Paesi Bassi

olanda

Il governo renderà possibile per i bambini da 1 a 12 anni che soffrono in modo disperato e insopportabile. I medici hanno spinto per un tale accordo per anni perché nulla era stato formalmente regolamentato per questo gruppo

Il nuovo regolamento consente la “interruzione attiva della vita” per i bambini di età compresa tra 1 e 12 anni, per i quali i medici dicono che è “l’unica alternativa ragionevole” per rimuovere la sofferenza senza speranza e insopportabile. Secondo il Ministero della Salute, si tratta di “da cinque a dieci bambini” ogni anno. Soffrono di malattie incurabili o hanno gravi anomalie che potrebbero causarne la morte nel prossimo futuro.

Al momento, nulla è possibile per quel gruppo. I medici possono ricorrere solo alla sedazione palliativa, in cui cercano di alleviare il dolore dando un aiuto per dormire. Inoltre, i genitori possono scegliere di interrompere il farmaco o, nel caso estremo, smettere di dare cibo o bevande per accelerare il processo di morte.

Il ministro della Salute Kuipers ha dichiarato in estate che vuole anche rendere possibile una “fine-vita dignitoso” per questa fascia di età e ora sta seguendo la questione. Il ministro svilupperà ulteriormente lo schema nel prossimo periodo, che dovrebbe entrare in vigore quest’anno.

Obblighi di accuratezza

Con lo schema, Kuipers si basa sul protocollo che attualmente si applica alla interruzione della vita dei neonati di età inferiore a 1 anno. Questo regolamento afferma che l’interruzione della vita è consentita solo se i bambini soffrono in modo insopportabile e senza speranza, i genitori sono d’accordo e la procedura viene controllata in seguito. Inoltre, ci sono più cosiddetti criteri di accuratezza. Ad esempio, il medico deve anche parlare con il bambino stesso, se possibile, e non ci deve essere “alcun sospetto” che l’interruzione della vita sia contro la intendere e volere del bambino.

Il ministro non è quindi in linea con la legge sull’eutanasia che attualmente si applica ai bambini dai 12 anni in su. Secondo la legge, questo gruppo è capace di intendere e volere, ma questo non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Il fatto che sia stato scelto un regolamento e non un’estensione della legge ha anche a che fare con la sensibilità sociale della materia. I pediatri hanno precedentemente esortato il ministro Kuipers a optare per un “regolamento” e non per un cambiamento nella legge perché ciò polarizzerebbe il dibattito.

Inoltre, l’aggiornamento della legge attuale è politicamente sensibile. Un cambiamento nella legge incontrerebbe probabilmente l’opposizione del partito di coalizione ChristenUnie a causa della loro posizione di principio contro l’eutanasia. Il partito ha detto venerdì che non bloccherà in anticipo un regolamento per il gruppo per il quale “i farmaci antidolorifici e sedativi non funzionano più” causando ai bambini di “soffrire acutamente e morire a breve termine”.

Troppe poche possibilità

Negli ultimi anni, i medici hanno ripetutamente chiesto una soluzione per la fascia d’età. Nel 2019, la ricerca ha rilevato che l’84% dei medici era favorevole a porre fine alla vita in condizioni infernali. Sentivano di avere troppo poche opportunità per rimuovere la sofferenza e in alcuni casi vedevano la fine della vita come l’unica via d’uscita ragionevole.

Lo studio ha anche dimostrato che i genitori di bambini malati terminali avrebbero voluto avere l’opportunità di optare per l’interruzione attiva della vita. Guardavano con tristezza come non potevano fare nulla mentre i loro figli, a volte per giorni, erano in forte dolore o soffrivano di continue crisi epilettiche.

I critici temono che i medici saranno ancora riluttanti perché la interruzione della vita non è sancita dalla legge. Di conseguenza, l’atto è in linea di principio punibile. Questo reato sarà rimosso solo dopo che sarà stato successivamente controllato se tutti i requisiti di accuratezza siano stati soddisfatti. Ma secondo il ministero, questo sarà effettuato da una commissione speciale che valuta il caso, dopo di che il pubblico ministero lo esaminerà.

 

Fonte: De Volkskrant del 14 aprile 2023 – Voor kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos lijden is levensbeeindiging straks mogelijk

 

Traduzione Johannes Agterberg                15 aprile 2023

Introduzione

Recentemente il Ministro delle Salute, il Benessere e lo Sport ha confermato nel comunicato stampa del 14 aprile 2023 che entro l’anno sarà pubblicato il decreto che permetterà l’eutanasia e l’assistenza al suicidio (in seguito Assistenza per Morire – APM) di minori tra 1 e 12 anni rispettando rigorosi criteri di accuratezza.

Il testo integrale della comunicazione è il seguente.

14 aprile 2014 – Il governo sta lavorando a un programma di fine-vita per i bambini fino all’età di 12 anni che soffrono in modo insopportabile e disperato

L’attuale regolamento sull’interruzione tardiva della gravidanza (LZA) e il fine-vita di neonati (LP) sarà modificato ed esteso per includere lil fine-vita di bambini di età compresa tra 1 e 12 anni. Si tratta di un piccolo gruppo di bambini con malattie incurabili che soffrono in modo disperato e insopportabile, per i quali le cure disponibili comprese quelle palliative non sono sufficienti ad alleviare le loro sofferenze e si prevede la morte nel prossimo futuro. La cessazione della vita è l’unica alternativa ragionevole per quel gruppo per porre fine alla sofferenza disperata e insopportabile. Ogni anno si tratta di 5 a 10 bambini.

Questo è ciò che scrive il ministro Kuipers per la salute, il benessere e lo sport nella risposta del governo riguardo la valutazione e aggiornamento del regolamento LZA/LP in data 27 giugno 2022 che è stata inviata alla Camera dei rappresentanti. Detta valutazione è stata effettuata da una Commissione incaricata ad hoc che ha pubblicata il rapporto di ricerca effettuata da componenti dell’Ordine di Medici Pediatri e ricercatori dell’Università di Amsterdam, Groningen e Rotterdam con il titolo “Casi di studio fine-vita di bambini tra 1 e 12 anni” che è stato precedentemente inviato alla Camera dei rappresentanti, e fornisce un quadro del gruppo di bambini a cui questo regolamento potrebbe eventualmente applicarsi.

La valutazione mostra che il sistema LZA/LP non funziona ancora bene. I medici si sentono riluttanti a eseguire l’interruzione tardiva della gravidanza o l’interruzione della vita di neonati. Il governo ha quindi deciso di modificare l’attuale regolamento LZA/LP, in linea con le raccomandazioni della Commissione al fine di eliminare il più possibile questa riluttanza e di far funzionare meglio il regime nella pratica. Il regime sarà inoltre esteso per includere il fine-vita nei bambini di età compresa tra 1 e 12 anni (L1-12).

Ministro Kuipers: “Questo è un argomento molto complesso che affronta situazioni molto angoscianti. Situazioni che non auguro a nessuno. Sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, siamo giunti a una soluzione con la quale possiamo aiutare questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro terapisti”.

La procedura

I medici devono segnalare i casi di LZA o LP alla Commissione Centrale di Esperti LZA/LP. Sulla base dei criteri di accuratezza stabiliti dal regolamento LZA/LP, valuta se il medico ha rispettato detti criteri e trasmette il suo parere al pubblico ministero. Il pubblico ministero attribuisce peso al parere della Commissione nel decidere se avviare o meno un’indagine ed eventualmente esercitare l’azione penale. Al fine di eliminare la riluttanza vissuta dai medici a eseguire l’applicazione dell’APM in questi casi e quindi segnalare un caso di LZA o LP e possibilmente anche un L1-12, il governo vuole cambiare la procedura: ci sarà una Commissione unica di controllo sia per LZA / LP che per L1-12 (bambini di età da 1 a 12 anni). L’esperienza dei membri della commissione deve adattarsi bene sia ai problemi di LZA che ai problemi di LP e L1-12, nonché al ruolo della Commissione in relazione alla valutazione penale da parte del pubblico ministero. La Commissione invia il suo parere di ogni caso, senza il fascicolo medico sottostante, al pubblico ministero. In linea di principio, quindi, il pubblico ministero basa la sua decisione unicamente sul parere della Commissione.

L1-12

Il regolamento riveduto non stabilisce distinti criteri di accuratezza per il fine-vita di bambini di età compresa tra 1 e 12 anni. Alla professione medica viene chiesto di formulare detti requisiti sulla base di studi di casi particolari e di ulteriori sviluppi della medicina. Ciò significa che un medico deve giungere alla conclusione, sulla base della comprensione medica prevalente, che l’interruzione della vita è l’unica alternativa ragionevole per rimuovere la sofferenza senza speranza e insopportabile.

Informazione

Inoltre, è molto importante un programma ben funzionante riguardo informazioni per i genitori, i medici e al bambino e che si presti attenzione alla formazione e al sostegno dei medici se vogliono porre fine alla loro vita nel caso estremo. Il governo assicura che vengano fornite informazioni adeguate insieme ai gruppi professionali e al Centro di conoscenza per le cure palliative dei bambini. Un impulso sarà dato anche al Centro di supporto dei medici per i bambini di fine vita, che è ospitato presso il Centro di conoscenza per le cure palliative dei bambini. I medici possono andare qui per consigli e supporto (anche in anticipo).

Il governo si aspetta che tutti i cambiamenti e le restrizioni faranno funzionare meglio la procedura nella pratica. La revisione del regime è ora in fase di ulteriore sviluppo. Si prevede che il programma possa essere pubblicato quest’anno. Una valutazione del nuovo regime avrà luogo entro pochi anni dalla sua entrata in vigore.

I Paesi Bassi saranno il terzo paese dopo Belgio e Colombia dove è stata legalizzata l’APM per minori nel 2018 (Resolucion n. 825 del Ministero della Salud del 3 marzo 2018, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale colombiana n. T544 del 26 agosto 2017)

La situazione dell’APM in Europa

Dopo la comunicazione del Ministro articoli sono apparsi sui tanti giornali italiani purtroppo con un certo pressapochismo, salvo qualche eccezione.

È necessario chiarire la situazione dei paesi europei dove è legalizzata l’APM che è la seguente:

  • In Olanda, Lussemburgo e Spagna sono consentite l’eutanasia e l’assistenza al suicidio:
  • In Belgio solo l’eutanasia:
  • In Svizzera, Germania, Austria e Italia solo l’assistenza al suicidio,

In Francia sarà presentata una proposta di legge entro la fine del 2023. In Portogallo è stata approvata per tre volte con larga maggioranza la legge che disciplina l’APM ma il Presidente della Repubblica rifiuta di firmarla. Nell’Inghilterra la Camera Alta (House of Lords) ha iniziato la discussione preliminare.

Ormai più della metà della popolazione dell’Unione Europea vive in un paese dove è possibile l’accesso all’APM.

Le affermazione dei giornali – un analisi

Un osservazione generale. Sul Eco di Bergamo nell’articolo del 15 aprile 2023 Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Academia per la vita (Paglia?? ) afferma “E’ una follia. È una legge così progressista che ci porta indietro di oltre duemila anni, ai tempi di Sparta dove i bambini sani venivano uccisi”. Non voglio entrare nel merito di quanto detto ma ritengo che un prelato di altissimo livello come Paglia dovrebbe informarsi bene prima di fare commenti, anche se esiste il sospetto che la conosce benissimo. Ormai il vertice della Chiesa cattolica ha capito che la legislazione dell’APM nell’EU, e non solo, è un processo inarrestabile. Anziché limitarsi per la difesa della vita all’ideologia cattolica, che va rispettata da tutti, usano argomenti che non trovano nessun riferimento nella realtà. Anzi avranno l’effetto di un boomerang. Poi gli olandesi non faranno altro che alzare le spalle.

Ma entriamo nei dettagli:

  • L’Eco di Bergamo: Nell’articolo del 15 marzo a pagina 4, terza colonna, Già qualche anno fa la legge sul suicidio assistito era stata estesa anche a quelle persone che ritenevano di aver vissuto abbastanza, anche se sane, facendo saltare perfino la questione della insopportabilità del dolore e garantendo in pratica la libertà della scelta di suicidarsi. FALSO: Non esiste nessuna legge che consento l’APM a suddetta categoria di persone.

Il giornalista continua (con l’APM per minori) “si sbaraglia tutta la dottrina scientifica ed etica delle cure palliative e dell’attenzione ai vulnerabili”. FALSO. Non ha letto bene la comunicazione del Ministro che ha scritto che si tratta di bambini gravemente malati dove le cure disponibili incluse le cure palliative non sono efficaci per lenire il dolore.

  • Sempre l’Eco di Bergamo, articolo del 17 marzo 2023 – pagina 1 e 5, che ha intervistato Paglia. Afferma “Qui il punto. La medicina deve prendere cura sempre anche quando non è possibile guarire”. Con tutto il rispetto per il punto di visto cattolico/conservatore questa affermazione è TENDENZIOSA. Sarebbe opportuno che Paglia si recasse in Olanda per informarsi bene, come ho fatto io, e parlare con i genitori, specialisti palliativi, psicologi ed altri coinvolti nelle cure di bimbi malati con sofferenze insopportabili, per rendersi conto dell’empatia e la compassione intorno al bambino e conseguentemente della reale situazione. Al suo ritorno può tranquillizzare Papa Francesco riguardo l’assenza di cure adeguate agli scarti e malati abbandonati, come lui spesso sostiene. In Olanda sono tutti curati con empatia e compassione, nessuno escluso. Spero che il clero smetta di diffondere opinioni o notizie senza il necessario approfondimento. L’intervista finisce con “La legge olandese affonda in una padronale della vita, smaschera la pietas con l’onnipotenza e risponde alla logica di scartare i più fragili”. FALSO Come già scritto precedentemente nulla è vero di quanto affermato da Paglia. Confondo “la concezione padronale della vita” con l’autodeterminazione e la libertà di scegliere del malato. In Olanda non è un prete cattolico, né un pastore protestante né un medico che decide se il paziente soffre insopportabilmente. di proseguire con le cure anche rischiando l’accanimento, ma il paziente che lo stabilisce, anche se si tratta di un bambino purché sia in grado di valutare la sua situazione clinica.
  • Dagospia – 15 aprile 2023 -. Informazione errata. In Belgio è vietata l’assistenza al suicidio.
  • Il Giornale– 15 aprile 2023 -Informazione incompleta, anche in Austria è legalizzata l’assistenza al suicidio mentre in Belgio è vietata l’assistenza al suicidio. In Svezia l’APM è vietata, in questo caso il giornalista si è confuso con la possibilità di interrompere e rifiutare le cure mediche.

L’informazione sulla Francia è CONFUSA. Nel 2005 è stata approvata la legge Lionetti che prevede il rifiuto di cure mediche che il paziente considera come accanimento terapeutico. Sono introdotte le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) però non vincolanti per il medico. Nel 2016 è stata approvata la legge Claeys-Lionetti che rende vincolante per il medico le DAT, introduce la sedazione profonda permanente e riconferma il diritto di rifiutare le cure mediche anche se ciò comportasse la morte del malato compreso il rifiuto di mangiare e bere, fino a quell’anno considerato come trattamento medico.

  • La Verità – 15 aprile 2023-. Pagina 18 “In Olanda eutanasia……”. Alla fine dell’articolo il giornalista scrive” Esattamente come c’è il timore che una simile novità possa aprire tragici spiragli con il dilagare della “morte dolce”. Qui siamo alla solita teoria del rischio del piano inclinato che non trova nessun riscontro nella realtà, infatti non esiste. Come non esiste la certezza al 100% che nessun abuso si possa verificare ma non deve essere una ragione per non legiferare. Analizzando i casi di APM per malati psichiatrici di minori e giovani non c’è nessun timore che tragici spiragli di dilagamento si possono verificare vista la scrupolosità e la prudenza dei medici psichiatri. In nessun caso si trattava di una semplice depressione ma casi complessi curati adeguatamente per anni senza risultato e in presenza di più di un tentativo di suicidio. Il giornalista prosegue con “Come nel 2019, sempre in Olanda per Noa Pothoven, lasciatesi morire a soli 17 anni in una clinica per problemi, appunto, di depressione”. Qui siamo al tragico-comico. Il giornalista ha copiato una notizia apparsa nel giornale inglese Guardian, notizia inesatta a causa di un errore di traduzione dall’olandese. Noa era in cura da anni per molteplici problemi psichiatrici come descritto lucidamente nel suo libro e spiegato in un’intervista televisiva. Non poteva più affrontare altri trattamenti o ricoveri e ha deciso di morire volontariamente smettendo di mangiare e bere in un modo meno traumatico e più dignitoso del salto dal decimo piano di un edificio. È stata assistita da un equipe di medici che l’hanno curata anche con cure palliative. Osservo che secondo il Codice civile olandese, libro 7, articolo 448, i minori di 16 e 17 anni possono decidere autonomamente, anche senza il consenso dei genitori, sulla loro condizione di salute e quindi di rifiutare o meno un trattamento medico, come fatto da Noa.
  • Libero. Articolo del 15 aprile 2014. Informazione incompleta. L’eutanasia e l’assistenza è legalizzata anche in Spagna, la sola assistenza al suicidio anche in Germania, in Austria e in Italia.
  • Radiowow.com – 16 aprile 2023, La Stampa -15 aprile 2023. Informazione incorretta. L’eutanasia in Olanda è legalmente possibile dal 1987 dopo la sentenza della Corte Suprema, rispettando rigidi criteri di accuratezza poi ripresi nella legge del 2002. I medici dovevano allora inviare le segnalazioni al Pubblico Ministero, criterio all’inizio non sempre seguito visto l’insicurezza giuridica in assenza di una legge.
  • Il Tempo – 15 aprile 2023 -. Informazione incompleta. L’eutanasia di minori è consentita anche in Colombia dal 2018.

Spero di aver dato un contributo riguardo una corretta informazione su un tema così delicato.

 

Johannes Agterberg                                                         6 maggio 2023

STORIA DELLA FINE-VITA VOLONTARIO DI UNA MALATA PSICHIATRICA

Annamaria (non è il suo vero nome) è alle prese con gravi problemi psichiatrici da quando aveva 11 anni, ora ne ha 35. Quasi ogni anno è stata ricoverata in una clinica. Spesso in modo forzato. E innumerevoli volte ha cercato di togliersi la vita. Recentemente, è stata sottoposta a eutanasia. “Penso che sia un onore poter andare.”

Nello spazioso appartamento di Annamaria, pieno di fiori, nell’Olanda meridionale, il bollitore ribolle – “tutte le persone che mi visitano professionalmente vogliono sempre il tè”. “Abbastanza strano. Le persone che prima mi evitavano alle feste perché pensassero che fossi matta, ora vengono a dirmi addio”. Annamaria siede su una sedia a rotelle. È di nuovo abbastanza mobile. “Sono stato su questa sedia per un po’ ‘perché le mie gambe hanno improvvisamente smesso di funzionare”.

RICORDO

Annamaria riceverà l’eutanasia fra una settimana e vorrebbe raccontare la sua storia prima di quel momento. “Come ricordo per i miei genitori. Ma anche perché gli altri possano leggere così la mia vita non passi inosservata”. La vita di Annamaria è una serie di psicosi, ricoveri, cellule di isolamento, farmaci e disperazione. “Già nell’ultima classe della scuola elementare, ho già sentito voci e visto cose che gli altri bambini della mia classe non hanno visto.” Inizialmente, la diagnosi era borderline. Oggi, la malattia di Annamaria è chiamata schizofrenia con tratti paranoidi.

Quando le cose andavano male nel primo anno della scuola media, dopo che Annamaria a 13 anni si taglia le vene del braccio, è stata indirizzata, dopo un’analisi del quoziente di intelligenza, verso un programma speciale in modo che sia a scuola tutto il giorno e possa essere monitorata da vicino. I suoi genitori non avevano più l’energia per seguire la figlia perché hanno trascorso tutto il loro tempo con una figlia fortemente dipendente e aggressiva.

Ed è qui che le cose vanno davvero male. “Ho dovuto imparare a guardare l’orologio lì. Questo mi ha reso molto arrabbiata e ribelle”. Il medico di famiglia interviene e la indirizza all’ambulatorio di psichiatria infantile e adolescenziale del Sophia Children’s Hospital di Rotterdam. Lì ottiene tutti i tipi di esami e i iniziano i primi esperimenti per scoprire quale farmaco la aiuterebbe meglio. Laconico “E quella medicina o terapia non c’è ancora. Non funzionava niente”.

RUMORE

Quando Annamaria è psicotica, sente delle voci che le dicono di distruggersi. Lo prende molto alla lettera nella sua illusione. Ha tentato diverse volte di suicidarsi. Saltò davanti alla metropolitana e vagò stordita sull’autostrada. “È un miracolo che io sia ancora qui.” Dice che una volta è andata in arresto cardiaco mentre riceveva la terapia di elettroshock. “Sono sopravvissuta a tutto finora. Questo mi preoccupa. Immaginate che anche l’eutanasia fallisca. Ho degli incubi su questo”.

Cosa succede quando le cose vanno male nella sua testa. “Quando divento psicotica, non vedo più la realtà. Nella mia testa è un rumore enorme. Ci sono grida che devo morire. Sbatterò la testa contro un muro. O come l’altro giorno, colpendomi la testa con un martello. Perdo ogni controllo”.

Nonostante l’enorme lista di farmaci che prende, le psicosi irrompono regolarmente. E questo significa polizia, ambulanze, andare al reparto di terapia intensiva di un ospedale e poi un ricovero volontario o forzato in una clinica psichiatrica. E poi finisce regolarmente in una cella di isolamento. Ogni volta un’esperienza traumatica. “Ho visto tutte le istituzioni di cure psichiatriche nei sud dei Paesi Bassi negli ultimi vent’anni”.

Trova deludente l’aiuto che ha ricevuto in tutte le cliniche. “Spesso non mi sentivo preso sul serio.” E spesso si sentiva insicura. Annamaria è stata violentata due volte mentre si trovava in un ambiente protetto. “Ho presentato una denuncia entrambe le volte, ma non è arrivato a nulla. Entrambi i casi sono stati archiviati. Secondo me, la polizia non mi ha mai preso sul serio perché sono una paziente psichiatrica”. (N.B. è la sua opinione, per avere un’informazione completa sarebbe opportuno conoscere i singoli casi in dettaglio).

Quando Annamaria finisce su una sedia a rotelle nel 2014, pensa che basta così. Contatta il Centro Esperienza Eutanasia e presenta la richiesta di eutanasia. “Abbiamo avuto conversazioni periodiche fino al 2016. In quei due anni ho fatto molti esercizi e ho avuto una dieta che mi ha fatto perdere peso e recuperare la forza nelle gambe. Quando sono stato in grado di camminare di nuovo, ho sospeso la mia richiesta di eutanasia”.

ADDIO

A causa del coronavirus, ha avuto un’enorme ricaduta. “La possibilità di fare sport si è interrotta perché le palestre e le piscine sono state chiuse. Ed è stata proprio detta possibilità che mi ha tenuto fuori dalla clinica. E anche se ho ricevuto la terapia di elettroshock e ho preso un sacco di farmaci per il sonno e tranquillanti, ho ancora avuto nuovamente gli psicosi.”

Fu sua madre a dire dopo l’ennesimo tentativo di suicidio che avrebbe preferito che Annamaria dicesse addio alla vita in un modo dignitoso piuttosto che in un modo in cui si sarebbe fatta molto male e forse coinvolgendo anche altri. “E ha anche detto che avrebbe alleviato il dolore dei miei genitori se avessimo potuto dirci addio prima della mia morte tenendosi le mani”. Annamaria contatta quindi nuovamente il Centro. Perché anche lei stessa voleva finire con “il rumore nella sua testa”. “Non c’è vita possibile con una testa così. Mi sto distruggendo. Dopo ogni psicosi, qualcosa si rompe nel mio cervello. Sta diventando sempre più difficile per me concentrarmi”.

Dice che dorme male. E ha poca energia. I suoi genitori vivono nelle vicinanze e insieme bevono un caffè ogni giorno quando si sveglia alla fine della mattinata. Due volte alla settimana un volontario porta al passaggio Annamaria e il suo cane Mira. “I miei genitori hanno ottenuto un sussidio speciale”. È principalmente la famiglia che vede. “Non ho amici. Solo la famiglia e qualche volta un conoscente viene a trovarmi”.

Quando impacchetta le sue cose per andarsene, Annamaria tiene in mano una cartella di plastica con fogli A4 stampati. “Qui, una lettera d’addio e storie che ho scritto negli ultimi anni per chiarire cosa sta succedendo nella mia testa. Quando si leggerà si capisce che lo volevo fare da molto tempo”. Le otto pagine chiariscono perché la trentacinquenne se n’è andata. Non era più possibile. Sa che mancherà ai genitori. Ma l’idea che le cose si calmeranno finalmente nella sua testa supera quel senso di tristezza. “Non voglio glorificare l’eutanasia, ma sono contento di poter andare. È fuori questione”.

Traduzione: Johannes Agterberg  12 gennaio 2023

Fonte: Newsletter Expertisecentrum Euthanasia

Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale.

 

Nel 2017, la Cooperativa Ultima Volontà (Coöperatie Laatste Wil in seguito CLW) ha individuato una polvere chimica chiamata mezzo X che consentirebbe avvelenarsi causando una morte umana e dignitosa. La CLW ha iniziato la preparazione per la sua distribuzione esclusivamente ai soci. Prima della distribuzione è intervenuto il Procuratore Generale che ha vietato la distribuzione e arrestato il Presidente della CLW, poi rilasciato.

In seguito ad un patto con l’industria chimica, il mezzo X non viene più venduta a privati. Per i dettagli vedi in seguito.

Da allora la sostanza è stata commercializzata clandestinamente ed è probabilmente in possesso di migliaia di olandesi. Più tardi si è scoperto che c’erano dubbi su quanto fosse indolore una morte utilizzando il mezzo X.

Nello stesso periodo è stato presentato una proposta parlamentare di legge*) che dovrebbe rendere possibile per le persone oltre 75 anni, che considerano la loro vita compiuta, anche definita “la stanchezza di vivere”, di ottenere un farmaco letale, rispettando certi requisiti. La proposta finora non è stata discu sso dal Parlamento. Per costringere lo Stato di rispettare l’autodeterminazione dei cittadini la CLW e 29 privati (in seguito i querelanti) hanno intentato una causa contro lo Stato olandese.

 

Il caso riguarda la questione se lo Stato abbia agito, e agisca, illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto di suicidio assistito – che è incluso nell’articolo 294 capoverso 2 del Codice penale (di seguito: CP). I querelanti ritengono che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU) derivi (tra le altre cose) dal diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita. Secondo loro, ogni persona ha il diritto fondamentale di disporre volontariamente e deliberatamente del momento e del modo in cui pone fine alla propria vita. Secondo i querelanti, lo Stato lo rende impossibile criminalizzando il suicidio assistito, limitando l’accesso a un “farmaco di fine-vita” sicuro e perseguendo e criminalizzando terzi che forniscono assistenza al suicidio assistito.

 

CLW è un’associazione cooperativa fondata nel 2013 con oltre 24.000 membri. Il suo scopo è quello di consentire ai suoi membri di porre fine alla propria vita sotto il proprio controllo nell’ambito dei quadri giuridici e di promuovere il dibattito al riguardo. Secondo CLW, una fine della vita sotto il proprio controllo significa in primo luogo che qualcuno decide da solo quando e come morire, senza l’assistenza da parte di terzi. CLW chiama questo il “percorso autonomo”. CLW si concentra sul rendere disponibile questo percorso. CLW si sforza di ottenere mezzi sicuri, umani e legali disponibili per realizzare un fine-vita autonomo (di seguito: mezzi di fine-vita).

 

Nei Paesi Bassi, il suicidio non è punibile. Assistere al suicidio o fornire mezzi per farlo è punibile. Un’eccezione a questo disposizione si applica – come verrà discusso di seguito – al suicidio assistito da un medico a causa della sofferenza grave e senza speranza a causa di un’affezione di origine medica di una persona che cerca aiuto per una causa medica, secondo le disposizioni e le linee guida applicabili.

 

La disponibilità gratuita dei mezzi per il fine-vita è limitata dallo Stato. Ad esempio, il possesso o l’importazione del farmaco pentobarbitale è punibile secondo la legge sull’oppio e il possesso o l’importazione del farmaco tiopental secondo la legge sui medicinali.

 

Oltre a queste criminalizzazioni, lo Stato cerca attivamente di combattere la libera disponibilità di mezzi di fine-vita. Nel 2019, lo Stato ha introdotto il “Codice di segnalazione dei rischi di suicidio con l’aiuto di sostanze chimiche” in collaborazione con (tra gli altri) il Consiglio di Commercio al Dettaglio, l’Associazione dei commercianti di prodotti chimici e l’Associazione dell’industria chimica olandese. In esso, lo Stato ha stipulato accordi sull’autoregolamentazione, in base ai quali i firmatari si sono impegnati a non fornire più ai privati sostanze chimiche che possono servire come mezzi che causano il fine-vita.

