogo, indipendentemente dalla fase in cui si trova la procedura di anticipazione della morte;

5 – Al paziente è sempre garantito, volendo, l’accesso alle cure palliative.

Articolo 4 Parere del medico di curante

 1– Il medico curante emette un parere motivato sul rispetto da parte del paziente di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e gli fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti sulla situazione clinica che lo riguardano, sui trattamenti applicabili, vitali e disponibili, in particolare le cure palliative, e sulla sua prognosi, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca la sua volontà. La decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata.

2 – Le informazioni e le opinioni fornite dal medico e la dichiarazione del paziente, firmata da entrambi, fanno parte dell’RCS.

3 – Se il parere del medico curante non è favorevole ad anticipare la morte del paziente, la procedura corrente viene annullata e terminata e il paziente viene informato di questa decisione e dei suoi motivi dal medico curante. La procedura può essere riavviata con una nuova richiesta ai sensi dell’articolo 3.

Articolo 5 Conferma da parte di un medico specialista

 1 – Dopo l’assenso del medico curante, consulta un altro medico, specialista nella patologia che colpisce il paziente, la cui opinione conferma o meno che le condizioni di cui all’articolo precedente, la diagnosi e la prognosi della situazione clinica, la natura incurabile della malattia o la condizione definitiva della lesione sono soddisfatte;

2 – Il parere motivato del medico specialista viene emesso per iscritto, datato e firmato da lui e fa parte dell’RCS;

3 – Se il parere del medico specialista non è favorevole ad anticipare la morte del paziente, la procedura corrente viene annullata e terminata e il paziente viene informato di questa decisione e dei suoi motivi dal medico curante e la procedura può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

4 – In caso di assenso del medico specialista, il medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca i suoi desideri, e la decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata da lui stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2. e, unitamente al parere alternativo o ai pareri emessi dal medico o da esperti medici, integrare l’RCS;

5 – Se il paziente soffre di più di una malattia cronica o incurabile e fatale, il medico curante decide quale specialità medica da consultare.

Articolo 6 Conferma da parte di un medico specialista psichiatrico

 1 – Il parere di un medico specialista psichiatrico è obbligatorio, ogni volta che si verifica una delle seguenti situazioni:

  1. a) Il medico curante e/o il medico specialista hanno dubbi sulla capacità mentale del paziente di richiedere l’anticipazione della morte rivelando una volontà serio, libero e capace di intendere e volere;
  2. b) Il consulente medico e/o il medico specialista accertano che il paziente ha un disturbo mentale o una condizione medica che influisce sulla sua capacità di prendere decisioni.

2 – Se lo specialista psichiatrico conferma una delle situazioni di cui al paragrafo precedente, la procedura in corso è annullata e il paziente è informato della presente decisione e dei suoi motivi e la procedura può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

3 – Il parere del medico specialista in psichiatria viene emesso per iscritto, datato e firmato da lui stesso e integra l’RCS;

4 – La valutazione necessaria per la preparazione del parere di cui al paragrafo 1 comporta, ogniqualvolta lo richieda la condizione specifica del paziente, la collaborazione di uno specialista in psicologia;

5 – In caso di assenso dello specialista psichiatrico, quest’ultimo, accompagnato dal medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che controlla nuovamente se il paziente mantiene e ribadisce la sua volontà e la decisione in modo cosciente e registrata in un documento scritto, datato e firmato dal paziente stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, documento che fa parte dell’RCS.

Articolo 7 Parere del Comitato di verifica e valutazione

1 – Nei casi in cui i pareri favorevoli siano presentati conformemente agli articoli precedenti, riconfermato la volontà del paziente, il medico curante trasmette una copia dell’RCS al Comitato per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA), di cui all’articolo 23, chiedendo un parere sul rispetto dei requisiti e delle fasi precedenti alla procedura che deve essere redatto entro 5 giorni lavorativi;

2 – Quando la CVA dubita che siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente legge per l’anticipazione della morte medicalmente assistita, convoca i medici coinvolti nella procedura per fornire ulteriori informazioni e può anche richiedere l’invio di documenti aggiuntivi che ritiene necessari;

3 – In caso di parere sfavorevole della CVA, la procedura in corso è annullata e può essere riavviata con una nuova richiesta di apertura a norma dell’articolo 3;

4 – In caso di parere favorevole della CVA, il medico curante informa il paziente del contenuto di tale parere, dopo di che verifica nuovamente se mantiene e ribadisce i suoi desideri, e la sua decisione consapevole ed espressa deve essere registrata in documento, datato e firmato da lui stesso o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, che fa parte del RCS.

Articolo 8 Attuazione della decisione del paziente

1 – Con l’assenso dells CVA, il medico curante, secondo i desideri del paziente, fissa il giorno, l’ora, il luogo e il metodo da utilizzare per l’anticipazione della morte;

2 – Il medico curante informa e chiarisce al paziente sui metodi disponibili per praticare l’anticipazione della morte, vale a dire l’auto-somministrazione di farmaci letali da parte del paziente stesso o la somministrazione da parte del medico o del professionista sanitario debitamente qualificati a tale scopo ma sotto controllo medico, essendo la decisione di esclusiva responsabilità del paziente;

3 – La decisione di cui al comma precedente è registrata per iscritto, datata e firmata dal paziente o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e il documento è inserito nell’RCS, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4.

4 – Dopo la firma della decisione, il medico curante trasmette una copia dell’RCS all’Ispezione Generale delle Attività Sanitarie (IGAS), che può monitorare di persona la procedura per l’attuazione della decisione del paziente.

5 – Nel caso in cui il paziente diventi privo di sensi prima della data fissata per l’anticipazione della morte, la procedura viene interrotta e non avviene, a meno che il paziente non riprenda conoscenza e mantenga la sua decisione.

Articolo 9 Somministrazione di farmaci letali

1 – Oltre al medico curante e ad altri operatori sanitari, che sono obbligatoriamente presenti al momento della somministrazione di farmaci letali, altri operatori sanitari possono essere presenti all’indicazione del medico curante, nonché delle persone indicate dal paziente, a condizione che il medico curante ritenga che vi siano adeguate condizioni cliniche e di comfort.

2 – Immediatamente prima dell’inizio della somministrazione o dell’auto-somministrazione di farmaci letali, il medico curante deve confermare che il paziente mantiene la volontà di anticipare la sua morte, in presenza di uno o più testimoni, debitamente identificati nell’ECR.

3 – Se il paziente non conferma espressamente la sua disponibilità ad anticipare la morte, in particolare se esprime dubbi, la procedura attuale viene annullata e terminata, che viene inserita in un documento scritto, datato e firmato dalle guide del dolore medico, l’integrazione dell’ECR e la procedura possono essere riavviati con una nuova richiesta di apertura, a norma dell’articolo 3

4 – Nel caso previsto al paragrafo precedente, al paziente deve essere somministrato il rispettivo RCS, e una copia deve essere allegata al suo processo clinico e un’altra inviata al CVA con la rispettiva Relazione finale del medico curante, a norma dell’articolo 16.

Articolo 10 Decisione personale e non delegabile

1 – La decisione del paziente in qualsiasi fase della procedura clinica per anticipare la morte è strettamente personale e non è delegabile;

2 – Fatte salve le disposizioni del comma precedente, se il paziente che richiede l’anticipazione della morte non conosce o non è fisicamente in grado di scrivere e firmare, può, in tutte le fasi della procedura in cui è richiesto, essere sostituito da una persona di sua fiducia, designata solo a tal fine, applicando le regole del riconoscimento della firma in presenza di un professionista legalmente competente, e la firma deve essere fatta in presenza del medico curante, con esplicito riferimento a questa circostanza, e in presenza di uno o più testimoni;

3 – La persona designata dal paziente per sostituirlo conformemente al comma precedente non può trarre beneficio diretto o indiretto dal morte del paziente, in particolare il vantaggio in termini di proprietà, né avere un interesse successorio.

Articolo 11 Abrogazione

1 – La revoca della richiesta di portare avanti la morte annulla l’attuale procedura clinica e la decisione deve essere inserita nell’RCS dal medico curante;

2 – Al momento della revoca della richiesta, al paziente viene dato il rispettivo RCS e una copia deve essere allegata al suo dossier clinico con la Relazione Finale del medico curante;

Articolo 12 Luoghi autorizzati

1 – La scelta del luogo per la pratica della morte medicalmente assistita spetta al paziente;

2 – L’atto di anticipazione della morte può essere praticato nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e nelle strutture private e sociali che sono convenzionati, autorizzati per l’esercizio dell’assistenza sanitaria, hanno disponibili locali appropriati e con accesso riservato;

3 – Se il paziente sceglie un luogo diverso da quelli di cui al paragrafo precedente, il medico curante certifica che il paziente ha condizioni cliniche e comfort adeguati.

Articolo 13 Follow-up

Oltre al medico di curante e agli altri operatori sanitari coinvolti nell’atto di anticipare la morte, le persone indicate dal paziente possono anche essere presenti ai fini di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 14 Verifica della morte e certificazione della morte

La verifica della morte e la sua certificazione sono conformi alla legislazione vigente e le rispettive copie devono essere depositate nell’RCS.

Articolo 15 Registro clinica speciale

1 – L’RCS si apre con la richiesta di anticipazione della morte redatta dal paziente o dalla persona da lui designata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e comprende, tra gli altri, i seguenti elementi:

  1. a) Tutte le informazioni cliniche relative alla procedura in corso;
  2. b) i pareri e le relazioni presentati dai medici e dagli altri operatori sanitari coinvolti nel procedimento;
  3. c) il parere della CVA;
  4. d) le decisioni del paziente sul proseguimento della procedura o sulla revoca richiesta;
  5. e) la decisione del paziente sul metodo di anticipazione della morte;
  6. f) Tutti gli altri eventi ritenuti rilevanti.

2– Una volta completata o annullata la procedura con la revoca della richiesta del paziente, la decisione medica o in seguito al parere della CVA, l’RCS è allegato al Rapporto Finale e una copia deve essere allegata al dossier clinico del paziente;

3– Il medico curante è responsabile dell’aggiornamento dell’RCS, integrandolo con i documenti di cui al paragrafo 1;

4– Il paziente ha accesso all’RCS ogni volta che lo richiede al medico curante;

5– Il modello RCS è descritto nei regolamenti che saranno approvati dal Governo.

Articolo 16 Relazione finale

1 – Il medico curante elabora, entro 15 giorni dalla morte, la relazione finale alla quale è allegato l’RCS e lo trasmette alla CVA e all’IGAS.;

2– L’obbligo di presentare la Relazione Finale viene mantenuto nei casi in cui la procedura viene terminata sia quando la morte del paziente non è avvenuto, sia per la revoca del paziente o per la decisione dei medici coinvolti o parere sfavorevole della CVA;

3– La relazione finale comprende, tra gli altri, i seguenti elementi:

  1. a) l’identificazione del paziente, dei medici e degli altri professionisti coinvolti nel processo, compresi coloro che hanno praticato o contribuito ad anticipare la morte, e delle persone consultate durante la procedura; (b) le prove che confermano il rispetto dei requisiti richiesti dalla presente legge per l’anticipazione della morte;
  2. c) informazioni sullo stato clinico, in particolare sulla diagnosi e sulla prognosi, con una spiegazione della natura incurabile e fatale della malattia o delle condizioni terminali della malattia, nonché delle caratteristiche dell’intensità prevedibile della sofferenza;
  3. d) il metodo e i farmaci letali utilizzati;
  4. e) Data, ora e luogo in cui l’anticipazione della morte e l’identificazione dei presenti;
  5. f) i motivi della chiusura del procedimento.

4– Il modello della Relazione Finale è stabilito in regolamenti che saranno approvati dal Governo.

Capitolo III

Diritti e doveri degli operatori sanitari

Articolo 17 Operatori sanitari qualificati

1 – Gli operatori sanitari iscritti all’Ordine dei Medici e anche gli iscritti all’Ordine degli Infermieri possono praticare o assistere all’anticipazione della morte, escludendo coloro che possono ottenere qualsiasi beneficio diretto o indiretto dalla morte del paziente, vale a dire il vantaggio immobiliare;

2 – Ai fini del perseguimento dell’atto di anticipazione della morte, gli operatori sanitari di cui al comma precedente devono verificare in anticipo l’esistenza della prescrizione dei farmaci necessari, effettuata nei termini legali applicabili;

3 – Il supporto psicologico è a disposizione degli operatori sanitari coinvolti nella procedura di anticipazione della morte.

Articolo 18 Doveri degli operatori sanitari

Nel corso della procedura clinica di anticipazione della morte, i medici e gli altri operatori sanitari che vi intervengono devono adempiere ai seguenti doveri:

  1. a) Informare il paziente in modo obiettivo, comprensibile, rigoroso, completo e verissimo sulla diagnosi, i trattamenti applicabili, vitali e disponibili, i risultati prevedibili, la prognosi e l’aspettativa di vita secondo la sua condizione clinica;
  2. b) informare il paziente del suo diritto di revocare la sua decisione di anticipare la morte in qualsiasi momento;
  3. c) Informare il paziente sui metodi di somministrazione o auto-somministrazione dei farmaci letali in modo che il paziente possa scegliere e decidere in modo informato e consapevole;
  4. d) garantire che la decisione del paziente sia libera, chiara e informata;
  5. e) ascoltare regolarmente la volontà del paziente e accertarne la frequenza;
  6. f) Dialogo degli operatori sanitari che forniscono assistenza al paziente e, se autorizzati dal paziente, con la famiglia e gli amici;
  7. g) parlare con il giudice sanitario se è stato nominato e se autorizzato dal paziente;
  8. h) garantire al paziente le condizioni per contattare le persone con le quali desidera farlo;
  9. i) Garantire il follow-up psicologico del paziente.

Articolo 19 Segreto professionale e riservatezza delle informazioni

1 – Conformemente alla legislazione vigente per quanto riguarda il rispetto della riservatezza delle informazioni a cui hanno avuto accesso, tutti i professionisti che, direttamente o indirettamente, partecipano alla procedura di anticipazione della morte, sono tenuti a rispettare il segreto professionale per tutti gli atti, fatti o informazioni di cui sono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;

2 – L’accesso, la protezione e il trattamento delle informazioni relative alla procedura di anticipazione della morte avviene in conformità della legislazione vigente.

Articolo 20 Obiezione di coscienza

1 – Nessun professionista sanitario può essere obbligato a praticare o assistere nell’atto di anticipare la morte di un paziente se, per motivi clinici, etici o di qualsiasi altro motivo. Il diritto all’obiezione di coscienza è garantita a tutti coloro che lo invocano, fatti salvi i paragrafi seguenti;

2 – Il rifiuto del professionista deve essere comunicato al paziente entro un termine non superiore a 24 ore e deve specificare la natura dei motivi del rifiuto, fermo restando quanto previsto ai successivi commi;

3 – L’obiezione di coscienza è espressa in un documento firmato dall’obiettore, indirizzato al responsabile dell’istituto sanitario in cui il paziente è assistito e l’obiettore fornisce il servizio e, se del caso, con copia al suo ordine professionale;

4 – L’obiezione di coscienza è valida e si applica in tutte le istituzioni sanitarie e luoghi di lavoro in cui l’obiettore pratica la sua professione;

5 – L’obiezione di coscienza può essere revocata in ogni momento e senza motivazione.

Articolo 21 Responsabilità disciplinare

Gli operatori sanitari non possono essere soggetti alla responsabilità disciplinare per la loro partecipazione alla procedura clinica di anticipazione della morte, se rispettano tutte le condizioni e i doveri stabiliti dalla presente legge.

Capitolo IV

Supervisione e valutazione

Articolo 22 Ispezione

1 – L’IGAS è responsabile della supervisione delle procedure cliniche per anticipare la morte in conformità alla presente legge;

2 – In caso di inosservanza della presente Legge, IGAS può, motivando dette inosservazioni, determinare la sospensione o l’annullamento della procedura in corso.

Articolo 23 Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte.

Al fine di quanto stabilito nell’articolo 7, paragrafo 1, per la valutazione dell’applicazione di questa legge, è istituita la Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA).

 Articolo 24 Composizione e funzionamento della Commissione

1 – La CVA è composto da cinque persone di riconosciuto merito che garantiscono una qualifica speciale nei settori della conoscenza relativi all’applicazione della presente Legge, designati come segue:

  1. a) Un giurista nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura;
  2. b) Un avvocato nominato dal Consiglio Superiore della Avvocatura;
  3. c) Un medico nominato dall’Ordine dei Medici;
  4. d) Un infermiere nominato dall’Ordine degli Infermieri;
  5. e) Un esperto di bioetica nominato dal Consiglio Nazionale di Etica per le Scienze della Vita.

2– Gli operatori sanitari di cui alle pagine c e d del paragrafo precedente che hanno espresso un’obiezione ai sensi dell’articolo 20 non possono fare parte della CVA;

3- Il mandato dei membri della CVA è di cinque anni, rinnovabile per una sola volta;

4– La CVA prepara e approva il proprio regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente;

5– La CVA opera all’interno dell’Assemblea della Repubblica, che garantisce gli oneri necessari per il suo funzionamento e il supporto tecnico e amministrativo;

6 – I membri della CVA non sono retribuiti per l’esercizio delle loro funzioni, ma hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni riunione alla quale partecipano. L’importo del gettone è definito per ordine del Presidente dell’Assemblea della Repubblica, oltre alle richieste di rimborso spese e di viaggio ai sensi della legge generale.

Articolo 25 Verifica

1 – La CVA valuta la conformità della procedura clinica per anticipare la morte, previo parere, ai sensi dell’articolo 7, redigendo una relazione di valutazione, conformemente al paragrafo seguente;

2 – Una volta che la Relazione finale della procedura di anticipazione della morte, che comprende il rispettivo CRS, la CVA ne esamina il contenuto e valuta, entro cinque giorni da tale ricezione, se siano state rispettate le condizioni e le procedure previste dalla presente legge;

3 – Nei casi che l’autorizzazione non sia conforme alle condizioni previste dalla presente legge, la CVA rinvia la relazione alla Procura per le finalità adeguate e ai rispettivi ordini dei professionisti coinvolti ai fini di eventuali procedimenti disciplinari.

16 Articolo Valutazione

1 – La CVA presenta annualmente all’Assemblea della Repubblica una relazione di valutazione dell’applicazione della presente Legge, con informazioni statistiche dettagliate su tutti gli elementi rilevanti delle procedure di anticipazione della morte e che possono contenere raccomandazioni.

2– Per la preparazione della relazione, vengono utilizzate le relazioni finali inviate alla CVA dai medici curanti, con la garanzia di anonimato e riservatezza, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi a loro richiesti.

3 – L’IGAS fornisce alla CVA le informazioni richieste sulle procedure ispettive svolte in relazione al rispetto della presente Legge.

Capitolo V

La modifica legislativa

 Articolo 27 Modifica del Codice penale

Gli articoli 134, 135 e 139 del Codice penale sono così formulati:

“Articolo 134 …

1 – […].

2 – […].

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.  Articolo 135 […]

1 – […].

2 – […].

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx. Articolo 139 […]

1 – (Corpo attuale dell’articolo).

2 – Il medico o l’infermiere che, senza incitare o pubblicizzare, fornisce solo informazioni, su espressa richiesta di un’altra persona, sul suicidio medicalmente assistito a norma dell’articolo 135, paragrafo 3.

Capitolo VI

Disposizioni finali e transitorie.

 Articolo 28 Assicurazione sulla vita

1 – Ai fini del contratto di assicurazione sulla vita, l’anticipazione della morte non è un fattore di esclusione;

2 – Gli operatori sanitari che partecipano, in qualsiasi modo, alla procedura clinica di anticipazione della morte di un assicurato perdono il diritto a qualsiasi beneficio contrattualizzato;

3 – Ai fini della definizione della causa della morte dell’assicurato, il certificato di morte deve essere incluso alla richiesta del pagamento;

4 – Una volta avviata la procedura clinica per anticipare la morte, l’assicurato non può modificare le clausole per quanto riguarda i beneficiari.

