28 febbraio 2014 – Belgio: eutanasia a minori

Il 28 febbraio 2014 la Camera ha approvato definitivamente la legge che modifica la legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia, al fine di rendere possibile l’eutanasia per minori.

Il testo della legge è il seguente

Articolo 1. Questa legge regola la materia di cui all’articolo 78 della Costituzione (si tratta di un l’articolo di carattere generale che indica in quali circostanze entrambe le Camere possono decidere di approvare una legge – JA).

Articolo. 2. All’articolo 3 della legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia vengono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al paragrafo1, comma 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“- il paziente è un adulto capace di intendere e volere, o un minore emancipato legalmente competente, o un altro minore soggetto a giudizio e ne è a conoscenza al momento della sua richiesta;”;

  1. b) al § 1, primo comma, al terzo trattino, sono inserite le parole “adulto o minore capace di intendere e volere” (in seguito capace – JA) tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. c) il paragrafo 1, paragrafo 1, è completato da un quarto trattino, che legge:

“- il paziente minore che è capace, si trova in una condizione medica di sofferenza fisica persistente e insopportabile e senza speranza, che non può essere alleviata e che porterà alla morte nel prossimo futuro, condizione non curabile causata da incidente o malattia; “;

  1. d) il paragrafo 2 è completato da un 7 ° comma, leggendo:

“7 ° se il paziente è minorenne capace, consultare anche uno psichiatra infantile e adolescenziale o uno psicologo e informarlo dei motivi di tale consulto.

Lo specialista consultato prende conoscenza della cartella clinica, visita il paziente, accerta che il minore sia giudicato capace e lo attesta per iscritto.

Il medico curante informa il paziente e i suoi rappresentanti legali dell’esito di questa consultazione.

Durante un colloquio con i legali rappresentanti del minore, il medico curante fornisce loro tutte le informazioni di cui al § 2, 1 °, e si accerta che siano d’accordo con la richiesta del minore malato. “;

  1. e) nella frase introduttiva del § 3, le parole “adulto o minore capace” sono inserite tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. f) al § 4, la frase “La richiesta del paziente deve essere scritta” è sostituita dalla seguente:

“La richiesta del paziente, nonché il consenso dei rappresentanti legali se il paziente è minorenne, deve essere effettuata per iscritto.”;

  1. g) è inserito un § 4/1, leggendo:

“§ 4/1. Dopo che il medico ha esaminato la richiesta del paziente, alle parti coinvolte viene offerta la possibilità di assistenza psicologica”.

Arte. 3. L’articolo 7, comma 4, 1 °, della stessa legge è integrato dalle parole “e, per quanto riguarda il paziente minore, se è giudicato capace”.

  • Dato a Bruxelles, il 28 febbraio 2014.

Commento

L’estensione della legge sull’eutanasia ai minori è un dato di fatto dal febbraio 2014. Tuttavia, ci sono molte differenze tra la legge del 2002 (adulti e minori capaci) e il testo approvato dalla riunione plenaria della Camera dei rappresentanti belga.

Anche in questo caso la legge presuppone un richiedente competente. Sebbene non sia prevista un’età minima, si afferma che si tratta di quel gruppo di minori che può essere considerato capace di giudicare la propria condizione e le cure proposte.

Le differenze in due parole:

  • il minore deve essere “cosciente”, quindi l’eutanasia non può essere richiesta sulla base di una direttiva anticipata sull’eutanasia. Quest’ultima è una richiesta legale in caso di coma irreversibile;
  • la richiesta può essere accolta solo se c’è una sofferenza fisica insopportabile. Ciò non significa solo che possono essere considerati solo disturbi di natura fisica (sono esclusi i problemi psichiatrici incurabili), ma solo quelle condizioni fisiche che si traducono in sofferenza fisica.
  • l’estensione della legge è limitata alle situazioni terminali (“decesso nel prevedibile futuro”);
  • Contrariamente alla legge per gli adulti, dove la consulenza indipendente di un medico è sufficiente in una situazione terminale di un minore, il medico deve sempre consultare uno psicologo infantile e dell’adolescenza o uno psicologo;
  • la procedura può svolgersi solo con il benestare dei legali rappresentanti del minore (genitori, tutore);
  • la richiesta di eutanasia deve essere presentata dal minore e dai suoi rappresentanti legali (genitori, tutore);
  • Deve essere possibile offrire ai parenti più prossimi (“parti coinvolte”) la possibilità di ricevere l’assistenza psicologica.

Johannes Agterberg

Fonti consultate: Sito ufficiale del governo belga e sito LEIF – Forum di Esperienza Fine-Vita