 

Nella controversia i querelanti sostengono che il giudice (per quanto possibile) ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza:

primario

dichiara che:

  1. il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;
  2. anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita autonomo hanno diritto alla protezione sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU e che tale protezione può configurarsi sia come qualità in termini di protezione dell’interessato stesso, ma anche come derivato;

III. il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata, nonché il diritto di coloro che sono disposti a fornire assistenza volontariamente;

  1. il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano, e quindi mina di fatto il diritto all’autodeterminazione;
  2. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto esistente di suicidio assistito;
  3. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti di tutti coloro per i quali la CLW si oppone nel presente procedimento sulla base dell’articolo 305bis libro 3 del Codice civile **).

sussidiario

VII. prendere una decisione tale che il tribunale come buona giustizia presumerà di essere, per quanto possibile, in linea con quanto stabilito nella citazione e in altro modo dagli querelanti e dalle persone ivi richieste;

 

Dopo un ampio analisi della e il confronto con la giurisprudenza olandese e le sentenze del CEDU in materia, il tribunale ha deciso come segue

  1. dichiara i co-querelanti (querelanti di indicati ai numeri tra 2 e 30) irricevibili nelle loro richieste;
  2. dichiara la CLW irricevibile nelle domande di cui ai sensi di I, II, III e IV;
  3. respinge le argomentazioni di cui ai punti V, VI e VII;

 

La traduzione integrale della sentenza è consultabile sul sito www.finevitavolontario.it sotto il titolo “Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale”.

 

Nel comunicato stampa la CLW osserva che la Corte non ha preso lo spazio che avrebbe potuto e potuto occupare sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). I Paesi Bassi non stanno seguendo le orme della Germania e dell’Austria, dove è possibile morire in modo umano e autodiretto con l’aiuto volontario dei propri cari.

La considerazione giuridica al paragrafo “5.15 La Corte precisa, anzitutto, che dalla giurisprudenza della CEDU sopra esposta risulta che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni persona ha il diritto di decidere come e in quale momento porre fine alla propria vita, purché tale persona sia in grado di determinare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza”, colpisce particolarmente come sintesi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: “La Corte afferma innanzitutto che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sopra presentata risulta che ogni individuo ha il diritto di decidere, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, come e a che ora porre fine alla sua vita,  a condizione che tale persona sia libera di determinare la propria volontà e di agire di conseguenza».

La Corte non si spinge molto oltre. Il giudice sceglie deliberatamente di interpretare la giurisprudenza della Corte EDU nel minor modo possibile e di non offrire alcuna ulteriore protezione. In Germania e in Austria questo è stato fatto.

Tuttavia, la corte riconosce che la Legge del 2002 sul “Controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (WTL)” non è aperta a tutti. Ciò significa che le persone “possono cadere tra la banchina e la nave”. Seguire l’articolo 8 della CEDU e riconoscere il diritto all’autodeterminazione fino alla propria fine vita, ma poi non voler fare nulla al riguardo è codardo, crudele e disumano. I parenti che erano presenti a una morte auto-scelta saranno quindi ancora trattati come criminali e rinchiusi.

La Corte ha perso un’importante opportunità per riconnettersi con la realtà di oggi. Il divieto di suicidio assistito, una legge del 1886, rimane la norma.

 

L’Associazione per il Fine-Vita Volontario olandese (NVVE) ha dichiarato che è delusa dalla sentenza. Questo mantiene la situazione in cui il governo nega ai suoi cittadini il diritto di morire con dignità sotto il proprio controllo. Il suicidio assistito rimane punibile per le persone che non sono ammissibili per l’eutanasia. Inoltre, non hanno accesso ai mezzi per consentire una morte dignitosa. Perché le persone devono morire in modo terribile? E perché ci basiamo su una legislazione obsoleta, fatta quando la fine della vita auto-scelta era ancora “peccaminosa”? Nel frattempo, la Germania e l’Austria ci stanno raggiungendo quando si tratta di consentire il suicidio assistito – a determinate condizioni.

Molte persone pensano che il divieto di suicidio assistito sia lì per impedire alle persone di incitare altri a suicidarsi, ma la paura di abusi non è la ragione per cui il suicidio assistito è proibito. L’incitamento al suicidio è già proibito da un altro articolo della legge, e uccidere una persona è molto diverso dal fornire assistenza al suicidio.

 

Le due associazioni continuano a lottare per questo: Un fine-vita dignitoso che dovrebbe essere disponibile per tutti. La CLW sta studiando la sentenza e ha deciso di appellarsi.

 

Il dibattito sul tema vita compiuta continua nella società civile. Un recente sondaggio ha dimostrato che oltre 60% dei cittadini è a favore di mettere a disposizione un mezzo letale a chi che considera la sua vita compiuta se la persona rispondesse a certi requisiti. Considerando l’attuale alleanza di governo non si prevede una discussione della proposta di legge in questa legislazione, tesi confermata dagli “addetti ai lavori”.

 

Johannes Agterberg                                                                                                                              23 dicembre 2022

 

Fonti: Comunicati stampa della CLW e dell’NVVE e il “De Volkskrant” del 14 dicembre 2022

 

*) Per maggiore informazione del contenuto della proposta di legge si consulta la pubblicazione “Libertà di decedere il fine-vita volontaria in Olanda – capitolo 11 paragrafo 1” edita dalla NewPress Edizioni S.r.l., Lomazzo (CO)

 

**) Articolo 305 bis terzo libro Codice civile

1 Una fondazione o un’associazione avente piena capacità giuridica può intentare un’azione per la tutela di interessi analoghi di altre persone nella misura in cui rappresenta tali interessi conformemente al proprio statuto.

2 Una persona giuridica di cui al capoverso 1 è irricevibile se, date le circostanze, non ha tentato sufficientemente di ottenere la domanda consultando il convenuto. Un termine di due settimane dal ricevimento da parte del convenuto di una richiesta di consultazione, che indichi la richiesta, è in ogni caso sufficiente a tal fine.

(3) L’azione di cui al paragrafo 1 può essere diretta a ordinare al convenuto di pubblicare o far pubblicare la sentenza secondo modalità stabilite dal giudice e a spese della parte o delle parti designate dal giudice. Non può chiedere un risarcimento in contanti.

4 Un comportamento non può costituire il fondamento di un’azione di cui al capoverso 1, se la persona lesa vi si oppone.

5 Una decisione non produce effetti nei confronti di una persona il cui interesse è tutelato e che essa escluda che la decisione produca effetti nei suoi confronti, a meno che la natura della decisione non consenta che la sua efficacia non possa essere esclusa solo nei confronti di tale persona.

 

Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale.

 

Autorità giudiziario L’Aia

Data della sentenza                                                              14-12-2022

Data pubblicazione                                                               14-12-2022

Numero di causa                                                                   C-09-611015-HA ZA 21-395

Aree del diritto                                                                     Diritto civile

Caratteristiche speciali                                                         Caso di Prima istanza – multiplo

Indicazione del contenuto.   L’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale. Nessun conflitto con l’articolo 8 della CEDU.

 

Disponibile su sito                                                                Rechtspraak.nl https://linkeddata.overheid.nl/documento/ECLI:NL:2022:13394

 

Sentenza

Giudizio del

TRIBUNALE DISTRETTUALE DELL’AIA

Sentenza del 14 dicembre 2022

nel caso di

  1. ASSOCIAZIONE COOPERATIVA ULTIMA VOLONTÀ U.A., Zutphen,
  2. [querelante 2] al [luogo 1],
  3. [querelante 3] al [luogo 2],
  4. [querelante 4] al [posto 3],
  5. [querelante 5] al [posto 4], comune [comune 1],
  6. [querelante 6] al [posto 5],
  7. [querelante 7] al [posto 6],
  8. [querelante 8] in [luogo 7], comune [comune 2],
  9. [querelante 9] al [posto 8],
  10. [querelante 10] in [luogo 9], comune [comune 3],
  11. [querelante 11] in [luogo 10], comune [comune 4],
  12. [querelante 12] al [posto 11],
  13. [querelante 13] in [luogo 12], comune [comune 5],
  14. [querelante 14] al [posto 13],
  15. [querelante 15] al [posto 14],
  16. [querelante 16] in [luogo 15], comune [comune 6],
  17. [querelante 17] in [luogo 16],
  18. [querelante 18] in [luogo 17],
  19. [querelante 19] in [luogo 18],
  20. [querelante 20] in [luogo 19], comune [comune 7],
  21. [querelante 21] al [posto 20],
  22. [querelante 22] al [posto 21],
  23. [querelante 23] al ‘ [posto 22],
  24. [querelante 24] al [posto 23],
  25. [querelante 25] al [posto 24],
  26. [querelante 26] al [posto 25],
  27. [querelante 27] al [posto 2],
  28. [querelante 28] in [luogo 26], comune [comune 8],
  29. [querelante 29] al [posto 27],
  30. [querelante 30] al [posto 28],

Querelanti

avvocato M.M.N.C. Schellekens e J.T.E. Vis in Amsterdam,

contro

LO STATO DEI PAESI BASSI (MINISTERO DEGLI AFFARI GENERALI, MINISTERO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT) all’Aia,

Imputato

l’avvocato W.I. Wisman e V.R. Koppe all’Aia.

I querelanti sono di seguito denominati separatamente “CLW” e “co-querelanti”. Il convenuto è in seguito denominato “lo Stato”.

 

1          Introduzione

1.1.

Questo caso riguarda la questione se lo Stato abbia agito illegalmente nei confronti dei querelanti e agisca applicando pienamente il divieto di suicidio assistito – che è incluso nell’articolo 294 capoverso 2 del Codice penale (di seguito: CP). I querelanti ritengono che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU) derivi (tra le altre cose) dal diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita. Secondo loro, ogni persona ha il diritto fondamentale di disporre volontariamente e deliberatamente della questione se, il momento e il modo in cui pone fine alla propria vita. Secondo i querelanti, lo Stato lo rende impossibile criminalizzando il suicidio assistito, limitando l’accesso a un “farmaco di fine-vita” sicuro e perseguendo e criminalizzando terzi che forniscono assistenza al suicidio assistito.

1.2.

La struttura di questo verdetto è la seguente. Dopo che il giudice avrà fornito una breve panoramica dello svolgimento del procedimento di cui al paragrafo 2, la sezione 3 presenterà i fatti rilevanti per la valutazione del presente caso. Il giudice descriverà quindi brevemente al paragrafo 4 quali posizioni hanno assunto le parti. Successivamente, al paragrafo 5, il giudice valuta le domande dei querelanti e constata che lo Stato non agisce illegalmente, cosicché le domande devono essere respinte. Tale decisione figura poi al paragrafo 6.

 

2          La procedura

2.1.

La presente sentenza fa seguito a due precedenti sentenze provvisorie del 22 giugno 2022 e del 24 agosto 2022. In tali sentenze provvisorie, il giudice ha dichiarato che la CLW è ricevibile nell’ambito dell’azione collettiva da essa proposta. Il tribunale ha anche designato CLW come “rappresentante esclusivo” e ha preso decisioni su una serie di punti formali. Dopo la sentenza provvisoria del 24 agosto 2022, CLW ha presentato al tribunale un altro “atto di produzione che modifica anche la domanda”.

2.2.

L’udienza del caso si è svolta il 10 ottobre 2022. Le parti hanno esposto le loro posizioni sulla base di note di conversazione, che hanno consegnato al giudice. Il cancelliere ha preso nota di quanto affermato dalle parti durante l’udienza. Tali note sono state aggiunte al fascicolo giudiziario.

2.3.

Infine, è stato deciso che oggi verrà pronunciata una sentenza.

 

3          I fatti

3.1.

CLW è un’associazione cooperativa fondata nel 2013 con oltre 24.000 membri. Il suo scopo è quello di consentire ai suoi membri di porre fine alla propria vita sotto il proprio controllo nell’ambito dei quadri giuridici e di promuovere il dibattito al riguardo. Secondo CLW, una fine della vita sotto il proprio controllo significa in primo luogo che qualcuno decide da solo quando e come morire, senza l’assistenza da parte di terzi. CLW chiama questo il “percorso autonomo”. CLW si concentra sul rendere disponibile questo percorso. CLW si sforza di ottenere mezzi sicuri, umani e legali disponibili per realizzare un fine-vita autonomo (di seguito: mezzi di fine-vita).

3.2.

Nei Paesi Bassi, il suicidio non è punibile. Assistere al suicidio o fornire mezzi per farlo è punibile. Un’eccezione a questo disposizione si applica – come verrà discusso di seguito – al suicidio assistito da un medico a causa della sofferenza grave e senza speranza a causa di un’affezione di origine medica di una persona che cerca aiuto per una causa medica, secondo le disposizioni e le linee guida applicabili.

3.3.

La disponibilità gratuita dei mezzi a fine-vita è limitata dallo Stato. Ad esempio, il possesso o l’importazione del farmaco pentobarbitale è punibile secondo la legge sull’oppio e il possesso o l’importazione del farmaco tiopental secondo la legge sui medicinali.

3.4.

Oltre a queste criminalizzazioni, lo Stato cerca attivamente di combattere la libera disponibilità di mezzi di fine-vita. Nel 2019, lo Stato ha introdotto il “Codice di segnalazione dei rischi di suicidio con l’aiuto di sostanze chimiche” con (tra gli altri) il Consiglio di Commercio al Dettaglio, l’Associazione dei commercianti di mezzii chimici e l’Associazione dell’industria chimica olandese. In esso, lo Stato ha stipulato accordi sull’autoregolamentazione, in base ai quali i firmatari si sono impegnati a non fornire più ai privati sostanze chimiche che possono servire come mezzi che causano il fine-vita.

 

La portata del divieto olandese di suicidio assistito

3.5.

Negli anni Settanta del secolo scorso, nei Paesi Bassi sorse una discussione sociale sulla punibilità dell’eutanasia e del suicidio assistito. L’eutanasia e il suicidio assistito erano quindi punibili in tutti i casi. Nello stesso periodo, è stata stabilita una giurisprudenza che ha offerto ai medici un certo margine di manovra per applicare impunemente il suicidio assistito e l’eutanasia. Questa giurisprudenza si riduce essenzialmente al fatto che le circostanze in un singolo caso possono significare che l’assistenza suicidio assistito, proprio come l’applicazione dell’eutanasia, è giustificata. Ciò consente al medico in questione di invocare la giustificazione della forza maggiore in senso giuridico perché ha agito in stato di emergenza. Ciò significa che l’autore del reato, di fronte alla necessità di scegliere tra obblighi contrastanti, ha adempiuto al più importante e può quindi invocare con successo un motivo di esclusione dalla pena. In particolare, secondo la giurisprudenza, un medico potrebbe trovarsi in uno stato di emergenza in quegli anni se si trovasse di fronte alla necessità di scegliere tra, da un lato, il dovere di preservare la vita e, dall’altro, il dovere di fare tutto il possibile come medico per alleviare le sofferenze insopportabili e senza speranza di un paziente affidato alle sue cure.

3.6.

L’articolo 293 capoverso 1 CP stabilisce – in breve – che l’interruzione della vita su espressa richiesta di un’altra persona è punibile. A seguito del dibattito pubblico sulla criminalizzazione dell’interruzione della vita su richiesta (eutanasia), il Codice penale è stato modificato aggiungendo un motivo speciale per l’esclusione dalla pena nell’articolo 293 capoverso 2 CP. Questo paragrafo dell’articolo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 con l’introduzione della legge sull’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (di seguito denominata: WTL). Con l’istituzione del WTL, il legislatore ha cercato di collegarsi con la giurisprudenza allora esistente della Corte suprema nei casi di eutanasia (vedi 3.5). Al suo interno, il WTL significa che solo i medici sono autorizzati a usare l’eutanasia o fornire il suicidio assistito a determinate condizioni rigorose.

3.7.

L’articolo 294 capoverso 1 CP stabilisce che l’istigazione deliberata di un’altra persona al suicidio è punibile. L’articolo 294 capoverso 2 CP rende punibile il suicidio assistito o la fornitura di mezzi di fine-vita, ma anche qui si applica la disposizione dell’esclusione dalla pena dell’articolo 293 capoverso 2 CP. Il suicidio assistito o la fornitura di mezzi di fine-vita non è punibile se è commesso da un medico che soddisfa in tal modo i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della WTL e il medico lo comunica a un medico legale comunale.

L’articolo 294, paragrafo 2, CP dispone quanto segue:

«Chiunque intenzionalmente assiste un’altra persona in caso di suicidio o le fornisce i mezzi per farlo, è punibile, se il suicidio si verificasse, con una pena detentiva sino a tre anni o con un’ammenda di quarta categoria. L’articolo 293, secondo comma CP, si applica mutatis mutandis».

L’articolo 293, paragrafo 2, CP dispone quanto segue:

“Il reato di cui al primo comma non è punibile se è stato commesso da un medico che soddisfa in tal modo i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della legge sulla valutazione dell’interruzione dell’ergastolo su richiesta e del suicidio assistito e ne informa il medico legale comunale ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge sul trattamento dei cadaveri”.

3.8.

Il motivo di esclusione dalla pena di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP (con riferimento all’articolo 293 capoverso 2 CP) è ulteriormente elaborato nella WTL. L’articolo 2 capoverso 1 della WTL contiene sei requisiti di accuratezza applicabili al medico:

«Gli obblighi di accuratezza di cui all’articolo 293, secondo comma, dell’CP implicano che il medico:

  1. è stato convinto che vi fosse una richiesta volontaria e ponderata da parte del paziente,
  2. è stato convinto che c’era una sofferenza disperata e insopportabile del paziente,
  3. ha informato il paziente della situazione in cui si trovava e delle sue prospettive,
  4. è giunto alla convinzione con il paziente che non esisteva altra soluzione ragionevole per la situazione in cui si trovava,
  5. ha consultato almeno un altro medico indipendente, che ha visitato il paziente e ha espresso il suo parere per iscritto sui requisiti di accuratezza di cui alle lettere da a) a d), e
  6. f) ha compiuto l’interruzione della vita o il suicidio assistito con cure mediche».

3.9.

Il WTL prevede una procedura in base alla quale il medico che ha fornito il suicidio assistito informa il medico legale comunale. Il medico allega alla comunicazione una relazione sul rispetto dei requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2 della WTL. Il medico legale comunale invia questo rapporto a una delle cinque Commissione Regionali di Controllo per l’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio, che poi valuta in linea di principio entro sei settimane dal ricevimento del rapporto se il medico interessato ha agito in conformità con i requisiti di accuratezza dovuti di cui all’articolo 2 del WTL sulla base degli articoli 8 e 9 del WTL. Se la commissione ritiene che sia così, in linea di principio il caso è chiuso. Tuttavia, è ancora possibile che il pubblico ministero ordini un’indagine penale se vi sono indizi che danno origine a ciò.

3.10.

L’eccezione al divieto di suicidio assistito incluso nel WTL è limitata ai medici. La giurisprudenza ha stabilito che una persona cara, diversa da un medico, non può invocare con esito positivo uno stato di emergenza quando c’è un suicidio assistito, tranne in circostanze del tutto eccezionali. Risulta anche dalla genesi legislativa che il legislatore ha espressamente inteso che la WTL non si applica anche in situazioni in cui non vi sono malattie e disturbi somatici o mentali classificati dal punto di vista medico. Inoltre, la valutazione da parte del medico dipende dalla circostanze specifiche del caso.4 La fornitura di suicidio assistito a qualcuno che è “stanco della vita” o “sofferente dalla vita”, senza che ciò derivi da una malattia fisica o mentale oggettivamente determinata, non è una ragione legalmente valida per un medico di assistere al suicidio o all’eutanasia ai sensi della WTL.

 

Il dibattito sociale sul suicidio assistito dopo l’entrata in vigore del WTL

3.11.

Dopo l’entrata in vigore del WTL, l’enfasi nel dibattito sociale sul suicidio assistito si è spostata sulla questione se il desiderio di fine-vita delle persone (per lo più anziane), che non soffrono di un’affezione (esclusivamente) medica, debba essere soddisfatto, e in caso affermativo, a quali condizioni ciò possa essere fatto in modo responsabile. Nel 2010, il “Comitato ” ha pubblicato un manifesto che mirava a consentire la morte assistita agli anziani che trovano la loro vita compiuta. Nello stesso anno, l’Associazione olandese per un fine-vita volontario (NVVE) ha avviato una campagna per rendere possibile l’eutanasia anche per i pazienti cronici e psichiatrici e le persone con demenza. Nel 2012 è stato aperto il Centro di Fine-Vita per aiutare le persone il cui medico non può o non vuole collaborare con una richiesta di eutanasia. Nel 2013 è stato pubblicato il “Manifesto 294”, che sosteneva l’abolizione del reato di suicidio assistito rimuovendo il secondo paragrafo dell’articolo 294 CP. Nello stesso anno è stata fondata la CLW.

3.12.

Nel 2011, il Ministro della Salute, del Welfare e dello Sport ha aperto un ampio dibattito sociale alla Camera dei Rappresentanti sul “fine-vita autonomo” che è durato fino al 2016. Gli sviluppi menzionati nel paragrafo 3.11 sono stati discussi in quel dibattito.

3.13.

Nel 2013 i ministri della Salute, del Welfare e dello Sport e della (allora) Sicurezza e Giustizia hanno istituito un «Commissione dei saggi sul suicidio assistito per le persone che considerano la loro vita compiuta», presieduto dal Prof. Dr. Schnabel («la Commissione Schnabel»). La Commissione Schnabel è stata incaricata di consigliare i ministri sulle possibilità legali e sui dilemmi sociali per quanto riguarda il suicidio assistito alle persone che trovano la loro vita compiuta. Il Commissione Schnabel ha pubblicato il suo rapporto “Vita compiuta” nel 2016. La -Commissione Schnabel descrive la “vita compiuta” come una conclusione molto personale di persone che sono spesso anziane e secondo loro opinione non hanno più una prospettiva di vita positiva. “Vita compiuta” è un termine collettivo che viene utilizzato per situazioni molto diverse. La conclusione più importante della Commissione Schnabel è che laaaù4 WTL, così come è attuato e spiegato nella pratica, funziona bene e raggiunge i suoi obiettivi. Il WTL offre spazio sufficiente per superare il “problema della vita compiuta”. La Commissione Schnabel conclude che in molti casi di “vita compiuta” ci sarà un accumulo di acciacchi di vecchiaia che, in combinazione con le esperienze di perdita in altri settori (come fisico, psicologico, cognitivo, psicosociale o esistenziale), possono dare origine a sofferenze insopportabili e senza speranza. In quei casi di “vita compiuta”, se c’è una sofferenza senza speranza e insopportabile e la sofferenza ha prevalentemente una base medica, ci si può appellare al WTL. Poiché il numero di persone il cui desiderio di porre fine alla vita non è legato a problemi medici è piccolo, il Commissione Schnabel non vede alcun motivo per cambiare il WTL. Dopo aver soppesato tutti i vantaggi e gli svantaggi di eventuali modifiche al regime attuale, il Commissione Schnabel è giunto alla conclusione che non è auspicabile ampliare le attuali possibilità legali in materia di suicidio assistito.

3.14.

Nel 2016, il governo ha risposto al rapporto della commissione Schnabel. .7 Ha concordato con la conclusione della commissione che il WTL funziona bene, ma il gabinetto era anche del parere che si dovesse trovare una risposta alla domanda su come dare sostanza al crescente desiderio tra gli olandesi di avere più autonomia sul proprio fine-vita. Il governo è giunto alla conclusione che è auspicabile fare un’ulteriore eccezione al reato per il suicidio assistito, in cui l’autonomia è il punto di partenza. Al fine di sviluppare ulteriormente lo sviluppo di un nuovo quadro giuridico, il governo ha annunciato che avvierà consultazioni con varie parti.

3.15.

Commissionato dal Ministero della Salute, del Benessere e dello Sport, il rapporto dello studio “Prospettiva” è stato pubblicato nel gennaio 2020. Questa ricerca è stata condotta per ottenere informazioni sulle dimensioni e le circostanze del gruppo di persone che trovano la loro vita “compiuta” e quindi hanno un desiderio persistente (attivo o meno) di morire, ma che sembrano non rispondere ai criteri di accuratezza del WTL perché la sofferenza di quel gruppo non ha una (insufficiente) causa medica. La ricerca ha dimostrato che esiste un piccolo ma consistente gruppo di anziani (55+) con un desiderio di morire persistente senza essere gravemente malato. Di questi, un sottogruppo più piccolo è costituito da persone anziane che hanno indicato di avere anche il desiderio di porre fine alla vita. Tuttavia, tale gruppo non può essere caratterizzato come un “gruppo di persone sane”; La stragrande maggioranza ha molti disturbi fisici e mentali. Questo desiderio di morire si rivela complesso e mutevole. Importanti querelanti di rinforzo del desiderio sono: preoccupazioni, (potenziali) problemi finanziari, malattie, solitudine, dipendenza dagli altri e la sensazione di essere un peso per gli altri. Il desiderio di morire sembra anche essere legato alla situazione e al contesto in cui vive l’anziano. Secondo i ricercatori, non esiste una risposta chiara alla domanda se il gruppo di anziani descritti nel rapporto con un desiderio di morire che non sono gravemente malati rientrino nello scopo del WTL. Lo studio sulla popolazione su larga scala non ha trovato prove empiriche che esista un gruppo di over 70 sani con un desiderio di morire persistente e attivo mentre non esiste una sofferenza insopportabile.

3.16.

Nel luglio 2020, il membro del parlamento [I] (D66) ha presentato un disegno di legge d’iniziativa alla Camera dei rappresentanti, che soddisfa i desideri delle persone anziane che considerano la loro vita compiuta in modo dignitoso e in un momento di loro scelta. Questo disegno di legge fa un’eccezione alla criminalizzazione del suicidio assistito se tale assistenza è fornita da un “consulente di fine-vita” che soddisfa determinati criteri di due diligence. Oltre ai medici, infermieri, psicoterapeuti e psicologi della salute potrebbero essere consultati anche da persone con una “vita compiuta”, a condizione che abbiano seguito la necessaria formazione per diventare un “consulente di fine-vita”. Il disegno di legge applica un limite di età di 75 anni e oltre. Questo disegno di legge è pendente davanti alla Camera dei Rappresentanti, ma non è ancora stato discusso. Il 9 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha emesso un parere sul progetto d’iniziativa (di seguito denominato «parere») e ha stabilito che i criteri di accuratezza previsti dal disegno di legge non sono sufficienti per soddisfare le garanzie formulate dal Consiglio.

 

4          La controversia

4.1.

I querelanti sostengono – dopo un aggiornamento del quesito – che il giudice (per quanto possibile) abbia dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza:

primario

dichiara che:

  1. il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;
  2. anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita autonomo hanno diritto alla protezione sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU e che tale protezione può configurarsi sia come qualità te qua in termini di protezione dell’interessato stesso, ma anche come derivato;

III. il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata, nonché il diritto di coloro che sono disposti a fornire assistenza volontariamente;

  1. il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano, e quindi mina di fatto il diritto all’autodeterminazione;
  2. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto esistente di suicidio assistito;
  3. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti di tutti coloro per i quali CLW si oppone nel presente procedimento sulla base dell’articolo 305a – terzo libro del Codice Civile;*)

sussidiario

VII. prendere una decisione tale che il tribunale come buona giustizia presumerà di essere, per quanto possibile, in linea con quanto stabilito nella citazione e in altro modo dagli querelanti e dalle persone ivi richieste;

in tutti i casi

VIII. condannare lo Stato alle spese processuali, maggiorate degli interessi legali.

4.2.

I querelanti fondano le loro pretese sulla proposizione che la piena applicazione del divieto di suicidio assistito e la fornitura di mezzi a tal fine, come previsto dall’art. 294 comma 2 CP, è illecito nei loro confronti. Essi ritengono che il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita prescelto faccia parte del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU e del «diritto generale dell’individuo» riconosciuto dalla Corte suprema.

4.3.

I querelanti sostengono al centro che qualsiasi individuo che fa una scelta informata di porre fine alla propria vita non dovrebbe essere ostacolato dallo Stato. La citazione in giudizio e le storie personali contestate dai querelanti mostrano che credono che lo Stato limiti questa libertà in tre modi. Il divieto penale di suicidio assistito rende impossibile ricevere il suicidio assistito se non vi è una situazione di sofferenza senza speranza e insopportabile con una causa medica, a seguito della quale il WTL non si applica. In secondo luogo, è impossibile per i parenti della persona che vuole porre fine alla propria vita deliberatamente fornire assistenza senza rischiare il rischio di un’azione penale. Una terza limitazione è che i mezzii a fine-vita non sono liberamente disponibili a seguito di misure adottate dallo Stato. I querelanti sostengono che questo ha trasformato il loro diritto fondamentale all’autodeterminazione in un falso diritto. La clausola di esclusione dalla pena di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP si riferisce al suicidio assistito da un medico solo se vi è sofferenza su una base medica. Secondo le querelanti, l’ambito di applicazione della WTL è quindi troppo limitato. Secondo lei, lo Stato sta commettendo una violazione inammissibile del diritto all’autodeterminazione applicando il divieto penale di suicidio assistito anche in quei casi in cui vi è l’assistenza da parte di parenti in un fine-vita ben ponderato e autonomo.

4.4.

Lo Stato ha sostenuto che i querelanti dovrebbero essere dichiarati irricevibili, o almeno che le domande dovrebbero essere respinte.

4.5.

Le dichiarazioni delle parti sono discusse più dettagliatamente qui di seguito, per quanto pertinente.