Articolo 29 Sito Web

La direzione generale della Sanità fornisce, sul proprio sito web, un’area di informazione sull’anticipazione della morte medicalmente assistita, con i seguenti argomenti:

  1. Informazioni sulla procedura clinica per anticipare la morte;
  2. Moduli e documenti standard;
  3. Legislazione applicabile.

Articolo 30 Regolamento

Il governo approva il Regolamento entro un termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Articolo 31 Disposizione transitoria

Nei primi due anni della presente legge, la CVA presenta ogni sei mesi la sua relazione

Articolo 32 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del Regolamento.

Approvato il 29 gennaio 2021

Il PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA,

(Eduardo Ferro Rodrigues)

Traduzione Johannes Agterberg

La Camera dei deputati ha approvata in prima lettura (stage 3) la Legge 24/2020 Dying with Dignity Bill 2020 (Morire in Dignità – in seguito la Legge) che formalizza l’assistenza a una morte per ottenere una fine-vita dignitoso e in pace per i malati che rispondono ai requisiti della Legge (qualifying persons) e disposizioni relative. Interessante è la bocciatura dell’emendamento proposto dal Ministro della Sanità, che prevedeva ulteriori discussioni nella Commissione per la Sanità, ritardando per un anno l’approvazione della Legge. I propositori della Legge sostenevano che era inutile perché tutti gli aspetti erano discussi anche più volte come la difesa dei più vulnerabili che potrebbero essere costretti ad accertare il suicidio assistito, la ben conosciuta argomentazione di chi è contro l’approvazione di una legge che legalizza l’eutanasia e/o l’assistenza al suicidio soprattutto durante una pandemia.

La legge passa al Senato con la discussione della proposta nella Commissione della Sanità (stage 4) e la discussione e approvazione dal Senato (stage 5).

Le disposizioni più significative della proposta di Legge

La dal medico prevede l’assistenza al suicidio da un medico ad un professionista sanitaria che sia un medico o un infermiere abilitato alla professione, autorizzato dal medico.

 Articolo 2 definisce il personale sanitario abilitato ad assistere il paziente che richiede l’assistenza al suicidio. Può assistere un paziente un professionista sanitario praticante, normalmente il medico curante o un infermiere, che è stato autorizzato da detto medico, di fornire il mezzo letale come prevista dall’articolo 7.

Nota: Non in tutti i paesi è consentito che un professionista sanitario non medico può assistere un paziente che porre fine alla sua vita. Faccio riferimento p.e. esempio a Olanda e Belgio dove cioè non è consentito.

Articolo 3 indica che il Ministro della Sanità è incaricato di emettere tutte le direttive previste dalla Legge. Oltre a dette direttive il Ministro può emettere ogni direttiva supplementare o consequenziale da lui ritenuta opportuno o necessario per il buon funzionamento della Legge. Ogni direttiva deve essere sottoposta all’approvazione del Parlamento.

Le spese che comportano l’applicazione della Legge sono a carico dello Stato (articolo 4).

Secondo articolo 5 nel caso di una violazione della Legge sono previste sanzioni a secondo la gravità della violazione (massimo 2 anni di prigione o un’ammenda di € 32.000). Quando si è trattata di una persona incapace di intendere e volere le pene possono aumentare fino a 12 anni di prigione o un’ammenda di € 100.000.

Secondo l’articolo 6 un operatore sanitario non è punibile quando ha seguito correttamente i requisiti stabiliti dalla Legge.

Il capitolo 2 (da articolo 6 a 12) formalizza i requisiti ai quali un paziente che chiede l’assistenza a morire, deve rispondere;

  • Il paziente soffre di una malattia terminale. Detta condizione significa che il paziente è stato diagnosticato da un medico che si tratta di una malattia incurabile e irreversibile e che il paziente morirà a causa di detta malattia e alle complicazioni legate. Un trattamento che rileva temporaneamente solo i sintomi di una incurabile e progressivamente degenerando malattia non è considerato un trattamento che riversa detta condizione di salute;
  • Il paziente ha un chiaro e consolidato desiderio a morire e ha fatto una dichiarazione in tal senso, La dichiarazione o richiesta di un paziente capace di intendere e volere deve essere firmata dal paziente in presenza di un testimone e controfirmata dal medico curante;
  • Alla data della richiesta il paziente deve avere almeno 18 anni ed essere residente in Irlanda per almeno un anno;
  • Un medico indipendente che non è un parente del paziente né un associato del medico curante, deve visitare il paziente ed esaminare il suo dossier medico per accertare autonomamente che i requisiti della legge siano stati rispettati;
  • Anche nel caso quando la capacità mentale del paziente si verifichi a periodi, non lo impedisce di essere considerato di avere la capacità a decidere per proprio conto (articolo 10);
  • Articolo 11 descrive in dettaglio la procedura per l’applicazione dell’assistenza a morire. Per il paziente che non è in grado di auto somministrarsi il mezzo letale, è previsto che il medico curante può somministrare detta sostanza. La somministrazione non può avvenire prima di almeno 14 giorni dopo il benestare dei due medici, che sono ridotti a 6, nel caso che la morte è prevista entro un mese. Dopo la somministrazione il medico o un altro professionista sanitario deve rimanere nella vicinanza fino al decesso del paziente.

Nel caso che il paziente rinuncia alla somministrazione, il medico presente deve ritirare il mezzo letale e costudirlo in un luogo sicuro oppure restituire al farmacista che lo ha fornito.

  • La decisione del paziente può essere revocata in qualsiasi momento;

Articolo 13 formalizza l’obiezione di coscienza. Deve prendere le misure per agevolare il passaggio della documentazione medica al medico che prende in cura il paziente;

Il Ministro delle Sanità fissa la data di entrata in vigore della Legge, contemporaneamente con la costituzione della Commissione di Verifica della Legge sull’Assistenza a Morire (Assisted Dying Review Committee – articolo 15).

Nota: La Legge non contiene disposizioni sul controllo dell’operato del medico curante dopo l’applicazione del suicidio assistito. Mancano anche indicazioni della sua composizione ed i compiti che dovrebbero svolgere oppure la pubblicazione periodica di dati significativi per quanto riguardi i casi segnalati.

Oltre a detta costituzione la Legge prevede la pubblicazione di alcune direttive che riguardano la procedura prevista dall’articolo 3 tra altra le sostanze letali di usare (articolo 11 punto 7).

Johannes Agterberg                                                                     21 marzo 2021

Fonti:    Dying with Dignity Act 2020

                Bio Edge

                Dibattito della Camera della Dying with Dignity Bill 2020 del 1° ottobre 2020

Spagna – Approvata la legge che legalizza l’eutanasia

Con una votazione storica, il 17 dicembre 2020 la Camera Bassa del Parlamento spagnolo ha approvato la legge sull’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito (proposta di legge 122/000020 Proposicion de Ley Organica de regulacion de la eutanasia – la Legge)

Il disegno di legge che regola il diritto a una morte dignitosa è stato approvato con larga maggioranza dalla Camera in prima lettura con 198 vito a favore e 138 contrari e 2 astensioni. Ora andrà al Senato e, se non verranno introdotti emendamenti, potrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2021. Ciò renderebbe la Spagna il sesto paese al mondo a riconoscere il diritto ad un fine-vita dignitoso., dopo i Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e di recente la Nuova Zelanda. In Svizzera, il suicidio assistito “per motivi non egoistici” è legale come in alcuni stati degli USA e dell’Australia. In Germania, Austria, Italia e Peru sono state emesse delle sentenze delle rispettive Corti Supreme che permettono l’assistenza al suicidio invitando i parlamenti relativi di legalizzare in tal senso.

La Legge consentirà alle persone che soffrono di una condizione di salute grave e incurabile di richiedere e ricevere assistenza a porre fine alla propria vita. Diversi membri del Parlamento hanno sottolineato che i sondaggi mostrano che la maggioranza degli spagnoli (2019: 83% della popolazione- fonte Fondacion BBVA e, sempre nel 2019, 69% dei medici – fonte Officina Medica Ass. Madrid) è favorevole alla regolamentazione del diritto di morire. “E’ una richiesta della società civile che supera le differenze ideologiche”, ha affermato il ministro della Salute Salvador Illa del partito socialista e che l’approvazione del disegno di legge dimostra che la Spagna è “un paese democratico e maturo. Non potevano rimanere impassibile davanti a una sofferenza insopportabile”. Va anche detto che negli ultimi anni la Camera Bassa si era rifiutata di legiferare in materia fino a quattro volte.

Il leader del Ciudidanos (cittadini), Ines Arrimadas, ha detto che è stato un onore sostenere il disegno di legge, proposto dei partiti di sinistra. “Siamo liberali e sosteniamo la libertà”, chiedendo ai detrattori di astenersi dal trasformare il contenuto del disegno di legge in “una caricatura”. Solo i gruppi di centro-destra – il Partito Popolare (PP), l’estrema destra VOX e l’Unione Popolo Navarrese (UPN) hanno votato contro il disegno. Mentre il PP ha attenuto le sue critiche, il parlamentare del VOX Lourdes Mendez Monostero

ha affermato che la legge introdurrà “un’industria della morte” in Spagna. iInoltre, Ha detto che l’eutanasia rappresenta “la distruzione della nostra cultura”.

I casi più eclatanti del passato

I legislatori hanno espresso parole di elogio per le persone che hanno combattuto per decenni per il diritto all’eutanasia in Spagna. Come per esempio Ramòn Sampedro, un uomo tetraplegico che ha concluso, nel 1988, la sua vita con l’aiuto di un amico dopo una campagna per porre l’attenzione al suo caso, durata 30 anni. La sua storia è stata la base per un film pluripremiato, The Sea Inside, con protagonista Javier Bardem.

I sostenitori del disegno di legge hanno anche ricordato il caso di Maria José Carrasco, una donna malata terminale il cui marito è stato arrestato nell’aprile 2019 per averla aiutata a porre fine alla sua vita, così come Luis Montes, un medico che è stato rimosso dal suo incarico all’ospedale di Leganés 15 anni fa dopo che le autorità regionali di Madrid lo hanno accusato di sedare i malati terminali.

Le disposizioni più significative della Legge

L’articolo 3 definisce alcuni concetti tra i quali:

  • Il consenso informato di un paziente in piena facoltà di intendere e volere significa di ricevere l’informazione adeguata a poter chiedere il fine-vita volontario;
  • Si tratta di “una malattia grave, cronico e disabilitante”, condizione che riguarda una persona affetta di limitazione che incidono direttamente sulla attività fisica autonoma e su quella della vita quotidiana, in maniera tale che limita la sua autonomia. Detta condizione causa una sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile senza possibilità di sollievo che la persona considera tollerabile, con una prognosi di vita limitata e in un contesto di fragilità progressiva;
  • Obiezione di coscienza cioè il diritto individuale del personale sanitario di non accertare la richiesta del paziente di terminare la vita;
  • La prestazione dei medici avviene in due modi:
  1. La somministrazione diretta di una sostanza letale da parte del personale sanitario competente;
  2. La prescrizione o la consegna al paziente da parte del personale sanitario di una sostanza letale, in modo di questo può autonomamente somministrare per causare la propria morta. La legge non indica che un medico dve essere rpesente al momento dell’autosomministrazione.

L’articolo 4 tratta il diritto delle persone di chiedere assistenza a morire rispettando i criteri indicato nell’articolo 3 della Legge (vedi sopra. La decisione è stata presa in piena autonomia, quindi è fondamentale l’adeguata informazione del (equipe) medico sulla sua condizione di saluto fisica o psichica del paziente. Deve risultare dal dossier medico che il paziente ha ricevuto detta informazione e che l’ha capito.

È garantito la disponibilità di strutture e risorse finanziare perché la Legge potrà essere applicata in modo adeguato.

L’articolo 5 stabilisce i requisiti per ricevere la prestazione di assistenza a morire.

Possono accedere al servizio maggiorenni, cittadini spagnoli e residenti in Spagna per almeno 12 mesi. Il paziente deve presentare due richieste, con un intervallo di 15 giorni, per iscritto o con un altro metodo p.e. audiovisivo, senza nessuna pressione esterna. Il desiderio di morire deve essere costante nel tempo.

Nel caso che il medico certifica che il paziente è incapace di intendere e volere, sono considerati validi per accertare la richiesta del paziente documenti sottoscritti prima del verificarsi dello stato di incapacità come un biotestamento, disposizioni anticipate di trattamento o documenti equivalenti.

L’articolo 6 descrive dettagliatamente la procedura per chiedere la prestazione.

L’articolo 7 tratta il diritto del paziente nel caso che la richiesta è stata rifiutata- In tal caso il paziente potrà ricorrere entro 15 giorni alla Commissione di Garanza e Valutazione (Comisiòn de Garantia e Evaluaciòn). Oltre a detto ricorso il medico curante deve informare entro 5 giorni dalla data della deposizione del ricorso, la documentazione prevista dall’articolo 12, spiegando le ragioni del rifiuto.

L’articolo 10 tratta le disposizioni per l’intervento obbligatorio di un secondo medico che analizza la storia medica del paziente e lo visita. Dopo il parere favorevole del secondo medico, il medico curante invia la richiesta e la relativa documentazione entro 3 giorni al Presidente della Commissione.

L’articolo 10 tratta la verifica della Commissione delle richieste pervenute. Il Presidente incarica entro due giorni 2 membri, un medico e un giurista, di verificare detta documentazione per accertare che sono rispettate i requisiti fissati nell’articolo 5 della Legge. Il parere dei membri deve essere trasmesso al Presidente entro 7 giorni di calendario, il Presidente a sua volta invia il parere al medico curante entro 2 giorni di calendario che in seguito provvede all’applicazione dell’eutanasia.

L’articolo 11 descrive le procedure da seguire per l’applicazione dell’eutanasia secondo il manuale di buona pratica pubblicato dal Consiglio Interregionale del Sistema Nazionale di Salute.

L’articolo 12 indica il contenuto dei due formulari (documento primer e segundo) che il medico deve inviare alla Commissione entro 5 giorni lavorativi dopo l’applicazione dell’eutanasia.

Gli articolo 13, 14 e 15 stabiliscono rispettivamente la garanzia dell’accesso al servizio, il luogo dell’applicazione che possono essere le istituzioni pubbliche, private o convenzionate ma anche il domicilio del paziente e le confidenzialità dell’informazione per quanta riguarda il paziente.  

L’articolo 16 riguarda il diritto dell’obiezione di coscienza del personale sanitario. Detta obiezione deve essere manifestata anticipatamente e in forma scritta. Le amministrazioni sanitarie sanitarie devono tenere un registro per la registrazione delle dichiarazioni di tali obiettori.

Gli articoli 17, 18 e 19 riguardano la creazione e la composizione delle Commissioni, organizzate a livello regionale oltre alle funzioni da svolgere e la segretezza dell’informazioni dei pazienti deceduti in seguito all’eutanasia.

Alcuni punti delle disposizioni aggiuntive riguardano:

  • L’ aggiornamento del Codice penale ribadendo che l’eutanasia e l’assistenza al suicidio sono reati salvo quando dette applicazioni sono state eseguite secondo i criteri stabiliti da questa legge;
  • La formazione dei medici con particolare attenzione alla comunicazione tra medico e paziente e la promozione della conoscenza della Legge anche per i cittadini;
  • La legge entra in vigore tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato.

Johannes Agterberg                                                                       12 marzo 2021

Fonti:    Boletin Oficial de Las Cortes Generales – Congreso de Los Deputadesw Numero 46-6 del 17 dicembre 2020

                El Pais – vari articoli

                Revista Espanol de Sanidad Penitenciaria

In giugno 2020 il Sindicato Médico de Uruguay (l’Ordine dei Medici di Medicina Generale) ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra la popolazione del paese per conoscere l’opinione dei cittadini per quanto riguarda l’eutanasia e il suicidio assistito.

68% degli intervistati è a favore e 14% non contrario all’eutanasia in tutta sicurezza.  Notevole è la posizione dei cattolici, cioè 83%, un punto superiore alla media nazionale, è a favore. Questo risultato dovrebbe fare riflettere gli oppositori al fine-vita volontario.

Detto percentuale scende a 62% per l’assistenza al suicidio.

Quasi contemporaneamente il deputato Ope Pasquet, della coalizione di centro-destra attualmente al governo, ha presentato una proposta con lo scopo di legalizzare l’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito (in seguito eutanasia)

Segue un riassunto delle normative più significative incluso nella proposta:

  1. Può avanzare una richiesta di eutanasia un maggiorenne, capace di intendere e volere, affetto da una patologia terminale, irreversibile e afflitto da sofferenze insopportabili. Il medico, seguendo questi requisiti, non è punibile. Nel memorandum esplicativo il deputato pone l’attenzione ai minori che hanno sviluppato una maturità di prendere autonomamente le decisioni che riguardano la loro malattia. Infatti, la legge “Diritti e Doveri del Paziente e dell’Utente” riconosce il diritto ai minori di prendere le decisioni che riguardano la loro salute. Lo stesso è previsto nella legge “Volontà anticipata”.
  2. Il medico curante deve chiedere un parere a un altro medico per quanto riguarda il rispetto delle condizioni indicate al punto 1. Detto medico deve visitare il paziente e la sua diagnosi deve riferirsi inoltre alla documentazione medica del richiedente eutanasia. Nel memorandum esplicativo si osserva che nel caso di diversità di opinione tra il medico curante e il medico consulente, il caso potrà essere sottoposta a un Collegio di Medici.
  3. Il medico curante dialoga con il paziente, in modo completo e comprensibile, per assicurarsi che conosce e comprende la sua situazione e che la volontà di porre fine alla sua vita è libera, seria e consistente. Il medico informa sui possibili trattamenti terapeutici e sulle cure palliative ed il loro effetto In 2019 circa 59% (in 2011 detta percentuale era 19%) della popolazione ha accesso alle cure palliative, copertura che continua a crescere grazie a un nuovo piano di investimento del governo. Devono trascorrere almeno 15 giorni tra il primo e secondo colloquio per accertare nuovamente la volontà del paziente già espressa in precedenza. In base a colloqui e il dossier medico, il medico curante redige la sua opinione, controfirmata del paziente, o da una terza persona, nel caso che il richiedente non è in grado di firmarlo.
  4. Trascorsi almeno altri tre giorni dopo il secondo colloquio, il paziente che persiste nel suo desiderio di morire, redige la richiesta scritta di eutanasia davanti a due testimoni. Nel memorandum, esplicativo è indicato che nel caso della perdita della capacità di intendere e volere, il paziente deve aver indicato nella dichiarazione anticipata di volontà il responsabile per l’esecuzione di questa volontà.
  5. La richiesta di eutanasia è sempre revocabile senza nessuna formalità;
  6. Il medico è responsabile per la corretta somministrazione del medicinale letale a chi ne ha richiesta.
  7. Il medico informa immediatamente la Commissione Etica del Ministero della Sanità, allegando la documentazione sullo svolgimento della procedura di accoglimento della richiesta di eutanasia.
  8. Nel caso che la Commissione è del parere che il medico non ha seguito i requisiti previsti dalla legge, informa il Pubblico Ministero.

Secondo la proposta, non ancora in discussione nel Parlamento, l’eutanasia è possibile solo per malati terminali, escludendo altre condizioni fisiche e psichiche che comportano sofferenze insopportabili come la SLA o l’accumulo di affezioni ognuna per sé non terminale.

Nel memorandum esplicativo indica che è prevista l’obiezione di coscienze che è consentito, purché fornisca il dossier medico e tutte le altre informazioni utili per giudicare la richiesta di eutanasia, al medico subentrante.

Il medico, obiettore di coscienza, è obbligato a iscriversi in un apposito registro onde evitare perdita di tempo nella ricerca di un medico disposto ad accogliere la richiesta del paziente.

Johannes Agterberg , 22 agosto 2020

Con ringraziamenti a Italo Bove, Consigliere della MADU Muerte Digna Uruguay per la preziosa informazione.