 

5 Il giudizio

 

Sulla ricevibilità dei co-querelanti

5.1.

Nell’atto di citazione, la CLW ha proposto un’azione collettiva sulla base dell’articolo 3:305a BW (BW). La domanda è stata presentata dopo il 1° gennaio 2020 e si riferisce a eventi che si sono verificati (parzialmente) il 15 novembre 2016 o successivamente. La domanda rientra pertanto nel regime del titolo 14A del libro 3 del Codice di procedura civile (RV). L’articolo 3:305a BW è stato modificato da ultimo con l’introduzione della legge sulla risoluzione delle controversie collettive (di seguito: WAMCA), che ha anche introdotto il titolo 14A del libro 3 nel Codice di procedura civile.

5.2.

Nella sentenza interlocutoria del 22 giugno 2022, il tribunale ha dichiarato che CLW è ammissibile nell’azione collettiva da essa proposta e ha nominato CLW come rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 1018e RV. Una decisione sulla ricevibilità dei co-querelanti è stata riservata in questa sentenza interlocutoria.

5.3.

Lo Stato ha sostenuto che i co-querelanti dovrebbero essere dichiarati irricevibili nelle loro domande perché i loro interessi sono rappresentati dalla CLW. Secondo lo Stato, la concessione delle azioni collettive promosse dalla CLW riguarderà anche gli interessi e la posizione dei co-querelanti. Oltre a un’azione collettiva, c’è spazio per le rivendicazioni dei singoli querelanti solo se hanno un interesse personale sufficientemente concreto. Esprimere sostegno all’azione collettiva non è sufficiente per considerare come un interesse personale concreto, secondo lo Stato.

5.4.

CLW e i co-querelanti hanno sostenuto che i co-querelanti sono ammissibili insieme al difensore collettivo CLW. I co-querelanti hanno un interesse sufficientemente concreto nelle rivendicazioni, perché sono interessati dalle azioni illecite dello Stato. La legge non dimostra che le singole parti interessate non possano presentare una domanda autonoma se è stata intentata un’azione collettiva. Inoltre, non hanno trasferito i loro diritti individuali di azione alla CLW. I co-querelanti saranno in una posizione migliore sia proceduralmente che materialmente se le loro richieste saranno accolte. L’importanza dell’emozione, del riconoscimento o della soddisfazione può anche giustificare un’azione legale, secondo CLW e i co-querelanti.

5.5.

Il tribunale non segue i co-querelanti in questo e li dichiarerà irricevibili. Il querelante deve avere un proprio interesse diretto nell’azione intentata (articolo 3:303 BW). Ciò è stato integrato nell’articolo 3:305a BW, con la possibilità per le fondazioni e le associazioni che rappresentano determinati interessi in base al loro statuto di presentare un reclamo volto a proteggere interessi simili di altri. A differenza della Legge Danni Collettivi di Massa (WCAM), il sistema WAMCA non consente alle singole vittime di avviare procedimenti legali come parti nello stesso procedimento o di unirsi o intervenire come parti in aggiunta all’organizzazione di patrocinio. Nella relazione al disegno di legge, è stato osservato quanto segue: “Il disegno di legge si basa su una procedura tra un’organizzazione che rappresenta interessi da un lato e una parte indirizzata dall’altro. Le singole vittime non ne sono parte. ” Gli interessi dei co-querelanti sono rappresentati nel procedimento da CLW e sono vincolati dall’esito della presente causa. I co-querelanti chiedono inoltre né più né diversamente da quanto chiesto dalla CLW.

5.6.

L’irricevibilità dei co-querelanti non modifica il fatto che il giudice tiene conto delle storie personali dei co-querelanti nella valutazione della domanda della CLW, che CLW ha allegato alla citazione a sostegno delle sue domande.

 

Articolo 2 CEDU e articolo 8 CEDU

5.7.

L’articolo 2, paragrafo 1, della CEDU tutela il diritto alla vita e così dispone:

“Il diritto alla vita di tutti è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della propria vita, se non con l’esecuzione di una sentenza giudiziaria per un crimine per il quale la pena di morte è prevista dalla legge».

5.8.

L’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU contiene, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata. L’articolo è formulato come segue:

«1. Ogni individuo ha diritto alla vita privata, alla vita familiare, al domicilio e alla corrispondenza.

  1. Nell’esercizio di tale diritto non è consentita alcuna ingerenza da parte di alcuna autorità pubblica se non nella misura prevista dalla legge e necessaria in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o del benessere economico del paese, della prevenzione dell’ordine e dei reati, della tutela della salute o della morale o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui».

5.9.

Dal diritto al rispetto della vita privata, la CEDU (in seguito CEDU) ha derivato un’ampia gamma di diritti, tra cui il diritto di ogni individuo all’integrità fisica, psicologica e morale. In una serie di sentenze, la CEDU si è pronunciata sulla misura in cui esiste un diritto all’autodeterminazione – compreso il diritto di morire in modo autonomo – ai sensi dell’articolo 8 della CEDU e su come sia il rapporto con il diritto alla protezione della vita di cui all’articolo 2 della CEDU. Quest’ultimo articolo contiene un obbligo positivo per gli Stati contraenti di proteggere la vita di coloro che sono sotto la loro giurisdizione, anche se non desiderano farlo.

5.10.

Nella causa Pretty c. Regno Unito, la questione centrale per la CEDU era se il divieto generale di suicidio assistito (come applicato nel Regno Unito) fosse contrario all’articolo 8 della CEDU. Il caso riguardava una denunciante che soffriva di una malattia muscolare incurabile in una fase terminale e che non era in grado di porre fine alla sua vita. Aveva chiesto senza successo alle autorità britanniche di non perseguire suo marito se l’avesse aiutata nel suo suicidio. La Corte ha innanzitutto sottolineato l’obbligo positivo degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 2 della CEDU di proteggere la vita e poi ha dichiarato che l’articolo 2 della CEDU non può essere interpretato nel senso che contiene un diritto diametralmente opposto, vale a dire il diritto di morire, o crea un diritto all’autodeterminazione nel senso che un individuo può scegliere la morte piuttosto che la vita. Inoltre, l’articolo 2 della CEDU non prevede il diritto di aiutare terzi o il governo a realizzare un desiderio di morte.

5.11.

L’articolo 8 della CEDU svolge un ruolo nel garantire una certa qualità della vita. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU è un termine completo e ha considerato: «la nozione di autonomia personale è un principio importante sotteso all’interpretazione delle sue garanzie». In questo caso, la legge britannica che vieta il suicidio assistito ha impedito alla denunciante di evitare quella che considerava una vita indegna e dolorosa. La Corte ha ritenuto di non essere disposta ad escludere la possibilità che ciò costituisse un’ingerenza nel diritto della denunciante al rispetto della sua vita privata, quale definita all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU. Tuttavia, nell’ambito del controllo ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, della CEDU, la Corte ha fatto riferimento al «margine di discrezionalità»; il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati contraenti in casi come questo, che dipende dal caso e dalla gravità degli interessi in gioco. La Corte dichiara e statuisce:

“73. (…) la legge del Regno Unito era lì per proteggere i vulnerabili, (…) il ricorrente [non] rientrava in tale categoria.

  1. Tuttavia, la Corte constata (…) che gli Stati hanno il diritto di disciplinare attraverso l’esercizio del diritto penale generale attività che sono pregiudizievoli per la vita e la sicurezza di altri individui (…). Quanto più grave è il danno, tanto più pesante peserà sulla bilancia considerazioni di salute pubblica e sicurezza rispetto al principio compensativo dell’autonomia personale. (…) Spetta principalmente agli Stati valutare il rischio e la probabile incidenza di abusi se il divieto generale di suicidio assistito fosse allentato o se dovessero essere create eccezioni. Esistono chiari rischi di abuso, nonostante le argomentazioni sulla possibilità di salvaguardie e procedure di protezione”.

La Corte è giunta alla conclusione che il divieto assoluto di suicidio assistito non era sproporzionato. Nel fare ciò, la Corte ha tenuto conto del fatto che il governo del Regno Unito aveva dichiarato di essere stato valutato caso per caso se fosse stata effettivamente avviata un’azione penale e che potessero essere inflitte pene inferiori se ritenuto opportuno. Né il rifiuto di promettere che il marito della denunciante non sarebbe stato perseguito costituiva una violazione dell’articolo 8 della CEDU. L’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU potrebbe essere considerata necessaria in una società democratica nel caso di specie. Il margine di apprezzamento era quindi ampio.

5.12.

Nella causa Haas c. Svizzera, la questione centrale era se esistesse un obbligo positivo (migliori sforzi) ai sensi dell’articolo 8 della CEDU per lo Stato vincolato dal Trattato a fornire a un individuo i mezzi per un fine-vita dignitoso. Si trattava di un paziente psichiatrico malato di lunga durata che aveva fatto alcuni tentativi di suicidio falliti e voleva ottenere farmaci (pentobarbital) attraverso il suo psichiatra per porre fine alla sua vita. In Svizzera, le persone con un desiderio di morte possono ricevere farmaci che pongono fine alla vita, ma solo dopo un esame psichiatrico approfondito e su prescrizione medica. Haas non ha ricevuto una prescrizione da nessuno degli psichiatri a cui si era rivolto e si è rivolto alla Corte lamentando che il divieto in Svizzera di fornire sostanze che terminano la vita senza prescrizione costituiva una violazione del suo diritto all’autodeterminazione. La Corte ha anzitutto esplicitamente considerato (a seguito della causa Pretty ) che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni individuo ha il diritto di decidere come e a che ora porre fine alla sua vita, a condizione che l’interessato sia in grado di determinare liberamente la sua volontà e di agire di conseguenza:

51. (…) il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e in quale momento la sua vita finirà, purché sia in grado di prendere liberamente una decisione su tale questione e di agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione“.

La Corte ha poi sottolineato che esiste tutt’altro che consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla misura in cui un individuo ha il diritto di decidere da solo quando e come la sua vita debba essere conclusa. In Svizzera è vietato dal diritto penale incitare o aiutare una persona a suicidarsi solo se ciò avviene per motivi di interesse personale. La maggior parte degli Stati membri sembra attribuire più peso alla protezione della vita di un individuo garantita dall’articolo 2 della CEDU che al diritto di porvi fine (articolo 8 della CEDU). Tenuto conto dei diversi interessi da ponderare in questo contesto (la protezione del diritto alla vita in contrapposizione alla protezione del diritto all’autodeterminazione), esiste un ampio margine di apprezzamento per gli Stati contraenti al riguardo. La Corte ha dichiarato che l’obbligo, previsto dal diritto svizzero, che il pentobarbitale sia fornito solo su prescrizione medica e dopo una visita psichiatrica persegue una finalità legittima, vale a dire la tutela della salute e dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato l’importanza di prevenire l’abuso delle sostanze in questione e i suicidi sconsiderati. Il diritto alla vita di cui all’articolo 2 della CEDU contiene l’obbligo per gli Stati parti della Convenzione di istituire una procedura per garantire che la decisione di porre fine alla vita rifletta effettivamente la libera volontà della persona interessata. La Corte ha concluso che:

61. (…) anche supponendo che gli Stati abbiano l’obbligo positivo di adottare misure per facilitare l’atto suicida con dignità, le autorità svizzere non hanno mancato di rispettare tale obbligo nel caso di specie“.

5.13.

Nella causa Koch c. Germania, la CEDU ha condotto uno studio comparativo che ha dimostrato che la maggior parte degli Stati parti della Convenzione non consente alcuna forma di suicidio assistito. Solo quattro degli stati esaminati dal trattato – tra cui i Paesi Bassi – hanno permesso ai medici di prescrivere sostanze letali a persone che volevano porre fine alla loro vita. La Corte ha dichiarato quanto segue:

Ne consegue che gli Stati parti della Convenzione sono lontani dal raggiungere un consenso al riguardo, che indica un considerevole margine di apprezzamento di cui gode lo Stato in questo contesto.

5.14.

Il caso Lings v. Denmark riguardava un medico che si lamentava del fatto che era stato condannato penalmente per suicidio assistito. In Danimarca vige un divieto penale di eutanasia e suicidio assistito. È consentita la fornitura di informazioni generali sul suicidio. Il medico ha sostenuto che la Danimarca aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione perseguendolo per aver pubblicato una guida su Internet sui farmaci adatti a compiere un suicidio. Nella sua valutazione, la Corte ha fatto riferimento all’ambito di applicazione degli articoli 2 e 8 della CEDU, come definiti dalla giurisprudenza della Corte, e ha poi dichiarato:

Non vi è alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte, tuttavia, per concludere che esiste un diritto al suicidio assistito ai sensi della Convenzione, anche sotto forma di fornire informazioni o assistenza che vada oltre la fornitura di informazioni generali sul suicidio (…). La Corte ritiene che (…) l’ingerenza lamentata possa essere considerata “necessaria in una società democratica”, proporzionata agli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela della salute e della morale e dei diritti altrui, e che le autorità dello Stato convenuto abbiano agito nell’ambito del loro margine di discrezionalità, avendo tenuto conto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”.

 

Valutazione dell’articolo 294, paragrafo 2, dell’CP rispetto agli articoli 2 e 8 della CEDU

5.15.

La Corte precisa, anzitutto, che dalla giurisprudenza della CEDU sopra esposta risulta che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni persona ha il diritto di decidere come e in quale momento porre fine alla propria vita, purché tale persona sia in grado di determinare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza.

5.16.

Dalla genesi legislativa dell’articolo 294 capoverso 2 CP risulta che il divieto di suicidio assistito contenuto in questo articolo si basa sulla protezione della vita umana e sul rispetto dovuto alla vita umana in generale. Come risulta dalla giurisprudenza della CEDU, l’articolo 2 della CEDU obbliga lo Stato a proteggere la vita umana, anche se una persona non la apprezza e ciò crea tensioni con il suo diritto all’autodeterminazione. Questo è un obbligo positivo (sforzo) che grava sullo Stato. Tuttavia, questo obbligo da parte dello Stato non ha portato a un divieto assoluto del suicidio assistito nei Paesi Bassi. Il suicidio assistito è consentito e regolamentato nel WTL entro certi limiti. Nel disciplinare le condizioni alle quali è consentito il suicidio assistito, lo Stato ha dovuto trovare un equilibrio tra la tutela del diritto alla vita di cui all’articolo 2 della CEDU e la tutela del diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU.

5.17.

La questione chiave che CWL (tra le altre cose) sottopone alla Corte è se agli individui sia effettivamente impedito di adempiere effettivamente al loro diritto all’autodeterminazione su un fine-vita dignitoso e autonomo sotto il proprio controllo nell’attuale quadro dell’articolo 294 paragrafo 2 CP e le condizioni per l’esclusione delle pene incluse nella WTL. CLW ha in mente in particolare un gruppo di persone che hanno un desiderio persistente di porre fine alla vita che non è (esclusivamente) motivato da una causa medica, e che, come dice CLW, ora cadono “tra la riva e la nave” perché il loro desiderio di porre fine alla vita non può essere realizzato nel quadro del WTL.

5.18.

Inoltre, il tribunale ritiene che la CLW invochi la presunta illegittimità di

(i) da un lato la criminalizzazione di parenti o terzi che vogliono fornire assistenza al suicidio, e

(ii) il non essere liberamente disponibili dei mezzi di fine-vita.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto al punto (ii), la Corte ritiene in ogni caso che la giurisprudenza della CEDU relativa all’articolo 8 della CEDU (Haas c. Svizzera, Koch c. Germania e Lings c. Danimarca) non comporti un obbligo positivo per gli Stati parti della Convenzione di adottare misure volte a facilitare un suicidio dignitoso o la realizzazione del desiderio di una “vita compiuta” fornendo mezzi a tal fine. Questo è oggetto di un ampio dibattito sociale – e politico – come è chiaro da quanto sopra e sarà discusso anche in seguito.

5.19.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di CLW di cui al punto (i), vale a dire la criminalizzazione di cui all’articolo 294 capoverso 2 CP di parenti o terzi che vogliono offrire assistenza al suicidio, si applica quanto segue. La Corte è del parere che, se tale divieto di suicidio assistito (in combinazione con le condizioni della WTL) comporterebbe un’ingerenza nel diritto alla vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è in linea di principio giustificata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU. Questo è spiegato più dettagliatamente di seguito.

5.20.

L’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU stabilisce che un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è giustificata se è prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è necessaria in una società democratica. L’ingerenza è necessaria in una società democratica se esiste un’esigenza sociale impellente (“a pressing social need») secondo le parole della CEDU) ed esiste un rapporto ragionevole («giusto equilibrio») tra, da un lato, l’interesse sociale tutelato dalla restrizione e, dall’altro, l’interesse del singolo. Nel valutare tale questione, gli Stati contraenti hanno diritto a un margine di discrezionalità. La misura in cui gli Stati contraenti hanno diritto alla discrezionalità dipende dalla natura del caso e dagli interessi in gioco.

5.21.

Dalle citate sentenze della CEDU nelle cause Haas c. Svizzera e Koch c. Germania risulta che, nell’interpretare il diritto degli individui di scegliere autonomamente come e in quale momento debba finire la propria vita, gli Stati parti della Convenzione dispongono di un considerevole margine di discrezionalità (“a considerable margin of appreciation”).) hanno. Questa notevole discrezionalità può essere spiegata dalla natura della questione in gioco in questo tipo di casi: l’autodeterminazione sul proprio fine-vita è un argomento delicato, che coinvolge diritti (fondamentali) contrastanti. Inoltre, non vi è alcun accordo tra gli Stati contraenti sull’autodeterminazione sul proprio fine-vita. Infatti, dalle sentenze della CEDU nelle cause Koch c. Germania e Lings c. Danimarca emerge chiaramente che il suicidio assistito non è consentito nella stragrande maggioranza degli Stati parti della Convenzione – nemmeno a determinate condizioni – e che nella maggior parte degli Stati vincolati dalla Convenzione, pertanto, viene dato più peso alla protezione della vita umana che al diritto degli individui di porre fine alla propria vita (con o senza l’aiuto di altri). vita. Nel rispondere alla questione se sia consentita un’ingerenza nel diritto alla vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU, lo Stato dispone quindi di un notevole potere discrezionale e non, come sostenuto dalla CLW, di uno spazio limitato in quanto riguarda «la parte quasi più intima dell’esistenza». Secondo la Corte, tale conclusione non può essere tratta dalla citata giurisprudenza della CEDU.

5.22.

È pacifico che, nella misura in cui esiste un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è prevista dalla legge – dall’CP e dalla WTL. Si basa inoltre su uno scopo legittimo, vale a dire la protezione della vita e della salute. La CLW riconosce inoltre che lo Stato è tenuto a proteggere la vita e la salute altrui, in parte sulla base dell’articolo 2 della CEDU. Il divieto penale di suicidio assistito prevede quindi un bisogno sociale impellente.

5.23.

Dalla sentenza della CEDU nella causa Pretty c. Regno Unito, discussa al punto 5.10, risulta che, in tale causa, un divieto penale di suicidio assistito costituiva un’ingerenza giustificata nel diritto al rispetto della vita privata. Secondo la CEDU, gli Stati parti della Convenzione hanno il diritto di disciplinare determinati comportamenti attraverso il diritto penale al fine di proteggere la vita degli altri, anche se ciò va a scapito dell’autonomia e dell’autodeterminazione dell’individuo. Secondo la CEDU, spetta in primo luogo agli Stati parti della Convenzione soppesare i rischi qualora uno Stato membro scelga di concedere deroghe al divieto penale di suicidio assistito.

5.24.

Nei Paesi Bassi, è possibile, a determinate condizioni, disporre della propria fine-vita con l’aiuto di terzi. Dopo tutto, ricevere il suicidio assistito, dare il suicidio assistito e fornire adeguati mezzi di fine-vita è possibile nei Paesi Bassi a determinate condizioni incluse nella WTL, in breve: quando questo è fatto da un medico, quando c’è una sofferenza senza speranza e insopportabile e quando il paziente fa una richiesta volontaria e ben ponderata di suicidio e anche il medico ha ricevuto tale condanna. Non è possibile trovare una soluzione alternativa ragionevole per la situazione del paziente ed è stato consultato almeno un altro medico indipendente che ha visitato il paziente e ha espresso il suo parere scritto sui requisiti di accuratezza.

5.25.

In considerazione dell’obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, lo Stato ha il potere di regolamentare le attività attraverso il diritto penale che possono rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza dei cittadini. Lo Stato ha dato concretezza a questo prevedendo un’attenta procedura nel WTL che mira a garantire che la persona che vuole porre fine alla propria vita a causa di sofferenze senza speranza e insopportabili lo faccia deliberatamente e volontariamente. Questa procedura diligente dovrebbe proteggere le persone deboli e vulnerabili, che non sono in grado di prendere una decisione informata sulla privazione della vita, da sé stessi e dagli altri, e impedire loro di affrettarsi o lasciare involontariamente la vita. Lo Stato ha indicato un caso in cui una donna di 28 anni con problemi di salute mentale ha posto fine alla sua vita nel 2020 assumendo “Mezzo X”, la polvere mortale che CLW raccomanda alle persone che vogliono provocare la propria morte. Questa donna si è pentita di aver preso il farmaco, ha chiamato il 112 ed è finita in terapia intensiva, dove è morta poco tempo dopo, nonostante l’intervento medico. È proprio la vulnerabilità di queste persone che giustifica la legislazione in questione.

5.26.

La Corte ritiene che, con l’articolo 294 capoverso 2 CP e la relativa procedura prevista dalla WTL, lo Stato abbia raggiunto un attento equilibrio (fair balance“) tra, da un lato, gli interessi sociali tutelati dal divieto penale di suicidio assistito (protezione della vita, prevenzione degli abusi e protezione delle persone vulnerabili) e, dall’altro, l’interesse dell’individuo a ricevere assistenza in caso di suicidio da parte di un medico in presenza di una sofferenza insopportabile e senza speranza. La Corte ritiene pertanto che la norma penale per il suicidio assistito di cui all’articolo 29 4 capoverso 2 CP in combinazione con la WTL non sia sproporzionata a causa del suo carattere in base al quale solo un medico in caso di sofferenze insopportabili e senza prospettiva è possibile un aiuto al suicidio.

5.27.

Nella sua valutazione, la corte riconosce che il suicidio assistito non è disponibile per tutti coloro che volontariamente e deliberatamente vogliono porre fine alla propria vita nel quadro della WTL. Le persone che non soffrono di sofferenze senza speranza e insopportabili con una base medica (prevalentemente) non sono ammissibili al suicidio assistito ai sensi del WTL e cadono (nelle parole dei querelanti) “tra la banchina e la nave”. I querelanti hanno anche fatto riferimento allo studio Prospettiva, dal quale è possibile tracciare le caratteristiche di un tale gruppo e indicare l’esistenza di un bisogno sociale urgente. I querelanti hanno inoltre descritto l’impatto variabile dell’ineleggibilità al suicidio assistito nelle loro 30 storie individuali. Le loro esperienze descritte vanno dal dover attraversare (come una persona cara) un difficile processo di deterioramento di un caro coniuge, sorella, fratello o genitore, al confronto con un bambino che esce dalla vita in modo indegno. A parte queste situazioni individuali angoscianti e indipendentemente dalla questione fino a che punto vi sia un (grande) bisogno sociale di una legislazione sul fine-vita (come descritto sopra), la corte ha stabilito che lo Stato non agisce illegalmente ai sensi dell’attuale legislazione penale e della regolamentazione del suicidio assistito. Come si è già esaminato, qualsiasi ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU – anche alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui gode lo Stato in forza della CEDU – è conforme al principio di proporzionalità.

5.28.

La questione se chiunque decida volontariamente e deliberatamente di porre fine alla propria vita, anche senza sofferenze insopportabili e senza speranza, debba essere in grado di ricevere il suicidio assistito o essere in grado di aiutarlo – e in caso affermativo a quali condizioni dovrebbe essere risolta dal legislatore. Il dibattito sul progetto legge di iniziativa parlamentare che è stato presentato su questo tema e sul quale il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo, deve ancora aver luogo.

5.29.

Come risulta da quanto precede, la Corte non concorda con la CLW sul fatto che la possibilità di esercitare l’autodeterminazione sul proprio fine-vita da parte di coloro che volontariamente e deliberatamente scelgono di farlo sia inammissibilmente limitata dallo Stato ed è di fatto illusoria. Il suicidio assistito è consentito nei Paesi Bassi a determinate condizioni. Lo Stato impone queste condizioni perché deve anche tutelare il diritto alla vita. Queste condizioni non sono così rigide da dover giudicare che il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita sia “theoritical and illisory“. Che ci sia una reale possibilità nei Paesi Bassi di ottenere il suicidio assistito è evidente dalla pratica in cui il suicidio assistito si verifica regolarmente secondo i requisiti del WTL. Il diritto all’autodeterminazione sul proprio fine-vita è quindi pragmatico ed efficace e non privo di significato fattuale.

5.30.

La CLW ha inoltre sostenuto che la CEDU stabilisce norme minime e che gli Stati parti della Convenzione sono liberi di fornire una protezione maggiore rispetto a tali norme minime. A suo avviso, il giudice nazionale dispone di un potere discrezionale più ampio, in quanto è responsabile di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. La CLW ignora il fatto che la ripartizione dei compiti tra il giudice nazionale e la CEDU implica che il giudice nazionale, nell’interpretare le disposizioni della CEDU, si basi sulla giurisprudenza costante della CEDU. Il giudice non può quindi interpretare il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU in modo diverso dalle interpretazioni risultante dalla giurisprudenza costante della CEDU.

 

Conflitto con i diritti generali dell’individuo?

5.31.

CLW afferma che il divieto penale di suicidio assistito viola anche il “diritto generale dell’individuo”. Nel 1994 (in una causa riguardante il diritto di saxspere da quale genitore discende), la Corte Suprema ha stabilito che il diritto generale dell’individuo è alla base, tra le altre cose, del diritto al rispetto della vita privata.

5.32.

Questo diritto generale dell’individuo dovrebbe essere inteso come un concetto generale che è alla base di varie disposizioni della Costituzione e delle disposizioni del trattato. Non è stato affermato né stabilito che questo diritto generale dell’individuo includa qualcosa di più o qualcosa di diverso dal diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU. Il richiamo al diritto generale dell’individuo non ha quindi alcun significato autonomo oltre al richiamo all’articolo 8 della CEDU. A questo stato di cose, può rimanere nel mezzo se il diritto generale dell’individuo sia giuridicamente applicabile.

 

Sentenza delle corti costituzionali tedesche e austriache

5.33.

Invocare le sentenze delle Corti costituzionali tedesca e austriaca non giova alla CLW, poiché tali cause riguardavano altri divieti o incriminazioni di diritto nazionale. Inoltre, i giudici tedeschi e austriaci hanno esaminato (parzialmente) tali misure alla luce di norme giuridiche diverse dalle disposizioni del diritto olandese di cui trattasi nel presente procedimento. Ad esempio, alla Germania – a differenza dei Paesi Bassi – è vietato l’eutanasia e non esiste una legislazione sull’eutanasia come nei Paesi Bassi. Tuttavia, il suicidio assistito è consentito in Germania. La sentenza tedesca riguardava un divieto categorico del cosiddetto suicidio assistito “organizzato e ripetitivo” (da parte di medici e organizzazioni di fine-vita, tra gli altri). La Corte costituzionale tedesca ha ritenuto in quel caso che questo divieto fosse contrario alla Costituzione tedesca e ha reso illusorio il diritto di togliersi la vita e chiedere aiuto. Il divieto di eutanasia (che significa: somministrazione in contrapposizione alla fornitura di sostanze che pongono fine alla vita da parte dei medici) è rimasto in vigore. Il caso austriaco riguardava un divieto penale di suicidio assistito, senza eccezioni al divieto. La Corte costituzionale austriaca ha stabilito che tale divieto era contrario all’articolo 8 della CEDU e alla Costituzione austriaca, in quanto priva l’individuo di qualsiasi possibilità di avere una morte dignitosa. A differenza dell’Austria, il diritto olandese (sotto forma di articolo 294 capoverso 2 CP in combinato disposto con la WTL) prevede una base legale per l’esclusione dalla pena, cosicché il suicidio assistito non è punibile nei Paesi Bassi se sono soddisfatti i requisiti della WTL.

 

Conclusione sulla domanda

5.34.

Sulla base di quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che lo Stato non ha agito, agisce o non agirà illegalmente nei confronti di CLW e dei suoi sostenitori applicando pienamente il divieto di suicidio assistito di cui all’articolo 294 capoverso 2 del BW. Nei limiti in cui l’incriminazione prevista dall’articolo 294, paragrafo 2 CP, nei confronti del suddetto gruppo che «cade tra la banchina e la nave» costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8 della CEDU, tale ingerenza è giustificata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

5.35.

La CLW chiede una dichiarazione di legge

(I) che il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;

  1. ii) che anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita scelto autonomamente abbiano diritto alla tutela sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU;

(III) che il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata delle persone che desiderano un fine della vita autonomo e dei loro cari; e

(IV) che il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano.

5.36.