Situazione legale attuale

Nel 1997 l’eutanasia viene depenalizzata dopo una sentenza della Corte Suprema. Il 20 aprile 2015 il Ministro della Salute e della Sicurezza Sociale emette un decreto sull’applicazione dell’eutanasia. In seguito a detto decreto viene emesso dallo stesso Ministero il Protocollo per l’Applicazione del Procedimento dell’Eutanasia, che integra il suddetto decreto.

 Secondo il Ministero della Salute nel periodo da 2015 al marzo 2020 sono stati segnalati 92 casi di eutanasie a questo ente per malattie oncologiche e non oncologiche di pazienti adulti.

Eutanasia e minori

Nel 2018 la possibilità di eutanasia è diventata accessibile anche ai minori. È richiesto il consenso inequivocabile del paziente dall’età di 12 anni in poi quando “il concetto di morte si consolida come irreversibile, universale e inesorabile”, dice il decreto.. Sono esclusi i bambini sotto i 6 anni di età, così come quelli con disabilità mentali o disturbi psichiatrici “che alterano la capacità di comprendere, ragionare e formulare un giudizio riflessivo”. Tra i 6 ei 12 anni l’eutanasia può essere praticata solo in casi eccezionali. mentre tra i 12 ei 14 anni prevale l’autodeterminazione del minore, ma sarà obbligatorio il consenso dei genitori. Da 14 anni, conterà solo la volontà dell’adolescente. Con questa decisione la Colombia si schiera con Belgio e Paesi Bassi che consentono l’eutanasia ai minori. Infondo anche i minori possono soffrire in modo insopportabile e senza prospettive.

Il nuovo disegno di legge

Sebbene l’eutanasia sia consentita e legalizzata di fatto già per molti anni in Colombia, non è mai regolamentata con una legge approvata dal Parlamento. Fino ad ora – perché un nuovo disegno di legge è stato presentato per la discussione in Parlamento.

A fine settembre si è svolto il primo dibattito su questo disegno di legge che regolamenterà l’eutanasia. Dal 1998 nel Paese sono stati presentati 12 progetti di legge direttamente collegati alla regolamentazione del diritto a morire con dignità. L’ultimo è stato presentato lo scorso anno dai parlamentari Reyes e José Daniel López ma è stato accantonato. López ha detto a giornale EL TIEMPO che spera che questa volta venga approvato. “Questo progetto vuole stabilire le regole del gioco per l’applicazione in condizioni oggettive e standardizzate, poiché ci sono stati molti casi in cui le persone hanno difficoltà ad accedere a questo diritto”.

I requisiti per l’applicazione dell’eutanasia previsti dal disegno di legge

I requisiti per richiedere l’eutanasia sono i seguenti:

  • Il richiedente deve avere più di 18 anni. l richiedente deve soffrire in modo intollerabile causata da una malattia terminale o da una malattia incurabile in stato avanzato. (Quindi sarebbero esclusi i minori che attualmente ne possono accedere come sopra illustrato);
  • La persona richiedente deve avere competenza mentale per esprimere la richiesta e dare il proprio consenso per eseguire la procedura di eutanasia.
  • Il consenso deve essere libero, inequivocabile, informato e ripetuto.
  • Solo un medico può applicare l’eutanasia.

Procedura dell’accoglienza della richiesta d’eutanasia prevista dal disegno di legge

In primo luogo, la persona che si trova nelle suddette condizioni può richiedere l’eutanasia al medico curante. Nel caso in cui la persona decida di proseguire il percorso, entro dieci giorni il rispetto dei requisiti sarà stabilito attraverso le necessarie valutazioni specialistiche, comprese l’alternativa di accedere alle cure palliative. Dopodiché, il medico che ha ricevuto la richiesta, informerà il Comitato Interdisciplinare per il diritto di morire con dignità che la procedura è stata completata in modo che possa iniziare la procedura di verifica. Il Comitato deve riunirsi, una volta ricevuta la segnalazione della richiesta di eutanasia, per verificare il rispetto dei requisiti e nel caso di accettazione informa il richiedente della propria decisione. Le verifiche del Comitato si svolgeranno negli stessi dieci giorni stabiliti per l’evasione della richiesta, secondo il disegno di legge. Il passo successivo è che il Comitato chiederà alla persona di ribadire la richiesta e se la risposta è positiva, si procederà a programmare l’applicazione dell’eutanasia in un arco di tempo che non deve superare i quindici giorni, tenendo conto dell’interesse e della volontà del paziente.

Johannes Agterberg, 13 ottobre 2020

Fonti:

  • Newsletter World Federation Right to Die Societies
  • Decreto 1216 del 25 aprile 2015 del Ministero della Salute colombiana
  • Protocolo por la applicacion del procedimiento de eutanasia 2015. Pubblicato dal Ministerio della Salute in collaborazione con l’Università di Bogotà.

IL’8 giugno 2020 è stata presentata al Senato dello Stato di Massachusetts (quasi sette milioni di abitanti) la proposta di legge per quanto riguarda le opzioni di fine-vita. (Massachusetts’ End of Life Options Act – in seguito la Legge).

La Legge stabilisce i requisiti che il medico curante deve rispettare nella prescrizione di medicinali letali, che il paziente può auto-somministrarsi per morire in modo pacifico.

Gli aspetti più importanti per l’accoglimento della richiesta dell’aiuto a morire sono:

  1. Che si tratta di un maggiorenne (18 anni e più) e che è residente nello Stato di Massachusetts;
  2. Che il paziente si trova nella fase terminale della sua vita, cioè che ragionevolmente può essere previsto il decesso entro sei mesi, indipendentemente se il paziente riceve trattamenti;
  3. Il paziente deve chiedere verbalmente al medico curante la prescrizione per ottenere i medicinali letali. Trascorso almeno 15 giorni il paziente deve presentare una richiesta scritta, sottoscritta oltre dal paziente da due testimoni che devono dichiarare tra altro che il paziente:
      • Agisce volontariamente;
      • Non è stato costretto a firmare la richiesta.
  1. L’obbligo del medico curante è:
      • Accertare che il paziente è maggiorenne, abito nello Stato, soffre di una malattia terminale, è capace di intendere e volere, che la richiesta è volontaria e che lui ha informato il paziente delle conseguenze della sua decisione;
      • Per garantire che il paziente prende una decisione informata, il medico curante informa il paziente sulle diagnosi, le prognosi, i rischi correlati alle medicinali prescritte e il suo effetto e le alternative fattibili e possibilità di trattamenti addizionali, incluso, ma non limitate, alle cure palliative.
      • Il medico deve fare intervenire un medico consulente ed eventualmente anche uno psichiatra per confermare le diagnosi e le prognosi per accertare che il paziente è capace di intendere e volere e che la richiesta è volontaria. Per ottenere detta conferma il medico consulente visita il paziente e analizza il suo dossier medico. Emette un rapporto scritto delle sue conclusioni.
      • Il medico raccomanda che il paziente informa i parenti più stretti, che un’altra persona è presente durante la auto-somministrazione, istruisce il paziente come prendere le medicine letali e che ha compilati altri documenti previsti dalla Legge;
      • Informa il paziente che può rescindere dalla richiesta in qualsiasi momento e in qualsiasi modo.
  1. Il medico curante prepara la documentazione richiesta e allega altri documenti come, per esempio, la richiesta scritta. Inoltre, registra le richieste ricevute, il numero delle prescrizioni, le richieste annullate, il numero di pazienti che ha preso le medicinali letali, le caratteristiche socioeconomiche e demografiche ed jkjkjkjeventuali disabilità. Annualmente questi dati saranno trasmessi al Dipartimento di Sanità e resi pubblici.
  2. L’auto-somministrazione di medicinali letali non è considerata un suicidio e quindi non ha effetto sulle assicurazioni vita ed altre del paziente.
  3. Il medico non è obbligato a collaborare alla prescrizione di medicinali letali. In tal caso su richiesta del paziente il medico deve trasferire il dossier medico al medico subentrante.
  4. Gli istituti di cura devono informare, su richiesta, sulla loro linea di condotta per quanto riguarda la prescrizione di medicinali letali, come previsto dalla Legge.
  5. Nessuna rianimazione è effettuata quando il paziente, nelle sue disposizioni di trattamento (Medical Order for Life-Sustaining Treatment) ha indicato che non vuol essere rianimato.

Entro 31 dicembre 2020 la Commissione Salute emetterà il suo parere di approvare o mene la proposta di legge.

La identica commissione della Camera dei deputati (the House) ha raccomandato il 15 giugno 2020  di approvare la Legge.

Johannes Agterberg      16 agosto 2020                

Il 24 settembre, la Corte costituzionale austriaca ha tenuto un’udienza pubblica sul divieto di assistenza al suicidio. Secondo l’avvocato austriaco che ha portato il caso in tribunale, il divieto è contrario alla costituzione austriaca e anche al diritto europeo.

La posizione del governo

Il divieto è stato difeso durante le udienze da rappresentanti del governo, tra cui il capo del servizio costituzionale della cancelleria, Albert Posch, e i capi della sezione giustizia Georg Kathrein e Christian Pilnacek. “Abbiamo sufficienti opportunità per garantire una morte dignitosa nelle nostre unità di cure palliative e in altri reparti”, ha detto lo specialista di cure palliative Herbert Watzke durante l’udienza. È già possibile rifiutare il trattamento, ad esempio rifiutare gli antibiotici in caso di un’ulteriore malattia infettiva. “Praticamente tutti i pazienti con malattie avanzate sono inclini alle infezioni. Puoi usare questa opportunità per lasciare la vita in modo dignitoso con la nostra cura “.

L’opinione del paziente

Nikola Göttling, lei stessa affetta da sclerosi multipla e una delle persone che fornivano informazioni alla Corte per i ricorrenti, non voleva accettarlo. “Ci sono porte sul retro, è vero”, ha detto. “Tutto quello che devo fare è prendere un’infezione, poi andare in ospedale e rifiutare le cure”. Un problema: le sue gambe sono già paralizzate e se la paralisi colpisce le sue braccia nei prossimi anni, dovrà essere continuamente curata e nutrita. Non vuole quindi una “porta di servizio”, ma l’opportunità di morire “perché la mia vita è degradante”.

Ruolo delle organizzazioni pro-fine-vita volontario

La organizzazione svizzera DIGNITAS – Vivere con dignità – morire con dignità (in breve: DIGNITAS), è stata l’iniziatore di questo processo. Nel 2019, DIGNITAS ha chiesto all’avvocato austriaco Dr. Wolfram Proksch di intentare una causa dinanzi alla Corte costituzionale austriaca. Lo scopo di tale procedura era quello di rivedere la costituzionalità delle disposizioni di diritto penale esistenti in materia di assistenza al suicidio e di eutanasia su richiesta volontaria in Austria. Durante l’udienza di questo mese, erano presenti sia i rappresentanti di DIGNITAS sia l’associazione austriaca per un fine-vita umano, ÖGHL. DIGNITAS era fisicamente presente nell’aula del tribunale e ha fornito informazioni ai 14 giudici. Il rappresentante dell’ÖGHL Wolfgang Obermüller non ha avuto accesso all’aula del tribunale. Da anni si batte per la revoca del divieto di eutanasia su richiesta volontaria in Austria. Le “condizioni come nel Medioevo” nel paese sono “inaccettabili”, ha detto Obermüller davanti alla televisione statale ORF. “Lo Stato deve iniziare a rispettare l’autodeterminazione di ogni persona”, ha detto. La sua petizione per un diritto legale all’eutanasia su richiesta professionale è la più grande nel mondo di lingua tedesca. Sostiene l’eutanasia su richiesta volontaria e l’assistenza al suicidio. Le leggi corrispondenti hanno mostrato la grande necessità di una riforma, sia nel contenuto che nella forma, ha affermato Obermüller.

Contesto e follow-up

Secondo il codice penale austriaco, l’eutanasia su richiesta (sezione 77) e l’assistenza al suicidio (sezione 78) sono atti criminali. Entrambi sono punibili con la reclusione fino a cinque anni. Questa udienza in tribunale si è occupata solo della sezione 78 (partecipazione al suicidio), poiché l’Austria conosce uno dei sistemi più rigorosi contro l’assistenza al suicidio. Questa sezione ha origine dal tempo dell’Austrofascismo o dello stato corporativo autoritario (“Ständestaat”), che usa anche la parola religiosa “autolesionismo” invece di “suicidio”. Il divieto copre anche atti di sostegno minori come l’acquisto di un biglietto del treno all’estero per aiutare altri cittadini a suicidarsi all’estero. Anche se il supporto è fornito da parenti stretti, coniugi, partner o altre persone vicine. La Commissione di alto livello di bioetica della Cancelleria federale chiede pertanto una riforma del reato già nel 2015.

Nel 2019, il dottor Proksch ha presentato quattro istanze individuali presso la Corte costituzionale austriaca sulla disposizione criminale della sezione 77 e della sezione 78. Lo scorso giugno il caso è stato oggetto di deliberazioni da parte della Corte costituzionale. Dopo l’udienza pubblica di settembre, la Corte di giustizia proseguirà le sue deliberazioni nella sessione di ottobre. Se necessario, la Corte di giustizia fisserà un’ulteriore udienza. La data per la comunicazione della sentenza sarà annunciata in seguito.

Il caso Austria è un altro esempio di indolenza o di mancato coraggio, decidete voi, dei politici che non rispondono alle richieste dai cittadini. Da un sondaggio effettuato dalla società svizzera ISOPUBLIC, nel 2010, quindi circa undici anni fa, risultava che 72% della popolazione austriaca era a favore della legislazione dell’assistenza al suicidio. Un altro sondaggio per conto del sito Salzburg 24 mostra una adesione ancora maggiore. 58% degli intervistati è a favore di una legislazione secondo lo schema in vigore nei paesi della Benelux, mentre 33% è a favore richiedendo un allentamento delle regole attuali.

Johannes Agterberg, 14 ottobre 2020

Fonti:    Sito World Federation Right to Die

Sito Società austriaca per un fine-vita umano (OGHL)

Sito Oestereichische Rundfunk (ORF) – https://orf.at/stories/3182617/                

Art. 1

La presente legge disciplina una materia contemplata dall’art. 78 della Costituzione.

CAPITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 2

Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’eutanasia è definita come l’atto, praticato da una terza persona, che mette volutamente fine alla vita di una persona su richiesta della stessa.

CAPITOLO II (CONDIZIONI E PROCEDURE)

Art. 3

  1. Il medico che pratica l’eutanasia non commette alcuna violazione qualora adempia le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e accerti che:

– il paziente è maggiorenne o un minore emancipato, capace di intendere e volere al momento della richiesta;

– l’istanza è presentata con un’iniziativa volontaria, meditata e reiterata, e non risulta indotta da pressioni esterne;

– il malato è in una condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, che non può essere alleviata ed è la conseguenza di una malattia acuta o cronica grave e inguaribile.

  1. Indipendentemente dalle ulteriori condizioni che il medico vorrà porre al suo intervento, egli deve in via preliminare e in ogni caso:

1) informare il paziente circa le sue condizioni di salute e la sua speranza di vita, prendere accordi con il paziente stesso in merito alla sua richiesta di eutanasia e richiamare alla sua attenzione tutte le possibilità terapeutiche ancora esperibili, nonché le opportunità offerte dalle cure palliative ed i loro effetti. Deve giungere, insieme al paziente, al convincimento che non c’è alcuna altra soluzione ragionevole in quella situazione e che la richiesta del paziente è del tutto volontaria;

2) assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e della confrma della sua volontà. A questo scopo, ha successivi incontri con il paziente, distanziati da pause adeguate rispetto all’evoluzione delle condizioni di salute del paziente;

3) consultare un altro medico in merito alle caratteristiche di gravità e di incurabilità della malattia, precisando i motivi della richiesta del parere. Il medico consultato deve prendere conoscenza della cartella clinica, visitare il paziente ed assicurarsi delle caratteristiche di continuità, insopportabilità e di non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati. Il medico consultato deve comportarsi in modo autonomo sia nei riguardi del paziente che nei confronti del curante, e deve essere in possesso di una competenza professionale in merito alla patologia del caso. Il curante deve informare il paziente circa l’esito del consulto;

4) se esiste un un’équipe terapeutica che ha un rapporto continuativo con il paziente, il medico curante deve sottoporre la richiesta del paziente stesso all’équipe o ad alcuni componenti della medesima;

5) qualora il paziente lo richieda, deve interpellare i congiunti indicati dallo stesso paziente;

6) assicurarsi che il paziente possa discutere in merito alla sua istanza con le persone che desidera incontrare.

  1. Se il curante ritiene che il decesso non avverrà probabilmente entro breve termine, deve inoltre:

1) consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della patologia che ha colpito il paziente, precisando i motivi della richiesta di parere. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica, visitare il paziente, assicurarsi della continuità, insopportabilità e non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche, nonché delle disposizioni comprovanti la volontarietà della richiesta, la sua ponderatezza e costanza. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati e le relative risultanze. Il consulente deve essere autonomo sia nei riguardi del paziente, che nei confronti del medico curante e del primo medico chiamato a consulto. Il medico curante deve informare il paziente circa i risultati del consulto;

2) lasciare che trascorra almeno un mese dalla presentazione da parte del paziente dell’istanza scritta e la messa in atto dell’eutanasia.

  1. L’istanza del paziente deve essere fatta per iscritto. Il documento è redatto, datato e sottoscritto dal paziente stesso. Se non è in grado di provvedere autonomamente, l’istanza è redatta nella forma scritta da una persona maggiorenne, scelta dal paziente, che non deve avere alcun interesse materiale al decesso del congiunto.

Questa persona deve precisare che il paziente non è in condizione di formulare l’istanza per iscritto e ne indica i motivi. In questo caso, l’istanza è formulata per iscritto alla presenza del medico curante e la suddetta persona deve indicare nell’istanza di cui sopra le generalità del curante. L’istanza deve essere inserita nella cartella clinica.

Il paziente può revocare l’istanza in qualsiasi momento, nel qual caso il documento è prelevato dalla cartella clinica e viene restituito al paziente.

  1. Tutte le istanze formulate dal paziente, nonché la documentazione raccolta dal curante e le relative risultanze, compresa la o le relazioni dei consulenti sono regolarmente inserite nella cartella clinica del paziente.

CAPITOLO III (LE ISTANZE PREVENTIVE)

Art. 4

  1. Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata in grado di intendere e di volere può, nella previsione di non avere più la possibilità di manifestare la sua volontà, esprimere per iscritto, in una apposita dichiarazione, la richiesta che un medico pratichi l’eutanasia qualora accerti:

– che è colpito da una malattia acuta o cronica grave e inguaribile;

– che è in una condizione di incoscienza;

– che questa situazione è irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Nella dichiarazione possono essere designate una o più persone di fiducia, maggiorenni, individuate in base ad un ordine di preferenza, con il compito di informare il medico curante circa la volontà del paziente. Ciascuna delle persone di fiducia sostituisce quella che la precede nei casi di rifiuto, impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante, il medico chiamato al consulto ed i componenti del gruppo medico curante non possono essere designati fra le persone di fiducia.

La dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento. Essa deve essere redatta per iscritto alla presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non abbia alcun interesse materiale dal decesso del paziente; inoltre deve essere datata e sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni, e, se possibile, dalla o dalle persone di fiducia designate.

Se la persona, che desidera fare una dichiarazione preventiva, è fisicamente nell’impossibilità permanente di redigerla e di firmarla, le sue richieste devono essere riportate per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta, che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno che non abbia alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. In questo caso la dichiarazione deve precisare che il dichiarante non è in grado di scrivere e di firmare, precisandone i motivi. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dalla persona che ha redatto per iscritto la dichiarazione stessa, dai testimoni e, se è il caso, dalla o dalle persone di fiducia.

Una certificazione medica che attesti l’impossibilità fisica permanente deve essere allegata alla dichiarazione.

La dichiarazione può essere presa in considerazione solamente se è stata fatta o confermata da meno di cinque anni prima dell’inizio dell’impossibilità del paziente di manifestare la propria volontà.

La dichiarazione può essere annullata o modificata in qualsiasi momento.

Il Re stabilisce le modalità relative alla presentazione, conservazione, conferma, annullamento, nonché alla trasmissione della dichiarazione ai medici incaricati, tramite i servizi del registro nazionale.

  1. Il medico che pratica l’eutanasia, a seguito di una dichiarazione preventiva di cui al paragrafo 1, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se accerta che il paziente:

– è gravemente colpito da una malattia acuta o cronica incurabile;

– non è in grado di esprimersi;

– le sue condizioni di salute sono irreversibili sulla base delle attuali conoscenze scientifiche;

– rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

Senza alcuna limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico ritiene di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:

1) consultare un altro medico in merito alla irreversibile situazione medica del paziente, informandolo sui motivi del consulto. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica e visitare il paziente. Deve redigere una relazione in merito alle sue constatazioni. Se nella dichiarazione di volontà è stata designata una persona di fiducia,  il medico curante deve mettere la suddetta persona al corrente dei risultati del consulto.

Il medico consultato deve essere autonomo sia rispetto al paziente sia nei confronti del medico curante e deve essere competente nei riguardi della patologia da cui il paziente è affetto;

2) se un gruppo medico è in costante contatto con il paziente, deve esaminare il contenuto della dichiarazione preventiva con il suddetto gruppo o con alcuni dei suoi componenti;

3) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa la volontà del paziente;

4) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa i contenuti della dichiarazione preventiva del paziente con i congiunti del paziente stesso designati dalla persona di fiducia.

La dichiarazione preventiva, nonché tutte le pratiche svolte dal medico curante ed i relativi esiti, ivi compresa la relazione del consulente medico, vanno inserite nella cartella clinica del paziente.

CAPITOLO IV (LA DICHIARAZIONE)

Art. 5

Il medico che ha praticato una eutanasia consegna, entro i successivi quattro giorni lavorativi, il documento previsto dall’articolo 7, regolarmente compilato, alla Commissione federale di controllo e di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 6 della presente legge.

CAPITOLO V (LA COMMISSIONE FEDERALE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE)

Art. 6

  1. È istituita una Commissione federale di controllo e valutazione sull’applicazione della presente legge, di seguito denominata “La Commissione”.
  2. La Commissione è composta da 16 componenti, designati in base alle loro conoscenze ed esperienze nelle materie concernenti la competenza della Commissione. Otto componenti sono laureati in medicina, di cui almeno quattro docenti in una università belga. Quattro componenti sono docenti di diritto in una università belga o avvocati. Quattro componenti sono scelti fra coloro che si occupano delle problematiche dei pazienti colpiti da malattie incurabili.

L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con il mandato di componente di una assemblea con funzioni legislative, nonché di membro del Governo federale o regionale.

I componenti della Commissione sono nominati per un periodo rinnovabile di quattro anni, nel rispetto della parità linguistica – ad ogni gruppo linguistico compete la designazione di almeno tre candidati di ciascun sesso – e assicurando una rappresentanza pluralistica, sulla base di un decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su una doppia lista presentata dal Senato. Il mandato termina di diritto nei casi in cui il componente della Commissione non svolge più la funzione in base alla quale era stato nominato. I candidati che non sono stati designati come componenti effettivi sono nominati membri supplenti sulla base di un elenco in cui è precisato l’ordine di chiamata dei supplenti stessi. La Commissione è presieduta da un presidente del gruppo linguistico francese e da uno del gruppo linguistico fiammingo. I presidenti sono eletti dai componenti della Commissione appartenenti al rispettivo gruppo linguistico.

La Commissione può validamente deliberare solamente se sono presenti i due terzi dei suoi componenti.

  1. La Commissione approva il proprio regolamento interno.

Art. 7

La Commissione istituisce un registro che deve essere compilato dal medico ogni qualvolta pratica un’eutanasia.

Il registro è composto da due parti. La prima deve essere redatta dal medico. Deve contenere i seguenti elementi:

1) le generalità e il domicilio del paziente;

2) i cognomi, i nomi e il numero di registrazione all’Inami e il domicilio del medico curante;

3) i cognomi ed i nomi, nonché il numero della registrazione all’Inami e il domicilio del o dei medici che sono stati consultati in merito alla richiesta dell’eutanasia;

4) i cognomi, i nomi, il domicilio e la qualifica di tutte le persone interpellate dal medico curante, nonché le date in cui le consultazioni sono state effettuate;

5) nel caso in cui sia stata redatta una dichiarazione preventiva contenente la designazione di una o più persone di fiducia, i cognomi ed i nomi della o delle persone di fiducia consultate.

La prima parte del registro è riservata. È trasmessa dal medico curante alla Commissione. Può essere consultata solamente a seguito di un provvedimento della Commissione e non può in nessun caso essere assunta dalla Commissione come elemento delle proprie valutazioni.

La seconda parte è anch’essa riservata e contiene i seguenti dati:

1) il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;

2) la data, il luogo e l’ora del decesso;

3) l’indicazione della grave malattia acuta o cronica sofferta dal paziente;

4) la causa delle sofferenze e le loro caratteristiche relative alla persistenza e insopportabilità;

5) i motivi in base ai quali la sofferenza è stata accertata come non riducibile;

6) i dati che hanno consentito di accertare che la richiesta di eutanasia è stata presentata in modo volontario, a seguito di riflessioni e confermata senza alcuna pressione esterna;

7) se poteva essere ritenuto che il decesso sarebbe avvenuto a breve termine;

8) se esiste una dichiarazione di volontà;

9) la procedura adottata dal medico curante;

10) la qualifica del o dei medici consultati, nonché i pareri da essi espressi e le relative date;

11) la qualifica delle persone consultate dal medico curante e le date in cui sono state interpellate;

12) le modalità in base alle quali l’eutanasia è stata messa in atto ed i mezzi utilizzati.

Art. 8

La Commissione esamina i registri, regolarmente compilati, trasmessi dai medici. Verifica, sulla base della seconda parte del registro, se l’eutanasia è stata messa in atto nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nella presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di rimuovere l’anonimato. Quindi prende in esame la prima parte del registro. Può chiedere al medico curante di trasmettere tutti i dati della cartella clinica relativi all’eutanasia.

La Commissione si pronuncia entro due mesi.

Nei casi in cui, a seguito di una decisione assunta con la maggioranza dei due terzi, la Commissione ritiene che le condizioni previste nella presente legge non sono state rispettate, invia il dossier al Procuratore del Re del luogo del decesso del paziente.

Qualora la rimozione dell’anonimato metta in evidenza fatti o circostanze suscettibili di violare l’indipendenza o l’imparzialità di giudizio di un componente della Commissione, detto componente deve rifiutarsi di esaminare la questione o può essere ricusato dalla Commissione.

Art. 9

La Commissione predispone per le Camere legislative, la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in seguito ogni due anni:

  1. a) una relazione statistica fondata sulle informazioni raccolte nella seconda parte dei registri che i medici trasmettono dopo averli compilati ai sensi dell’art. 8;
  2. b) una relazione contenente una descrizione ed una valutazione sull’applicazione della presente legge;
  3. c) occorrendo, raccomandazioni suscettibili di sfociare in iniziative legislative e/o in altre misure concernenti l’applicazione della presente legge.

Per l’espletamento dei suddetti compiti, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni utili presso le diverse autorità e istituzioni. Le informazioni raccolte dalla commissione sono riser­vate.

Nessuno di questi documenti può contenere l’identità di persone indicate nei fascicoli trasmessi alla Commissione nell’ambito dei controlli previsti dall’articolo 8.

La Commissione può decidere di comunicare informazioni statistiche ed esclusivamente tecniche, con l’esclusione di tutti i dati di natura personale, ai gruppi universitari di ricerca, che abbiano rivolto una istanza motivata. La Commissione può acquisire il parere di esperti.

Art. 10

Il Re mette a disposizione della Commissione il personale amministrativo necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Gli organici e l’appartenenza linguistica del personale amministrativo sono definiti mediante decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e di giustizia.

Art. 11

Le spese di funzionamento e quelle relative al personale addetto alla Commissione, nonché la retribuzione dei componenti della Commissione stessa sono attribuite in parti eguali ai bilanci dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e giustizia.

Art. 12

Tutti coloro che concorrono, in qualsiasi modo, all’applicazione della presente legge, sono tenuti a rispettare la riservatezza dei dati che gli sono affidati, nell’esercizio del loro compito, sia direttamente che indirettamente. Si applica l’articolo 458 del Codice penale.

Art. 13

Entro sei mesi dal deposito della prima relazione e, se del caso, delle raccomandazioni della Commissione di cui all’articolo 9, le Camere legislative organizzano un dibattito sull’argomento. Il termine di sei mesi è sospeso durante il periodo di scioglimento delle Camere legislative e/o quando il Governo non ha ancora ottenuto la fiducia delle Camere legislative.

CAPITOLO VI (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Art. 14

L’istanza e la dichiarazione preventiva di volontà previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge non stabiliscono obblighi di sorta. Nessun medico è tenuto a praticare l’eutanasia.

Nessun’altra persona può essere obbligata a prendere parte all’eutanasia.

Se il medico consultato rifiuta di mettere in atto l’eutanasia, è obbligato ad informare in tempo utile il paziente o l’eventuale persona di fiducia, precisandone i motivi. Nei casi in cui il suo rifiuto sia motivato da ragioni mediche, la relativa comunicazione è inserita nella cartella clinica del paziente.

Il medico, che rifiuta di dare seguito ad una richiesta di eutanasia, è obbligato, su istanza del paziente o della persona di fiducia di questi, a trasmettere la cartella clinica del paziente al medico designato dal paziente stesso o dalla persona di fiducia.

Art. 15

La persona deceduta a seguito dell’eutanasia praticata nel rispetto delle condizioni imposte dalla presente legge è considerata defunta per morte naturale per quanto concerne l’approvazione dei contratti stipulati, in particolare delle polizze assicurative.

Le disposizioni dell’articolo 909 del Codice civile sono applicabili ai componenti del gruppo dei medici curanti di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art. 16

La presente legge entra in vigore non oltre i tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.

 (*) Traduzione a cura della redazione di Prospettive assistenziali dal testo pubblicato su Medicina e morale, n. 5, 2002. La legge è stata promulgata il 28 maggio 2002.

Si trattava di un caso de eutanasia su richiesta di una donna di 84 anni che soffriva insopportabilmente, mentre mancavano le prospettive ragionevoli di un miglioramento. In particolare, la donna soffriva di artrosi alle articolazioni, gli arti e la schiena causando una riduzione della libertà di muoversi. Aveva perso anche la sua indipendenza e era molto ansiosa per gli sviluppi futuri della sua malattia. La donna era medicata con una terapia del dolore ma non aveva l’effetto desiderato e davano fastidi gli effetti collaterali. Rifiutava altri trattamenti. Il medico di famiglia che aveva ricevuto la richiesta di eutanasia, l’aveva indirizzata al Centro Esperienza Eutanasia. Il medico SCEN (Supporto e Consultazione Eutanasia) aveva valutato che i requisiti di accuratezza erano stati rispettati poi confermato dal gruppo di medici multidisciplinari per una seconda valutazione.

La Commissione Controllo Eutanasia (la Commissione) ha giudicato che il medico non aveva considerato a sufficienza altri possibili trattamenti e quindi non ha potuto accertare che la sofferenza era senza prospettive di miglioramento.

Durante l’indagine il Pubblico Ministero (PM) ha notato che alla donna mancava il respiro e soffriva molto nonostante la terapia del dolore. Non c’erano dubbi sulla diagnosi del medico e le prospettive infauste. Trattamenti possibili che sono presi in considerazione riguardavano un percorso di trattamento pesante in una clinica di riabilitazione oppure un’altra medicazione.  I due percorsi non erano da considerare una soluzione ragionevole, perché non erano da aspettarsi dei miglioramenti della sua condizione. Per questa ragione non si poteva pretendere ragionevolmente dalla donna di sottoporsi a detti trattamenti.

Sulla base dell’esito delle indagini il Collegio di Procuratori-Generale (Collegio) ha concluso che non esisteva la prova per una accusa penale. In tutta ragionevolezza il medico ha potuto valutare che si trattava di una sofferenza insopportabile e senza prospettive e che in questo caso non esisteva un’altra soluzione ragionevole per lenire il dolore. Anche gli altri requisiti, stabiliti dalla Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito del 2002, sono stati rispettati. Conseguentemente il caso è stato archiviato.

Il Collegio osserva che la Commissione aveva giudicato il caso senza avere a disposizione una documentazione rilevante completa. Il medico avrebbe dovuto meglio documentare che non esisteva un’altra soluzione ragionevole di trattamento. A tale proposito si aspetta dal medico che in futura presenterà alla Commissione una segnalazione più approfondita e completa.

Grazie all’indagine del PM è stato ottenuto un quadro più precisa e completa del caso come base per la decisione del Collegio.

Johannes Agterberg, 11 maggio 2020

Fonti:

Comunicato Stampa Ministero di Giustizia del 7 maggio 2020
Giudizio della Commissione n. 2017-79

 Il 25 febbraio 2021 il Congresso dello Stato di New Mexico (Stati Uniti), con 39 voto a favore e 27 contrari, ha approvato la “Elizabeth Whitfield End-of-Life Options Act, HB 47” in seguito la Legge.

La Legge legalizza l’assistenza medica a morire (Medical Assistance In Dying), in seguito MAID, permette a un adulto malato in fase terminale della malattia, mentalmente capace di decidere autonomamente e con una prognosi di vita di sei mesi o meno, la possibilità di richiedere, ottenere e assumere farmaci per morire pace, se e quando lo desidera.

Elizabeth Whitfield, la promotrice della Legge, è deceduta in 2018 a causa di un tumore al seno.

La legge è modellata sull’Oregon Death with Dignity Act (la Legge che legalizza la MAID) in essere nello stato di Oregon. La Dignity Act è in vigore da 22 anni senza che si è verificato un singolo caso di abuso o coercizione e prevede salvaguardie e protezioni forti per i malati, per il personale sanitario e i cari del paziente, coinvoltti nell’applicazione del MAID

La MAID è stata autorizzata a Washington DC e in nove stati: California, Colorado, Hawaii, Montana, Maine, New Jersey, Oregon, Vermont e Washington. Complessivamente, queste dieci giurisdizioni rappresentano più di un americano su cinque (circa 22% oppure 72 milioni di cittadini).

Di seguito sono elencati alcuni dei punti salienti, i criteri di ammissibilità e i principi chiave della Legge. Riconosciamo che questa versione è stata oggetto di molti dibattiti e discussioni, quindi, come molti progetti di legge, è stata modificata durante l’iter legislativo.

I punti salienti della Legge

Seguono i punti più salienti della legge:

  1. Requisiti rigorosi

Per poter usufruire della MAID, una persona deve essere maggiorenne (18 anni e oltre), soffrendo di una malattia terminale, mentalmente in grado di prendere una decisione informata e deve essere residente nel New Mexico. Inoltre, la persona deve essere in grado di auto-somministrarsi il farmaco per morire in pace.

  1. Forti salvaguardie

Un paziente avvia il processo, chiedendo a un operatore sanitario (medico, assistente medico e infermiere abilitato e di provata esperienza) di prescrivere i farmaci che possono essere auto-somministrati per provocare una morte in pace.  Due operatori sanitari di cui un medico devono stabilire che la persona è in fase terminale della malattia ed è mentalmente in grado di prendere una decisione informata. In caso di dubbio, i due operatore sanitari devono indirizzare il paziente per una valutazione a un professionista della salute mentale abilitato (p.e. uno psichiatra). Il processo può continuare solo se quel professionista determina che il paziente ha la capacità mentale di prendere una decisione informata. I pazienti ricoverati in un hospice sono considerati terminali e non è richiesta una seconda conferma. Le persone non possono beneficiare della MAID esclusivamente a causa dell’età o della disabilità.

  1. Processo decisionale informato

I due operatori sanitari devono garantire che la persona presenti la richiesta volontariamente e devono spiegare tutte le conseguenze della decisione, i rischi associati e le possibili alternative, comprese le cure palliative, quelle del dolore e il ricovero in un hospice.

La richiesta definita come “Richiesta di porre fine alla mia vita in modo pacifico” di cui il contenuto è stabilito dalla Legge, deve essere compilata in presenza di due testimoni. Solo un testimone può essere un parente.

  1. Tranquillità.

Il paziente dichiarato idoneo può ritirare la richiesta, non assumere il mezzo letale una volte ricevuto o cambiare idea in qualsiasi momento.

I dati dello Stato di Oregon mostrano che circa un terzo delle persone che ottengono la prescrizione per la MAID non sceglie mai di auto-somministrarla. Alcuni muoiono prima di sentire il bisogno di usarlo. Per altri, il solo sapere di avere i mezzi per porre fine alla loro sofferenza, se diventa insopportabile, provoca una serenità e migliora la loro qualità di vita.

  1. Garantire l’accesso

La Legge prevede un periodo di attesa di 48 ore tra la richiesta della prescrizione e la consegna al paziente del mezzo letale letale per garantire un accesso tempestivo ai pazienti sofferenti e terminali. Due testimoni devono essere presenti durante la compilazione  del modulo richiesto “Richiesta di porre fine alla mia vita in modo pacifico” contenuto nel disegno di legge. Solo un testimone può essere un parente.

Autorizzare oltre al medico anche gli infermieri abilitati di provata esperienza e gli assistenti-medico, di assistere il paziente nella richiesta della MAID, garantisce il suo accesso alle comunità in tutto lo stato.

  1. Proteggere il personale sanitario medici e persone care al paziente

La Legge afferma esplicitamente che la MAID non è un “suicidio”. Medici, infermieri e persone care sono protetti contro la denuncia e il successivoprocesso per “aver assistito al suicidio”. Inoltre, il rispetto della legge in buona fede non può essere interpretato come un comportamento non professionale o considerato negligente. La legge impone che il certificato di morte elenchi la malattia sottostante come causa della morte. Vieta inoltre che qualsiasi polizza assicurativa sia condizionata o influenzata da un paziente che si avvale della legge. L’assistenza medica in caso di morte è interamente volontaria per i pazienti, gli operatori sanitari e i farmacisti. Nessuno è obbligato a partecipare.

  1. Compassione per la sofferenza altrua

 Come in altri stati (degli Stati Uniti), ci si può aspettare che la legge venga utilizzata solo da una piccola percentuale di pazienti terminali (<1/2 dell’1%), ma per coloro che soffrono in modo insopportabile alla fine della vita , fornisce una misura di controllo e una pace incommensurabile. È una questione di diritti umani fondamentali. Gli operatori sanitari che scelgono di partecipare agiscono in modo etico e adempiono agli obblighi più elevati della loro missione: alleviare la sofferenza.

  1. Praticato in sicurezza

In Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawaii, New Jersey, Maine e Washington DC, non si è verificato un solo caso di abuso o coercizione, né alcuna denuncia criminale o accusa disciplinare. Le poche contestazioni sono state tutte archiviate. La MAID è una pratica medica sicura ed efficace.

Le Legge in breve

 Segue un riassunto della legge che riprende non solo le informazioni sopra descritte ma le integra ulteriormente.