L’articolo 3:302 BW prevede che il giudice, su richiesta di una persona direttamente coinvolta in un rapporto giuridico, rilasci una dichiarazione di legge su tale rapporto giuridico. Una parte può avere un interesse in una dichiarazione di privilegio perché è incerta circa l’esistenza o il contenuto di un rapporto giuridico con un’altra persona e vuole porre fine a tale incertezza. La regola secondo cui una dichiarazione di legge deve chiarire l’esistenza o il contenuto di un rapporto giuridico significa che la dichiarazione di legge deve essere in grado di produrre effetti giuridici.

5.37.

Come giustamente sostenuto dallo Stato, con i ricorsi ai sensi dei punti I e II, la CLW mira ad ottenere una valutazione generale della portata del diritto generale dell’individuo e della portata dei diritti e degli obblighi dei singoli e degli Stati parti della Convenzione derivanti dall’articolo 8 della CEDU. Le affermazioni di cui ai punti III e IV mirano a una valutazione generale secondo cui il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e la CEDU e che agli individui è effettivamente impedito di esercitare i loro diritti. Le domande di cui ai punti da I a IV devono quindi essere considerate come questioni di diritto che svolgono un ruolo nel rispondere alla questione se lo Stato abbia agito, agisca o agirà illegalmente nei confronti della CLW come sostenuto ai punti V e VI.

5.38.

Tuttavia, un parere generale sull’interpretazione delle norme giuridiche e un parere generale sul rapporto tra il divieto di suicidio assistito e altre norme giuridiche non comportano alcuna conseguenza giuridica concreta per la CLW nel suo rapporto giuridico con lo Stato. Il giudice ritiene che le domande di cui ai punti da I a IV siano formulate in modo così generale che non è possibile trarre conclusioni in merito a tale rapporto giuridico da un’eventuale attribuzione delle richieste. La cessione di cui ai sensi da I a IV non comporta quindi gli effetti giuridici richiesti dall’articolo 3:302 BW.

5.39.

Inoltre, il parere della Corte sulle domande di cui ai punti V e VI esprime già un parere sulla portata del diritto generale dell’individuo e sulla portata dell’articolo 8 della CEDU (oggetto delle domande ai sensi dei punti I e II) e sul rapporto tra le suddette norme e il divieto di suicidio assistito (oggetto delle domande di cui ai punti III e IV). Alla luce di quanto precede, la CLW non ha sufficiente interesse per le sue domande ai sensi da I a IV e sarà pertanto dichiarata irricevibile nei confronti di tali domande.

5.40.

Alla luce del parere espresso sopra al paragrafo 5.34 secondo cui il divieto di suicidio assistito non è contrario al diritto generale dell’individuo e/o all’articolo 8 della CEDU, le affermazioni di cui ai punti V e VI saranno respinte. Poiché il tribunale (contrariamente a quanto sostenuto da CLW) non è del parere che la piena applicazione del divieto di suicidio assistito sia illegale, non vi è nemmeno alcun motivo per concedere che la disposizione sia fatta dal tribunale in buona giustizia ai sensi del VII.

Sulle questioni pregiudiziali

5.41.

Alla luce di quanto precede, non vi è motivo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Supreme Court sulla base dell’articolo 392 del RV.

Costi del processo

5.42.

Il querelante, in qualità di parte soccombente, sarà condannato alle spese processuali. Le spese a carico dello Stato sono principalmente stimate in un totale di € 2.074,50, vale a dire € 667 di spese giudiziarie e € 1.407,50 di stipendio dell’avvocato (2,5 punti per € 563, – secondo il tasso II). Gli interessi richiesti sulle spese legali saranno riconosciuti in modo riportato di seguito.

5.43.

Non vi è alcun fondamento per un’ordinanza separata per le spese supplementari, come richiesto dallo Stato, poiché la condanna alle spese costituisce anche un titolo esecutivo per tali spese supplementari (v. HR 19 marzo 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). Il tribunale valuterà i costi aggiuntivi in base al tasso di liquidazione applicabile.

 

6          La decisione

La Corte:

6.1.

dichiara i co-querelanti (querelanti di indicati ai numeri tra 2 e 30) irricevibili nelle loro richieste;

6.2.

dichiara la CLW irricevibile nelle domande di cui ai sensi di I, II, III e IV;

6.3.

respinge le argomentazioni di cui ai punti V, VI e VII;

6.4.

condanna CLW e i co-querelanti alle spese processuali, stimate ad oggi dallo Stato in € 2.074,50, oltre agli interessi legali con effetto da quattordici giorni dalla data della presente sentenza;

6.5.

stimato i costi aggiuntivi a € 163,-, da aumentare di € 85,- in caso di notifica, per quanto riguarda l’importo di € 163,- da aumentare degli interessi legali con effetto da quattordici giorni dopo la data della presente sentenza e per quanto riguarda l’importo di € 85,- da aumentare degli interessi legali con effetto da quattordici giorni dopo la notifica della sentenza;

6.6.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per quanto riguarda la condanna alle spese.

Questa sentenza è stata emessa da M.J. Van Cleef-Metsaars, J. Brandt e A.M. Boogers ed emessa pubblicamente il 14 dicembre 2022.

 

Traduzione di Johannes Agterberg                                                                          19 dicembre 2022

 

*) Articolo 305 bis  terzo libro Codice Civile

1 Una fondazione o un’associazione avente piena capacità giuridica può intentare un’azione per la tutela di interessi analoghi di altre persone nella misura in cui rappresenta tali interessi conformemente al proprio statuto.

2 Una persona giuridica di cui al capoverso 1 è irricevibile se, date le circostanze, non ha tentato sufficientemente di ottenere la domanda consultando il convenuto. Un termine di due settimane dal ricevimento da parte del convenuto di una richiesta di consultazione, che indichi la richiesta, è in ogni caso sufficiente a tal fine.

(3) L’azione di cui al paragrafo 1 può essere diretta a ordinare al convenuto di pubblicare o far pubblicare la sentenza secondo modalità stabilite dal giudice e a spese della parte o delle parti designate dal giudice. Non può chiedere un risarcimento in contanti.

4 Un comportamento non può costituire il fondamento di un’azione di cui al capoverso 1, se la persona lesa vi si oppone.

5 Una decisione non produce effetti nei confronti di una persona il cui interesse è tutelato e che essa escluda che la decisione produca effetti nei suoi confronti, a meno che la natura della decisione non consenta che la sua efficacia non possa essere esclusa solo nei confronti di tale persona.

 

Nota del traduttore

Il testo è stato tradotto con l’ausilio di Google Translate, traduzione successivamente aggiornata per rendere coerente la terminologia e/o migliorandola. L’espressione giuridiche possono essere oggetto di miglioramento. Comunque, non dovrebbero influenzare sostanzialmente  il senso della sentenza.

È stata pubblicata la relazione delle Commissione Regionale di Controllo Eutanasia (l’RTE) per l’anno 2021.

INTRODUZIONI

Nel 2021, Le Commissioni Regionali di Eutanasia (l’RTE) hanno ricevuto 7.666 segnalazioni di eutanasia. Soltanto in 7 casi (0,09%), il giudizio della RTE era che il medico non avesse soddisfatto i requisiti di accuratezza come stabiliti dalla legge del 2002 – Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (la Legge) e ha inoltrato i giudizi alla Commissione Disciplinare dell’Ordine dei Medicj e al Pubblico Ministero che intanto ne ha archiviato 5. Per maggiori dettagli dei giudizi si vede in seguito. La conclusione più importante è quindi che anche quest’anno l’applicazione dell’eutanasia nei Paesi Bassi è stato molto accurato e prudente.

La parte del leone delle segnalazioni non ha sollevato alcun interrogativo dopo un attento esame da parte della commissione. In questa relazione annuale, un certo numero di queste relazioni è stato pubblicato in questo rapporto a seconda della natura della malattia. Una parte limitata di esse, è pubblicata sul sito web della RTE (www.euthanasiecommissie.nl). La valutazione di queste segnalazioni, che spesso riguardano pazienti anziani in fase avanzata di una malattia terminale, richiede il maggior impegno dell’RTE. 

Anche il dibattito sociale e politico sull’eutanasia è continuato nel 2021. I principali argomenti sono:

  • l’eutanasia per anziani relativamente sani che soffrono della stanchezza di vivere. Nel 2020 una proposta di legge in tal senso è stata presentata alla Camera dei deputati. Recentemente il Consiglio di Stato, su richiesta della Camera, ha analizzato la proposta e ha sconsigliato la sua discussione se non dopo una riformulazione secondo le indicazioni di detto Consiglio. 
  • l’eutanasia di minori tra 1 e 11 anni seguendo l’esempio del Belgio. È previsto che entro 2022 il Ministro della Sanità e il Benessere emetterà una regolamentazione, dopo l’approvazione del Parlamento.

L’RTE non interferisce in questo dibattito. Nell’ultimo anno è stata prestata invece molta attenzione all’aggiornamento del Codice Eutanasia 2018. Questo processo sarà completato nel 2022. Il Codice dell’eutanasia indica chiaramente gli standard di valutazione generali utilizzati dall’RTE. Questi sono distillati dai molti giudizi riguardo le segnalazioni. Il Codice crea chiarezza sull’applicazione dei criteri di accuratezza ed è quindi di grande importanza per il medico esecutivo. Il codice non è l’unico standard per il medico che applica l’eutanasia. Ad esempio, nel 2021 è stata pubblicata la nuova linea guida KNMG / KNMP (Ordini olandesi dei medici/farmacisti) per l’applicazione dell’eutanasia e del suicidio assistito. Le due pubblicazioni sono state tradotte in italiano. 1) 

Il numero di casi segnalati di eutanasia nel 2021 (7.666) è aumentato del 10,5% rispetto all’anno precedente. Significa anche un incremento in rapporto con i decessi (170.839) cioè 4,5% (nel 2020 4,1%). Non è dimostrato che la pandemia Covid ha influenzato detto numero. Sono segnalato solo 2 casi mentre 4 casi in concomitanza con altre malattie gravi. La valutazione della Legge, che sarà completata nel 2022 e pubblicata all’inizio del 2023, fornirà maggiore chiarezza su questo aspetto. 

La natura delle affezioni

Seguono alcuni dettagli sulla natura delle affezioni:

  • Sesso: donna: 3.837 (50,1%),

 uomini: 3.829 (51,3%);

  • Metodo: fine-vita volontario su richiesta (eutanasia): 7.459 (97,3%), 

assistenza al suicidio:      189 (2,5%) e 

una combinazione dei due metodi –        17 (0,2%);

  • Natura dell’affezioni: 

Nel 89,0% della segnalazioni (6.824) si trattava di malati di:

tumori 3.684 (61,1%):

affezioni del sistema nervoso   501 (6,5%) per esempio Parkinson e SLA;

affezioni del cuore e le arterie non causato da tumore 349 (4,6%)

affezioni ai polmoni non causato da tumore 237 (1,3%), 

combinazione di affezioni 1053 (13,2%). 

Riguardo la demenza dalle 215 segnalazioni (3%), 6 hanno coinvolto pazienti in uno stadio molto avanzato di demenza. Questi pazienti non erano più in grado di riconfermare la loro richiesta d’eutanasia. In questi casi la dichiarazione di volontà è stata decisiva per determinare la volontarietà. Per questi casi, secondo una recente sentenza della Corte Suprema non va considerata solo la dichiarazione di volontà ma anche il contesto intorno al malato come, per esempio, la volontà espressa dal malato di terminare la vita ai familiari o agli infermieri.

Per 209 segnalazioni, la demenza ha costituito la base della sofferenza nella fase iniziale. Riguardava i pazienti in una fase di demenza, in cui avevano ancora una visione (dei sintomi) della loro malattia, come la perdita di orientamento e personalità. Sono stati considerati capaci di esprimere la loro volontà per quanto riguarda la loro richiesta di eutanasia perché potevano ancora prevedere le conseguenze della loro richiesta. Il giudizio 2021-86, pubblicato nel capitolo 2, ne è un esempio.

Per 115 (1,7%) segnalazioni, la sofferenza era causata da uno o più disturbi psichiatrici. Di questi casi, il medico segnalante era 51 volte uno psichiatra, 23 volte un medico generico, 3 volte uno specialista in medicina geriatrica e 38 volte un altro medico. In 83 casi in cui l’eutanasia è stata concessa a un paziente sulla base dei suoi disturbi psichiatrici, il medico esecutivo era affiliato al CENTRO. Nei giudizi in cui i disturbi psichiatrici costituiscono la base della sofferenza, il medico deve mostrare grande cautela. Si osserva inoltre che è obbligatorio la consulenza di un terzo medico psichiatra. Per i casi complessi di eutanasia applicati dal CENTRO la richiesta è discusso infine da un comitato composto da uno psichiatra, un etico e un giurista. La prudenza è confermata dal fatto che nel 2020 il CENTRO ha accolto soltanto 7% delle richieste ricevute. 

Un accumulo di malattie legati all’età (poli patologia) – come cecità, sordità, osteoporosi (decalcificazione ossea) e le sue conseguenze, artrosi (usura delle articolazioni), problemi di equilibrio, declino cognitivo (diminuzione della conoscenza e del sapere) – può anche essere la causa di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Questi disturbi, spesso degenerativi, di solito si verificano nell’età più elevata e possono formare una somma di disturbi correlati. Possono portare a sofferenze che in connessione con la storia della malattia, la biografia, la personalità, il modello di valore e la capacità di sopportazione del paziente è vissuto dal paziente permanentemente come insopportabile. Nel 2021, la RTE ha ricevuto 307 (4,6%) segnalazioni in questa categoria. 

Infine, al momento della registrazione delle segnalazioni, la RTE utilizza la categoria residua

altre affezioni. Queste sono condizioni che non sono classificabili tra le categorie precedenti, ad esempio una sindrome del dolore cronico o una rara malattia ereditaria. Si trattava di 205 (3%) nel 2021.

  • Età: da 12 a 17 anni:       1, 

da 18 ai 30 anni:      25 (0,4%), 

da 31 a 40 anni:      51 (0,7%),

da 41 a 50 anni:    134 (2,5%), 

da 51 a 60 anni:    635 (9,4%), 

da 61 a 70 anni: 1.469 (19,2%), 

da 71 a 80 anni: 2.659 (34,7%), 

da 81 a 90 anni: 2.016 (26,3%), 

da 91 anni in poi:    586 (8,8%). di cui 30 pazienti centenari, il più anziano 105 anni.

  • Medico segnalante: 

Medico curante – in genere il medico di famiglia: 6.148 (80,2%), 

specialista geriatrico:               265 (4%),

specialista ospedaliero:               362 (4,7%), 

altri medici tra cui quelli appartenenti al Centro:    891 (13,3%);

  • Luogo del decesso:
    • Abitazione: 5.676 (81,2%), 
    • hospice:    511 (6.7%), 
    • case di riposo: 674 (8,8%), 
    • ospedale:    134 (1,7%), 
    • altri:    123 (1,6%). 

Considerando la complessità di alcuni casi sovente il medico che applica l’eutanasia consulta il CENTRO. Il compito del CENTRO è, oltre al supporto e l’informazione a medici curanti, l’intervento diretto nell’applicazione dell’eutanasia. Anche i medici che per ragioni ideologiche non applicano l’eutanasia oppure non vogliono intervenire quando si tratta di pazienti non (ancora) nello stato terminale o nei casi complessi (circa 20% dei medici olandesi), rimandano i loro pazienti al detto Centro. Capita anche che il paziente o la sua famiglia cercano contatto direttamente con il Centro.

Per quanto riguarda la complessità dei casi, in 2021 il Centro è intervenuto per 

  • pazienti psichiatrici in 83 casi -77,3% dei casi segnalati nel 2021:
  • pazienti dementi in 99 casi – 46,0%;
  • pazienti che soffrono di un accumulo di affezioni in 105 casi – 44,7%. 

In totale i medici collegati al Centro sono intervenuti 1.123 volte contro 916 nel 2020 (più 10,9 %).

Per 32 segnalazioni è stata concessa l’eutanasia contemporaneamente a 16 coppie (duo eutanasia). Va da sé che ogni caso deve soddisfare individualmente i criteri di accuratezza richiesti dalla Legge. Inoltre, entrambi i partner devono essere visitati da un diversi consulente per garantire la valutazione indipendente della richiesta.

Casi non conformi ai requisiti di accuratezza

Per confermare la severità dell’RTE nel giudicare le segnalazioni seguono sinteticamente i alcuni casi (su 6.938 – 0,09%), giudizi che sono stati inviati al Pubblico Ministero. Attualmente dei 7 casi  5  sono stati archiviati. L’RTE verifica se il medico abbia seguito le direttive sulla base dell’EuthanasieCode2018 (1) che sono l’interpretazione dei requisiti di accuratezza e dei chiarimenti soprattutto riguarda i casi complessi (demenza, malati psichiatrici ecc.)

Detti requisiti, stabiliti dalla Legge – articolo 2, sono:

  • deve trattarsi di una richiesta volontaria, consapevole, incondizionata e ben ponderata del paziente;
  • deve trattarsi di una sofferenza insopportabile, senza alcuna speranza di miglioramento per il paziente;
  • il medico abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano; 
  • il medico e il paziente devono giungere alla convinzione che per la situazione in cui il paziente si trova non vi è alcun’altra soluzione; 
  • deve essere consultato almeno un altro medico indipendente, non coinvolto nella cura del paziente; 
  • l’eutanasia e l’assistenza al suicidio devono essere attuati in maniera scrupolosa dal punto di vista medico. 

Seguono alcuni giudizi della Commissione dove ha ritenuto che il medico curante non ha operato secondo i suddetti requisiti di accuratezza

Primo casoGiudizio 2021-142: Dubbi sull’indipendenza del medico consulente

Il consulente era paziente del medico curante. La RTE è del opinione che deve essere evitato qualsiasi situazione di conflitto d’interesse. Va sottolineato che solo il medico che sarà l’esecutore dell’eutanasia è responsabile per la procedura. Solo lui che ha il potere decisionale finale e non può appellarsi al consigli di altri medici consulenti. La mancanza dell’indipendenza non ha influito sulla corretta applicazione dell’eutanasia.

Secondo caso – Giudizio 2021-92: Esecuzione dell’eutanasia da un infermiere sotto la supervisione del medico

Sulla richiesta di un medico è stato posizionato il giorno dell’esecuzione da una infermiere specializzata l’ago di infusione. Quando il medico arrivò a casa del paziente, il medico vide che si trattava di un ago nella caviglia. Per prima cosa ha iniettato, senza problemi, una soluzione salina e un antidolorifico. Ma quando ha voluto iniettare il farmaco che induce il coma, ha notato una forte resistenza. Quella resistenza le ha impedito di somministrare detto farmaco. Muovendo il rubinetto dell’ago non ha cambiato la situazione, il medico ha chiamato l’infermiere pensando che l’ago non fosse inserito bene. L’infermiere ha controllato l’ago e non ha costatato alcun problema. Il medico poi ha dato il farmaco all’infermiere che lo ha iniettato. Il medico ha successivamente dichiarato che la resistenza fosse causato dalla viscosità della sostanza. Dopo che il medico ha accertato la profondità del coma ha dato il farmaco letale al infermiere per l’iniezione.

L’RTE ha giudicato l’operato non conforme alla scrupolosità professionale, perché non poteva delegare all’infermiere le iniezioni dei farmaci. L’RTE ha accertato che il medico ha mantenuto la regia dell’esecuzione e che il fatto non ha influito sulla procedura dell’eutanasia.

Terzo caso.  Giudizio 2021-76: Motivazione insufficiente dell’esistenza della sofferenza senza speranza-

La segnalazione riguarda l’eutanasia di una donna con un disturbo “borderline” di personalità (le persone con questo disturbo soffrono di forti cambiamenti del loro umore, pensieri e comportamenti). Quel disturbo era accompagnato da caratteristiche antisociali (non tenendo conto dei sentimenti e dei desideri di altre persone). C’era regolarmente una deregolazione psicotica (una perdita di presa sulla realtà). La donna aveva subito diversi trattamenti psichiatrici per il suo disturbo durante molti anni, tra cui ricoveri multipli in ospedali psichiatrici. Nessuno dei trattamenti aveva avuto un effetto positivo duraturo. A causa delle conseguenze del tentato suicidio e del diabete, la donna era anche in cattive condizioni fisiche. Tre anni prima della morte, le divenne sempre più chiaro che la sua sofferenza non sarebbe diminuita e da allora ha parlato regolarmente con il medico del suo desiderio di morire. Il medico ha accettato di esaminare la richiesta di eutanasia. Il medico consulente ha consigliato di consultare uno psichiatra. Lo psichiatra ha accertato la capacità della donna di intendere e volere ma non il grado della sua sofferenza né la possibilità di soluzioni alternative. Il medico curante ha dichiarato davanti alla Commissione che ha fatto affidamento sulla conoscenza del consulente e dello psichiatra delle procedure da seguire data la complessità delle condizioni mediche della donna prendendo per buono risultando dei pareri emessi.

La Commissione ha ribadito che solo il medico curante è responsabile per l’applicazione dell’eutanasia e quindi deve accertare lui stesso se i requisiti di accuratezza siano rispettati. Conseguentemente la Commissione ha deciso che il medico ha motivato insufficientemente la mancanza di prospettive e di un’altra soluzione ragionevole.

Quarto caso – Giudizio 2921 – 81: Motivazione insufficiente della capacità decisionale del malato e della volontarietà e ponderatezza 

Questo segnalazione riguarda una donna con sindrome da stress post traumatico (PTSD). C’era una sofferenza mentale che si manifestava anche fisicamente in attacchi di crampi muscolari che diventavano sempre più frequenti e più forti. Nonostante il fatto che la donna abbia partecipato motivata a vari trattamenti psicoterapeutici, la sua situazione non è migliorata. I farmaci usati hanno avuto solo un effetto temporaneo. Anche la fisioterapia e il supporto sociale non avevano avuto successo. Alla fine, solo l’iniezione di diazepam (un sedativo) è rimasta come controllo dei sintomi. Per quell’iniezione, la donna dipendeva da altri.

Visto che si trattava di una malattia psichiatrica secondo l’EutanasieCode 2018 oltre alla consulenza del secondo medico, il medico avrebbe dovuto consultare uno psichiatra. Invece ha chiesto l’intervento di uno psicologo clinico con grande esperienza perché riteneva la persona più indicata per giudicare la condizione di salute del suo paziente. Siccome mancava nelle relazioni chiare indicazioni del medico curante e lo psicologico sulla capacità di intendere e volere e la continuità della richiesta, la Commissione ha invitato i due medici per maggiori chiarimenti. I due medici hanno dichiarato verbalmente che non esistessero i minimo dubbi in merito. Mentre la Commissione ha giudicato che l’intervento dello psicologo era stato adeguato, la Commissione ha giudicato che il medico curante non ha motivato nella segnalazione che la donna era capace di intendere e volere e che si trattava di una richiesta volontaria e ponderata.

Quinto caso – Giudizio 2021 – 81: Il medico non ha rispettato il criterio della scrupolosità dell’esecuzione. 

L’esecuzione di questa eutanasia è stata resa più difficile perché il paziente non è entrato in coma dopo l’iniezione del farmaco previsto. Ciò è accaduto dopo una seconda dose del farmaco. Quando l’uomo era in coma, il medico le ha somministrato il rilassante muscolare. Sfortunatamente, l’uomo non è morto entro il tempo stabilito secondo linee guida. Il medico si è quindi reso conto che l’ago probabilmente non era stato posizionato correttamente. Ha deciso di farlo di nuovo e aveva bisogno di un nuovo ago. Poiché non aveva quell’ago con sé, doveva andare in un’altra stanza del hospice.

Il medico davanti alla Commissione ha dichiarato che effettivamente non ha rispettato il criterio della scrupolosità dell’esecuzione, ma ha agito nel migliore dei modi nelle circostanze.

La Commissione è del parere che in casi di problema durante l’applicazione dell’eutanasia, il medico deve intervenire subito. Inoltre, il medico non avrebbe dovuto lasciare solo il paziente, né lasciare incustodito il rilassante muscolare. Tutto ciò ha convinto la Commissione che il medico non ha agito secondo il requisito della scrupolosità dell’esecuzione, mentre ha rispettato gli altri requisiti di accuratezza.

Johannes Agterberg 15 luglio 2022

Fonte: Rapporto Annuale 2021 delle Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia – Paesi Bassi

1) Si tratta dei volumi:

  • Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuol sapere di più
  • Fine-vita volontario – Linee guida per l’applicazione dell’eutanasia e della assistenza medica al suicidi.

Autore Johannes Agterberg, editi da NewPress Edizioni S.r.l.. Lomazzo (CO)

Eutanasia per malati psichici – il modello olandese

 A  – Introduzione

Eutanasia in basa alla sofferenza psichica è oggetto di discussione già da decenni tra psichiatrici e nella società civile olandese. Vedendo lo sviluppo della disponibilità degli psichiatri per accogliere richieste di eutanasia o assistenza al suicidio si nota una maggiore reticenza. Mentre nel 1995 47% era disponibile detta percentuale è scesa a 37% nel 2016. Una delle cause potrebbe essere la paura di avere problemi con la giustizia, ipotesi però non confermata nella realtà. Tra gli studenti in psichiatria, sempre nel 2016, 89% era a favore. Circa 75% della popolazione olandese è a favore dell’eutanasia per malati psichici.

B – I requisiti di accuratezza

La Legge che legalizza l’eutanasia e l’assistenza al suicidio in vigore dal 2002, in seguito la Legge, stabilisce:

I requisiti di accuratezza, come da articolo 293, paragrafo 2, del Codice penale, comportano che il medico:

  • abbia avuto la piena convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del paziente;
  • sia convinto che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
  • abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano;
  • sia giunto a convinzione, insieme al paziente, che nessun’altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava;
  • abbia chiesto il parere di un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza di cui alle sezioni precedenti;
  • abbia eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita o dato assistenza al suicidio.

C – Capacità di intendere e di volere

Prima di parlare dell’argomento in oggetto, è necessario definire il concetto di capacità o incapacità di intendere e di volere.

  1. Definizione

Secondo alcune leggi olandesi si parla di incapacità di intendere e di volere quando un paziente non è considerato più in grado di valutare con ragionevolezza i suoi interessi. Un altro criterio legale, applicato per la messa sotto curatela di una persona per la messa sotto curatela e quando a causa di un disturbo mentale, magari a intervalli, non è più in grado di curare i propri interessi. Un comportamento differente, per esempio il rifiuto di un trattamento, però non è indicazione di incapacità.

  1. Consenso informato

Per sostenere un esame, una terapia o un trattamento è obbligatorio il consenso informato (informed consent) del paziente, come stabilito dalla Legge Contratto di Trattamento Medico (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Consenso informato significa che il consenso del paziente deve essere basato su informazioni sufficienti fornite dall’operatore sanitario, che normalmente è il medico curante. Tale consenso deve essere dato volontariamente da un paziente in grado di farlo. Il requisito del consenso informato esprime il principio di autonomia e come tale ha un significato fondamentale per la posizione del paziente. Bisogna essere estremamente prudenti quando si ha a che fare con un paziente incapace di dare il proprio consenso informato.

  1. Supposizione d’incapacità di intendere e di volere

Il requisito del consenso informato è valido per un paziente capace. Ognuno è capace, salvo che sia provato il contrario (la supposizione di capacità).

L’operatore sanitario giudica, anche se non espresso chiaramente dal paziente ma si può capire perché è logicamente sottointeso quindi implicito, la capacità del paziente.

  1. Verifica individuale rivolta alla decisione concreta

In casi come incoscienza, pazienti in coma o in un profondo stato di demenza l’incapacità del paziente è palese. In altri casi, come malati psichici, pazienti in una fase iniziale di demenza o disabili mentali, la capacità deve essere basato sulla capacità individuale del paziente.

  1. Il giudizio rivolto primariamente alla capacità decisionale e non all’esito della decisione

Nel giudizio relativo alla capacità decisionale di un paziente può verificarsi la tendenza a valutare prevalentemente la decisione presa dal paziente stesso. Al contrario, è la capacità decisionale del paziente il punto focale per capire la natura e le conseguenze della decisione presa. Una decisione presa dal paziente indica non solo la misura della sua capacità, ma anche le sue norme e i suoi valori. Nella consultazione con il paziente e nel giudizio riguardo alle sue capacità, le norme e i valori del giudicante non devono essere decisivi.

  1. Incapacità temporanea

Potrebbe verificarsi il caso di un’incapacità temporanea. Nei pazienti psichiatrici, per esempio, la capacità può oscillare fortemente. Quando si tratta di un’incapacità temporanea, si deve accertare se è possibile posticipare la decisione.

In altri casi la situazione del paziente potrebbe migliorare con un trattamento meno invasivo, in modo da metterlo in condizioni di decidere se accettare o meno un trattamento intensivo. Per esempio: il paziente fortemente irrequieto e agitato in modo psicotico potrebbe essere trattato con un sedativo leggero per metterlo in condizioni di decidere su un trattamento di lunga durata.

  1. Incapacità parziale

Il paziente può essere capace di prendere alcune decisioni e non altre; in questo caso si parla di incapacità parziale. La costatazione dell’esistenza di una tale situazione deve essere valutata dal medico per accertare che il paziente è capace di poter prendere una decisione concreta e specifica.