Per qualificarsi prima di ottenere i mezzi letali per porre fine alla vita ai sensi della Legge, un paziente deve:

  • Aver compiuto 18 anni o più.
  • Essere diagnosticato di una malattia terminale incurabile e irreversibile, che causa o causerà sofferenze insopportabili, suscettibile a provocare la morte entro 6 mesi.
  • Mentalmente capace di prendere una decisione informata.
  • Fisicamente in grado di somministrarsi autonomamente il farmaco per porre fine alla vita.
  • Una persona qualificata deve firmare un modulo di richiesta in presenza di due testimoni che sia esplicito sulla comprensione e la richiesta di assistenza medica in caso di morte;
  • La prognosi deve essere confermata da un altro operatore sanitario, se il paziente non è ricoverato in un hospice;
  • Nel caso di un dubbio è necessaria una consulenza professionale per accettare la salute mentale per valutare e affermare la capacità di poter prendere autonomamente la decisione per voler morire, prima che i farmaci possano essere prescritti;
  • Il disegno di legge crea un “diritto di sapere” su tutte le opzioni appropriate dal punto di vista medico e disponibili per il paziente;

° Gli operatori sanitari prescrittori devono rispettare i requisiti di documentazione delle cartelle cliniche e rendere disponibili i dati richiesti al Dipartimento della Salute del New Mexico;

  • Il disegno di legge garantisce l’immunità dalla responsabilità civile e penale e dalla disciplina professionale per tutti i soggetti coinvolti purché forniscano ragionevole cura e in buona fede in conformità alla Legge.
  • Nessun operatore sanitario è tenuto a partecipare all’ applicazione o di onorare la richiesta del MAID di un paziente. Detta posizione da obiettore di coscienza va resa pubblica e la pratica deve essere trasferita a un altro medico o istituzione che poi provvede a applicare la MAID;
  • La Costituzione dello Stato del New Mexico, che proibiva l’assistenza al suicidio è stata modificata per creare una chiara eccezione per coloro che agiscono ai sensi della Legge;
  • Gli operatori sanitari prescrittori devono rispettare la confidenzialità e i requisiti della documentazione delle cartelle cliniche e rendere disponibili i dati richiesti al Dipartimento della Salute del New Mexico.

Johannes Agterberg                                                               20 marzo 2021

Fonti;    End-of-Life Options Coalition

                Death with Dignity Association

                Elizabeth Whitfield End-Of-Life Options Act, HB47

 

13 settembre 2019 – Olanda: Eutanasia a un paziente in fase avanzata di demenza: il medico è stato assolto.

Vedi anche il mio articolo del 26 agosto 2019 pubblicato su questo sito.

 L’anziana specialista in geriatria, che è stata messa sotto processo dopo aver applicato l’eutanasia nel 2016 su un paziente incapace di intendere e volere, non è punibile ed è stata assolta con formula piena. Il giudice ha pronunciato la sentenza 11 settembre scorso nel procedimento penale in cui il medico è stato accusato di omicidio.

 Il tribunale ha stabilito che lo specialista in medicina geriatrica aveva rispettato tutti i requisiti di accuratezza che i medici devono soddisfare quando applicano l’eutanasia. Il tribunale ha stabilito che non era necessario per questo medico verificare oralmente con il paziente se il desiderio d’interruzione della vita, come stabilito nella sua dichiarazione di volontà, fosse ancora attuale. Il giudice afferma che questa posizione del pubblico ministero è più severa della legge e non vede alcun motivo per inasprire i requisiti di accuratezza previsti.

Inoltre, il giudice ha sottolineato che le condizioni di questa paziente hanno reso ciò impossibile, in parte perché il paziente non poteva più esprimersi in modo coerente. La corte rileva che la sua richiesta di eutanasia è stata formulata volontariamente e deliberatamente quando era in grado di farlo. Inoltre, il tribunale ritiene che il medico abbia fatto molto per verificare l’attualità del desiderio di porre fine alla sua vita, tra l’altro discutendone con la famiglia, il personale della casa di cura e altri medici e facendo osservazioni e video sul paziente.

Anche il giudice è stato mite per quanto riguarda la premedicazione, il Dormicum (un sonnifero) che il medico ha somministrato per mezzo di una tazza di caffè, non rende inaccurata l’applicazione dell’eutanasia. “Non vediamo perché lo specialista in medicina geriatrica avrebbe dovuto consultare il paziente quando e come si sarebbe verificata l’eutanasia”, ha affermato il giudice. Secondo il giudice, date le condizioni profondamente demenziali del paziente, ciò non aveva senso e probabilmente avrebbe agitato inutilmente paziente.

Il Pubblico Ministero ha tempo due settimane per presentare appello.

La sentenza è importante per due ragioni:

  • Conferma la serietà della professione medica olandese e le misure di controllo messe in atto per evitare qualsiasi abuso e soprattutto il pendio scivoloso. 62.000 casi di eutanasia e in diciassette anni nessun medico condannato;
  • La sentenza contribuisce a una maggiore chiarezza della portata della legge in casi complessi.

Johannes Agterberg, 13 settembre 2019

Il Pubblico Ministero (PM): il medico che ha applicato l’eutanasia a una donna con demenza è colpevole di omicidio, ma non merita una punizione.

 Il primo caso giudiziario che è stato portato davanti ad un tribunale contro un medico di 68 anni che ha applicato l’eutanasia di una donna affetta da demenza. Secondo il PM il medico sarebbe stato negligente nell’applicazione dei requisiti di accuratezza come previsti dalla Legge del 2001 ed è quindi colpevole di omicidio. In precedenza, tutti i casi son o stati archiviati dalla magistratura.

Secondo il PM l’anziano specialista di geriatria che ha eseguito l’eutanasia su una donna di 74 anni con demenza grave, nel 2016 ha sconfinato i requisiti di accuratezza; nonostante l’incapacità di intendere e volere e la dichiarazione di volontà scritta della donna, avrebbe dovuto discuterle del suo desiderio di eutanasia.

Sebbene il PM la consideri colpevole di omicidio, ritiene anche che il medico non meriti una punizione perché ha agito in buona fede e perché la legge non è chiara su questo punto. “Non esiste uno standard chiaro”. Durante questo processo debbano essere stabiliti con precisione i criteri da seguire.

“Demenza davvero profonda”

La dottoressa si è difesa in aula dichiarando che una vera conversazione con la paziente non era più possibile perché era completamente incapace. “Questa signora era davvero profondamente demente. Quando si vide allo specchio, disse: “Cosa ci fa questa signora qui?” Non riconosceva più suo marito. Se fosse stato in visita e lei fosse andata in bagno, avrebbe già dimenticato che lui era lì. Non poteva più parlare in modo coerente. In quelle circostanze, avrei dovuto parlarle della sua volontà di vivere?”.

I rapporti della casa di cura mostrano che anche 20 volte il giorno la donna ha detto allo staff che voleva morire e ha anche suggerito di impiccarsi a una porta. Ma non appena le ha chiesto, ha detto di nuovo che non voleva morire ora. “Non lo diceva categoricamente”, ha dichiarato il medico. “ma più vago tipo: sì, questo è stroppo.” Secondo il dottore, la donna non sapeva più cosa significhino” eutanasia “e” demenza “. “Quello era un ponte troppo lontano per lei. Si era completamente dimenticata di aver compilato una dichiarazione di volontà “.

In una dichiarazione in aula, la figlia della donna ha sostenuto che ha trovato “inappropriato” e “dannoso” che il medico fosse perseguito. Secondo la figlia, non è stata commessa alcuna offesa ed è stato realizzato un desiderio profondamente sentito da sua madre. “Il dottore ha portato mia madre fuori dalla sua prigione mentale.” Dice che questo caso rende i medici sempre più timorosi nell’applicare l’eutanasia.

Traumatizzati

Nel 2016 la donna soffriva di demenza da nove anni. L’ultimo anno era molto ansiosa e irrequieta e non dormiva quasi più. Di notte ha iniziato a telefonare a tante persone e ha tenuto sveglio suo marito. Sette settimane prima della sua morte, è stata ricoverata una casa di cura. Ha sofferto molto detto ricovero, causando altri stress e rabbia. Batté di notte su porte e finestre e scalciò i muri. Vagò anche attraverso i corridoi, cercando suo marito.

Il medico ha visto il paziente per la prima volta quando è stato ricoverato nella casa di cura. In quel momento suo marito le chiese se voleva mettere in atto quanto scritto nella dichiarazione di volontà. Nella dichiarazione, la donna aveva posto la condiziona che non voleva mai finire in una casa di cura. “Mia madre è stata curata per demenza per 12 anni in un istituto. Non voglio passare la stessa esperienza che mi ha gravemente traumatizzato “.

Il medico, che aveva anni di esperienza nell’assistenza agli anziani, ha osservato la donna per molto tempo. Nella casa di cura la donna diceva regolarmente che voleva morire. Eppure, a volte diceva anche: “Non ancora, non sto poi così male”. Secondo il dottore, la donna non sapeva quasi più di essere malata. Secondo lei, la donna ha fatto un’impressione profondamente infelice per gran parte della giornata.

Il medico ha chiesto ad altri due medici indipendenti di osservare il suo paziente, come richiesto dalla legge. Entrambi hanno concluso che i requisiti di accuratezza erano soddisfatti. La donna disse a uno dei dottori che voleva impiccarsi alla porta.

Piccoli passi

Alla fine, il medico decise di eseguire l’eutanasia. Disse in tribunale di essere arrivata alla sua decisione a piccoli passi. La mattina dell’eutanasia, il medico mise un sonnifero nel caffè della donna perché sospettava che potesse resistere. Anche il marito e la figlia del paziente erano presenti mentre bevevano il caffè. Il paziente, sebbene assonnato, non si è addormentato. Il medico ha quindi deciso di fare un’iniezione di sonniferi. L’ago non piaceva al paziente e bestemmiava.

La somministrazione del farmaco letale era difficile: il paziente aveva vasi difficilmente individuabili, il che rendeva l’iniezione un processo doloroso e impiegava quindici minuti. Mentre somministrava il farmaco, accadde qualcosa di sorprendente: la donna si svegliò, fece un “piccolo ritiro” e cercò di alzarsi.

Il medico rimase sorpreso, ma lei non interpretò mai come un segno che la donna non voleva. Dichiarò che probabilmente la donna pensava. “Cosa sta succedendo qui?”. Alla fine, la famiglia della donna la trattenne e il medico iniettò rapidamente il resto del farmaco. Il medico trovò inopportuno sospendere l’eutanasia in quel momento “dopo lunghe considerazioni”

È diventato chiaro in aula che il medico ha sofferto molto negli ultimi anni a causa del processo: dorme male e il caso la gira 24 ore al giorno nella testa. Secondo il suo avvocato, il caso è gravoso e offensivo per lei, anche perché è conosciuta come un medico attento e molto coinvolto.

Fonte; De Volkskrant

Traduzione e adattamento di Johannes Agterberg

La storia dietro la notizia

Nel novembre 2013, Davison ha aiutato il Dr. Anrich Burger a terminare la sua vita. Burger era tetraplegico dopo un incidente automobilistico nel 2005. La sua disabilità lo aveva costretto a smettere di praticare come medico e lo privò della vita molto attiva che aveva guidato, e amò, prima dell’incidente.

Non è stato in grado di muovere alcuna parte del suo corpo sotto il collo, ma ha anche sofferto diverse complicazioni dalla sua ferita, tra cui un forte dolore neuropatico che spesso lo ha lasciato incapace di frequentare il suo forum, cosa che lo stressava profondamente. In un’intervista con la rivista YOU, il Dr. Burger ha dichiarato chiaramente e pubblicamente che voleva morire.

Dopo un po’ di tempo, Burger, che, nonostante il dolore costante non in una condizione di saluto da considerare come terminale, affrontò l’argomento se Davison, consapevole del dolore e della tristezza che il dottore stava sperimentando ogni giorno, lo avrebbe aiutato a morire. Davison era d’accordo, convinto che era quello che Burger voleva davvero. Nessuna dei due ha preso la decisione in modo affrettato o superficiale e molti mesi sono passati fino a quell’ultimo giorno in novembre. La più grande paura di Burger era che qualcosa succedesse a Davison, lasciandolo intrappolato.

Essendo un medico, Davison ha avuto accesso al farmaco richiesto (fenobarbitolo) e l’ha acquistato da una farmacia. Il fenobarbitolo è un forte barbiturico utilizzato anche come anti-convulsivante e sedativo. Il Dr Burger organizzò l’hotel e bevve lui stesso le medicine, cioè si uccise. Sean Davison era lì solo quando il Dr. Burger si è suicidato e si è assicurato che il suicidio avesse avuto successo.

Poiché il suicidio è legale in Sud Africa, Davison non ha commesso un crimine solo essendo lì e non si aspettava un’indagine penale. Ha parlato apertamente della morte del suo amico. In quell’anno ha detto: quello che è successo è stato, nella migliore delle ipotesi, legalmente controverso, e nel caso dovesse essere arrestato, sarebbe successo ormai.

Nel corso degli anni Davison ha commentato quanto disinteressata fosse la procura per quanto riguarda il suicidio assistito in questo paese (Sud Africa) dopo la sua ammissione pubblica di aiutare il Dr Burger nel 2014. Persino Robin Stransham-Ford, un avvocato della Corte Suprema, ha detto che il tribunale non poteva più intervenire Davison gli ha concesso un decesso assistito medicalmente, non perseguibile dal pubblico ministero, perché non era neanche intervenuta in seguito alle suddette dichiarazioni di Davison.

Il processo e la condanna

E poi nel settembre 2018………..

Dall’oscurità è apparso, nel settembre del 2018, il procuratore della repubblica e ha arrestato Sean Davison, accusandolo dell’omicidio premeditato (!?) del Dr Anrich Burger nel 2013.

Per le ragioni sottoindicato, Sean Davison di origine neo zelandese, ha accettato un patteggiamento con i giudici del tribunale di Città del Capo in seguito all’accusa di aver commesso tre omicidi. Sarà posto agli arresti domiciliari per tre anni.

Il rischio di essere condannato con tre ergastoli era troppo alto per lui, considerando i suoi tre figli e il peso psicologico che un tale processo provoca per lui, per la sua famiglia e per i familiari delle persone decedute.

Sean Davison ha dichiarato dopo aver raggiunto l’accordo:

Cari amici e sostenitori
In un accordo di patteggiamento con il tribunale sudafricano, mi sono dichiarato colpevole delle tre accuse di omicidio che ho dovuto affrontare e ho ricevuto una condanna a tre anni di arresti domiciliari nella mia casa a Città del Capo.
Accetto la sentenza. Sarò sui media di oggi e domani mi hanno già dimenticato. Ma ci sarà un altro Sean Davison, e poi un altro, e un altro, perché questo problema non andrà risolto finché non avremo una nuova legge, una legge compassionevole, una legge che non confonde l’eutanasia con l’omicidio.
Ho promesso solennemente alla corte di non infrangere la legge. Prometto anche al pubblico in Sudafrica, e in ogni paese civile, che un giorno ci sarà una legge che permetterà a qualcuno che soffre in modo insopportabile, senza speranza di recupero, di avere la scelta di una morte dignitosa assistita.
So che ci saranno molte persone deluse che ho accettato un patteggiamento, e non sono andato in giudizio. Se avessi fatto questo, potrei essere stato giudicato non colpevole, e quindi portare a un cambiamento di legge. Tuttavia, stavo affrontando tre ergastoli in carcere e la posta in gioco era troppo alta. Ho tre bambini piccoli e i miei figli vogliono un padre non un martire.
Voglio ringraziare le migliaia di persone in Sud Africa e in tutto il mondo che hanno inviato messaggi di sostegno e incoraggiamento. I nove mesi, da quando sono stato arrestato, è stato un periodo straziante per me e la mia famiglia, e questo sostegno l’ha reso sopportabile.
Sean

Sean Davison, un attivista per il diritto di morte dignitosa, era stato accusato di aver commesso l’omicidio di tre persone gravemente malate e costrette al letto.
Il pubblico ministero ha classificato i tre omicidi come “reati molto gravi”, ma esistevano anche circostanze convincenti per deviare dalla pena minima di quindici anni che la legge prescrive per omicidio. La corte ha osservato che l’accusato ha ammesso quello che ha fatto, si è pentito e non ha sottoposto i familiari al trauma di assistere come testimoni.
Oltre all’arresto domiciliare, Davison è condannato a svolgere lavori di volontariato per lo stesso periodo.

Quali sono i casi sottoposti al giudizio del tribunale.

1. Anrich Burger: quadriplegico dopo un incidente nel 2005 con la macchina. Era totalmente dipendente di altri. Volevo andare in Svizzera per l’assistenza al suicidio ma la sua condizione di salute non lo permetteva, Il 13 novembre 2013 Davison offriva una bevanda letale e dopo il decesso di Burger chiamava i familiari.La madre di Burger ha dichiarato “Sento che l’accusato non deve essere perseguito perché mio figlio voleva morire e l’accusato assisteva mio figlio perché non era capace di farlo lui stesso a causa delle sue disabilità”.

2. Justin Varian: Ha subito un attacco cardiaco nel 2010 ed era diagnosticata una malattia motoneurone. Non poteva muoversi e aveva difficoltà di deglutire. Aveva chiesto più volte al suo fratello di portarlo ad Amsterdam o a Svizzera per morire ma il fratello rifiutava. E’ morto il 25 luglio 2015 con l’assistenza di Davison.
“Ha sofferto per molto tempo e voleva scegliere quando morire e con quale forma di dignità “, ha detto il fratello in una dichiarazione giurata inviata dalla Repubblica d’Irlanda.

3. Richard Holland: Era un atleta finché è stato battuto giù dalla bicicletta durante un allenamento in Dubai nell’ottobre 2012. L’incidente ha causato un danno severo al cervello tale che non poteva più muoversi e comunicava con il movimento degli occhi. Era nutrito artificialmente tramite un tubo nello stomaco, soffriva di emicrania e di dolori forti a causa della spasticità muscolare. Dopo aver chiesto, davanti ai familiari, se aveva ancora il desiderio di morire e dopo il sì del malato, Davison ha somministrato una dose letale di fenobarbital.
“Ho consigliato all’avvocato che rappresenta lo Stato che non desidero che l’imputato sia processato”. Mio fratello non aveva una qualità di vita accettabile e ha espresso il desiderio di morire in numerose occasioni “, ha sostenuto la famiglia in una dichiarazione giurata.

Davison, cinquantotto anni è professore in biochimica, è specializzato in DNA e lavoro alla West Cape University in Città del Capo.
In Nuova Zelanda ha aiutato la sua madre, malata in stato terminale, a morire, fornendola morfine (pastiglie schiacciate). Per questo fatto è stato condannato a cinque anni di arresto domiciliare.
Si è trasferito in Sud Africa nel 1991.

Johannes Agterberg, 20 giugno 2019

Fonti: World Federation Right to Die Societies e News24H South Africa.

Il medico belga Marc van Hoey è stato dismesso da ulteriori procedimenti giudiziari per il suo aiuto al suicidio di Simona de Moor. La Corte, e in precedenza anche il Pubblico Ministero, ha deciso che la decisione del medico non era “eutanasia” e che pertanto il procedimento non sarebbe continuato.
Il caso era arrivato al Pubblico Ministero dopo che la Commissione Federale belga di Controllo Eutanasia giudicò l’operato del medico come “non in linea con i criteri di accuratezza” della legge sull’eutanasia belga. La commissione ha concluso che non era convinto che le condizioni del paziente fossero medicalmente senza speranza. Inoltre, il medico non aveva consultato uno psichiatra, anche se avrebbe dovuto, ora che la sofferenza del paziente era psicologica e non terminale.
Simona de Moor, una signora di 85 anni, non voleva più vivere dopo la morte di sua figlia nel 2015. Quando ha perso anche suo marito, ha chiesto al suo medico di aiutarla a morire. Questo medico, dopo un lungo periodo di osservazione, acconsentì e fornì a De Moor una mistura che lei bevve volontariamente. Morì pochi minuti dopo. Un canale televisivo australiano ha realizzato un documentario in cui è stato presentato il caso.
In Belgio, l’assistenza al suicidio non è specificatamente vietata dalla legge penale: il suicidio in sé non è un reato penale, conseguentemente l’assistenza al suicidio altresì non è reato. Tuttavia, la letteratura (Griffiths, Weyers & Adams, Euthanasia and law in Europa, 2008) insegna che può essere punita, sulla base del concetto che è dovere di un cittadino aiutare una persona in grave pericolo (articoli 422bis e 422ter del codice penale belga). Una persona che non adempia a questo dovere può essere punita con una pena detentiva tra 8 giorni e un anno.
Con l’introduzione della Legge belga sull’eutanasia, è emersa la domanda se questi articoli riguardassero anche il suicidio assistito, poiché non è, come nella legge olandese, esplicitamente menzionato. A questa domanda è stata data una risposta positiva dal Consiglio di Stato belga, dall’ordine dei medici e dalla Commissione di Controllo belga.
Quando ho incontrato Marc, anche se non ha voluto esprimere un giudizio sul caso visto che il procedimento penale era ancora in coso, mi sembrava tranquillo, convinto che aveva aiutato una donna che soffriva terribilmente dalla sua condizione di vita, sola e senza la minima speranza di ritrovare la voglia di vivere.
Annotazioni: La sentenza della Corte non è (ancora) pubblicata, ma sulla base delle informazioni fornite dai media, seguono alcune considerazioni su questa decisione.
1) Il caso di De Moor sarebbe potuto essere utilizzato per ottenere maggiore chiarezza come la sofferenza psicologica dovrebbe essere giudicata. La decisione di interrompere il procedimento legale significa che quest’opportunità è stata persa.
2) Fino ad ora, il suicidio assistito è visto come una forma di eutanasia e giudicato come tale. La decisione della Corte può portare alla conclusione che il suicidio assistito non rientra più nel campo di applicazione della legge sull’eutanasia.
3) Fino ad ora, il suicidio assistito è considerato punibile, anche se non è esplicitamente vietato dalla legge belga. Se la decisione della Corte indica che il suicidio assistito non è più un crimine, significherebbe che quando un paziente è disposto a bere lui stesso la medicina, il medico non è più vincolato dai criteri della legge sull’eutanasia.