  1. La delega

La Legge non prevede che la presentazione della richiesta di eutanasia può essere delegata dal paziente. È stata una scelta precisa del legislatore perché “l’opinione di un delegato, nella cerchia dei parenti, potrebbe essere controversa, cioè potrebbe rendere più difficile la decisione del medico curante”. Questo non toglie però che, in conformità a quanto stabilito dal Codice civile, potrebbe essere nominato un curatore, un mentore o un rappresentante. Uno dei compiti è di portare all’attenzione del medico l’esistenza della dichiarazione di volontà o altri documenti che possono essere di interesse del medico. Nella valutazione della richiesta di eutanasia il medico ha la facoltà di interpellare qualsiasi parente, operatore sanitario o altre persone vicine al paziente per giudicare la validità della richiesta. 

D – Il primo processo

Nel 1991 una donna, cinquantenne, chiede allo psichiatra Boudewijn Chabot di finire la sua vita. La donna ha avuto in breve tempo alcune esperienze traumatiche tra altro il suicidio del figlio. Un altro figlio muore di un tumore. La sera della morte del figlio, la donna tenta di suicidarsi, per essere seppellita insieme con il figlio.  La donna prende contatto con Chabot e dopo diversi incontri lui decide di accogliere la richiesta e porre fine alla vita del suo paziente. La ragione è che Chabot è convinto che comunque la donna si sarebbe suicidata in modo violento. Dopo un lungo iter giudiziario lo psichiatra nel 1994 fu giudicato colpevole, senza inflizione di pena, per l’assistenza al suicidio

L’importanza della sentenza è che finisce la discussione se un paziente deve trovarsi nello stadio terminale della vita, per fare richiesta di eutanasia. Inoltre, esiste maggiore chiarezza sulla maggiore accuratezza da considerare per pazienti con sofferenze psichiche che chiedono l’eutanasia.

Da quel momento sono cominciate le discussioni sulla possibilità di accogliere una richiesta di eutanasia e l’assistenza al suicidio di un malato psichiatrico, discu7ssione che continua tuttora.

E –  Il parere dell’Associazione Olandese di Psichiatri (NVVP)

Ogni richiesta di assistenza al suicidio di un paziente psichico, in un primo momento, deve essere interpretata come un aiuto alla vita.

La problematica dell’eutanasia per pazienti con affezioni psichiche ha avuto l’attenzione della NVVP da decenni con una prima presa di posizione nel 1991. Nel 1998 ha pubblicato la prima versione delle linee guida come trattare la richiesta di eutanasia o assistenza al suicidio da parte di pazienti con disturbi psichici. Sono state aggiornate ultimamente 2018.

Sulla base dei requisiti di accuratezza i passi da compiere, secondo detta guida, per accogliere una richiesta di eutanasia sono:

  • Discutere la richiesta con il paziente;
  • Decidere di valutare una richiesta di interruzione della vita;
  • Secondo parere di uno psichiatra esperto indipendente;
  • Coinvolgere altri prestatori di assistenza e consulenti multidisciplinari;
  • Discutere la richiesta con la famiglia e i propri cari;
  • I quattro criteri di accuratezza (richiesta volontaria e ponderata, sofferenze senza speranza e insopportabili, discussione di situazione e prospettive, nessuna altra soluzione ragionevole):
  • Valutazione da parte di un consulente indipendente;
  • Applicazione della interruzione della vita su richiesta;
  • Segnalazione e rendicontazione;
  • Cura dai familiari.
  1. Il concetto di disturbo psichico

Ogni definizione del concetto disturbo psichico, per esempio in base ad una classifica, è arbitraria. Poi, dallo studio dei casi di eutanasia di malati psichiatrici giudicati dalle Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia si può dedurre che ogni malato è un caso a se.  Esistono sempre interpretazioni variegate e spesso dipende della definizione che si considera se si può parlare di un vero e proprio disturbo psichico. Nonostante ciò, si ritiene importante di indicare come punto di riferimento una definizione, preferendo quella dell’American Psychiatric Association – DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).

una sindrome clinicamente rilevante oppure un insieme di comportamenti o sintomi psicologici, che si presentano in un individuo, e che sono accompagnati da sofferenze, con un handicap o con un alto rischio di morte, dolore o disabilità, o con un’evidente perdita di autonomia”.

Benché anche la classifica-DSM sia soggetta a cambiamenti continui, i disturbi importanti sono definiti chiaramente e sono utili per valutare i criteri di accuratezza, come sofferenze insopportabili e senza prospettive. Si tratta sempre di sintomi gravi oggettivi, disturbi funzionali e comportamenti patologici.

  1. Perché l’assistenza al suicidio?

Come già indicato precedentemente all’interno del NVVP esistono opinioni diverse sull’accettabilità dell’assistenza al suicidio di pazienti psichici. I medici che per ragioni di principio, sono contrari all’assistenza di persone che vogliono morire, usano l’argomento che, quando una persona vuole suicidarsi, lo può fare da sola e non dovrebbe essere necessario chiedere ad altri di assisterle. In altre parole, uno psichiatra, come medico, non deve accogliere una richiesta in tal senso.

Esistono però circostanze che giustificherebbero, dal punto di visto medico-etico, l’aiuto richiesto.

  • Motivi di compassione ed empatia: un medico, che dopo un’analisi accurata, è convinto che i requisiti di accuratezza siano stati rispettati e che l’assistenza al suicidio è giustificata, non può abbandonare il paziente al suo destino. Il medico deve avere cura che il suicidio avvenga in modo dignitoso. Questo vuole dire che il medico deve accompagnare il paziente durante il processo di applicazione, del suicidio eventualmente consegnando i mezzi letali al paziente;
  • Il medico come “custode della chiave dell’armadio con i medicinali” sorveglia l’accesso ai mezzi letali. Il medico ha il ruolo esclusivo della prescrizione. Senza l’aiuto del medico, un individuo con l’intenzione di suicidarsi, farà fatica a procurarsi i prodotti, che assicurano una morte certa. Significa che, quando il medico non prescrive i mezzi e il paziente non riesce a procurarseli, restano soltanto altri metodi più duri, più rischiosi e violenti. Va considerato in questo contesto, che con la divulgazione di Internet, è disponibile, in misura crescente, l’informazione sui metodi di suicidio e i mezzi consigliati. Acquistare i mezzi tramite internet incontra notevole difficoltà (costo esorbitante, truffa, confisco dalla dogana, qualità inadeguata).
  • Suicidi violenti possono essere per altre persone: Per esempio i macchinisti di treni coinvolti, loro malgrado, in questi atti. La consegna dei mezzi evita questi fenomeni;
  • Metodi violenti potrebbero arrecare danni seri e permanenti a un suicida, per un tentativo non riuscito.
  • L’assistenza al suicidio non necessariamente comporterebbe una diminuzione dei tentativi di suicidio, essendo spesso un atto impulsivo.

Alcune osservazioni

  • La relazione tra paziente psichiatra è generalmente molto profonda, che potrebbero influire sulla decisione che quest’ultimo deve prendere. Questo succede più frequentemente con pazienti con malattie psichiatriche che non con pazienti con malattie somatiche. In questo contesto va considerato la relazione profonda tra paziente e psichiatra.
  • La decisione di accogliere la richiesta di eutanasia scaturisce dal fatto che il medico curante s’immedesima nella condizione del paziente. È un argomento pericoloso, perché potrebbe essere legato alla paura per la propria degenerazione, solitudine e malattia;
  • La paura per la propria morte potrebbe ostacolare una discussione aperta sul desiderio di morire del paziente;
  • Il desiderio di morire del paziente potrebbe diventare una questione controversa nella relazione tra paziente e psichiatra;
  • Uno psichiatra potrebbe decidere di accogliere la richiesta di eutanasia per liberarsi dei sentimenti d’impotenza per non essere stato in grado di lenire le sofferenze del paziente;
  • Fantasie irrazionali da salvatore del medico curante per contro possono giocare un ruolo nel rifiuto dell’assistenza al suicidio. Abbastanza spesso si considera il suicidio come un fallimento personale del medico.

F – L’opinione delle Commissioni Regionali di Controllo

Nel EuthanasieCode2018 le Commissioni, in base alle esperienze nel giudicare le segnalazioni ricevute, hanno pubblicato le seguenti direttive per l’eutanasia e il suicidio assistito per pazienti con affezioni psichiche. Le Commissioni usano il termine “medico” anche se si tratta di uno psichiatra o uno specialista.

  1. I requisiti di accuratezza

Ricollegandosi alla sentenza dell’Alta Corte nella citata causa Chabot in 1994, vale che dal medico è richiesta una grande cautela quando la richiesta di eutanasia trova (prevalentemente) la sua origine da una sofferenza psichica, cioè in quei casi dove la sofferenza non scaturisce in modo comprovato solo da una malattia o un’affezione somatica e non è solamente causato dal dolore e dalla perdita di funzioni fisiche.

Si tratta spesso di una problematica psichiatrica complessa ed è necessario l’apporto di conoscenze specifiche. La cautela richiesta riguarda soprattutto i requisiti di accuratezza per quanto riguarda la volontarietà e la ponderatezza della richiesta, la mancanza di prospettive e la presenza di un’altra soluzione ragionevole.

Nel giudicare la richiesta è importante poter escludere, che sia intaccata la capacità del paziente di formarsi un giudizio. Quando detta capacità del paziente è insufficiente, non si può parlare di una richiesta volontaria e ponderata. Il medico deve accertare che il paziente dimostri di poter comprendere le informazioni pertinenti, capire lo stato della malattia e che le sue motivazioni e argomentazioni sono consistenti.

Quando si tratta della mancanza di prospettive o altre soluzioni ragionevoli, il medico deve comunque esaminare attentamente eventuali altre possibilità di trattamento per il paziente. Soprattutto quando si tratta di un paziente relativamente giovane che potrebbe ancora vivere per tanti anni. Quando il medico non ha le competenze per giudicare se esistano ancora delle scelte, deve consultare medici esperti. Quando il paziente rifiuta un’alternativa ragionevole, in principio non si può sostenere che soffra senza avere alternative. D’altra parte, non per questo un paziente deve sottoporsi a tutti i trattamenti pensabili.

Oltre al consulente che giudica la correttezza dei requisiti di accuratezza, il medico deve consultarsi con uno psichiatra per quanto riguarda il giudizio sulla capacità di intendere e volere e sulla mancanza di prospettive. Per evitare incombenze inutili per il paziente è preferibile che il consulente sia uno psichiatra.

  1. La combinazione di affezioni somatiche e psichiatriche

Nel paragrafo precedente si è trattato di pazienti che fanno una richiesta di eutanasia per le sofferenze che sono legate a una malattia psichiatrica. Sovente la sofferenza del paziente è causata soprattutto da un’affezione somatica, ma in concomitanze ci sono anche problemi psichici.  Detti problemi possono contribuire a incrementare le sofferenze. Anche in questi casi il medico e il consulente devono considerare se la problematica psichiatrica possa ostacolare la volontarietà e la ponderatezza della richiesta. Quando il consulente non è uno psichiatra, potrebbe essere necessario consultarne uno. Uno stato d’animo cupo del paziente al momento della presentazione della richiesta di eutanasia, la sua discussione con il medico oppure durante le visite mediche di per sé non è un segno di depressione perché potrebbe essere causato dallo’argomento in discussione.

  1. Le segnalazioni ricevute dalle Commissioni

Il numero di segnalazioni che le Commissioni hanno ricevuto, per pazienti psichiatrici, è cresciuto negli anni precedenti con un’impennata nel 2020 come risulta dalla seguente tabella. 

G – Casi di eutanasia di pazienti psichiatrici

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

Segnalazioni

60

83

67

68

88

In % dei casi di eutanasia

1,0

1,3

1,1

1,1

1,3

 

 

La conclusione è che i casi di eutanasia o assistenza al suicidio a pazienti psichiatrici sono rari.

Nel processo di applicazione dell’eutanasia il centro Esperienza Eutanasia ha un ruolo fondamentale,

Il Centro è stato costituito nel 2012 per assistere i medici nella valutazione di casi complessi e provvedere all’eutanasia con squadre ambulanti.

Per quanto riguarda le richieste ricevute negli anni dal 2016 al 2020 da malati psichici del Centro seguono alcuni dati quantitativi:

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

Richieste ricevute

503

679

640

717

708

Accolte

46

65

56

62

68

In %

9,1

9,6

8,9

8,6

9,6

 

Il 70% delle richieste è stato rigettato perché i criteri di accuratezza non erano rispettati mentre 20% è stato ritirato dal richiedente. Per quanto riguardo questo 20%, la meta circa perché il malato non aveva più il desiderio di morire, l’altra metà ha accettato un ulteriore trattamento. Il rimanente 10% riguarda richiedenti che sono deceduti prima che la procedura di accoglienza era terminata

Risulta molto chiaro la prudenza dei medici nell’accogliere richiesta di eutanasia da malati psichici. Inoltre, bisogna considerare in questo contesto i desideri di morire che non ci sono trasformati in richieste formali perché il medico ha immediatamente informato il paziente, che, considerando la condizione di salute era ancora tale che una richiesta non potrebbe essere accolta e quindi il paziente ha desistito.

 

Johannes Agterberg                                                31 maggio 2020

 

Fonti:               Johannes Agterberg; Libertà di decidere -fine-vita volontario in Olanda, edito da New Press S.r.l. Cermenate 2017

                        Johannes Agterberg: Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più, edito da New Press S.r.l. Cermenate 2019

KNMG *)/KNMP Line Guida per l’applicazione di eutanasia e assistenza al suicidio 2012 (in olandese) Traduzione in italiano fra breve disponibile sul sito www.finevitavolontario.it

                        KNMG SCEN: Supporto e Consultazione per l’eutanasia in Olanda 2007 (in olandese)

                        KNMG: Linee guida per il giudizio sulla capacità di intendere e volere 2007 (in olandese)

                        KNMG Maggiorenni incapace di intendere e volere 2015 (in olandese)

                        KNMG Disposizioni di trattamento 2016 (in olandese)

MVWS **) Lettera alla Camera dei deputati circa l’applicazione di eutanasia di malati psichiatrici da parte del Centro Esperienza Eutanasia 2014 (in olandese)

MVWS Lettera alla Camera dei deputati circa l’applicazione di malati dementi 2013 (in olandese)

Lieve Thienpoint Liberami: Over eutanasia e sofferenze psichiche 2015 (in olandese e francese)

NVVE Eutanasia per pazienti con demenza avanzata 2017 (in olandese)

 o malattia psichiche è infondata

NVVP Linee guida per l’eutanasia di pazienti psichiatrici 2018

Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia rapporti annuali 2016 – 2020 (disponibile anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco con descrizione di casi complessi giudicati)

Centro Esperienza Eutanasia Rapporti Annuali 2016 – 2020 (in olandese)

Wikipedia.it Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 2016

ZonMw ***) Terza valutazione della legge fine-vita su richiesta e assistenza al suicidio 2017 (in olandese con sommario in inglese)

 

*)         KNMG Regia Società Olandese per la promozione della Medicina

**)       MVWS Ministero per la Salute, il Benessere e lo Sport

***)     ZonMw Organizzazione governativa per le indagini sulla sanità

L’eutanasia per malati dementi – il modello olandese

 A – Introduzione

L’eutanasia di un malato demente è un processo complesso e i medici hanno difficolta di accogliere una richiesta di un paziente con la demenza in fase più o meno avanzata. Una delle cause potrebbe essere la paura di avere problemi con la giustizia, ipotesi però non confermata nella realtà.

B – I requisiti di accuratezza

La legalizzazione dell’eutanasia e il suicidio assistito con la legge del 2002 stabilisce che

i requisiti di accuratezza, come da articolo 293, paragrafo 2, del Codice penale, comportano che il medico:

  1. abbia avuto la piena convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del paziente;
  2. sia convinto che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
  3. abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano;
  4. sia giunto a convinzione, insieme al paziente, che nessun’altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava;
  5. abbia chiesto il parere di un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza di cui alle sezioni precedenti;
  6. abbia eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita o dato assistenza al suicidio.

C – Capacità di intendere e di volere

 Prima di parlare dell’argomento in oggetto, è necessario definire il concetto di capacità o incapacità di intendere e di volere.

 Definizione

Secondo alcune leggi olandesi si parla di incapacità di intendere e di volere quando un paziente non è considerato più in grado di valutare con ragionevolezza i suoi interessi. Un altro criterio legale, applicato per la messa sotto curatela di una persona per la messa sotto curatela e quando a causa di un disturbo mentale, magari a intervalli, non è più in grado di curare i propri interessi. Un comportamento differente, per esempio il rifiuto di un trattamento, però non è indicazione di incapacità.

 Consenso informato

Per sostenere un esame, una terapia o un trattamento è obbligatorio il consenso informato (informed consent) del paziente, come stabilito dalla Legge Contratto di Trattamento Medico (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Consenso informato significa che il consenso del paziente deve essere basato su informazioni sufficienti fornite dall’operatore sanitario, che normalmente è il medico curante. Tale consenso deve essere dato volontariamente da un paziente in grado di farlo. Il requisito del consenso informato esprime il principio di autonomia e come tale ha un significato fondamentale per la posizione del paziente. Bisogna essere estremamente prudenti quando si ha a che fare con un paziente incapace di dare il proprio consenso informato.

 Supposizione d’incapacità di intendere e di volere

Il requisito del consenso informato è valido per un paziente capace. Ognuno è capace, salvo che sia provato il contrario (la supposizione di capacità).

L’operatore sanitario giudica, anche se non espresso chiaramente dal paziente ma si può capire perché è logicamente sottointeso quindi implicito, la capacità del paziente.

 Verifica individuale rivolta alla decisione concreta

In casi come incoscienza, pazienti in coma o in un profondo stato di demenza l’incapacità del paziente è palese. In altri casi, come malati psichici, pazienti in una fase iniziale di demenza o disabili mentali, la capacità deve essere basato sulla capacità individuale del paziente.

 Il giudizio rivolto primariamente alla capacità decisionale e non all’esito della decisione

Nel giudizio relativo alla capacità decisionale di un paziente può verificarsi la tendenza a valutare prevalentemente la decisione presa dal paziente stesso. Al contrario, è la capacità decisionale del paziente il punto focale per capire la natura e le conseguenze della decisione presa. Una decisione presa dal paziente indica non solo la misura della sua capacità, ma anche le sue norme e i suoi valori. Nella consultazione con il paziente e nel giudizio riguardo alle sue capacità, le norme e i valori del giudicante non devono essere decisivi.

 Incapacità temporanea

Potrebbe verificarsi il caso di un’incapacità temporanea. Nei pazienti psichiatrici, per esempio, la capacità può oscillare fortemente. Quando si tratta di un’incapacità temporanea, si deve accertare se è possibile posticipare la decisione.

In altri casi la situazione del paziente potrebbe migliorare con un trattamento meno invasivo, in modo da metterlo in condizioni di decidere se accettare o meno un trattamento intensivo. Per esempio: il paziente fortemente irrequieto e agitato in modo psicotico potrebbe essere trattato con un sedativo leggero per metterlo in condizioni di decidere su un trattamento di lunga durata.

 Incapacità parziale

Il paziente può essere capace di prendere alcune decisioni e non altre; in questo caso si parla di incapacità parziale. La costatazione dell’esistenza di una tale situazione deve essere valutata dal medico per accertare che il paziente è capace di poter prendere una decisione concreta e specifica.

 La delega

La Legge non prevede che la presentazione della richiesta di eutanasia può essere delegata dal paziente. È stata una scelta precisa del legislatore perché “l’opinione di un delegato, nella cerchia dei parenti, potrebbe essere controversa, cioè potrebbe rendere più difficile la decisione del medico curante”. Questo non toglie però che, in conformità a quanto stabilito dal Codice civile, potrebbe essere nominato un curatore, un mentore o un rappresentante. Uno dei compiti è di portare all’attenzione del medico l’esistenza della dichiarazione di volontà o altri documenti che possono essere di interesse del medico. Nella valutazione della richiesta di eutanasia il medico ha la facoltà di interpellare qualsiasi parente, operatore sanitario o altre persone vicine al paziente per giudicare la validità della richiesta.

D  La legge e la (in)capacità di intendere e di volere

Il termine incapacità di intendere e di volere non è menzionato nella Legge. Si può concludere dall’articolo 2, comma 2, che i requisiti di accuratezza tengono conto della capacità decisionale perché si parla di “una richiesta volontaria e ponderata”. In assenza di tale requisito l’eutanasia non è permessa.

Il Governo ha posto, per quanto riguarda la demenza, la seguente condizione: “Anche per pazienti con una demenza in fase di sviluppo, il medico curante, dovrà stabilire da quando il paziente non era più in grado di esprimere volontariamente e ponderatamente le sue intenzioni”. Per poter accertare ciò, il legislatore suppone che esista una relazione duratura tra il medico curante e il paziente.

 E – La demenza

 Il caso di demenza più diffuso è il morbo di Alzheimer, caratterizzato tra l’altro da amnesie. La demenza e altre malattie simili, come la coscienza ridotta, non sono di per sé ragioni valide per procedere all’eutanasia.

Per alcune persone la prospettiva di soffrire in futuro di demenza in uno stadio avanzato con la prospettiva di perdere la dignità personale comportando importanti cambiamenti nelle attitudini, nello stile di vita e nell’evoluzione psicofisica. Oltre alle condizioni dignitose di vita, è un motivo valido per menzionare tali situazioni nella dichiarazione di volontà. In queste circostanze si dovrà valutare caso per caso il decorso della malattia per determinare se, secondo il parere del medico, si è in presenza di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento.

In risposta all’interrogazione della Camera dei deputati su demenza ed eutanasia, in data 6 marzo 2013, il Ministro per la Sanità, il Benessere e lo Sport sosteneva che la demenza può portare a situazioni di vita inaccettabili. La persona affetta da questa patologia considera lo stato di demenza una condizione di vita invivibile; ciononostante va sempre accertato se il paziente, secondo il parere del medico, soffre in maniera insopportabile e senza prospettive.

F – L’opinione delle Commissioni Regionali di Controllo (le Commissioni) sui criteri di accuratezza

 Nel EuthanasieCode2018 le Commissioni, in base alle esperienze nel giudicare le segnalazioni ricevute, hanno pubblicato le seguenti direttive per l’eutanasia e il suicidio assistito per pazienti che soffrono di demenza.

Le Commissioni usano il termine “medico” anche se si tratta di uno psichiatra o uno specialista.

  1. Introduzione

Per pazienti con demenza è richiesta una maggiore cautela nel giudicare la corretta applicazione dei criteri di accuratezza, soprattutto per quanto riguarda la capacità di intendere e l’insopportabilità delle sofferenze. Via via che la malattia progredisce, la capacità di intendere diminuisce e, trascorso un certo tempo, il paziente potrebbe diventare completamente incapace.

  1. La fase iniziale della demenza

La maggiore parte dei casi presentati finora alle commissioni riguarda pazienti nella fase iniziale della demenza. Il più delle volte in questa fase il paziente è consapevole della natura della malattia ed è capace di presentare la richiesta di eutanasia. La sofferenza di questi pazienti, oltre alla già presente degenerazione delle capacità cognitive e delle funzionalità motorie, è anche causata dalla paura per un ulteriore peggioramento della situazione con conseguenze negative per le proprie autonomia e dignità. La consapevolezza che il processo è inarrestabile può causare una grande sofferenza.

  1. La fase successiva della demenza

L’applicazione della richiesta di eutanasia nella fase in cui il processo di demenza è progredito in modo tale che il paziente non è più capace di volere e di comunicare (se non solamente tramite espressioni semplici o gesti) è possibile se il paziente ha redatto una dichiarazione di volontà quando era ancora capace di intendere e di volere. Si deve trattare di una dichiarazione chiara, senza alcun dubbio applicabile nella situazione creatasi.

Il medico e il consulente devono includere nelle loro considerazioni l’intero processo della malattia e tutte le altre circostanze specifiche. Si tratta quindi di un’interpretazione del comportamento e delle espressioni del paziente, sia durante il progredire della malattia, sia poco prima dell’applicazione dell’eutanasia: in quel momento si deve essere certi che l’applicazione dell’eutanasia sia in linea con la dichiarazione di volontà scritta in passato e che non esistano ripensamenti (come espressioni chiare che il paziente non desidera più porre fine alla vita); inoltre deve essere evidente che in quel momento il richiedente soffre insopportabilmente.

Nei casi di eutanasia di un paziente in fase avanzata, la responsabilità del medico e del consulente ha una particolare importanza: il consulente (nella sua relazione) e il medico (nella documentazione che invia alla commissione) devono rendere conto accuratamente dei fatti e delle circostanze alla base della loro decisione.

  1. La consultazione

Qualora si tratti di richieste di eutanasia di pazienti con demenza in fase iniziale, generalmente è sufficiente la procedura normale di consultazione. È indispensabile però avere la diagnosi della malattia. Il medico, oltre al consulente (medico SCEN) che dà un giudizio sulla corretta applicazione dei requisiti di accuratezza, deve consultare un medico specialistico, per esempio un geriatra. Per evitare disagi inutili per il paziente, sarebbe preferibile rivolgersi a un medico SCEN (*) che abbia anche l’esperienza professionale per valutare la particolare situazione del paziente. Nella fase avanzata della demenza, non potendo più comunicare con il paziente, il consulente deve valutare la situazione in base ad altri fatti e circostanze: una dichiarazione di volontà scritta e altre informazioni da parte del medico curante oppure della famiglia sono di sicuro supporto.

(*) Un medico SCEN (Supporto e Consulto per i casi di eutanasia nei Paesi Bassi) è iscritto nell’apposito registro dopo avere seguito un programma di formazione specifica-

F  – Una sentenza chiarificatrice della Corte Suprema

Un medico geriatra aveva applicata l’eutanasia di una donna di 74 anni, che si trovava in una situazione di demenza avanzata ed era, già molto prima del decesso, incapace di intendere e volere. La paziente era a conoscenza di altri casi di demenza che si erano verificati nella sua famiglia e aveva già dichiarata di non più voler vivere come un essere vivente completamente incapace. Un mese e mezzo prima del decesso era stata ricoverata in una struttura per anziani dementi, una situazione che il paziente non ha mai voluto come risultava dalla sua dichiarazione di volontà. Ha dichiarato anche che non voleva eutanasia quando non era più in grado di abitare insieme con il marito. Detta volontà aveva discusso con il suo medico in più occasione, fornendolo

una copia.

Nel 2015 la dichiarazione era stata aggiornata, senza però cambiare la sostanza. Volevo avere l’eutanasia “quando il tempo sarebbe maturo” e ha ripetuto di non voler essere ricoverato in una istituzione per anziani dementi.

Prima e durante la permanenza nella casa di riposo la donna era triste. Una conversazione normale non era più possibile vista la sua incapacità. Diceva regolarmente di voler morir, ma qualche volta aggiungeva “ma non adesso”. La specialista geriatra seguito ha osservato la donna con molto attenzione, ha interpellato colleghi, il medico di famiglia e i parenti. Ha chiesto consulto a due medici specialisti. Alla fine, il medico ha concluso che tutti i requisiti della Legge erano rispettati. In breve, il medico era del parere che la dichiarazione di volontà scritta potrebbe essere considerata, come richiesta dalla legge “una richiesta volontaria e ponderata”. Questa costruzione è permessa dalla Legge per pazienti che in passato hanno redatta una dichiarazione di volontà nel pieno della loro capacità decisionale. Visto che il paziente era agitata il medico ha somministrato prima dell’applicazione dell’eutanasia, un sonnifero. Il medico non ha preso in considerazione una reazione al momento dell’inserimento nel braccio della donna dell’ago per l’infusione del mezzo letale.

Nella sua requisitoria il pubblico ministero ha accusato il medico di omicidio. Pur non infliggendo una pena detentiva. Sosteneva tra altro che il medico avrebbe dovuto chiedere al paziente la conferma del desiderio di morire e ha contestato l’uso di un sonnifero perché ritenuto in contrasto con la buona pratica medica.

Il tribunale ha rigettato la tesi del pubblico ministero giudicando che il medico aveva rispettato tutti i requisiti di accuratezza che i medici devono soddisfare quando applicano l’eutanasia. Il tribunale ha stabilito che non era necessario per questo medico verificare oralmente con il paziente se il desiderio d’interruzione della vita, come stabilito nella sua dichiarazione di volontà, fosse ancora attuale. Era palese, considerando le condizioni del paziente, che non si poteva ottenere una risposta coerente.

Il giudice afferma che questa posizione del pubblico ministero è più severa della legge e non vede alcun motivo per inasprire i requisiti di accuratezza previsti.

Ha dichiarato anche una dichiarazione di volontà non devono essere prese alla lettera ma è richiesta anche un’interpretazione contestuale.

La corte rileva che la richiesta di eutanasia è stata formulata volontariamente e deliberatamente quando era in grado di farlo. Inoltre, il tribunale ritiene che il medico abbia fatto molto per verificare l’attualità del desiderio di porre fine alla sua vita, tra l’altro discutendone con la famiglia, il personale della casa di cura e altri medici e facendo osservazioni e video sul paziente.