Fonte: Newsletter World Federation Right to Die Societies

Tradotto e integrato da Johannes Agterberg 19 giugno 2019

La Corte Suprema segue la sentenza della Corte d’appello di Den Bosch secondo cui l’eutanasia può essere eseguita solo da un medico che abbia seguito i criteri di accuratezza previsti dalla legge sull’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito e che in questo caso non siano emerse circostanze eccezionali che rendano giustificabile la condotta di Heringa. La pena detentiva di sei mesi con la condizionale con un periodo di prova di due anni, inflitta dalla Corte di Appello, è stata confermata.

Una battaglia legale di undici anni è giunta al termine. Tutto è iniziato quando Heringa ha scoperto all’inizio del 2008 che sua madre, 99 anni, voleva porre fine alla sua vita, raccogliendo medicine inadeguate. Pensava di dover intervenire e ha dato a sua madre una medicina adeguata. Nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2008, sua madre ha messo fine alla sua vita ingerendo le medicine ottenute da suo figlio.

Durante la conseguente battaglia legale, Heringa sostenne in sua difesa che si trovava in un conflitto tra, da un lato, il divieto di assistere come non-medico al suicidio e, dall’altro, il dovere morale che sentiva nei confronti di sua madre, che soffriva di un forte declino fisico non più in grado di dare un significato alla sua vita, di non lasciarla il suo destino.

Il 22 ottobre 2013, la Corte Distrettuale di Gelderland ha condannato Heringa, dichiarandolo colpevole della violazione dell’articolo 294 del Codice penale olandese (che vieta l’istigazione e l’assistenza al suicida), ma non è stato condannato perché Heringa era spinto da altruismo e il Pubblico Ministero aveva aspettato troppo a lungo a perseguirlo.

Heringa ha presentato appello perché è stato giudicato colpevole come il Pubblico Ministero perché nessuna pena gli è stata inflitta.

La Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden ha pronunciato il suo giudizio il 13 giugno 2015. Ciò che Heringa aveva avanzato in sua difesa – invocando la forza maggiore a causa dello stato d’emergenza – è stato accettato. A causa delle circostanze molto speciali di questo caso, la corte l’ha trovato innocente e l’ha sollevato da ogni procedimento penale.

Il Pubblico Ministero si è appellato in cassazione contro questa sentenza, in modo che la Corte Suprema fosse coinvolta. Il 14 marzo 2017, la Corte Suprema ha stabilito che Heringa non era autorizzata a invocare la forza maggiore come stato di emergenza, e la causa è stata rinviata a un altro tribunale in seguito all’annullamento della decisione della Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden.

Heringa è finito in quarta istanza davanti alla Corte di Appello di Den Bosch, che ha dovuto ri-giudicare se Heringa potesse invocare la forza maggiore a causa dello stato di emergenza. Il verdetto emesso il 31 gennaio 2018 non è tenero. Secondo la Corte d’appello di Den Bosch, Heringa ha, tra le altre cose, cercato insufficientemente un altro dottore per analizzare lo stato di salute della madre e quindi accogliere o no la richiesta di eutanasia. Ha agito in modo totalmente irresponsabile, lasciando la casa di cura dove si trovava sua madre dopo che lei aveva preso un’enorme quantità di medicinali. La pena che il Pubblico Ministero aveva chiesto è stata raddoppiata dalla corte, cioè una pena detentiva di sei mesi con la condizionale con un periodo di prova di due anni.

Heringa fece appello alla Corte Suprema che pronunciò il verdetto il 16 aprile 2019. Nella sentenza, la Corte Suprema conferma la sentenza della Corte d’Appello di Den Bosch secondo cui l’eutanasia può essere eseguita solo da un medico che abbia seguito i criteri di accuratezza previsti dalla legge sull’eutanasia. Inoltre, la Corte Suprema segue la sentenza della corte di Den Bosch secondo cui, nel caso specifico, non vi erano circostanze eccezionali che rendessero giustificabile la condotta di Heringa, confermando la pena inflitta dalla Corte di Den Bosch.

Il commento della NVVE (Associazione Olandese Fine-Vita Volontario) ha commentato la sentenza sostenendo che la Corte Suprema non ha considerato che in 2008 i medici avevano altre opinioni sulla stanchezza di vivere ne mostrando la minima empatia.

Il rischio è che persone, quasi sempre anziani soli, che hanno perso la voglia di vivere, senza che soffrono di una malattia terminale, cercano di nascosto vie illegali e pericolose.

La sentenza non ha sorpreso Heringa. Se la aspettava, comunque è deluso di essere timbrato come un criminale. Dice “La Corte ha interpretato la legge in modo restrittivo senza tener conto degli sviluppi attuali nella società civile”.

Font: Newsletter de Einder, sito NOS (mittente pubblico olandese) e newsletter NVVE.

31 gennaio 2019 – Stati Uniti: Lo Stato di New Jersey legalizza il suicidio assistito.

L’Assemblea dello Stato di New Jersey ha approvato la legge che permette l’assistenza (di un medico) al suicidio (Medical Aid in Dying – MAID) per i malati terminali (proposta di legge A 1504).

Il Governatore ha firmato la legge il 12 aprile 2019, che entra in vigore l’1 agosto prossimo.

I criteri più importanti disciplinati, affinché i pazienti possano accedere al MAID, so0no:

  • Maggiorenne (18 anni);
  • Capaci di intendere e volere;
  • Residente nello stato di New Jersey:
  • La sua malattia è terminale accertata dal medico curante e un secondo medico indipendente.

Le altre procedure da seguire riguardano la modalità della richiesta del MAID, la sua valutazione e la sua applicazione e la segnalazione del MAID avvenuto alle autorità competenti. Di fatto il contenuto della legge non si scosta significativamente da quelle in vigore in altri stati.

New Jersey (9.000.00 di abitanti) è il nono stato dopo le Hawaii, dove è legalizzato il MAID, mentre nello stato di New York (20.000.000 di abitanti) una legge analoga sarà discussa fra breve nel Parlamento.

Nello stato di Montana, dove non esiste una legge che legalizza il MAID ma grazie a una sentenza della Suprema Corte nel 2009 il MAID è consentito, è stata respinta, il 14 febbraio scorso, dalla Camera dei Deputati una proposta di legge per il divieto del MAID.

Johannes Agterberg, 30 aprile 2019

Fonti: Sito ufficiale dello stato di New Jersey e la newsletter del Death With Dignity National Center, Portland-Oregon.

In tutta la confusione che circonda la crisi di Covid 19, sarebbe quasi passata in osservata la modifica della legge sull’eutanasia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale belga del 15 marzo scorso.
La modifica in realtà significa un miglioramento rispetto alla legge del 2002:
1. Le dichiarazioni di volontà redatte o rinnovate ai sensi della legge del 2002 perdevano la loro validità dopo 5 anni e quindi dovevano essere nuovamente registrate presso il comune. D’ora in poi, i testamenti redatti o rinnovati dopo il 2 aprile 2020 (data di entrata in vigore della modifica della legge) hanno validità a tempo indeterminato. La modifica o il ritiro è ovviamente possibile in qualsiasi momento.
2. L’adeguamento del periodo di validità della dichiarazione ha conseguenze per le condizioni in cui viene applicata l’eutanasia:
• l’unico o l’ultimo delegato di fiducia designato “non può, ad esempio, essere rifiutato, impedito, inabilitato o deceduto”;
• Se il medico consultato rifiuta di applicare l’eutanasia sulla base della sua libertà di coscienza, deve informare il paziente o il delegato di fiducia in tempo utile cioè non oltre 7 giorni dopo la formulazione iniziale della richiesta. Deve spiegare i motivi del suo rifiuto e rimandare il paziente a un altro medico designato dal paziente o dal delegato di fiducia;
• se il medico consultato rifiuta di applicare l’eutanasia per motivi medici, deve informare tempestivamente il paziente o delegato di fiducia, spiegando i motivi del rifiuto. I motivi medici sono registrati nel dossier medico del paziente;
• il medico che rifiuta l’eutanasia deve in ogni caso fornire al paziente o al delegato di fiducia i dati necessari per poter contattare un centro o una associazione specializzati per quanto riguarda l’applicazione dell’eutanasia.
Su richiesta del paziente o delegato di fiducia, deve inoltre fornire il dossier medico del paziente al medico designato dal paziente o dal delegato di fiducia e entro 4 giorni.

Fonte: sito www.rws.be RWS Recht op Waardig Sterven (Diritto ad una morte dignitosa)

Traduzione: Johannes Agterberg, 18 maggio 2020

La legge olandese sul fine-vita su richiesta e sul suicidio assistito (la Legge) è entrata in vigore nel 2002. Gli obiettivi della legge comprendono tra l’altro di fornire sicurezza legale a tutti i soggetti coinvolti, assicurando la prudenza nell’applicare l’eutanasia e il suicidio assistito da parte dei medici, e fornendo un adeguato quadro di riferimento per i medici responsabili e per un maggior controllo e maggiore trasparenza per la società civile.

Questo rapporto presenta i risultati della terza valutazione sull’efficacia e sugli effetti collaterali della Legge, in vigore da 15 anni. Abbiamo studiato la pratica attuale delle decisioni per quanto riguarda il fine-vita, gli sviluppi nell’interpretazione e la concettualizzazione dei requisiti di accuratezza previsti dalla Legge e dei potenziali problemi e della complessità del sistema di controllo. Il rapporto si compone di tre sotto analisi: giuridico, l’applicazione pratica e il funzionamento delle cinque Commissione regionali di Controllo (la Commissione)

  1. Analisi giuridica

L’analisi giuridica si è focalizzata sulla descrizione e sugli sviluppi legali che si sono verificati dopo i due studi di valutazione precedenti. Abbiamo analizzato, per il periodo dal 2012 al 2016, la documentazione giuridica, analizzati dossier di segnalazione di casi d’eutanasia o suicidio assistito che sono stati trasmessi alla Procura e all’Ispettorato per la Sanità a causa delle violazioni dei requisiti di accuratezza. Il gruppo di lavoro ha intervistato diversi esperti e persone coinvolte nelle procedure di controllo.

Per quanto riguarda il contenuto è stato riscontrato che durante il periodo di studio non si sono verificati nuovi sviluppi nell’interpretazione dei requisiti di accuratezza previsti dalla Legge. I pareri delle Commissioni concernenti l’interpretazione di tali requisiti si sono sviluppati come si poteva prevedere in base ai risultati delle precedenti valutazioni.

Un importante sviluppo è stato la pubblicazione, nel 2015, di un Codice di Norme (Code of Practice) dalla Commissione, che fornisce una chiara panoramica dell’interpretazione dei criteri di accuratezza dalle commissioni. 1)

Il periodo preso in esame è caratterizzato da discussioni intensificate, sia all’interno del mondo  medico sia nella società civile nel suo complesso, su un certo numero di temi specifici, tra i quali il significato della dichiarazione di volontà, le possibilità di terminare la vita su richiesta di minori capaci di intendere e  di volere quindi in grado di esprimere le loro volontà di età inferiore ai 12 anni, persone con malattia psichiatrica o che soffrono di demenza che richiedono l’eutanasia e anziani che considerano la loro vita compiuta (la stanchezza di vivere). Per quanto riguarda il suicidio assistito effettuato da non-medici è stato avviato il caso Heringa, che è stato trattato ampiamente nei media. Al tempo della chiusura del nostro studio il caso era ancora in discussione davanti al tribunale. Le discussioni e gli sviluppi riguardanti i temi specifici come sopra descritti non hanno riguardato problemi d’interpretazione della Legge, ma riguardano molto di più l’accettabilità (morale) e desiderabilità di alcuni aspetti di applicazione. Inoltre, uno sviluppo (politico) è stato identificato verso una maggiore autonomia individuale. Questo è stato chiaramente visibile nella posizione del Governo nei confronti della relazione della Commissione Schnabel, pubblicata nel corso dell’autunno del 2016 sulla problematica delle persone anziane che ritengono la loro vita compiuta. (Capitolo 2, paragrafo 3 del rapporto).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, i dati principali della procedura di controllo mostrano un quadro simile a quello degli anni precedenti: solo in pochi casi le commissioni hanno giudicato che un medico non ha pienamente soddisfatto i criteri di accuratezza. Per una parte sostanziale di questi casi non esiste il problema per quanto riguarda i criteri sostanziali della legge (richiesta, sofferenza, trattamento alternativo), ma il problema sta nei criteri di consultazione e negli aspetti amministrativi dell’eutanasia o del suicidio assistito applicato. La decisione del Pubblico Ministero in questi casi ha portato solo raramente ad altri passi formali, mentre l’Ispettorato della Sanità ha avviato pochi procedimenti disciplinari.

Il Pubblico Ministero non ha avviato alcun procedimento penale, sebbene secondo alcuni membri delle Commissioni ci siano stati casi nel periodo 2012-2016 per i quali il procedimento penale sarebbe stato più appropriato. Il Pubblico Ministero è reticente in merito. È rimarchevole che nel periodo coperto dal rapporto, è iniziata una discussione sul funzionamento delle commissioni, per esempio, la richiesta di costituire una commissione centrale (di appello) oppure di creare la possibilità di appello contro una decisione di una Commissione.

Nel periodo di ricerca la Commissione ha preso varie misure per armonizzare le procedure e la strategia dei cinque comitati regionali (formalmente indipendenti).

  1. L’applicazione in pratica

In questa sezione dello studio sono stati analizzati gli sviluppi più importanti dell’applicazione pratica del processo decisionale riguardante il fine-vita. L’enfasi era sull’eutanasia e il suicidio assistito

applicati dal medico, che entrambi rientrano nel campo della Legge, ma c’era anche l’attenzione per altre decisioni che potenzialmente avrebbero l’effetto di riduzione della vita.

I dati sono stati raccolti attraverso lo studio di questionari di un campione di oltre 1900 adulti, rappresentativi per la popolazione olandese (studio generale), i medici curanti di oltre 7000 persone decedute (studio dei certificati di morte) e un campione di 2500 medici e specialisti che curano regolarmente pazienti nell’ultima fase della vita (medici di base, specialisti clinici e geriatrici). Inoltre, la psichiatria è stata coinvolta attraverso lo studio di un questionario inviato a un campione di circa 500 psichiatri e con interviste approfondite con 15 psichiatri.

Lo studio pubblico ha mostrato il sostegno pubblico all’attuale legislazione del fine-vita su richiesta.

La conoscenza del pubblico del regolamento è generalmente buona, anche se ci sono malintesi su alcuni dettagli specifici. Il principio della compassione (che combatte la sofferenza insopportabile) è il fulcro della Legge secondo la maggior parte del grande pubblico, ma anche il diritto di autodeterminazione svolge un ruolo importante per molti. Da quattro a cinque persone su dieci sono a favore del fine-vita su richiesta per le persone con una malattia psichiatrica, da sei a otto persone su dieci  lo consentono a persone con demenza avanzata (alla presenza di una dichiarazione di volontà), da quattro a sei persone su dieci lo consentono  agli anziani che considerano la loro vita compiuta senza malattie gravi , e quattro su dieci persone sono a favore che sia consentito a bambini sotto i 12 anni di età. In generale il sostegno alle possibilità di chiedere il fine-vita volontario per questi gruppi speciali è cresciuto in qualche misura rispetto agli anni precedenti. Infine, una grande maggioranza del pubblico olandese ha un atteggiamento positivo verso il Centro di fine-vita.

Tabella 1: Incidenza di decisioni mediche sulla fine della vita e la sedazione profonda continua (fonte: studio dei certificati di morte)

 

2015

2010

2005

2001

1995

1990

Decisioni mediche sulla fine della vita

58

58

43

44

43

39

    Eutanasia

4,5

2,8

1,7

2,6

2,4

1,7

    Assistenza medica al suicidio

0,1

0,1

0,1

9,2

0,2

0,2

    Fine-vita senza richiesta esplicito del paziente

0,3

0,2

0.4

0,7

0,7

0,8

        Intensificazione del controllo del dolore e dei sintomi con potenziale accelerazione della morte come effetto collaterale

36

36

25

20

19

19

        Rinuncia al trattamento che potenzialmente allunga la vita

17

18

16

20

20

18

    Sedazione palliativa profonda continua fino alla morte

18

12

8,2

  • Dati non disponibili

            Tabella 2: Fine-vita dalla persona stessa (fonte: studio dei certificati di morte)

 

2015

2010

Sospensione intenzionale di mangiare e bere

0,5

0,4

Assunzione di medicinali auto-raccolti

0,2

0,2

Altri metodi

0,8

1,2

Le tabelle mostrano l’incidenza delle diverse decisioni di fine-vita con l’intervento del medico curante, la sedazione profonda continua e la fine della vita da parte del paziente stesso. Si basa sullo studio dei certificati di morte del 2015 e degli anni precedenti. Nel 2015, l’eutanasia è stata eseguita nel 4,5% di tutte i decessi. Questo è un chiaro aumento rispetto al 2010. L’incidenza del suicidio assistito dal medico è rimasta bassa nel 2015: lo 0,1% di tutti i decessi. Il nostro studio fornisce alcune indicazioni su come può essere spiegato l’aumento dell’eutanasia.

In primo luogo, il numero totale di persone che hanno richiesto l’eutanasia o il suicidio assistito è stato superiore nel 2015 (8,4%) rispetto al 2010 (6,7%). Inoltre, la percentuale di richieste accolte è aumentata: dal 45% nel 2010 al 55% nel 2015.

Rispetto agli anni precedenti sembra che ci sia una tendenza verso un accorciamento della stima della vita rimanente dei pazienti (delle aspettative di vita). Tuttavia, la percentuale di pazienti per i quali l’accorciamento stimato della vita è di più sei mesi non è mai più del 10%, paragonabile agli anni precedenti. In circa due su dieci decessi che abbiamo classificato come eutanasia o suicidio assistito in base alle risposte dei medici, i quali non lo classificherebbero come tali. Ciò è legato ai farmaci usati in questi casi (nessun rilassante muscolare e barbiturici). Ciò dimostra che c’è ancora un’area grigia. Le incidenze nel 2015 di altre decisioni mediche per quanto riguarda il fine-vita sono state comparabili a quelle del 2010. Non è questo il caso per la sedazione palliativa profonda continua: l’incidenza è aumentata dal 12% nel 2010 al 18% nel 2015.

Rispetto agli anni precedenti, la percentuale di pazienti provenienti da gruppi speciali (demenza, psichiatria, stanchezza di vivere senza malattia grave) sul totale delle richieste di eutanasia o al suicidio assistito è rimasto basso. Inoltre, la disponibilità dei medici di dare seguito a una richiesta di eutanasia di tali pazienti resta limitata; La percentuale di medici che hanno considerazione per questa categoria di pazienti varia tra il 16% per persone anziane senza malattie classificabili dal punto di visto medico, ma ritengono la loro vita compiuta, al 42% per pazienti con demenza nella fase iniziale, ancora capace di intendere e volere.