Anche il giudice è stato mite per quanto riguarda la premedicazione, il Dormicum (un sonnifero) che il medico ha somministrato per mezzo di una tazza di caffè, non rende inaccurata l’applicazione dell’eutanasia. “Non vediamo perché il medico avrebbe dovuto consultare il paziente quando e come si sarebbe applicata l’eutanasia”, ha affermato il giudice. Secondo il giudice, date le condizioni profondamente demenziali del paziente, ciò non aveva senso e probabilmente avrebbe agitato inutilmente paziente.

La decisione del tribunale è che il medico non è punibile ed è stato assolto con formula piena.

Il Pubblico Ministero ha presentato alla Corte suprema un ricorso nell’interesse della Legge, per costringere la Corte ad esprimersi in merito. La Corte suprema ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale confermando le tesi del Tribunale di Cassazione che il medico può dare una interpretazione personale di una dichiarazione di volontà di un paziente capace al momento della sua redazione. Prima dell’accoglienza di una richiesta di eutanasia di un malato in stato di demenza avanzata è richiesta la consulenza di 2 medici.

La Corte chiede infine una certa moderazione dai pubblici ministeri prima di iniziare un’azione penale nel confronto di un medico, accusandolo di non aver rispettate i criteri di accuratezza.

La sentenza è importante per due ragioni:

  • Conferma la serietà della professione medica olandese e le misure di controllo messe in atto per evitare qualsiasi abuso e soprattutto il pendio scivoloso. 70.000 casi di eutanasia e in diciannove anni nessun medico è stato condannato;
  • La sentenza contribuisce a una maggiore chiarezza della portata della legge in casi complessi.

G  – L’importanza della dichiarazione di volontà

Per aiutare i pazienti la NVVE (Associazione Olandese Fine-Vita Volontario) ha sviluppato un piano di consultazioni per i malati dementi, soprattutto affetti da Alzheimer. Il processo della demenza dura in media otto anni. Durante questo periodo la demenza si sviluppa in modo lento ma irreversibile. Si possono distinguere diversi stadi, come si descriverà successivamente. La durata degli stadi consecutivi dipende dalla natura, dalla gravità della demenza e dalla condizione fisica e psichica del malato.

È importante nel caso di un grave sospetto di demenza oppure nella fase iniziale della malattia indicare per iscritto quali sono i desideri del paziente per la fine della propria vita. In mancanza di questa indicazione non sarà più possibile accogliere una richiesta di eutanasia. La NVVE ha sviluppato un’appendice per la richiesta di eutanasia (si veda capitolo 7, allegato 2) da compilare nel caso di un malato demente. Il paziente può indicare quali siano per lui i confini di una vita dignitosa, ma la compilazione in sé non è sufficiente per garantire che la richiesta sarà accolta. Il paziente deve rimanere in contatto periodico con il suo medico di fiducia ed è consigliabile che anche la famiglia sia coinvolta.

La NVVE ha espresso le seguenti raccomandazioni per i pazienti nella condizione di demenza progressiva.

Stadio 1 – I primi sintomi

Compilare la dichiarazione di volontà. Non è strettamente necessario compilare anche l’allegato alla dichiarazione di volontà definito9 “Demenza”, ma è consigliabile nel caso di famigliarità.

Parlare con la famiglia e/o con gli amici dei desideri riguardanti il fine-vita e chiedere loro di segnalare quando i sintomi si acuiscono.

Stadio 2 – Inizio della demenza

Nel caso di smemoratezza oltre il normale o in presenza di altri segnali, far effettuare una diagnosi.

Compilare l’allegato “Demenza” della dichiarazione di volontà e descrivere perché la prospettiva di cadere in uno stato di demenza avanzato è inaccettabile.

Stadio 3 – La demenza diagnosticata

In questo stadio il paziente è ancora capace di intendere e di volere. Si consiglia di parlare periodicamente con il medico di base per mantenere attuale la richiesta e per programmare l’applicazione.

Parlare periodicamente con il delegato con la famiglia e con gli amici riguardo ai propri desideri sul fine-vita e chiedere loro di avvertire tempestivamente quando il limite della capacità di intendere potrebbe essere raggiunto in un arco di tempo breve.

Se necessario aggiornare l’allegato “Demenza”. Descrivere in base alle esperienze recenti quando si vuole ancora vivere e quando no. In questo modo la dichiarazione di volontà rimane aggiornata e personale, e dimostra la convinzione del paziente. I medici preferiscono che ci sia ancora una possibile comunicazione e che i pazienti riescano a esprimere la loro volontà. Contribuisce inoltre al giudizio sull’accuratezza dell’applicazione una lunga relazione tra paziente e medico.

Stadio 4 – Il ribaltamento

In questo stadio il paziente è quasi incapace di volere e di intendere. Il delegato porta all’attenzione del medico la richiesta di eutanasia recente e insiste perché sia accolta.

Stadio 5 – La demenza avanzata

In questo stadio il paziente è incapace di intendere e di volere. Il delegato porta la richiesta di eutanasia all’attenzione del medico curante, ma la possibilità che tale richiesta venga accolta è minima. Per questa ragione è importante che anche la dichiarazione di “Il divieto di trattamenti sanitari” sia sottoposta all’attenzione del medico e sia rispettata. Sono escluse le cure palliative con lo scopo di alleviare i sintomi di ansia e di dolore.

Stadio 6 – Lo stato vegetativo

Il delegato si attiva affinché il divieto di trattamenti sanitari sia rispettato e che nessun trattamento sia eseguito con lo scopo di allungare la vita, neppure nel caso di complicazioni come, per esempio, la broncopolmonite.

H  – La casistica e altre informazioni

I dati sui casi di malati dementi segnalati alle Commissioni sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 1. Casi di eutanasia di pazienti dementi

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

Segnalazioni

141

169

146

162

170

Di cui in fase avanzata

4

3

2

2

2

In % dei casi di eutanasia

2,3

2,6

2,4

2,6

2,5

Come si vede i casi sono limitati. Per la maggiore parte si tratta di pazienti nella fase iniziale del processo degenerativo, nella quale essi avevano ancora la consapevolezza della malattia e dei sintomi, come la perdita dell’orientamento e della personalità. Sono stati considerati capaci di intendere e di volere per quanto riguarda la loro richiesta perché erano ancora in grado di prevedere le conseguenze e di confermare il loro desiderio.

 

Nel processo di applicazione dell’eutanasia per malati dementi il Centro Esperienza Eutanasia ha un ruolo fondamentale,

Il Centro è stato costituito nel 2012 per assistere i medici nella valutazione di casi complessi e provvedere all’eutanasia con squadre ambulanti. Per le richieste di eutanasia in situazioni complesse, il medico curante preferisce indirizzarle al Centro, che è meglio preparata per valutarle.

Per quanto riguarda le richieste ricevute dal Centro negli anni dal 2017 al 2019 da malati dementi del Centro seguono alcuni dati quantitativi:

Anno

2017

2018

2019

Richieste ricevute

209

135

236

Accolte

65

70

96

In %

31,1

51,9

43,7

 

Dalla valutazione delle Legge fatta nel 2011 risulta che il 36% dei medici interrogati ha ricevuto richieste di eutanasia da pazienti affetti da demenza.

I geriatri, categoria medica più coinvolta in situazioni di demenza parziale o totale, hanno dichiarato che il 69% dei pazienti aveva sottoscritto una dichiarazione di volontà; di questi, il 75% al momento della richiesta si trovava nella situazione indicata nella dichiarazione.

Detti dati sono confermati dalla valutazione della Legge del 2016.

Risulta molto chiaro la prudenza dei medici nell’accogliere richiesta di eutanasia da malati dementi. Inoltre, bisogna considerare in questo contesto i desideri di morire che non ci sono trasformati in richieste formali perché il medico ha immediatamente informato il paziente, che la sua condizione di salute era ancora tale che una richiesta non potrebbe essere accolta e quindi il paziente ha desistito.

 

 

Johannes Agterberg                                                                                                  1° giugno 2021

 

Fonti:               Johannes Agterberg; Libertà di decidere -fine-vita volontario in Olanda, edito da New Press S.r.l. Cermenate 2017

                        Johannes Agterberg: Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più, edito da New Press S.r.l. Cermenate 2019

KNMG *)/KNMP Line Guida per l’applicazione di eutanasia e assistenza al suicidio 2012 (in olandese) Traduzione in italiano fra breve disponibile sul sito www.finevitavolontario.it

                        KNMG SCEN: Supporto e Consultazione per l’eutanasia in Olanda 2007 (in olandese)

                        KNMG: Linee guida per il giudizio sulla capacità di intendere e volere 2007 (in olandese)

                        KNMG Maggiorenni incapace di intendere e volere 2015 (in olandese)

                        KNMG Disposizioni di trattamento 2016 (in olandese)

MVWS **) Lettera alla Camera dei deputati circa l’applicazione di eutanasia di malati psichiatrici da parte del Centro Esperienza Eutanasia 2014 (in olandese)

MVWS Lettera alla Camera dei deputati circa l’applicazione di malati dementi 2013 (in olandese)

Lieve Thienpoint Liberami: Over eutanasia e sofferenze psichiche 2015 (in olandese e francese)

NVVE Eutanasia per pazienti con demenza avanzata 2017 (in olandese)

 o malattia psichiche è infondata

NVVP Linee guida per l’eutanasia di pazienti psichiatrici 2018

Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia rapporti annuali 2016 – 2020 (disponibile anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco con descrizione di casi complessi giudicati)

Centro Esperienza Eutanasia Rapporti Annuali 2016 – 2020 (in olandese)

Wikipedia.it Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 2016

ZonMw ***) Terza valutazione della legge fine-vita su richiesta e assistenza al suicidio 2017 (in olandese con sommario in inglese)

 

*)         KNMG Regia Società Olandese per la promozione della Medicina

**)       MVWS Ministero per la Salute, il Benessere e lo Sport

***)     ZonMw Organizzazione governativa per le indagini sulla sanità

La Cooperativa Ultima Volontà – padrone di sé stesso (CLW) sta portando, in tribunale lo stato olandese, congiuntamente con 30 cittadini, per consentire il suicidio umano.

Il passato

Nel 2017 la CLW ha iniziato la ricerca di un prodotto “il mezzo X”, che consentiva una morte umana, veloce e indolore. Il vero nome del prodotto X non era mai pubblicato a quei tempi

L’intenzione era di distribuirlo solo tra i soci, utilizzando una piccola cassaforte apribile con una chiavetta o utilizzando l’impronta digitale del socio. In questo modo si pensava di prevenire che il prodotto non finisse nelle mani di persone che ne potevano abusare. L’unica condizione era, oltre ad essere soci da almeno sei mesi, il consiglio di redigere una “dichiarazione per quanto riguarda l’agire autonomamente nel caso di suicidio sotto la propria regia”.

Al momento della notizia sull’esistenza di un prodotto con il quale si può suicidarsi, la CLW contava 12.000 soci che crescevano a 35.000(!!) in pochi mesi, tanto per capire quante persone desideravano di avere in casa un mezzo che consentiva di terminare la vita quando soffrivano insopportabilmente oppure erano stanche di vivere, condizione che nei Paesi Bassi non entra nello scopo della legge che legalizza l’eutanasia e l’assistenza al suicidio. Intanto, nel 2019, è stato presentato un disegno di legge che dovrebbe consentire alle persone, oltre 75 anni, di chiedere l’eutanasia nel caso della stanchezza di vivere. Finora il disegno di legge non è stato calendarizzato e secondo una fonte vicino al governo non è prevedibile che ciò avverrà entro breve.

Importante in questo contesto è la conclusione di un rapporto pubblicato dalla Commissione vita compiuta, pubblicato in gennaio 2016 cioè che l’eutanasia o l’assistenza al suicidio per la stanchezza di vivere si inquadrano nella legge in vigore, che quindi non è necessaria la sua modifica. Inoltre, si tratta di poche persone (1.000) che avrebbero il desiderio permanente di morire. Detta conclusione è stata oggetto di feroci critiche sia dalle organizzazioni pro-eutanasia ma anche da una parte della società civile.

Subito all’inizio della distribuzione è intervenuto la Procura Generale che ha informato la CLW che la distribuzione e il possesso del mezzo X erano illegali e conseguentemente la CLW ha sospeso la distribuzione.

 Analizzando alcuni fonti (vedi sotto), consultabile in Internet non era difficile capire di quale prodotto si trattava, cioè una sostanza chimica “”sodio azide”, estremamente tossico. Ha un effetto sugli organi che dipendono direttamente dall’ossigeno come il cuore e il cervello. L’effetto è lo stesso del monossido di carbonio.  Il prodotto è utilizzato negli ospedali e nei laboratori come biocida – inibitore della crescita di batteri e funghi.

Oggi

 Perché la CLW vuole sfidare lo stato olandese?

Il motivo principale è che il diritto fondamentale per poter decidere sul destino della propria vita, “e quindi anche sulla fine della propria vita”, ha detto Jos van Wijk, Presidente della CLW, non viene rispettato all’emittente pubblico NOS Radio.

«Sebbene tale diritto fondamentale sia sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Così facendo, lo Stato agisce illegalmente nei confronti dei 30 ricorrenti e della cooperativa, ma anche contro di voi e contro tutte le altre persone”.

Secondo van Wijk, nei Paesi Bassi è impossibile dare assistenza, come parente stretto, in caso di suicidio. Né ci sono mezzi disponibili per terminare in modo umano la vita

Van Wijk ha detto che il disegno di legge, per le persone over 75 anni e stanche di vivere, prevede l’intervento di un medico e di un consulente, accompagnatore fine-vita, per decidere se qualcuno può porre fine alla propria vita. Per la CLW non è accettabile.

“Non vogliamo avere nulla a che fare con gli altri che riguarda il nostro desiderio di morire. Sta a te la decisione. Abbiamo il sostegno di almeno 6 olandesi su 10 che ritengono che la regia sulla propria vita dovrebbe essere possibile e plasmata.

CLW vuole anche che le persone con un desiderio di morire di età inferiore ai 75 anni siano in grado di farlo nel modo più sicuro possibile.

La CLW intende organizzare, insieme con i ministeri competenti, una prova per mappare come il suicidio umano possa essere organizzato in sicurezza. Si analizza anche come il mezzo necessario per suicidarsi possa essere prodotto, conservato e fornito in modo sicuro.

“Se ti prendi cura della sicurezza correttamente, togli molte argomentazioni dalle mani degli avversari e dai loro nuovi argomenti per cambiare idea”, ha detto Van Wijk.

Pensa che alcune delle persone che hanno un desiderio di morire potrebbero non usarlo quando hanno un mezzo umano e sicuro a disposizione. “Questo dà loro tranquillità *) e nuova energia per affrontare le difficoltà quotidiana e impedisce tutti quegli orribili suicidi. Cinque persone al giorno che si uccidono in modo orribile, nessuno lo vuole.

*) Questa tesi è confermata dai rapporti annuali sui casi di suicidio medicalmente assistito di alcuni stati americani come l’Oregon. Le leggi prevedono che la sostanza letale viene, dietro prescrizione medica, consegnata al malato stesso che l’auto somministra quasi sempre in presenza di un medico o infermiere.

Risulta che circa 25% delle consegne non è utilizzato.

 

Johannes Agterberg                                                          14 aprile 2021

 

Fonti:    CLW: rapporto sui mezzi dell’ultima volontà – settembre 2019 (parzialmente in inglese e olandese) e disponibile solo per i soci.

Commissione Europea – Recommendations from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Sodium Azide SCOEL/SUM/51 September 2009

International Journal of Toxicology: Human Health Effects of Sodium Azide Exposures. 2003

Periodico Olandese di Medicina – Autointossicazione con “la polvere del suicidio” 2019 (in olandese)

NOS – radio pubblico olandese

Newsletter di EXIT International

Il Centro Esperienza Eutanasia è stato costituito nel 2012 per assistere malati che vista la loro condizione di salute, potrebbero accedere all’eutanasia ma il medico curante non è disposto ad aiutare il paziente per motivi ideologici oppure il caso è molto complesso tale che il medico curante non è in grado di valutarlo. Il Centro risponde anche a domande da medici su casi particolari ed eventualmente li assiste nella valutazione delle richieste di eutanasia. Collabora inoltre alla formazione di medici SCEN (Supporto e Consulenza Eutanasia Paesi Bassi), un gruppo di medici specializzati nella valutazione delle richieste di eutanasia.

Nel periodo 1° settembre 2019 – 31 agosto 2020 sono ricevute 2.790 richieste contro 2.564 per l’anno solare 2018, 11 percento in più, le richieste accolte sono state 848 contro 727 in 2018, un incremento di 17 %, incrementi in linea con le previsioni nonostante uno stop di sei settimane nell’accogliere le richieste di pazienti. Quindi la pandemia non ha avuto influenza sull’attività del Centro. Lo stesso vale per le segnalazioni ricevute dalla Commissione di Controllo Eutanasia che riguarda tutto il paese.   

Considerando la maggiore attenzione del pubblico ministero per i casi complessi di eutanasia, il Centro ha dedicato più tempo all’analisi delle richieste pervenute da pazienti. Anche le richieste d’informazione da medici, specialmente nei casi complessi, sono incrementate per la stessa ragione.

La suddivisione delle richieste ricevute e quelle accolte è la seguente:

Natura dell’affezione

N. richieste ricevute

In % del totale

N. richieste accolte

In % del totale

In % delle richieste ricevute

Nessuna diagnosi

36

1

0

N.a.

N.a.

Combinazione di affezioni

358

13

103

12

29

Altre somatiche

501

18

207

25

41

Tumore

512

19

215

26

42

Demenza

286

10

104

12

36

Psichiatriche

751

27

63

7

8

Accumulo di affezioni della vecchiaia 

346

12

156

18

45

Totale

2.790

100

848

100

30

 Le cifre di questi 12 mesi sono in linea con quelle degli anni precedenti.

Delle richieste di eutanasia accolte 30% è applicato da medici del Centro e il 70% dai medici curanti.

Circa 18% dei richiedenti eutanasia muore in modo diverso. Per esempio: perché la richiesta è ricevuta troppo tardi per permettere al Centro una valutazione completa. In tal caso, quando si tratta di malati di tumore, si applica sovente la sedazione palliativa,

Circa 19% dei richiedenti ritira la richiesta. Il confronto con la concretizzazione del desiderio di morire può fare venire meno detto desiderio in quello specifico istante.

Per circa 16% delle richieste non sono stati rispettati i criteri di accuratezza previsti dalla legge e per 17% la richiesta non può essere accolta per altri motivi.

Dall’analisi del perché il medico curante non accoglie una richiesta di eutanasia risulta che:

  • Per 37% si tratta di dubbi per quanto riguarda i criteri di accuratezza;
  • Per 31% si tratta di ragioni ideologiche o personali (Attenzione: si tratta quindi di circa 860 casi che vanno comparati con il totale di casi di eutanasia in un anno nei Paesi Bassi cioè circa 6.200 quindi si tratta di circa 14%. La conclusione è che l’obbiezione di coscienza è un fenomeno limitato).
  • Per 23% si tratta di mancanza di esperienza per quanto riguarda il caso specifico;
  • Per 5% la relazione con il paziente;
  • Per altri motivi 4%.

Il Centro opera con 72 squadre ambulanti, distribuite su tutto il paese, composte di un medico, un infermiere e uno specialista dove necessario. Questa distribuzione permette che il malato può morire a casa, desiderio di quasi 80% dei malati che vogliono morire dignitosamente attorniato dai loro cari.

Johannes Agterberg, 14 ottobre 2020

Fonti:              Sito Centro Esperienza Eutanasia:

Libro Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda di Johannes Agterberg (editore NewPress S.r.l. Cermenate – CO)      

Prendo spunto dell’articolo apparso il mercoledì 5 agosto 2020 su Avvenire.it con il titolo: Olanda. Pubblicità choc: “Se vuoi morire rivolgiti a noi”. Titolo degna di un giornaletto scandalistico ma non me lo aspetto da Avvenire.

La giornalista ha sbagliato la traduzione dell’Associazione anziché “Volontario” ha scritto “Libera”. L’eutanasia in Olanda non è libera e non è un diritto. Per l’accoglimento di una richiesta esiste una rigida procedura e soltanto un terzo delle domande è accettato.

L’articolo descrive la campagna che ha iniziato l’Associazione Olandese per il Fine-vita Volontario (NVVE)sui media TV, giornali e cartelloni pubblicitari sul tema “Domande sul fine-vita? Noi ci siamo”.

Per il momento si tratta di tre spot televisivi di 30 secondi ciascuno con i seguenti titoli:

  1. Non abbiamo difficoltà con un argomento difficile;
  2. Non abbiamo tutte le risposte però puoi fare tutte le domande che vuoi:
  3. Noi siamo i primi che chiami sull’ultimo argomento al quale vuoi pensare.

Gli spot contengono un invito a contattare la NVVE per parlare sui dubbi, le ansie e le domande che ognuno può avere quando sente avvicinare il fine della sua vita. Negli spot non si fa nessun accenno alla possibilità di eutanasia o assistenza al suicidio.

Lo scopo delle conversazioni con gli interessati è fornire informazioni su tutti gli aspetti del fine-vita come per esempio: la compilazione della dichiarazione di volontà, il coinvolgimento della famiglia, le cure disponibili e i requisiti per chiedere l’eutanasia o l’assistenza al suicidio. Nei colloqui il consulente non effettua NESSUNA pressione sulle persone per quanto riguarda l’eutanasia, tesi confermata dal responsabile della campagna da me interpellato a proposito. Anzi: i consulenti insistono che l’eutanasia non è l’unica soluzione per lenire la loro sofferenza.

Perché la NVVE ha iniziato suddetta campagna? Nel giugno 2019 dell’anno scorso il Ministro della Sanità, il Benessere e lo Sport ha invitato i medici, sopra tutto quelli di famiglia a dedicare maggiore attenzione agli aspetti intorno al fine-vita, parlandone con i loro pazienti, soprattutto quelli vulnerabili e coinvolgendo anche i familiari. Empiricamente è accertata che la preparazione all’imminente decesso di un loro caro, accorcia il periodo di lutto e ne diminuisce la profondità.

A tale proposito il suo ministero ha iniziato una campagna pubblicitaria con il motto “Mi hanno detto che morirò, ma fino a quel momento vivo”. Il ministro ha dichiarato “La conversazione sul fine-vita è difficile, Non sembra appartenere alla nostra società Instagram. Ma è necessario che diamo alla morte l’importanza che merita, come parte della vita a tutti gli effetti”.

Tra partentesi: In Olanda si verificano ogni anno circa 150.000 decessi. Il ministro sottolinea che per 80% la morte non è inaspettata e che circa 120.000 malati ricevono adeguate cure palliative. Un sogno per i malati italiani.

La necessità di informare si è amplificata ulteriormente a causa della pandemia del COVID-19. Ripeto che parlare del fine-vita è un compito difficile e non tutti i medici sono preparati o capaci per trattare in modo adeguato l’argomento. A mio avviso la NVVE ha voluto venir incontro a questo problema, proponendosi come valido alternativo ai medici, mettendo a disposizione tutta l’esperienza che ha acquisito in 40 anni di attività.

Tornando all’articolo, la giornalista scrive della signora con i capelli grigi che “invita” di rivolgerti a loro se cerchi “qualcuno che posso assecondare e regolare il tuo desiderio di morire”. FALSO. La signora non fa altro che invitarti di parlare sul fine-vita. Nessun accenno a un desiderio di morire.

Lo stesso vale per la signora giovane con la sedia da regista che fa intendere che “devi avere in mano la regia della tua vita”. Perché una persona capace di intendere e volere non può decidere sui trattamenti proposti nel caso di malattia ed a essere informata adeguatamente sulle alternative in caso di sofferenze insopportabili?

Non è altro che la stessa regia o l’autodeterminazione prevista in Italia dalla legge 219/17?

Quando la giornalista parla del “termine del lockdown che per loro ha significato la sospensione dell’accoglimento delle richieste di eutanasia” mostra chiaramente la mancanza di conoscenza della situazione. Non specifica meglio “loro”. La NVVE non ne appartiene perché è un’associazione che promuove si una morte dignitosa ma non accoglie richieste di eutanasia. I medici di famiglia no, perché hanno continuato ad applicare l’eutanasia. Tra parentesi detti medici accolgano 83% delle relative richieste. Contattando la Commissione Controllo Eutanasia mi ha informato che il numero di segnalazioni è in linea a quello dell’anno scorso. Soltanto il centro Esperienza Eutanasia ha sospeso temporaneamente cioè dal 17 marzo al 13 maggio 2020 l’accoglimento delle richieste per permettere ai medici che collaborano con detto centro, di aiutare i loro colleghi durante l’emergenza COVID-19.

La lezione online organizzate dall’NVVE che dura un’ora, ha per obiettivo principale tutti gli aspetti da considerare quando si compila la dichiarazione di volontà (il bio-testamento) e l’importanza di un aggiornamento nel caso che si verificasse un cambiamento nella condizione di salute, originariamente non prevista in detta dichiarazione. Quindi nessuna “triste attività assistenziale” ma informare i cittadini in modo adeguato come prepararsi alla fine della loro vita.

La tristezza che ho sentito in Italia quando ho notato che durante le mie presentazioni della legge 219/127 (le disposizioni anticipate di trattamento e il consenso informato) la mancanza dei medici di famiglia. Ma dove sono (ho pensato) loro, i medici che dovrebbero essere il punto di riferimento per i loro pazienti, assistendoli nella compilazione delle DAT e assisterli alla preparazione della morte.

Ho concluso che non sono capaci né preparati, non solo per colpa loro, ad affrontare con il paziente una conversazione sul tema del fine-vita, vita che non è eterna e il suo fine toccherà a tutti.

Il giornalista osserva che girano su YouTube altri video promozionali decisamente crudeli. Un giornalista professionale avrebbe indicato le fonti originarie di tali video. Facendo così divulga soltanto notizie tendenziosi. Infatti, il responsabile della comunicazione dell’NVVE mi ha informato che tali video non sono MAI pubblicati dalla sua organizzazione.

Concludo con l’augurio che il Ministro Speranza imita il suo collega olandese, adottando il motto: Il nuovo “normale” è semplicemente poter parlare del fine-vita.

Johannes Agterberg             12 agosto 2020

Sì, è spaventoso e scomodo. E questa è una buona cosa, dice Bert Keizer, medico presso il Centro Esperienza Eutanasia. Perché porre fine attivamente a una vita non dovrebbe mai diventare un lavoro di routine. Nel frattempo, è molto bello le possibilità esistente nei Paesi Bassi per quanto riguarda il fine-vita volontario.

 SOMMARIO

I medici temono l’eutanasia per una buona ragione: si tratta di porre fine deliberatamente a una vita umana. Tuttavia, molti medici olandesi negli ultimi decenni si sono dimostrati disponibili a soddisfare una richiesta di interruzione volontaria della vita. Una delle cause di tale richiesta risiede negli sforzi diagnostici a volte persistiti per troppo tempo, risultando in trattamenti meno utili. La preoccupazione per un possibile pendio scivoloso è comprensibile. Dopo i malati terminali, i malati cronici, i malati psichiatrici, le persone in diversi stadi di demenza, gli anziani con un accumulo di affezioni e ora anche gli anziani senza problemi gravi di salute. La conversazione su questo non si concluderà mai, ma ora è stato raggiunto qualcosa di unico: per la prima volta nella storia, è diventato possibile lasciare intenzionalmente la vita, quando è diventata insopportabile, conversando con le persone più care.

Ogni medico si ricorda la sua prima eutanasia. Questo vale anche per la prima infusione riuscita o per la prima diagnosi corretta. Ma quella prima eutanasia ti tocca più a fondo. Perché riguarda la morte. Questa volta non come un visitatore sgradito, ma come un ospite che hai fatto entrare intenzionalmente. C’è un’angoscia specifica intorno all’eutanasia e questa deriva dal fatto che dopo non si può mai chiedere se questo è ciò che l’uomo o la donna in questione volevano veramente. Coloro che praticano l’eutanasia sono improvvisamente molto vicini all’irreversibilità della morte. La situazione è diversa con un’infusione che non funziona o una diagnosi errata. Finora parliamo troppo poco della nostra paura per l’eutanasia.

Alla domanda sul perché l’applichiamo all’occorrenza non è così facile rispondere. Parte della risposta sta nella consapevolezza che la medicina curativa a volte può fare poco. Alla fine del secolo scorso, c’era una crescente consapevolezza che i medici a volte causano anche molti problemi a causa della loro ossessione per la diagnostica e che si aggrappano in modo superstizioso a opzioni curative sottilissime. Non era raro che abusassero di persone malate terminali, provocando sofferenze da incubo. Vista in questo modo la possibilità di palliazione e successiva eutanasia è un processo di emancipazione. La medicina si sveglia e vede quello che a volte ha causato.

LA STORIA

Per quanto riguarda l’applicazione dell’eutanasia, il periodo fino al 1973 può essere chiamato gli anni del nascondere. Il 1973 fu l’anno in cui il medico generico della Frisia Truus Postma fu condannato a una settimana di prigione con sospensione della pena per aver concesso l’eutanasia alla sua anziana madre. Questa è stata la ragione per la fondazione dell’Associazione Olandese per il Fine-vita Volontario (NVVE). Il tutto non era molto “elegante” in quei primi anni. Niente era stato segnalato e niente era stato registrato su carta, nessun collega indipendente è stato chiamato per un consulto e nulla è stato controllato in seguito. Tutto è avvenuto per intuizione di quell’unico dottore e ha portato inevitabilmente a un pasticcio. Consideri in questo contesto anche l’applicazione tecnica. Alcuni pazienti hanno aspettato invano per giorni la morte dopo una dose sbagliata. Altri sono stati trattati in modo troppo deciso nel porre fine alla loro vita. In quelle circostanze, il lavoro imprudente, secondo i requisiti di accuratezza su cui ora ci siamo accordati, era in realtà inevitabile.