La maggioranza dei medici ha un atteggiamento positivo verso il Centro di fine-vita: 18% ha fatto almeno una volta riferimento dell’esistenza a un paziente e due terzi dei medici possono immaginare di non escludere di farlo in futuro.

Lo studio tra gli psichiatri ha mostrato un aumento del numero stimato di richieste per il suicidio assistito da 320 nel 1995, 500 nel 2008 e 1100 nel 2016. Nel 2016, il 4% degli psichiatri aveva mai accolto una richiesta. Anche se il numero delle richieste accolte è aumentato, gli psichiatri sono diventati più riluttanti nei confronti del suicidio assistito di pazienti psichiatrici. Nel 1995 il 53% degli psichiatri ha trovato inconcepibile di farlo; Questo è aumentato al 63% nel 2015.

Argomenti che gli psichiatri hanno citato invece per sostenere la possibilità di suicidio assistito per pazienti psichiatrici  sono tra l’altro: è ingiusto escluderli, perché è possibile che soddisfino i criteri di accuratezza, la sofferenza psichiatrica potrebbe essere peggiore della sofferenza somatica, il diritto all’autodeterminazione che offre un fine dignitoso della vita a pazienti che altrimenti potrebbero suicidarsi e la convinzione che la serietà di una richiesta di assistenza al suicidio fa parte della responsabilità di un medico. Gli argomenti degli psichiatri contro la possibilità di suicidio assistito per i pazienti psichiatrici comprendono tra l’altro: i criteri di accuratezza, tra i quali i dubbi che una richiesta di un paziente psichiatrico possa essere volontaria e ben ponderata, e la questione se è il caso di onorare una richiesta di suicidio assistito quando le cure mediche non garantiscano più una buona qualità di salute mentale.

  La causa del rifiuto da parte degli psichiatri di assistere pazienti psichiatrici al suicidio è da ricercare in motivi personali o perché ritenevano che i criteri di accuratezza non fossero soddisfatti. Nella maggior parte dei casi in cui la richiesta è stata rifiutata, il paziente è stato rimandato al Centro di fine-vita.

  1. Le cinque Commissioni regionali di controllo

Il nostro studio sul funzionamento delle Commissioni Regionali di Controllo (la Commissione) comprendeva l’utilizzo di una banca dati con le diverse caratteristiche di tutti i casi segnalati tra il 2002 e il 2015, uno studio di un questionario distribuito a un campione di medici che aveva segnalato un caso, un’analisi dei dossier di casi segnalati, le osservazioni della Commissione, incontri e interviste approfondite con gli (ex) membri delle Commissioni seguendo un questionario specifico.

È essenziale che i medici segnalino i loro casi per raggiungere una pratica trasparente e controllata dell’eutanasia e il suicidio assistito. Nel 2015 è stato riportato l’81% di tutti i casi stimati; Questo è paragonabile al 2005 e il 2010. La non segnalazione è sopratutto correlata al fatto che i medici non classificano tutti i casi come eutanasia. A questo proposito, è importante rendersi conto che questi casi rientrano in una zona grigia; Per esempio quando si utilizza la morfina come farmaco per terminare la vita, spesso non è possibile essere sicuri che in realtà vi sia stato un effetto riducente della durata della vita.

Nel periodo 2002-2015 ci sono stati 76 casi in cui le commissioni hanno giudicato che il medico non ha agito in conformità con i criteri di accuratezza. Questo è lo 0,2% di tutti i casi segnalati (43,171) in quel periodo.

Nel corso degli anni la possibilità di un giudizio “non conforme ai criteri di accuratezza” è diminuita.

Lo studio del questionario tra i medici che hanno segnalato un caso di eutanasia o suicidio assistito ha mostrato che, in generale, hanno dato un giudizio positivo alla procedura che riguarda la segnalazione e al controllo dell’eutanasia o il suicidio assistito. Nel 4% di tutti i casi segnalati, la Commissione chiede al medico di fornire altri chiarimenti; Nell’1% dei casi segnalati il ​​medico è stato invitato a una riunione della Commissione per dare detti chiarimenti. Uno su cinque medici che hanno segnalato casi di eutanasia o assistenza al suicidio considera tutt’ora che la somministrazione di morfina a dosaggi alti sia una buona alternativa all’eutanasia.

Nel giudicare un caso segnalato, la Commissione prende per buona la segnalazione e le informazioni inoltrate dal medico. Qualora la Commissione prenda per buona la segnalazione, ma ha l’impressione che non abbia agito in piena conformità a tutti i criteri di accuratezza previsti, la Commissione preferisce un atteggiamento educativo. Essi comprendono la posizione di un medico quando si tratta di casi complessi e, pertanto preferiscono sostenerlo e di suggerire come lavorare ed agire in futuro. La Commissione osserva che talvolta sia i medici curanti che i consulenti inviano i loro rapporti senza le necessarie informazioni. Ne consegue che la Commissione si deve sforzare notevolmente per ottenere le informazioni mancanti. La Commissione ha mostrato riluttanza nel giudicare un caso come “non conforme ai criteri di accuratezza”. Il limite tra un caso “in conformità con i criteri di accuratezza” o meno è determinato da fattori nel contesto specifico. La Commissione non ha alcun compito legale nei confronti del consulente, ma a volte fornisce al consulente le sue osservazioni sulla qualità del rapporto da lui redatto.

Nonostante sia stato fatto molto per quanto riguarda l’armonizzazione tra le cinque Commissioni regionali e non esistano differenze significative o sistematiche tra il loro funzionamento, viene alla luce la necessità di intensificare gli scambi tra i membri delle Commissioni. Solo un numero esiguo ha approfittato della possibilità di discutere di casi complessi presenti nella banca dati dell’eutanasia (ED).

Qualora la Commissione emetta il giudizio “non conforme ai criteri di accuratezza” normalmente la stessa Commissione ne dà spiegazioni. L’emissione della maggior parte degli altri giudizi emessi, tuttavia, è altamente standardizzata. Questo è probabilmente inevitabile a causa del numero elevato di casi segnalati. Ciò influenza sia la trasparenza interna che quella esterna del percorso della formulazione del giudizio. Per quanto riguarda la trasparenza interna abbiamo riscontrato l’utilità di poter disporre di verbali delle riunioni. Per esempio, nel caso un medico è invitato ad un incontro con membri della Commissione diversi dalla riunione precedente e che di conseguenza non sanno perché il medico è stato invitato. È discutibile in che misura sia auspicabile o necessario fornire anche una maggiore trasparenza esterna del processo.

Quando si tratta di casi molto complessi o controversi, potrebbe essere utile non solo pubblicare il giudizio, ma anche dare maggiore approfondimento sulle considerazioni che hanno portato alla sentenza.

Tuttavia, c’è una tensione tra il carico di lavoro della Commissione e incremento della trasparenza.

Membri della Commissione erano complessivamente soddisfatti del loro funzionamento. Essi considerano l’attuale sistema sostenibile. La distinzione tra casi VO e NVO (questi ultimi non sono discussi in una riunione, ma sono giudicati separatamente da tutti i membri attraverso il sistema elettronico) è visto come utile. Considerano il carico di lavoro ancora molto alto, sia per i membri sia per la segreteria. Pertanto, la Commissione potrebbe beneficiare di ulteriori misure per ridurre il carico di lavoro. Una di queste misure potrebbe essere la scrittura di lettere più brevi senza informazioni sul contenuto del giudizio per una selezione di casi.

La Procura, per ora, non ha mai incriminato un medico per un caso giudicato “non conforme ai criteri di accuratezza” dalla Commissione. La maggior parte dei membri della Commissione non è demotivata da questa situazione, mentre alcuni preferiscono ottenere un verdetto da parte della giustizia per alcuni casi complessi e/o controversi. Altri sono favorevoli affinché ci sia la possibilità di chiedere alla Cassazione un giudizio su una Commissione, in modo da consentire al giudice di poter pronunciare un verdetto senza che i medici debbano essere perseguiti.

  1. Conclusioni e raccomandazioni

Complessivamente, questa valutazione mostra che gli obiettivi della Legge sono stati raggiunti. Tutti gli attori sono soddisfatti del contenuto e del funzionamento della Legge. Lo studio mostra che ci sono pressioni su alcuni elementi, ma questa pressione è più determinata da fattori esterni (ad esempio differenza nella comprensione dell’opportunità di alcune interpretazioni della legge, il carico di lavoro della Commissione causato dall’aumento del numero di segnalazioni) che per il contenuto della Legge, che può rimanere nella sua forma attuale. Tuttavia, si segnala una maggiore discussione nella società civile e tra i politici sulle possibilità legali per il fine-vita a richiesta oltre a quelle previste dalla Legge.

I risultati dello studio, tuttavia, hanno portato a una serie di raccomandazioni per quanto riguarda gli aspetti politici della legge e per provvedere a studi e analisi su temi specifici o di discussioni nella società civile:

  1. Provvedere allo studio delle cause retrostanti al crescente numero di casi di eutanasia;
  2. Commissionare uno studio sull’aumento della sedazione palliativa. Si tratta di un cambiamento del modo di operare in relazione sia alla gamma d’interventi palliativi sia a quella offerta dalla Legge?
  3. Stimolare le professioni mediche di iniziare tempestivamente la discussione delle cure e del trattamento di persone anziane più vulnerabili e di pazienti con malattie inguaribili per sapere se vogliono o no ricevere le cure e i trattamenti proposti
  4. Sarebbe lodevole se l’Associazione Olandese per la Psichiatria (NVvP) organizzasse una rete di psichiatri esperti che sono disposti a fare da consulente nell’ambito della Legge. Preferibilmente, questa rete dovrebbe fare parte dell’organizzazione medici-SCEN.
  5. Il governo dovrebbe rendere più esplicito il fatto che i medici non sono obbligati ad accogliere le richieste di eutanasia ma enfatizzando allo stesso tempo che la legge offre spazio per l’accoglienza di richieste di eutanasia da persone che soffrono di demenza.
  6. Il governo dovrebbe informare il pubblico sulla rilevanza della dichiarazione di volontà e dell’aggiornamento e della riconferma periodica;
  7. Se si decide di approvare una nuova legge per le persone la cui vita è compiuta, il legislatore deve essere attenta di allinearsi con la Legge, al fine di minimizzare il rischio di compromettere il (buon) funzionamento della Legge;
  8. Considerare di allargare il raggio d’azione della Commissione Centrale di Esperti Aborto Tardivo e Fine-Vita di Neonati, costituita alla fine del 2007, a tutti i casi di fine-vita di minori di età inferiore ai 12;
  9. Richiedere l’Associazione Olandese per la Pediatria di formulare una guida per il fine-vita dei minori dagli 1 ai 12 anni, con particolare attenzione per i piccoli pazienti capaci di intendere e volere di età inferiore ai 12 anni di età.
  10. Abbandonare l’idea di includere nella Legge l’obbligo per i medici, che rifiutano di accogliere una richiesta di eutanasia o suicidio assistito, a rimandare il paziente a un altro medico;
  11. La distinzione tra finire la vita da un lato e il trattamento normale dei sintomi e la sedazione palliativa dall’altro lato dovrebbe essere inclusa nella formazione di studenti medici e nell’aggiornamento periodico di medici e specialisti clinici. Il sovradosaggio di morfina con l’intenzione di accorciare la vita deve essere evitato;
  12. Esaminare, soprattutto per i casi complessi, le possibilità che la Commissione possa rendere più visibili al mondo esterno non solo i motivi dei giudizi ma anche le loro argomentazioni;
  13. La Commissione dovrebbe informare i consulenti quando i loro rapporti sono di una qualità insufficiente; Se la bassa qualità persistesse, dovrebbe segnalarlo all’Ispettore della Sanità;
  14. Esaminare le possibilità di ridurre il carico di lavoro della Commissione.
  15. Esaminare le possibilità di documentare le considerazioni nel processo di controllo per un VO complesso e di un caso in cui è deciso di invitare il medico di fornire altre informazioni;
  16. Chiedere ai medici SCEN (e altri consulenti) di richiamare sistematicamente l’attenzione dei medici curanti sull’esistenza del Codice di Norme;
  17. Studiare in modo approfondito, le possibilità di chiedere per i casi complessi e/o controversi l’opinione (?) della cassazione su un giudizio emesso dalla Commissione,
  18. Studiare i modi per abbreviare il tempo attualmente necessario per ottenere una decisione di un caso al vaglio della Procura.

Johannes Agterberg , 29 agosto 2017

  • Una versione aggiornato del Codice è stata pubblicata nel 2018 con il titolo EuthanasieCode2018. Detto Codice è stata tradotto è adattato da Johannes Agterberg e inserito nella pubblicazione “Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuol sapere di più” edita dalla New Press S.r.l., Cermenate (CO)

28 febbraio 2014 – Belgio: eutanasia a minori

Il 28 febbraio 2014 la Camera ha approvato definitivamente la legge che modifica la legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia, al fine di rendere possibile l’eutanasia per minori.

Il testo della legge è il seguente

Articolo 1. Questa legge regola la materia di cui all’articolo 78 della Costituzione (si tratta di un l’articolo di carattere generale che indica in quali circostanze entrambe le Camere possono decidere di approvare una legge – JA).

Articolo. 2. All’articolo 3 della legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia vengono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al paragrafo1, comma 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“- il paziente è un adulto capace di intendere e volere, o un minore emancipato legalmente competente, o un altro minore soggetto a giudizio e ne è a conoscenza al momento della sua richiesta;”;

  1. b) al § 1, primo comma, al terzo trattino, sono inserite le parole “adulto o minore capace di intendere e volere” (in seguito capace – JA) tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. c) il paragrafo 1, paragrafo 1, è completato da un quarto trattino, che legge:

“- il paziente minore che è capace, si trova in una condizione medica di sofferenza fisica persistente e insopportabile e senza speranza, che non può essere alleviata e che porterà alla morte nel prossimo futuro, condizione non curabile causata da incidente o malattia; “;

  1. d) il paragrafo 2 è completato da un 7 ° comma, leggendo:

“7 ° se il paziente è minorenne capace, consultare anche uno psichiatra infantile e adolescenziale o uno psicologo e informarlo dei motivi di tale consulto.

Lo specialista consultato prende conoscenza della cartella clinica, visita il paziente, accerta che il minore sia giudicato capace e lo attesta per iscritto.

Il medico curante informa il paziente e i suoi rappresentanti legali dell’esito di questa consultazione.

Durante un colloquio con i legali rappresentanti del minore, il medico curante fornisce loro tutte le informazioni di cui al § 2, 1 °, e si accerta che siano d’accordo con la richiesta del minore malato. “;

  1. e) nella frase introduttiva del § 3, le parole “adulto o minore capace” sono inserite tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. f) al § 4, la frase “La richiesta del paziente deve essere scritta” è sostituita dalla seguente:

“La richiesta del paziente, nonché il consenso dei rappresentanti legali se il paziente è minorenne, deve essere effettuata per iscritto.”;

  1. g) è inserito un § 4/1, leggendo:

“§ 4/1. Dopo che il medico ha esaminato la richiesta del paziente, alle parti coinvolte viene offerta la possibilità di assistenza psicologica”.

Arte. 3. L’articolo 7, comma 4, 1 °, della stessa legge è integrato dalle parole “e, per quanto riguarda il paziente minore, se è giudicato capace”.

  • Dato a Bruxelles, il 28 febbraio 2014.

Commento

L’estensione della legge sull’eutanasia ai minori è un dato di fatto dal febbraio 2014. Tuttavia, ci sono molte differenze tra la legge del 2002 (adulti e minori capaci) e il testo approvato dalla riunione plenaria della Camera dei rappresentanti belga.

Anche in questo caso la legge presuppone un richiedente competente. Sebbene non sia prevista un’età minima, si afferma che si tratta di quel gruppo di minori che può essere considerato capace di giudicare la propria condizione e le cure proposte.

Le differenze in due parole:

  • il minore deve essere “cosciente”, quindi l’eutanasia non può essere richiesta sulla base di una direttiva anticipata sull’eutanasia. Quest’ultima è una richiesta legale in caso di coma irreversibile;
  • la richiesta può essere accolta solo se c’è una sofferenza fisica insopportabile. Ciò non significa solo che possono essere considerati solo disturbi di natura fisica (sono esclusi i problemi psichiatrici incurabili), ma solo quelle condizioni fisiche che si traducono in sofferenza fisica.
  • l’estensione della legge è limitata alle situazioni terminali (“decesso nel prevedibile futuro”);
  • Contrariamente alla legge per gli adulti, dove la consulenza indipendente di un medico è sufficiente in una situazione terminale di un minore, il medico deve sempre consultare uno psicologo infantile e dell’adolescenza o uno psicologo;
  • la procedura può svolgersi solo con il benestare dei legali rappresentanti del minore (genitori, tutore);
  • la richiesta di eutanasia deve essere presentata dal minore e dai suoi rappresentanti legali (genitori, tutore);
  • Deve essere possibile offrire ai parenti più prossimi (“parti coinvolte”) la possibilità di ricevere l’assistenza psicologica.

Johannes Agterberg

Fonti consultate: Sito ufficiale del governo belga e sito LEIF – Forum di Esperienza Fine-Vita

 La motivazione del Governo per l’emanazione della Legge sull’eutanasia e l’assistenza al suicidio e il commento del Consiglio di Stato.

Il Governo ha voluto dare seguito a quanto concordato nell’accordo di governo del 1997. Il Ministro per la Salute, il Benessere e lo Sport hanno fatto proprio la proposta della maggioranza di centro-sinistra, presentata nell’aprile 1998.

In giugno 1994 è stata introdotta la procedura di segnalazione nella Legge sul trattamento dei cadaveri. Secondo detta procedura il medico non stende la dichiarazione del decesso, ma segnala il termine della vita su richiesta o la richiesta per l’assistenza al suicidio al patologo comunale. A sua volta il patologo informa l’anagrafe e il procuratore per ottenere la dichiarazione di nullaosta alla tumulazione o la cremazione. Il controllo sul comportamento del medico era fatto dalla Procura.

In seguito alla pubblicazione, nel 1996, del rapporto sull’indagine “Eutanasia e altre decisioni mediche intorno al fine-vita: la pratica della procedura di segnalazione”, il Governo ha deciso di organizzare la procedura di segnalazione su una base medico-professionale, trasferendo il controllo sull’accuratezza del comportamento del medico a una Commissione di controllo, costituita con decreto ministeriale nel 1998, esonerando la Procura del controllo, salvo nei casi quando la Commissione giudica non-accurato detto operato.

Seguendo la raccomandazione del Consiglio di Stato, riferendosi a una proposta di legge del 1986, che un minorenne potrebbe avere la capacità per fare una richiesta ragionata d’eutanasia la Legge stabilisce un minimo di 12 anni per fare la richiesta d’eutanasia e fine a 16 anni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o il tutore. Nonostante il rifiuto di uno o entrambi i genitori o il tutore, la richiesta del minorenne potrebbe essere accolta ugualmente quando il medico è convinto che con l’eutanasia si evitino gravi svantaggi, cioè il perdurare delle sofferenze insopportabili e senza prospettive. Vedi capitolo 10, paragrafo d, per informazioni più dettagliate.

L’inserimento nella Legge della dichiarazione di volontà fornisce al medico una linea di condotta, soprattutto quando il paziente non è più in grado di esprimere la sua volontà. Inoltre, si formalizza quello che già è prassi comune nella pratica medica.

Il legislatore ha deciso di escludere dalla Legge l’ordinamento di situazioni particolari come demenza, malati psichici e neonati, preferendo una legislazione separata con un controllo da Commissioni appositamente nominate. Rimane alla Procura la decisione di perseguire il medico o no.

 Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è d’accordo, in grandi linee, con la proposta del Governo.