Poi vennero gli anni in cui l’eutanasia era segretamente possibile, ma ufficialmente non permesso. Un’atmosfera discutibile si è creata intorno alla morte autoscelta: “insieme osiamo fare qualcosa di molto speciale”. Il fatto che dovresti segnalare, è stato vissuto come una profanazione di un evento intimo.

Poi sono arrivati ​​gli anni della tolleranza, in cui un medico poteva denunciare l’eutanasia senza invocare una minaccia su sé stesso (seguendo i criteri di accuratezza indicati nelle sentenze di tribunali e della Corte Suprema degli anni Ottanta – JA). E come fase finale, nel 2002, la legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito.

Questa legge ha creato spazio per applicare l’eutanasia a tutti gli effetti. Ai morenti è stato dato la possibilità di considerare come dovrebbe essere la loro fine della vita e soprattutto chi potrebbe essere presente. I medici non dovevano più agire nell’angoscia del proprio giudizio, ma avevano il supporto e la motivazione del medico SCEN (Supporto e Consulto Eutanasia Paesi Bassi -JA). Anche l’applicazione tecnica è diventata un punto di attenzione esplicito. Infine, era previsto la verifica (dell’operato del medico- JA) da parte di una Commissione di Controllo Eutanasia, e, ma molto dietro, del giudice. Quel giudice di recente si è rivelato non essere solo una possibilità teorica. Nel 2016, il collega A. ha concesso l’eutanasia a una donna demente, intanto, incapace di intendere e volere, sulla base di una dichiarazione di volontà. Sono seguiti diversi procedimenti disciplinari e legali. Nell’aprile 2020, ciò ha portato a una sentenza della Corte Suprema, che sarà discussa più avanti in questo articolo.

IL PENDIO SCIVOLOSO

All’inizio del secolo, accadde ciò che i nostri colleghi britannici avevano predetto anni prima con palese compiacenza: chi si imbarca nell’eutanasia si avventura su un pendio scivoloso lungo il quale scivola irrevocabilmente fino all’uccisione casuale di malati indifesi.

È troppo facile liquidare la frase “pendenza scivolosa” come retorica a buon mercato. Trasmette anche una reale preoccupazione per ciò che stiamo facendo. Qui ci imbattiamo in un aspetto importante dell’azione umana ai margini di quella che potreste chiamare la società etica. Con ogni confine che ci poniamo, c’è la possibilità di attraversarlo. Ciò vale anche per le aree periferiche della condotta etica. L’aborto una volta era vietato, poi a malapena, poi fino a 12 settimane e ora anche fino a 20 settimane. Quel “anche” dice tutto. Qualcosa di simile sta accadendo ora nel campo della ricerca sugli embrioni umani, dove stiamo iniziando a lasciare la fase del “mai”.

E così è stato con l’eutanasia. Ogni volta che veniva tracciata una linea, veniva spostata di nuovo. Abbiamo iniziato con i malati terminali, ma anche tra i malati cronici si è accertato che c’era una sofferenza senza speranza e insopportabile. Successivamente, persone con demenza in stato iniziale, pazienti psichiatrici, persone con demenza avanzata, persone (molto) anziane che hanno lottato con un accumulo di disturbi della vecchiaia e infine persone (molto) anziane che, pur non soffrendo di una malattia invalidante o limitante, continuano a considerare che la loro vita non ha più contenuto. Il malaugurato termine “vita compiuta” è stato utilizzato per il problema di quest’ultimo gruppo. Questo numero (della rivista – JA) discute i pazienti di ciascuna di queste categorie.

Ciò comporta sempre problematiche uniche. Ad esempio, per una malattia psichiatrica è difficile distinguere un desiderio di morte morboso e non morboso. Inoltre, un termine come “esauriti i trattamenti”” è difficile applicare in modo univoco per i malati psichiatrici.

Con la demenza, c’è il problema del tempismo. Una persona con demenza che aspetta troppo a lungo può essere mentalmente incapace di avere l’eutanasia. Ma le persone devono lasciare la vita quando sono ancora abbastanza in gamba?

Quando si tratta della questione se un accumulo di disturbi della vecchiaia renda la vita insopportabile, i pazienti dipendono molto dal giudizio del proprio medico. Alcuni medici “accumulano” più facilmente di altri. E qui ci imbattiamo in un aspetto delicato della pratica dell’eutanasia: inevitabilmente è coinvolta un certo arbitrio. La stessa situazione può facilmente essere motivo di eutanasia in città A, mentre in città B nessun medico vuole assecondarla.

Questo arbitrio si è rivelato estremamente acuto per quanto riguarda i problemi delle persone con demenza avanzata che a volte soffrono insopportabilmente e senza speranza. La dichiarazione di volontà ha fornito una soluzione. Dopo tutto, la legge afferma che la dichiarazione di volontà possa sostituire una richiesta orale. Quindi le persone che hanno scritta, quando erano ancora capaci, di volere l’eutanasia quando sono così malmesse da non poterla più chiedere, dovrebbero vedere accolta la loro richiesta.

I medici si sono resi conto che avrebbero dovuto applicare l’eutanasia alle persone che non si rendevano più conto di ciò che stava accadendo loro. Erano già noti casi in cui pazienti incapaci mentalmente avevano ricevuto la loro eutanasia sulla base di tale dichiarazione. Sono state fatte proteste contro questa possibilità. Il Pubblico Ministero ha deciso che dovrebbe esserci chiarezza su questo punto. Il collega A. ha concesso l’eutanasia a una donna demente incapace ed è stato interrogato in merito dalla Commissione Controllo Eutanasia, dal Collegio Disciplinare regionale e centrale e infine dal Tribunale dell’Aia. Quest’ultimo ha approvato il suo operato. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema il 21 aprile 2020. Chi si oppone dirà: questo permette l’uccisione di malati indifesi. E l’altra parte sente: c’è la possibilità di evitare sofferenze insopportabili nella demenza avanzata senza dover lasciare la vita in anticipo forzatamente.

In retrospettiva, è vero che ora accogliamo le richieste di eutanasia di persone alle quali avevamo detto, un po’ ‘indignati, 20 anni fa: “ Dai, è davvero impossibile’ ‘. E guardando al futuro, non c’è motivo di credere che questo processo. di interrompere la vita in caso di demenza avanzata, si fermerà. E il detenuto che è condannato all’ergastolo e desidera disperatamente la morte? O bambini doppiamente handicappati che, sebbene istituzionalizzati, soffrono in modo insopportabile e senza speranza. secondo i loro genitori, a causa di autolesionismo? Non credo che siamo su un pendio scivoloso, nel senso che ci stiamo dirigendo verso il disastro. Piuttosto, c’è un cambiamento che non è catastrofico, ma richiede che continuiamo a essere coinvolti come società civile.

IL CENTRO DI FINE-VITA

Quanto all’arbitrarietà, qualsiasi medico può rifiutarsi di accogliere una richiesta di eutanasia, senza spiegazioni. Commettere l’eutanasia non è un atto medico ordinario, motivo per cui i medici non possono essere tenuti a collaborare. Sfortunatamente, i medici spesso rifiutano una richiesta per motivi ingiusti, come: l’enorme burocrazia (che in pratica non è così onerosa); la minaccia della Commissione di Controllo Eutanasia (controllano, non puniscono); la minaccia della giustizia (corretta, ma poiché c’è una legge, osiamo farlo); un’interpretazione troppo ristretta dei requisiti di accuratezza. Non ci sono medici che rifiutano una richiesta di eutanasia con un “non oso”, anche se in molti casi questa è la risposta onesta.

Per quanto riguarda il timore della Commissione di Controllo Eutanasia – e dietro di esso del giudice – è bene tenere presente che negli ultimi 40 anni nessun medico nei Paesi Bassi ha trascorso nemmeno un minuto in prigione in seguito ad una denuncia. Indipendentemente da ciò, molti pazienti non hanno visto accolto la loro richiesta a causa di questa paura. Per venir incontro a questa esigenza, la NVVE ha istituito il Centro di Fine-vita nel 2012. Questa organizzazione, chiamata Centro Esperienza Euthanasia dal 2019, impiega 70 team composti da un medico e un infermiere. In totale, ha accolto circa 600 richieste di eutanasia all’anno.

L’iniziativa è stata inizialmente accolta con qualche cipiglio da più parti. L’eutanasia era considerata un atto un po’ ‘sacro, che i medici dovevano eseguire solo in casi eccezionali. Una affermazione spesso sentita è stata: l’eutanasia non dovrebbe diventare la norma.

Tuttavia, è ben noto che la quantità implica un aspetto di qualità per interventi medici complessi. E non solo con la chirurgia esofagea. Nel frattempo, i medici che lavorano presso il Centro Esperienza Eutanasia hanno acquisito una notevole esperienza attraverso l’intervisione intensiva, interrogativi reciproci di routine e monitoraggio reciproco. Mettono esplicitamente questa esperienza a disposizione dei colleghi che hanno domande sull’applicazione dell’eutanasia.

Da un lato, il Centro Esperienza Euthanasia ha fallito. L’idea era che si sarebbe rapidamente reso inutile. Non è così che è successo. Al contrario, la domanda continua ad aumentare, tanto che qua e là si suggerisce di sviluppare una specializzazione in eutanasia. Non è una cattiva idea di per sé, se si presume che le nuove categorie che si presentano causino crescente incertezza e riluttanza tra i medici. La discussione su questo è appena iniziata.

ALLA FINE

Il fatto che il medico non sia più un ostacolo alla morte, ma che a volte lo inviti addirittura, è uno sviluppo molto speciale all’interno della nostra professione. Sarà sempre accompagnato da discussione, disagio, paura e incertezza. Questa incertezza, in particolare, resta il segno distintivo di un problema etico; non è segno che siamo su un pendio scivoloso. Nel frattempo, è qualcosa di unico che abbiamo sviluppato qui: la possibilità di lasciare la vita volontariamente, se è diventata troppo per te, conversando con i tuoi cari.

Traduzione Johannes Agterberg

Si trattava di un caso de eutanasia su richiesta di una donna di 84 anni che soffriva insopportabilmente, mentre mancavano le prospettive ragionevoli di un miglioramento. In particolare, la donna soffriva di artrosi alle articolazioni, gli arti e la schiena causando una riduzione della libertà di muoversi. Aveva perso anche la sua indipendenza e era molto ansiosa per gli sviluppi futuri della sua malattia. La donna era medicata con una terapia del dolore ma non aveva l’effetto desiderato e davano fastidi gli effetti collaterali. Rifiutava altri trattamenti. Il medico di famiglia che aveva ricevuto la richiesta di eutanasia, l’aveva indirizzata al Centro Esperienza Eutanasia. Il medico SCEN (Supporto e Consultazione Eutanasia) aveva valutato che i requisiti di accuratezza erano stati rispettati poi confermato dal gruppo di medici multidisciplinari per una seconda valutazione.

La Commissione Controllo Eutanasia (la Commissione) ha giudicato che il medico non aveva considerato a sufficienza altri possibili trattamenti e quindi non ha potuto accertare che la sofferenza era senza prospettive di miglioramento.

Durante l’indagine il Pubblico Ministero (PM) ha notato che alla donna mancava il respiro e soffriva molto nonostante la terapia del dolore. Non c’erano dubbi sulla diagnosi del medico e le prospettive infauste. Trattamenti possibili che sono presi in considerazione riguardavano un percorso di trattamento pesante in una clinica di riabilitazione oppure un’altra medicazione.  I due percorsi non erano da considerare una soluzione ragionevole, perché non erano da aspettarsi dei miglioramenti della sua condizione. Per questa ragione non si poteva pretendere ragionevolmente dalla donna di sottoporsi a detti trattamenti.

Sulla base dell’esito delle indagini il Collegio di Procuratori-Generale (Collegio) ha concluso che non esisteva la prova per una accusa penale. In tutta ragionevolezza il medico ha potuto valutare che si trattava di una sofferenza insopportabile e senza prospettive e che in questo caso non esisteva un’altra soluzione ragionevole per lenire il dolore. Anche gli altri requisiti, stabiliti dalla Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito del 2002, sono stati rispettati. Conseguentemente il caso è stato archiviato.

Il Collegio osserva che la Commissione aveva giudicato il caso senza avere a disposizione una documentazione rilevante completa. Il medico avrebbe dovuto meglio documentare che non esisteva un’altra soluzione ragionevole di trattamento. A tale proposito si aspetta dal medico che in futura presenterà alla Commissione una segnalazione più approfondita e completa.

Grazie all’indagine del PM è stato ottenuto un quadro più precisa e completa del caso come base per la decisione del Collegio.

Johannes Agterberg, 11 maggio 2020

Fonti:

Comunicato Stampa Ministero di Giustizia del 7 maggio 2020
Giudizio della Commissione n. 2017-79

La libertà di espressione e di stampa è una licenza per raccontare frottole?

I giornalisti parlano tanto della libertà di stampa che è una giusta causa. Purtroppo, ci sono giornalisti che interpretano detta libertà come l’alibi di raccontare bugie, mezzo verità, informazione manipolata, tendenziosa o incompleta e affermazioni senza indicare la fonte oltre, in alcune occasioni, a mostrare un’ignoranza incredibile sui temi dei pezzi da loro scritti.

Parliamo dei fatti.

Oggetto del mio articolo sono gli articoli pubblicati su L’Occidente e Il Foglio, che riguardavano la sentenza della Corte Suprema olandese per un caso dell’interruzione volontaria del di una donna di 74 anni nello stato di demenza avanzata, che è deceduta in seguito all’applicazione dell’eutanasia. Il medico era stato condannato dal Tribunale ordinario per omicidio, sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione. Mentre il Pubblico Ministero non ha appellato la decisione di detta Corte, il Procuratore Generale della Corte Suprema invece ha presentato ricorso in cassazione contro la sentenza di Cassazione nell’interesse della legge, in questa circostanza La legge del 12 aprile 2001 sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (in seguito: la Legge). Secondo la sentenza (informazione che manca nei due articoli che smantello in seguito): “La paziente sapeva meglio di chiunque cosa l’avrebbe aspettata, dato che non solo sua madre ma anche i suoi fratelli erano stati colpito da Altzheimer”, e ancora “la clausola di demenza (descritto nella richiesta di eutanasia del 2012 e modificata nel 2015 – JA)  non era ambigua per quanto riguarda il desiderio di eutanasia nel caso di un ricovero in una casa di cura a causa della demenza avanzata”.

L’Occidente – Articolo del titolo “In Olanda il “piano inclinato” non si ferma: via libera all’eutanasia per demenza senile” di Veronica Mameli – pubblicato il 27 aprile 2020

Già nella seconda riga scrive “ma non rinnovato” sarebbe stato corretto aggiungere “a causa della demenza avanzata che impediva alla paziente di comunicare”. Il lettore potrebbe pensare che dopo la stesura della richiesta di eutanasia nel 2012 la richiesta non sarebbe ripetuto. Non è vero come risulta dalla sentenza della Corte Suprema del 21 aprile 2020 (la sentenza). “Ciò deriva dalla dichiarazione del medico di famiglia, che ha discusso con la paziente la richiesta di eutanasia e la clausola di demenza in presenza del marito, riconfermando la paziente poi ripetutamente verbalmente il suo desiderio”. E ancora “Il marito e la figlia, con i quali la paziente discuteva sovente del suo desiderio, confermavano altrettanto che le sue richieste esprimevano espressamente e persistentemente detto desiderio (di eutanasia JA). Poi la Mameli scrive “nonostante l’opposizione dei suoi familiari”. Non c’è nessun accenno nella sentenza che i familiari sarebbero stati contrari all’eutanasia né hanno denunciato il medico. Sono stati coinvolti continuamente durante il progredire della malattia, come risulta da quanto scritto nella sentenza. Siccome la paziente era molto agitata, il medico ha somministrato un tranquillante, dopo che si era convinto che l’agitazione non era da interpretare come segno di rifiuto dell’eutanasia.

Come previsto dai requisiti di accuratezza il medico nella valutazione di una richiesta di eutanasia deve escludere qualsiasi opinione dei familiari o da terzi.

Sempre nell’articolo è scritto che “se il consenso non può essere rinnovato da parte della paziente e quindi anche se la volontà al riguarda potrebbe essere mutata”. Al paragrafo 4.4.4. la Corte cita che Certo è che la paziente non ha mai revocato la richiesta di eutanasia e la clausola di demenza del 2012 e la richiesta modificata del 2015. L’unica possibilità sarebbe quindi che la volontà della paziente sarebbe mutata quando la demenza era avanzata e non era più capace di intendere e volere, mi sembra una affermazione illogica.

Scrive “si allargano le maglie dell’applicazione dell’eutanasia”. Non capisco cosa intende la Mameli. Leggendo la sentenza, la Corte Suprema stabilisce che soltanto nella presenza di una richiesta di eutanasia trasparente come il vetro e inequivoca, il medico può accogliere una richiesta di eutanasia per pazienti incapaci. La Corte conferma quanto stabilito nelle linee guida per i medici, che, nei casi complessi, i medici indipendenti di consultare sono due e non è uno.

A me pare che la Corte dia un’interpretazione della Legge proprio per evitare il rischio del pendio scivoloso, quindi restringendo le maglie.

Non deve mancare l’accenno al capitolo 4, paragrafo 4 “Pazienti con demenza” del Codice Eutanasia 2018, emesso dalla Commissione Controllo Eutanasia con l’avallo dall’Ordine Olandese dei Medici. Il Codice è la linea guida per medici e altri collaboratori sanitari coinvolti nell’applicazione dell’eutanasia. “Si deve trattare di un paziente, che prima di entrare nella fase della demenza avanzata, deve soffrire insopportabilmente delle conseguenze della degenerazione delle capacità cognitiva e delle capacità motoria ma anche della paura per un ulteriore peggioramento della situazione come la perdita di dignità. Il medico deve includere nelle sue considerazioni l’intero processo della malattia e tutte le altre circostanze specifiche..”

Passiamo all’ultima frase (a effetto). Si riferisce al principio “del favor vitae, cardine di ogni civiltà”. Quindi un paese non è civile quando ha il coraggio di legiferare la libertà di ogni cittadino di terminare la vita devastata da sofferenze intollerabili e senza la minima possibilità di guarigione. E’  civile un paese dove 93% è al favore o non contrario all’eutanasia, mentre il Parlamento fa l’orecchio del mercante?

Continuo l’analisi dell’articolo apparso sul Foglio il 27 aprile 2020 del titolo “Contagio da eutanasia – l’Olanda impartisce la morte ai malati senza consenso rinnovato. Parla Theo Boer “E’ una catastrofe”.

Autore Giulio Meotti

Già il titolo fa inorridire perché è una chiara dimostrazione dell’ignoranza del giornalista. Cominciamo con la parola impartire: assegnare in particolare in contesti formali, didattici, gerarchici, liturgici (dizionario Garzanti). In Olanda nessuno impartisce a un paziente l’eutanasia. Soltanto un malato che soffre insopportabilmente può chiedere l’eutanasia o l’assistenza al suicidio.

Prosegue con “la morte di malati senza consenso rinnovato” omettendo probabilmente volutamente, che si trattava di una donna malata di demenza avanzata, non più in grado di comunicare. A tale proposito rimanda al mio commento del primo articolo. Scrivendo così l’autore vuol fare intendere che in Olanda si ammazzano i dementi. Vergogna.

L’autore ha interpellato l’etico Theo Boer. Chi è il professore Boer? È un protestante riformista e meglio ortodosso che era membro di una delle Commissioni Regionali Controllo Eutanasia dal 2005 al 2014. Era in quel periodo a favore dell’eutanasia in casi di “emergenza” In 2014 cambiava radicalmente opinione per quanto riguarda l’eutanasia considerandolo non appropriata. Può capitare. Strano invece è la coincidenza con la sua nomina all’Istituto Lindeboom come professore in “Etica nella Sanità”, istituto che dipende dalla Università Teologica di Kampen. Mentre detta Università è una istituzione protestante riformista non contrario all’eutanasia in casi di emergenza, l’Istituto Lindeboom sembra contraria. L’istituto è stato costituito da alcune istituzioni olandesi protestanti riformisti e collabora con l’Università Evangelica Olandese che studia la scienza da una prospettiva biblica creazionista.

L’Istituto Lindeboom promuove “una sana etica medica biblica”. Per capire il significato bisogna visitare il sito web che indica il compito del Consiglio: “La protezione delle persone in ogni fase della vita”.

Gli sponsor sono tra altro l’Assicurazione Sanitaria Pro Vita e la Fondazione per la Filosofia Cristiana che sono fortemente contrarie all’eutanasia.

Chiedere quindi a professor Boer la sua opinione sull’eutanasia di persone profondamente dementi e come chiedere a cardinale Ruini (con tutto il rispetto per lui) se è a favore dell’aborto.

Aggiungo, conoscendo come nessun altro in Italia la tematica del fine-vita in Olanda e avendo contatti diretti con gli esponenti più autorevoli, informo l’autore del pezzo che Boer è una figura di secondo piano nella discussione sui temi di fine-vita. Al posto suo avrei interpellato il Dott. Jacob Kohnstamm, Presidente della Commissione Controllo Eutanasia (in seguito la Commissione).

Comunque, è chiaro che all’autore non gioiva di avere un’opinione da un esponente autorevole olandese, avrebbe capito che sarebbe meglio star zitto anziché scrivere frottole come spiegherò in seguito.

Nella seconda riga dopo “quando riterrò opportuno il momento giusto” l’autore omette di indicare la ragione più importante della richiesta di eutanasia cioè “la clausola di demenza (descritto nella richiesta di eutanasia di 2012 e modificata nel 2015 – JA) non era ambigua per quanto riguarda il desiderio di eutanasia nel caso di un ricovero in una casa di cura a causa della demenza avanzata”.

Per quanto riguarda la reazione della paziente durante l’applicazione dell’eutanasia, la sentenza al paragrafo 5 dice “Durante l’applicazione dell’eutanasia, il medico dovrà prendere in considerazione eventuali comportamenti irrazionali o imprevedibili della paziente. Questo può essere il motivo per dare al paziente il farmaco per evitare detta situazione.”.

Che la paziente “forse ci ha ripensato” è inverosimile perché durante tutta la fase della demenza avanzata non c’è stata nessuna espressione o comportamento dalla paziente che potrebbe indicare che lei non desiderava più l’eutanasia.

Per quanto riguarda il consenso rinnovato di una paziente non più in grado di comunicare rimando al mio commento dell’articolo apparso su L’Occidente. Chiedo all’autore: come fa esprimere la paziente il consenso quando non è più capace di comunicare e come fa verificare i desideri a tal momento? Siamo realisti e consideri il fatto che il medico di famiglia ha seguito la paziente per anni durante la progressione della malattia e davanti a lui la paziente si è espressa ripetutamente sulle circostanze in cui desiderava morire. 

Vorrei osservare che l’autore confonde il lettore quando parlo “di un paziente psichiatrico”, non di una paziente demente.

Il manifesto conteneva l’opinione di una minoranza di medici, che hanno espresso la loro opinione ma non à LA opinione vigente in Olanda sia dei medici, degli psichiatri e dell’opinione pubblica (secondo un sondaggio del novembre 2019 effettuato dall’Ufficio Centrale di Statistica – CBS – 80%! dei cittadini è a favore). Tra parentesi gli obiettori di coscienza per motivi ideologici o religiosi non superano il 10% circa. Come risulta dalla mia analisi dei singoli giudizi consultabili sul sito della Commissione, i medici sono molto prudenti nell’applicare l’eutanasia di malati psichiatrici e dementi visto la complessità per accertare l’insopportabilità della sofferenza pur riconoscendo che possono soffrire le pene dell’inferno come i malati somatici.

La Fondazione per la Protezione dei Pazienti è ideologicamente contraria alla eutanasia. La dichiarazione che è in atto in Olanda “un processo di assuefazione” è parziale e contradetta dei fatti.

Dai rapporti annuali della Commissione risulta che i casi di eutanasia per demenza sono stati nel 2015: 109 (2,0% su 5.516 casi). il dato su casi di demenza avanzata non è disponibile, nel 2016: 141 (2,3% su 6.091 casi) di cui 2 per demenza avanzata, nel 2017: 169 (2,5% su 6.585 casi) di cui 3 per demenza avanzata, nel 2018: 146 (2,4% su 6.126 casi) di cui 2 per demenza avanzata e nel 2019: 162 (2,7% su 6.361 casi) di cui 2 per demenza avanzata. Un andamento abbastanza regolare e nessuna indicazione di un\ “slippery slope”.

Per completare segue l’informazione sui malati psichiatrici deceduti in seguito all’applicazione dell’eutanasia. Nel 2015: 56 casi (1%), nel 2016: 60 (1%), nel 2017: 83 (1,3%), nel 2018: 67 (1,1%) e nel 2019: 68 (1,1%).

Il giornalista scrive che “negli ultimi cinque anni, si è giunti al quadruplo del numero di decessi attraverso tale pratico nei pazienti con problemi di salute mentale”. Riferendomi ai dati sopra indicati i casi nel 2019 avrebbero dovuto essere circa 660 (4 volte 165), in realtà sono stati 230. Un’altra prova della superficialità, per usare un eufemismo, dell’autore.

Sul curriculum del professor Boer, che “insegna a Groningen”, a quale università, a quale facoltà?, (lo dico io: non risulta che insegna a Groningen!), ho già scritto prima. Lui sostiene che sarà “un catastrofe”. Significa da 2 casi all’anno si passa a 4 o a 40 o a 400? I miei fonti autorevoli non credono che ci sarà un incremento sostanziale visto la complessità dei casi e la prudenza di medici e degli psichiatri accogliere una richiesta di eutanasia di un paziente in una condizione di demenza avanzata. Dice anche che “è disumano assumersi la responsabilità di decidere della vita di qualcun altro”. La paziente ha deciso autonomamente e volontariamente porre fine alla sua vita quando certe situazioni, preventivamente da lei descritte chiaramente nella sua richiesta, si verificassero. La responsabilità del medico è solo onorare la richiesta quando possibile legalmente.

“Spesso sono i parenti che iniziano la procedura di eutanasia ….. “. Qual è il numero? Quale è la fonte? Insomma, questa affermazione è falsa. Mi spiego. L’articolo 2, paragrafo1, comma a. della Legge stabilisce che il medico abbia avuto la piena convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata dal paziente. Sia la Commissione e il Pubblico Ministero lo considerano come un requisito di accuratezza sostanziale. Quando questo requisito, perché la paziente ha fatto la richiesta sotto pressione dei familiari o terzi, è stato violato, il medico sarà perseguito penalmente quando ha applicato l’eutanasia lo stesso. I medici sono quindi molte prudenti prima di accogliere una richiesta di eutanasia. Infatti, in quasi 20 anni dopo l’introduzione della Legge nessun medico è stato condannato per aver violato detto requisito, come nessun familiare o terzo ha denunciato un medico per lo stesso motivo.

Boer sostiene che “ci vedremo così centinaia di nuovi casi; e nei prossimi anni anche per i pazienti vicini nelle case di cura, come in una sorta di “contagio” di emulazione.”. Come già detto prima non si prevede nessun incremento sostanziale dei casi di eutanasia di pazienti mentali. L’accenno agli ospiti nelle case di cura è una vergognosa insinuazione e un offeso allo Stato olandese. Mi sembra che quel uomo ormai è fuori di testa e è scandaloso che un giornalista lo riproduce gratuitamente.

Non capisco cosa il protocollo di Groningen ha da fare con la sentenza della Corte Suprema. Forse perché l’autore vuol far capire ai suoi elettori come sono cattivi gli olandesi che ammazzano anche i bambini. Il protocollo di Groningen non riguarda bambini ma neonati (piccolo dettaglio!), con malattie gravissime, con prognosi infauste e quando supereranno il primo anno avranno comunque una vita piena di sofferenze terribili. I casi di eutanasia sono rarissimi, nessuno nel 2018.

Un altro dettaglio, questi casi sono regolati da una legge speciale e include il controllo della corretta applicazione dei requisiti di accuratezza da una commissione che non ha alcuna relazione con la Commissione Controllo Eutanasia.

Per chiarire la duo-eutanasia. Nel 2019 17 coppie hanno ricevuto l’eutanasia. Ogni paziente ha fatto la richiesta di eutanasia e ogni richiesta è stata valutata indipendentemente l’una dall’altra. Per ogni coniuge o compagna/o sono stati rispettati i criteri di accuratezza.

I disabili in Olanda sono meglio curati che in Italia. Punto. Un disabile che soffre insopportabilmente, senza prospettive se non una continua degenerazione, per esempio a causa della SLA, può chiedere eutanasia come qualsiasi malato. L’insinuazione dell’autore non sta in terra né in cielo.