Ha consigliato di lasciare il monopolio al Procuratore per analizzare anche i casi giudicati accurati dalla Commissione, il Governo non ha adottato questa proposta. Ritiene che comunque la Procura abbia la facoltà di intervenire quando nasce un sospetto ragionevole di colpa per altre ragioni, per esempio, una denuncia di terzi.

Il Consiglio propone di inserire nella Legge la composizione e le discipline professionali dei suoi componenti delle Commissioni di Controllo. Il Governo non ha ancora voluto inserire nella Legge norme dettagliate a riguardo perché preferisce aspettare le esperienze pratiche, perché le Commissione sono operanti soltanto da un anno.

 

Esistono equivoci sui requisiti e le condizioni che vigono nel caso di eutanasia. Dalle segnalazioni ricevute dalle Commissioni, risulta che medici o consulenti pongono delle condizioni non previste dalla Legge. Le condizioni poste dalla Legge sono descritte nel paragrafo b – Articolo 2. Da questa descrizione si deduce che:

  • Non è necessario che il paziente si trovi in una fase terminale della vita;
  • Non è richiesto un rapporto di cura tra il medico e il paziente;
  • Non è richiesto che il paziente, oltre a una richiesta di eutanasia verbale, lo deve anche fare per iscritto;
  • La richiesta del paziente deve essere ponderata, ma non necessariamente espressa con un minimo di anticipo;
  • Per l’accoglienza della richiesta non è necessaria l’autorizzazione del consulente;
  • Il giudizio di un medico specialistico per accertare la capacità del paziente di intendere e volere non è una procedura standard, ma soltanto quando esiste un motivo, cioè esiste un dubbio ragionevole sulla capacità mentale del paziente specificamente nei casi di affezioni psichici, di minorenni e di demenza;
  • La sedazione palliativa non è considerata “una soluzione alternativa” secondo articolo 2, comma 1 a – d della Legge;
  • È abitualmente auspicabile e quasi ovvio coinvolgere la famiglia nella richiesta di eutanasia ma non è richiesto, così come non è obbligatorio che la famiglia dia il suo consenso all’eutanasia.

Dal momento di aver preso in considerazione che è necessaria introdurre nel Codice penale una norma di eccezione di pena per il medico che, nel rispetto dei criteri di accuratezza da determinare per legge, pratica l’interruzione della vita su richiesta o fornisce assistenza al suicidio e di stabilire a tal senso per legge una procedura di segnalazione e di controllo.

 Capitolo 1. Definizioni dei termini

Articolo 1

Nella presente legge s’intende per:

  1. i Nostri Ministri: il Ministro di Giustizia e il Ministro per la Sanità, il Benessere e lo Sport;
  2. assistenza al suicidio: assistere intenzionalmente un altro al suicidio o fornire i mezzi come indicato all’art. 294, secondo paragrafo, seconda frase del Codice di Diritto Penale;
  3. il medico: Il medico che abbia applicato, secondo la segnalazione, l’interruzione della vita su richiesta o abbia prestato assistenza in caso di suicidio;
  4. il consulente: il medico consultato sull’intenzione di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio;
  5. gli assistenti: assistenti così come riportato all’art. 446, primo paragrafo, del Tomo 7 del Codice civile;
  6. la commissione: una commissione regionale di controllo di cui all’articolo 3;
  7. ispettore regionale: ispettore regionale dell’Ispettorato alla Sanità appartenente alla Sorveglianza Statale per la Sanità Pubblica;

Capitolo 2. Criteri di accuratezza.

Articolo 2

  1. I requisiti di accuratezza, come da articolo 293, paragrafo 2, del Codice penale, comportano che il medico:
  2. abbia avuto la piena convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del paziente,
  3. sia convinto che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento,
  4. abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano,
  5. sia giunto a convinzione, insieme al paziente, che nessun’altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava,
  6. abbia chiesto il parere di un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza di cui alle sezioni dalla a. fino alla d;
  7. abbia eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita o dato assistenza al suicidio.
  8. Il medico può dare seguito alla richiesta in oggetto, qualora il paziente di almeno 16 anni non sia più in grado di manifestare la propria volontà, ma che prima di aver raggiunto quella condizione, sia stato ritenuto capace di valutare ragionevolmente i propri interessi a riguardo, e abbia rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta d’interruzione della vita, I criteri di accuratezza, indicati al primo paragrafo, si applicano conformemente.
  9. Il medico può dare seguito a una richiesta del paziente per l’interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un’età compresa tra i 16 e i 18 anni e possa essere ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo, dopo che il genitore o i genitori oppure il tutore, che hanno potestà su di lui, siano stati coinvolti nella decisione.
  10. Il medico può dare seguito a una richiesta del paziente per l’interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un’età tra i 12 e i 16 anni e sia ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo e qualora il genitore o i genitori oppure i genitori adottivi che hanno potestà su di lui, siano d’accordo con l’interruzione della vita o con il suicidio assistito. Il secondo paragrafo si applica conformemente.

Capitolo 3. Commissione Regionale di controllo per interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

 Paragrafo 1: Istituzione, composizione e nomina.

Articolo 3

  1. Esistono commissioni regionali per il controllo delle segnalazioni di casi riguardanti interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio di cui all’articolo 293, secondo paragrafo, secondo periodo, del Codice di Diritto Penale.
  2. Una commissione è composta di un numero dispari di membri, tra cui in ogni caso, un esperto di diritto, cui spetta la presidenza, un medico e un esperto di problemi etici o di applicazione dei diritti. Fanno parte di una commissione i membri supplenti di ognuna delle categorie citate nel punto precedente.

Articolo 4

  1. Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti, sono nominati dai Nostri Ministri per la durata di 6 anni. Si può essere rieletti una volta sola sempre per la durata di sei anni.
  2. Una commissione ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti esperti di diritto, che sono nominati dai Nostri Ministri. Nelle assemblee della commissione il segretario ha un ruolo consultivo.
  3. Il segretario risponde dell’operato che svolge solo alla commissione stessa.

 Paragrafo 2. Licenziamento

 Articolo 5

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri in qualsiasi momento su propria richiesta.

Articolo 6

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri a causa della loro inidoneità o incompetenza o per altri importanti motivi.

Paragrafo 3: Retribuzione

Articolo 7

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti ricevono compenso di presenza, come pure un compenso per le spese di viaggio e di permanenza secondo i regolamenti vigenti dello Stato, purché non venga elargito un compenso, per le medesime spese, da altri capitoli dalle Casse dello Stato.

 Paragrafo 4: Compiti e competenze

 Articolo 8

  1. La commissione giudica sulla base del rapporto di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul Trattamento dei Cadaveri, se il medico che ha procurato l’interruzione della vita su richiesta o che ha assistito il suicidio, abbia agito secondo i criteri di accuratezza di cui all’articolo 2.
  2. La commissione può richiedere che il medico completi il suo rapporto per iscritto o oralmente, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione del comportamento del medico.
  3. La commissione può prendere informazioni presso il patologo comunale, il consulente o gli assistenti coinvolti, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione del comportamento del medico.

 Articolo 9

  1. La commissione comunica al medico il proprio parere motivato per iscritto entro 6 settimane dal ricevimento del rapporto di cui all’articolo 8, prima comma;
  2. La commissione comunica il proprio parere all’Ufficio della Procura Generale e all’Ispettore Regionale per l’assistenza sanitaria:
  3. qualora il medico, secondo il parere della commissione, non abbia operato secondo i criteri di accuratezza di cui all’articolo 2; oppure
  4. qualora la situazione si presenti come all’articolo 12, ultima frase della Legge sul Trattamento dei Cadaveri. La commissione ne dà comunicazione al medico.
  5. Il termine menzionato al primo paragrafo può essere prolungato una sola volta per un massimo di sei settimane. La commissione ne dà comunicazione al medico.
  6. La commissione è autorizzata a dare verbalmente al medico ulteriori chiarimenti sul parere espresso. Questo ultimo chiarimento verbale può aver luogo su richiesta della commissione o del medico.

Articolo 10

La commissione è obbligata a fornire al pubblico ministero tutte le informazioni di cui egli necessita:

  1. riguardo al giudizio sul comportamento del medico nel caso di cui all’articolo 9, secondo paragrafo; oppure
  2. riguardo a una ricerca di indizi. La commissione comunica al medico le informazioni che essa ha fornito al pubblico ministero.

Paragrafo 6: Metodo di lavoro

 Articolo 11

La commissione avrà cura di registrare i casi d’interruzione della vita su richiesta o richiesta di assistenza al suicidio che sono stati segnalati per essere sottoposti a giudizio. Relativamente a quanto prima possono essere fissate ulteriori norme tramite disposizione ministeriale dei Nostri Ministri.

 Articolo 12

  1. Un giudizio viene espresso alla presenza di maggioranza semplice dei voti.
  2. Un giudizio può essere espresso dalla commissione soltanto quando tutti i membri della commissione abbiano partecipato alla votazione.

Articolo 13

I presidenti delle commissioni regionali di controllo si riuniscono per lo meno due volte all’anno sul metodo di lavoro e il funzionamento delle commissioni. Alla riunione sono invitati un rappresentante dell’Ufficio del Procura Generale e un rappresentante dell’Ispettorato per la Salute della Vigilanza Statale sulla Salute Pubblica.

Paragrafo 7: Segretezza e diritto di esenzione

Articolo 14

I membri e i supplenti della commissione sono obbligati a tenere segreti i dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, salvo che una qualche norma legale non li obblighi a rivelarli o che questa necessità derivi dallo stesso esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15

 Qualora un membro della Commissione debba pronunciarsi su un caso, può auto-esonerarsi e può essere ricusato qualora esistano fatti e circostanze tali da compromettere l’imparzialità del suo giudizio.

Articolo 16

Un membro, un membro supplente e il segretario della Commissione si astengono dall’esprimere un giudizio sull’intenzione di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio.

Paragrafo 8: Rapporto

 Articolo 17

  1. Per il primo aprile le commissioni presentano ai Nostri Ministri un rapporto complessivo dell’attività svolta nell’anno precedente. A questo scopo i Nostri Ministri stabiliranno la modalità tramite un regolamento ministeriale.
  2. Il rapporto dei lavori di cui al primo paragrafo, contiene in ogni caso:
  3. il numero dei casi segnalati d’interruzione della vita su richiesta e assistenza all’omicidio su cui la commissione ha espresso giudizio;
  4. la natura di questi casi
  5. i giudizi e le relative considerazioni.

Articolo 18

I Nostri Ministri relazionano annualmente in occasione della presentazione del bilancio agli Stati Generali sul funzionamento delle commissioni a proposito del rapporto dell’attività di cui all’articolo 17, primo paragrafo.

Articolo 19

  1. Su proposta dei Nostri Ministri, insieme a provvedimenti generali di amministrazione, vengono poste norme riguardo alle Commissioni, concernenti:
  2. il loro numero e relativa competenza;
  3. la loro giurisdizione territoriale.
  4. Insieme o in forza di provvedimenti generali di amministrazione i Nostri Ministri possono porre ulteriori norme riguardo alle commissioni, concernenti:
  5. la loro grandezza e composizione;
  6. il loro metodo di lavoro e stesura del rapporto.

Capitolo 4.  Emendamenti di altre leggi

 Articolo 20

Il Codice di Diritto Penale sarà emanato come segue.

  1. L’articolo 293 sarà letto:

Articolo 293

  1. Chi di proposito mette fine alla vita di un’altra persona su sua esplicita e seria richiesta, viene punito con il carcere fino a un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria della categoria 5
  2. Il fatto menzionato al primo paragrafo non è punibile, qualora sia stato commesso da un medico che nel caso soddisfi ai criteri di accuratezza di cui all’articolo 2 Legge per il controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio e ne dia informazione al patologo comunale come riportato all’articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul Trattamento dei Cadaveri.
  3. L’articolo 294 sarà letto:

Articolo 294

  1. Chi intenzionalmente incita un altro al suicidio, viene punito, in caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria della categoria 4.
  2. Chi espressamente assiste un altro nel suicidio o gliene procura i mezzi, viene punito, nel caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di categoria 4. L’articolo 293, secondo paragrafo, si applica conformemente.
  3. All’articolo 295 viene aggiunto dopo ‘293’: primo paragrafo,
  4. All’articolo 422 viene aggiunto dopo ‘293’: primo paragrafo,

 Articolo 21

           La Legge sul Trattamento dei Cadaveri sarà emendata come segue.

  1. L’articolo 7 sarà letto:

Articolo 7

  1. Colui che effettua l’autopsia rilascia un certificato di morte, qualora egli sia convinto che il decesso è avvenuto a seguito di una causa naturale.
  2. Qualora il decesso sia stato la conseguenza d’interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio di cui all’articolo 293, secondo comma, e rispettivamente all’articolo 294, secondo comma, seconda frase del Codice penale, il medico curante non rilascia alcun certificato di morte e dà immediatamente comunicazione della causa del decesso tramite un modulo al patologo comunale o a uno dei patologi comunali. Alla comunicazione il medico aggiunge un rapporto circostanziato sull’osservanza dei criteri di accuratezza, di cui all’articolo 2 della Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e l’assistenza al suicidio.
  3. Qualora il medico curante, in casi diversi da quelli indicati al secondo comma, sia del parere di non poter stendere un certificato di morte, debba immediatamente darne comunicazione tramite un modulo al patologo comunale o a uno dei patologi comunali.
  4. L’articolo 9 sarà letto:

Articolo 9

  1. La forma e l’organizzazione del modulo del certificato di morte, da rilasciare dal medico curante e dal patologo comunale, sono disposti tramite misure generali d’amministrazione.
  2. La forma e l’organizzazione dei moduli della comunicazione e del rapporto, di cui all’articolo 7, secondo comma, della comunicazione di cui all’articolo 7, terzo comma e dei moduli di cui all’articolo 10, primo e secondo comma, sono disposte con misure generali d’amministrazione su proposta del Nostro Ministro di Giustizia e del Nostro Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport.
  3. L’articolo 10 sarà letto:

Articolo 10

  1. Qualora il patologo comunale ritenga di non poter procedere al rilascio di un certificato di morte, ne fa immediatamente rapporto mediante un modulo all’ufficiale giudiziario e avverte immediatamente l’Ufficiale di Stato Civile.
  2. Senza recare pregiudizio al primo comma, qualora si tratti di una comunicazione di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, il patologo comunale fa rapporto immediato tramite un modulo alla commissione di controllo regionale di cui all’articolo 3 della Legge controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
  3. Egli invia il rapporto argomentato come previsto dall’articolo 7, secondo comma.
  4. All’articolo 12 viene aggiunta la frase seguente: Qualora il Pubblico Ministero, nei casi di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, ritenga di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di nulla osta per la sepoltura o la cremazione, ne deve informare immediatamente il patologo comunale e alla commissione di controllo di cui all’articolo 3 della Legge Controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
  5. All’articolo 81, prima parte, “7, primo comma” diventa: 7, primo e secondo comma,

Articolo 22

La Legge Generale di diritto amministrativo sarà emendata come segue.

All’articolo 1:6 alla fine della sezione d, il punto sarà sostituito da un punto e virgola e viene aggiunta una quinta parte, che recita:

e: risoluzione e atti per l’esecuzione della Legge controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Capitolo 6. Clausole finali.

Articolo 23

 La presente legge entra in vigore alla data da determinare per decreto.

Articolo 24

La presente legge viene citata come: Legge Controllo di Interruzione della Vita su Richiesta e Assistenza al Suicidio (procedure modificate). Si raccomanda e si ordina che questa Legge sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, i collegi e i funzionari cui ciò compete, ne facciano rispettare la corretta applicazione.

Il Ministro di Giustizia

Il Ministro per la Sanità, il Benessere e lo Sport.

L’Aja, 12 aprile 2001

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001.

 

Sei stati della Confederazione americana stanno introducendo disegni di legge che espandono la legislazione esistente riguardo morire con dignità o aprono l’accesso per la prima volta. E altri sono in arrivo. Ecco cosa è successo nelle prime due settimane di gennaio 2023.

Lo stato New York

Il membro dell’Assemblea dello Stato di New York Amy Paulin ha ripresentato la legge sull’Assistenza Medica a Morire (Medical Aid in Dying Act n. A995) per essere calendarizzata. Il disegno di legge, modellato sulla legge dell’Oregon ma con alcuni miglioramenti notevoli perché non include un requisito di residenza o un periodo di attesa per ricevere l’approvazione del medico. Il senatore Brad Hoylman introdurrà presto un disegno di legge complementare al Senato dello Stato di New York.

Connecticut

Il 17 gennaio 2023, l’Assemblea generale del Connecticut ha introdotto la legge n. HB05487, che è una legge sull’assistenza medica a morire modellata sulla legge “Morire con Dignità (Death with Dignity Act dell’Oregon), e la legge HB05486, che afferma che se viene approvata una legge riguardo l’assistenza a morire, il certificato di decesso deve indicare che la causa del decesso è stata “suicidio”. Lo scopo dichiarato è quello di far sapere ai parenti più prossimi che il paziente è morto per “suicidio assistito”. Questo è un ottimo esempio di come gli oppositori alla legge cercano di far vergognare pazienti, familiari e professionisti dell’assistenza medico a morire.

Lo stato di Washington

La legge “Morire con Dignità (Death with Dignity Act) di Washington è entrato in vigore nel 2009 e l’anno scorso i legislatori hanno tentato di modificare il disegno di legge per espandere l’accesso. Il 9 gennaio 2023, un gruppo di legislatori ha reintrodotto il loro disegno di legge (HB1035), che vieta alle entità sanitarie di limitare la capacità nell’eseguire l’assistenza medica a morire.

Un secondo emendamento, più ampio, è stato introdotto sia alla Camera che al Senato. Tali progetti di legge (SB 5179/HB1281) dovrebbero:

  • Consentire a medici, assistenti medici e infermieri di approvare la richieste per l’assistenza a morire e prescrivere i farmaci necessari.
  • Espandere l’elenco dei professionisti qualificati della salute mentale che possono confermare la capacità di decidere del paziente quindi consapevole delle conseguenze della sua richiesta di assistenza medica a morire.
  • Modificare il periodo di attesa da quindici a sette giorni, che può essere ignorato se non ci si aspetta che un paziente sopravviva a tale periodo o sta vivendo una sofferenza intrattabile.
  • Consentire a un’altra persona, come richiesto dal paziente con la richiesta dell’assistenza a morire accolta, di ritirare il farmaco letale. Inoltre, i farmaci potrebbero essere consegnati tramite un servizio di consegna, incluso il servizio postale degli Stati Uniti o una società privata di consegna pacchi simili previo, al momento della consegna. la firma del paziente o suo delegato.

Oregon

Un emendamento alla legge “Morire con Dignità” (Death with Dignity Act – HB2279) in vigore dal 1997 nell’Oregon è stato introdotto su richiesta dell’Autorità Sanitaria dello Stato e ha avuto la sua prima lettura il 10 gennaio scorso. Questo emendamento eliminerebbe il requisito di residenza nell’Oregon, sulla base di un recente caso della Corte dell’Oregon che chiede la rimozione della disposizione. Il disegno di legge è stato deferito al comitato per la Salute Comportamentale e l’Assistenza Sanitaria.

Indiana

In Indiana, il parlamentare Matt Pierce ha presentato la proposta di legge HB1011, un disegno di legge sulle opzioni di fine vita, per il terzo anno consecutivo. Questo disegno di legge è direttamente modellato sulla legge in vigore nel Oregon. Se approvato, questo sarebbe il primo stato del Midwest con una legge che permette l’assistenza a morire.

Virginia

Il senatore Ghazala Hashmi ha presentato la legge riguardo l’assistenza sanitaria, il processo decisivo, il fine-vita e il regime penale (proposta di legge n. SB930), che è molto simile alla legislazione in vigore nel Oregon, ma non include un periodo di attesa obbligatorio di 15 giorni.

La Virginia sarebbe il primo stato del sud a seguire l’esempio.

Johannes Agterberg    20 gennaio 2023

Fonte: Newsletter Death with Dignity – Sati Uniti