L’informazione sul Covid-19 è tendenziosa e non si capisce la relazione con la sentenza della Corte Suprema. Anch’io ho letto il giornale Trouw, ma non solo, ho chiesto conferma della situazione olandese ad alcuni medici. L’esito del mio sondaggio è che la situazione in Olanda per quanto riguarda gli anziani nelle case di cura era decisamente migliore di quella italiana.

Aggiungo un altro punto. Le cure palliative e le cure del dolore sono accessibili in Olanda a tutti i cittadini ed è tra i migliori del mondo. Non come in Italia dove questo accesso è garantito solo per una minoranza e per chi ha i soldi per pagarli privatamente.  Indubbiamente le buone cure palliative contribuiscono a un numero minore di richieste di eutanasia.

Il problema dei giornali con un orientamento cattolico-conservatore o estremista è che di riffa e di raffa tirano in ballo il famoso piano inclinato. Dai dati olandesi ciò non risulta assolutamente nonostante che persone come il professore Boer sostengono che Olanda si sta affacciando direttamente sul precipizio”, senza però entrare nei dettagli con dati alla mano. Il punto è cattolici conservatori si stanno accorgendo che è in atto uno sviluppo mondiale inarrestabile di legiferare l’eutanasia e/o l’assistenza medica al suicidio. Spagna, Portogallo, Nuova Zelanda, Italia, Australia, le proposte di legge in 26 stati dell’US e i recenti sviluppi in Germania insegnano.

Johannes Agterberg, 4 maggio 2020

Fonti:

  • Johannes Agterberg: Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda. Edito nel 2017 da New Press S.r.l., Cermenate.
  • Johannes Agterberg: Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più. Edito nel 2019 da New Press S.r.l., Cermenate.
  • Sentenza Corte Suprema 19/04910 del 21 aprile 2020. *)
  • Commissione Controllo Eutanasia: Rapporti annuali 2016, 2017, 2018 e 2019
  • Zon Mw: Valutazione tematica della Legge – Incapacità di intendere e volere e la rappresentanza. l’Aja agosto 2011. *)
  • Zon Mw: Terza valutazione Legge controllo dell’interruzione della vita su richiesta e l’assistenza al suicidio. L’Aja maggio 2017. *)
  • Dying for Choice: Theo Boer’s extraordinary smoke and mirrors. 1° aprile 2019. **)
  • College dei Procuratori-generale: Circolare del 17 maggio 2017 ai pubblici-ministero con oggetto la decisione per il procedimento penale per quanto riguarda la interruzione attiva della vita su richiesta (eutanasia e assistenza al suicidio). *)
  • Lza/lp Rapporto 2018 Commissione di Controllo aborto tardivo e interruzione della vita di neonati. L’Aja luglio 2019. *)
  • KNMG (Ordine dei Medici Olandesi) Linee Guida per la richiesta di Eutanasia, Utrecht 2015.

*)         In lingua olandese. I rapporti della Commissione Controllo Eutanasia sono disponibili anche in lingua tedesca, inglese e francese.

**)       In lingua inglese.

È stata pubblicata la relazione delle Commissione Regionale di Controllo Eutanasia (la Commissione) per l’anno 2020.

Discussione sociale

Ha continuato Il dibattito sociale del 2020 sull’eutanasia di malati in stato avanzato di demenza.

Nella relazione per l’anno 2019 le Commissioni avevano auspicato una presa di posizione della Corte Suprema su un caso di un medico geriatrica che è puntualmente pubblicata nel 2020.

Nel 2016 la Commissione aveva giudicato che il medico non aveva applicato correttamente i requisiti di accuratezza nel concedere l’eutanasia a un paziente in avanzato stato di demenza. Più precisamente, secondo la Commissione, la dichiarazione di volontà non era chiara. Il medico controbatteva che aveva interpellato i familiari e operatori sanitari per ottenere la conferma del desiderio del paziente. Il pubblico ministero faceva propria la decisione della Commissione. Il Tribunale poi condannava il medico perché avrebbe dovuto chiedere al paziente, prima dell’applicazione dell’eutanasia, la conferma della sua volontà. Ha anche considerato che la somministrazione di un sonnifero, prima dell’applicazione dell’eutanasia non è una buona pratica medica.

In 2020 la Corte di Cassazione ha assolto il medico, il Procuratore Generale ha presentato cassazione alla Corte Suprema nell’interesse della legge del 2002, con lo scopo di ottenere il chiarimento sulla validità della dichiarazione di volontà, redatta in tempi non recenti, nel caso che il paziente si trova in seguito nell’impossibilità di esprimersi circa la conferma del suo desiderio.

La sentenza della Corte Suprema stabilisce:

  1. Quando una dichiarazione di volontà di un malato, con il progredire della malattia è incapace, non è del tutto inequivocabile, non deve essere interpretato solo in base alla sua formulazione“ della richiesta ma devono essere considerate altre circostanze da cui possono essere dedotte le intenzioni del paziente. Esiste quindi uno spazio per l’interpretazione di una richiesta” secondo la Corte Suprema.
  2. La premedicazione può, secondo la decisione successiva della Corte, essere considerato, in certe circostanze, un atto medico accurato “Durante l’applicazione dell’interruzione della vita il medico deve tener conto con un possibile comportamento irrazionale o imprevedibile del paziente. Può essere la ragione per la somministrazione di una premedicazione”.
  3. Sulla questione se è necessario la consultazione con un paziente incapace al momento e il modo dell’applicazione dell’eutanasia, prima della sua realizzazione, la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte di Cassazione e cioè “una tale conversazione non solo sarebbe privo di senso, perché al paziente mancava la comprensione di questi argomenti, ma potrebbe causare ulteriori agitazioni e irrequietezza”.

In base alla suddetta sentenza le Commissioni hanno aggiornato le linee guida per i medici che applicano l’eutanasia e l’assistenza al suicidio (EuthanasieCode2018 – vedi in seguito).

I casi segnalati alle Commissioni, dove un medico ha applicato l’eutanasia di un paziente incapace, basandosi sulla dichiarazione di volontà scritta, sono pochi. Su 6.938 casi nel 2020 solo due.

Incremento delle segnalazioni e natura dei casi

Nell’anno 2020 c’è stato incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalle Commissioni; dal 6.361 nel 2019 a 6.938 nel 2020 (più 9,1%). L’eutanasia rappresenta il 4,1% (2019 – 4,2%) del numero totale di decessi nel 2020 (168.566).

Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:

  • Sesso: donna: 3.376 (48,7%), uomini: 3.562 (51,3%);
  • Metodo: fine-vita volontario su richiesta (eutanasia): 6.705 (96,6%), assistenza al suicidio: 216 (3,1%) e una combinazione dei due metodi – 17 (0,3%);
  • Natura dell’affezioni: tumori: 4.480 (64,6%), affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 458 (6,6%), affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore): 286 (4,8%), combinazione di affezioni: 856 (12,3%), accumulo di malanni della vecchiaia: 235 (3,3%), affezioni psichiatriche: 88 (1,3%), demenza: 170 (2,5%), altre affezioni: 156 (2,2%). I casi segnalati di demenza avanzata sono 2, di cui un giudizio è descritto nel rapporto (caso 2020-88). Lo stesso per un caso di un malato psichiatrico (caso 2020-53).
  • Età: da 12 a 17 anni: 1, 18 a 30 anni: 22 (0,3%), da 31 a 40 anni: 49 (0,7%), da 41 a 50 anni: 178 (2,5%), da 51 a 60 anni: 608 (8,8%), da 61 a 70 anni: 1.452 (20,9%), da 71 a 80 anni: 2.320 (33,4%), da 81 a 90: 1.722 (24,8%), da 91 in poi: 586 (7,9%).
  • Medico segnalante: Medico curante – in genere il medico di famiglia: 5.715 (82,4%), specialista geriatrico: 243 (3,5%), specialista ospedaliero: 324 (4,7%), altri medici tra cui quelli appartenenti al Centro Esperienza Eutanasia: 656 (9,5%);
  • Luogo del decesso: Abitazione: 5.676 (81,8%), hospice: 475 (6.9%), case di riposo: 519 (7,5%), ospedale: 136 (2,0%), altri: 132 (1,9%).

Per quanto riguarda le segnalazioni per demenza, 62 casi (37,6%) riguardavano pazienti tra 80 e 90 anni e 62 casi (36,5%) tra 70 e 80 anni

Per 26 casi si trattava di duo-eutanasie (13 copie). In questa situazione per ogni paziente è stata effettuata la procedura prevista dalla legge, accertando quindi il rispetto dei requisiti di accuratezza.

Considerando la complessità di alcuni casi sovente il medico che applica l’eutanasia consulta il Centro Esperienza Eutanasia. Il compito del Centro è, oltre al supporto e l’informazione a medici curanti, l’intervento diretto nell’applicazione dell’eutanasia. Anche i medici che per ragioni ideologiche non applicano l’eutanasia oppure non vogliono intervenire quando si tratta di pazienti non (ancora) nello stato terminale (circa 20% dei medici olandesi), rimandano i loro pazienti a detto Centro. Capita anche che il paziente o la sua famiglia cercano contatto direttamente con il Centro.

Per quanto riguarda la complessità dei casi, in 2020 il Centro è intervenuto per

  • pazienti psichiatrici in 68 casi (77,3% dei casi segnalati in 2020
  • pazienti dementi in 81 casi (47,6%)
  • pazienti che soffrono di un accumulo di affezioni in 105 casi (44,7%).

In totale i medici collegati al Centro sono intervenuti 916 volto contro 904 nel 2019 (più 1,3 %).

La prudenza del Centro prima di accogliere una richiesta di eutanasia è provata dal rapporto tra richieste ricevute da malati psichiatrici – 708 (2019 n. 717) – e quelle accolte – 68 (2019 n. 62) -, in percentuali 9,6% rispettivamente 8,6%. Lo stesso concetto vale per malati di demenza. Nel 2019 sono state ricevute 236 richieste e accolte 96 (40%). Dati per 2020 non son ancora disponibili.

L’effetto COVID 19

Il COVID 19 ha influenzato notevolmente l’attività delle Commissioni. Comunque, grazie al home-working e maggiore digitalizzazione le Commissioni sono riuscite a mantenere la durata di 29 giorni tra il ricevimento della segnalazione e la pubblicazione del giudizio.

Tra altro è deciso, su richiesta della KNMG (Associazione Olandese dei Medici) che la consultazione del secondo medico, di norma un medico SCEN (Supporto e Consulta Eutanasia Paesi Bassi), può essere effettuato tramite televideo.

In solo 2 segnalazioni si trattava del COVID 19, come base medica. In 4 casi si trattava di infezioni causate dal COVID 19 ma in presenza di altre affezioni gravi. È improbabile la presenza di una relazione diretta causale tra COVID 19 e l’incremento delle segnalazioni.

Casi non conformi ai requisiti di accuratezza

In più occasioni alcuni giornali italiani hanno pubblicate notizie fuorviante per quanto riguarda i casi di eutanasia in Olanda non effettuati secondo i requisiti fissati dalla legge. Per tale scopo ritengo necessario approfondire i due casi (su 6.938 – 0,03%), dove la Commissione ha giudicato che il medico non ha rispettato uno o più requisiti di accuratezza. Detti requisiti, stabiliti dalla legge del 2002 – articolo 2, sono:

  • deve trattarsi di una richiesta volontaria, consapevole, incondizionata e ben ponderata del paziente;
  • deve trattarsi di una sofferenza insopportabile, senza alcuna speranza di miglioramento per il paziente;
  • il medico abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano;
  • il medico e il paziente devono giungere alla convinzione che per la situazione in cui il paziente si trova non vi è alcun’altra soluzione;
  • deve essere consultato almeno un altro medico indipendente, non coinvolto nella cura del paziente;
  • l’eutanasia e l’assistenza al suicidio devono essere attuati in maniera scrupolosa dal punto di vista medico.
  1. Non è stata evitata l’apparenza di indipendenza tra il medico consulente e il medico curante (giudizio 2020-15);

Il medico curante ha fatto intervenire un consulente (medico SCEN) per avere il giudizio sul rispetto dei requisiti di accuratezza. Dopo la consultazione, il medico curante ha scoperto che Il medico SCEN era registrato come un suo paziente. Il medico ha poi contattato il consulente. Questo era del parere che detto fatto non avrebbe causato problemi per quanto riguarda l’indipendenza. Nella sua relazione il medico curante ha indicato: “Nessun relazione di lavoro o personale. Il medico SCEN è registrato come paziente del medico esecutivo, ma non vi è rapporto di trattamento attivo, né un rapporto collegiale. Il consulente ha confermato detta tesi per quanto riguarda l’indipendenza. Lui ha aggiunto che, “a suo parere, l’indipendenza tra il medico e il medico SCEN in questo caso è sufficientemente garantita”.

La Commissione, dopo aver sentito i due medici, non ha dubbi che in questo caso il giudizio del consulente è da considerare indipendente. Tuttavia, la Commissione ritiene che questa situazione non sia auspicabile perché l’apparenza di non indipendenza avrebbe dovuto essere evitata. Nel Codice Eutanasia 2018 è esplicitamente stabilito che tale relazione tra medico e consulente non consente di agire come consulente.

Entrambi i medici hanno familiarità con il Codice Eutanasia 2018. Inoltre, il consulente e il medico negli anni passati ne hanno parlato.

La Commissione ritiene che il medico e il consulente avrebbero dovuto discutere il rapporto tra loro prima della consultazione. Quando ciò non è accaduto, il medico avrebbe dovuto considerare se era ancora possibile chiedere il parere a un altro consulente. La situazione che si è venuta a creare, cioè l’apparenza di non-indipendenza, avrebbe dovuto essere evitata

La Commissione conclude che il medico non ha rispettato il requisito di accuratezza per quanto riguarda la consultazione.

Gli altri requisiti di accuratezza sono stati rispettati.

Nota: La Commissione non ha ritenuto necessario segnalare il caso al Pubblico Ministero.

  1. Preparazione imperfetta causa una somministrazione alternativa dei mezzi con il risico di dolori per il paziente (giudizio 2020-98)

Con una donna gravemente malato, molto emaciato costretta a letto, tra l’80 e 90 anni era stata concordato di applicare l’eutanasia. Poiché il medico ha una vasta esperienza nell’inserimento di una flebo (lo fa spesso per i colleghi) non si aspettava dei problemi a questo proposito. Tuttavia, sia nelle braccia che nelle gambe della donna non riusciva a trovare una vena adatta.

Il medico ha quindi considerato alternative come chiamare un team specializzato di assistenza a domicilio o l’introduzione di un tubo lungo in ospedale. Tuttavia, la donna non voleva aspettare con l’applicazione. Il medico poteva capirlo. Non voleva, considerando le condizioni della donna trasportala all’ospedale. Non lo è venuto in mente chiedere aiuto al servizio di ambulanza o la possibilità di contattare un anestesista o un radiologo.

Il medico ha poi deciso, come   fatto in precedenza in un caso di emergenza, di somministrare l’eutanica nell’arteria femorale destra. Il vaso è grande e la somministrazione abbastanza facile. La somministrazione dell’agente che induce il coma (tiopental) è andato bene e la donna cadde rapidamente in coma profondo. Il medico non ha avuto l’impressione che la donna stava soffrendo quando somministrava il farmaco. Lei era un po’ irrequieto ma rapidamente ha perso i sensi. Il medico ha controllato la profondità del coma dando uno stimolo doloroso. Successivamente il medico ha somministrato il rilassante muscolare (rocuronio). Quando la donna non è morta, ha somministrato altri 150 grammi di rocuronio. Questa volta nell’arteria femorale sinistra. Dopo di che, la donna è morta rapidamente.

Con questo comportamento, il medico non ha seguito la direttiva “KNMG/KNMP Le linee guida per l’applicazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio del agosto 2012” *). La commissione ritiene che il medico prima dell’interruzione della vita non si è preparato a sufficienza. Il medico, come consigliato nelle linee guida, avrebbe dovuto verificare, un giorno prima dell’applicazione, event  uali difficoltà nell’inserire un ago per l’infusione. La Commissione tiene conto del fatto che il medico, quando nessuna vena adatta è stata trovata ha considerato le alternative a lui note in quel momento e si è astenuto in modo ragionato.

La Commissione osserva che il medico, somministrando l’eutanica nell’arteria femorale della donna, ha derogato, in modo insolito, dalle linee guida. Consultando alcuni esperti la Commissione osserva che la somministrazione di una sostanza di base, come la tiopental, nell’arteria femorale può portare alla contrazione spasmodica della vena (spasmo arteriosa) e quindi un flusso sanguigno insufficiente (ischemia) c he può causare dolori. Per questo motivo, il metodo di somministrazione usato è sconsigliato. Il medico è convinto invece che la donna non abbia sofferto alcun dolore a causa della calcificazione delle vene e c’erano poche possibilità di crampi della vena. La Commissione concorda con la scelta del medico di rinunciare al trasporto del paziente all’ospedale perché troppo oneroso, rispondendo alla volontà della donna di non ritardare l’eutanasia. Si vede tuttavia costretta a giudicare che il medico non ha effettuato l’interruzione della vita secondo la dovuta attenzione medica.

Gli altri requisiti di due diligence sono stati soddisfatti.

Nota: La Commissione non ha ritenuto necessario segnalare il caso al Pubblico Ministero.

Pur importanti le osservazione della Commissione, si nota che i giudizi non riguardano i criteri di accuratezza principali quali l’insopportabilità della sofferenza, la mancanza di prospettive, la richiesta volontaria e ponderata e la mancanza di altre soluzioni ragionevoli.

Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più.

In 2018 la Commissione ha pubblicato il “Euthanasie Code 2018”. Riguarda le direttive che i medici e altri operatori sanitari devono rispettare nell’applicazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio. Fornisce informazioni interessanti sul funzionamento della Commissione, sull’interpretazione dei requisiti di accuratezza e sulle situazioni specifiche come le malattie psichiatriche, la demenza, i minori, l’importanza della dichiarazione di volontà (bio-testamento), la vita compiuta e la sedazione profonda. Ho ritenuto opportuno di tradurre dette direttive, integrandole dove necessario per una maggiore comprensione. Il libro è stato pubblicato in 2019 dalla New Press di Cermenate (CO). Un mio studio approfondito sul fine-vita in Olanda è stato pubblicato in 2017 dallo stesso editore con il titolo “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda”.  

 

Johannes Agterberg – e-mail johagterberg@gmail.com.           2 giugno 2021

 

Fonti:    Rapporto annuale 2020 Commissioni di Controllo Eutanasia (il rapporto è disponibile anche nelle lingue inglese, tedesco, francese e spagnolo, scaricabile dal sito www.euthanasiecommissie.nl)

                Rapporto annuale 2020 Centro Esperienza Eutanasia (in olandese)

*) Fra breve sarà pubblicata la traduzione di queste linee guida sul sito www.finevitavolontario,it

È stata presentata la relazione per l’anno 2019 della Commissione Regionale di Controllo Euthanasia (la Commissione). 
Il 17 aprile 2020 la relazione della Commissione Regionale di Controllo Eutanasia (La Commissione) è stata presentata al Ministro della Sanità, il Benessere e lo Sport e al Ministro di Giustizia

Discussione sociale
Il dibattito sociale del 2019 si è concentrata in particolare sull’interpretazione delle richieste di pazienti con demenza avanzata e di pazienti con disturbi psichiatrici. Questi disturbi costituiscono, anche in 2019, una quota molto ridotta (68 casi – 1%) delle richieste di eutanasia. 168 sono stati i pazienti con affezioni degenerative mentali (demenza) di cui I casi di eutanasia per demenza avanzata erano due.
Un processo penale che ha sollevato molto clamore nel 2019, era l’accusa a un medico geriatrico. Nel 2016 la Commissione aveva giudicato che il medico non aveva applicato correttamente i requisiti di accuratezza nel concedere l’eutanasia a un paziente in avanzato stato di demenza. Più precisamente, secondo la Commissione, la dichiarazione di volontà non era chiara. Il medico controbatteva che aveva interpellato i familiari per ottenere la conferma del desiderio del paziente. Il pubblico ministero faceva propria la decisione della Commissione. Il Tribunale poi condannava il medico perché avrebbe dovuto chiedere al paziente, prima dell’applicazione dell’eutanasia, la conferma della sua volontà.
In 2020 la Corte di Cassazione ha assolto il medico, il Procuratore Generale ha presentato cassazione alla Corte Suprema nell’interesse della legge del 2002, con lo scopo di ottenere il chiarimento sulla validità della dichiarazione di volontà, redatta in tempi non recenti, nel caso che il paziente si trova nell’impossibilità di esprimersi circa la conferma del suo desiderio.

Leggero incremento delle segnalazioni e natura dei casi
Nell’anno 2019 c’è stato un leggero incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalla Commissione; dal 6.126 nel 2018 a 6.361 nel 2019 (più 3,8%). Ma 3,2% meno del 2017 con 6.585 casi.
L’eutanasia rappresenta il 4,2% del numero totale di decessi nel 2019.
Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:

  • Sesso: donna: 2.952 (48%), uomo: 3.309 (52%);
  • Metodo: fine-vita volontario su richiesta (eutanasia): 6.092 (95,8%), assistenza al suicidio: 245 (3,9%) e una combinazione dei due metodi – 24 (0,4%);
  • Natura dell’affezioni: tumori: 4.100 (64,6%), affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 408 (6,4%), affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore): 251 (3,9%), combinazione di affezioni: 846 (13,3%), accumulo di malanni della vecchiaia: 172 (2,7%), affezioni psichiatriche: 68 (1,0%), demenza: 162 (2,5%), altre affezioni: 167 (2,7%).
  • Età: da 18 a 30 anni: 15 (0,2%), da 31 a 40 anni: 45 (0,7%), da 41 a 50 anni; 163 (2,5%), da 51 a 60 anni: 587 (9,2%), da 61 a 70 anni: 1.336 (21,0%), da 71 a 80 anni: 2.083 (32,7%), da 81 a 90: 1.628 (25,6%), da 91 in poi: 504 (7,9%), nessuna segnalazione per  minori tra 12 e 17 anni.
  • Medico segnalante: Medico curante: 5.290 (83,2%), specialista geriatrico: 269 (4,2%), specialista ospedaliero: 361 (5,7%), altri medici tra cui quelli appartenenti al Centro Esperienza Eutanasia: 441 (6,9%);
  • Luogo del decesso: Abitazione: 5.098 (80,2%), hospice: 480 (7,5%), case di riposo: 504 (7,9%), ospedale: 178 (2,8%), altri: 101 (1,6%).
    Per quanto riguarda le segnalazioni per demenza, 71 casi (44%) riguardavano pazienti tra 80 e 90 anni.
    Per 34 casi si trattava di duo-euthanasie (17 copie). In questa situazione per ogni paziente è stata effettuata la procedura prevista dalla legge, accertando quindi il rispetto dei requisiti di accuratezza.
    Considerando la complessità di alcuni casi sovente il medico che applica l’eutanasia è collegato al Centro Esperienza Eutanasia. Il compito del Centro è, oltre al supporto e l’informazione a medici curanti, l’intervento diretto nell’applicazione dell’eutanasia. Anche i medici che per ragioni ideologiche non applicano l’eutanasia oppure non vogliono intervenire quando si tratta di pazienti non (ancora) nello stato terminale (circa 20% dei medici olandesi), rimandano i loro pazienti a detto Centro.Capita anche che il paziente o la sua famiglia cercano contattano direttamente con il Centro.
    Per quanto riguarda la complessità dei casi, in 2019 il Centro è intervenuto per
  • pazienti psichiatrici in 52 casi (76,4%);
  • pazienti dementi in 84 casi (51,9%)
  • pazienti che soffrono di un accumulo di affezioni in 88 casi (51,1%).
    In totale i medici collegati al Centro sono intervenuti 904 volto contro 726 nel 2018 (più 24,5%).
    Casi non conformi ai requisiti di accuratezza
    In più occasioni alcune testate italiane hanno pubblicate notizie fuorviante per quanto riguarda i casi di eutanasia in Olanda non effettuati secondo i requisiti fissati dalla legge. Per tale scopo ritengo necessario approfondire i quattro casi (su 6.361 – 0,06%), dove la Commissione ha giudicato che il medico non ha rispettato uno o più requisiti di accuratezza. Detti requisiti, stabiliti dalla legge del 2002 – articolo 2, sono:
    • deve trattarsi di una richiesta volontaria, consapevole, incondizionata e ben ponderata del paziente;
    • deve trattarsi di una sofferenza insopportabile, senza alcuna speranza di miglioramento per il paziente;
    • il medico abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano;
    • il medico e il paziente devono giungere alla convinzione che per la situazione in cui il paziente si trova non vi è alcun’altra soluzione;
    • deve essere consultato almeno un altro medico indipendente, non coinvolto nella cura del paziente;
    • l’eutanasia e l’assistenza al suicidio devono essere attuati in maniera scrupolosa dal punto di vista medico.
      1) Il consulente deve vedere il paziente (giudizio 2019-12);
      Si trattava di una donna tra 70 e 80 anni. Aveva avuta una grave emorragia celebrale, era paralizzata da un lato, con afasia che non le permetteva di comunicare. La donna soffriva in modo insopportabile. La guarigione non era possibile. La condizione nella quale versava la donna, era quella prevista nella sua richiesta di eutanasia, confermata nella sua dichiarazione di volontà.
      Il consulente, interpellando il personale medico curante dell’ospedale, aveva concluso che una visita del paziente non aveva senso visto l’impossibilità di comunicare con la donna. L’informazione ricevuta dal medico curante e la chiarezza della dichiarazione di volontà per il consulente erano sufficiente come base per la sua relazione. Secondo la Commissione una visita sarebbe stata utile per rafforzare la conferma della condizione gravissima nella quale versava la donna. Nel giudizio la Commissione conferma detta tesi e stabilisce che gli altri requisiti di accuratezza sono stati rispettati.
      2) Consultazione di un consulente indipendente anche se due psichiatri indipendenti sono stati consultati (giudizio 2019-15): 
      Una donna tra 70 e 80 anni, a causa di esperienze traumatiche in giovane età, era affetta di diverse affezioni psichiatriche. Dopo anni di trattamenti la donna non era più in grado di lottare e si sentiva impotente. Provava la sua esistenza di poco valore e voleva morire in modo dignitoso. Il medico di famiglia ha interpellato due psichiatri che hanno giudicato la donna capace di intendere e volere e uno confermava l’insopportabilità delle sue sofferenze. Il medico di famiglia aveva chiesto a uno dei consulenti anche un parere che nell’ambito della legge l’eutanasia nel caso specifico era legale. La risposta del consulente non indicava che i requisiti di accuratezza erano soddisfatti. Per questa ragione il medico avrebbe dovuto interpellare un terzo consulente. Il medico ribatteva che ormai la donna non sopportava più visite di psichiatri e infatti dopo la visita del primo consulente-psichiatra la condizione mentale della donna era ulteriormente peggiorata e ancora di più dopo la visita del secondo consulente-psichiatra. Il medico era convinto che una terza visita, puramente formale, era una sofferenza inutile per la donna. Pur riconoscendo il fatto che il medico ha preso carico di un caso molto complesso e il modo coscienzioso del rapporto con la donna, tuttavia la Commissione è del parere che lo specifico requisito non è stato rispettato mentre gli altri sì.
      3) Un altro medico ha chiesto l’intervento di un consulente, il medico curante non ha letto la sua relazione (giudizio 2019-03);In principio il medico curante deve consultare e/o leggere almeno la relazione del consulente. Il medico di famiglia e lo psichiatra che aveva in trattamento il paziente avevano concordato già molto prima dell’applicazione dell’eutanasia, che il medico di famiglia l’avrebbe applicata perché lo psichiatra non aveva esperienza per applicare l’ago di infusione. Lo psichiatra aveva chiesto l’intervento del consulente che poi aveva inviato la sua relazione allo psichiatra. Il medico di famiglia si è basato sull’informazione verbale dallo psichiatra che il consulente ha confermato nella sua relazione che i requisiti di accuratezza erano rispettati e non ha letto lui stesso detta relazione. La Commissione ha giudicato che per quanto riguarda la consultazione il medico di famiglia non ha rispettato detto specifico requisito di accuratezza.
      4) Il medico non ha applicato l’eutanasia secondo la scrupolosità professionale (giudizio 2019-57).

      Si tratta di un caso di assistenza al suicidio. Una donna tra 70 e 80 anni è stato diagnosticato, tre mesi prima del decesso, di un tumore allo stomaco. Il medico di famiglia ha accertato che la sofferenza era insopportabile e non esistevano prospettive di guarigione, parere confermato dal medico consulente. Dopo avere dato il mezzo letale liquido alla donna che poi l’ha bevuto, il medico ha lasciato il paziente solo con il figlio. Sia le direttive della Società Reale Olandese per la Promozione della Medicina (KNMG) sia le direttive della Commissione (Euthanasie Code 2018) richiedono che il medico deve essere presente fino al decesso del paziente anche se questo può comportare una presenza di alcune ore.  La tesi del medico era che ha rispettato il desiderio della donna di rimanere solo con il figlio. Ha osservato la paziente da un altro locale fino al punto che il respiro della donna non era più percettibile e è tornato allo studio senza accertare il decesso della donna. Solo dopo la telefonata del figlio che la mamma era morta, è tornato per accertare il decesso e informare il patologo comunale. La Commissione ha osservato nel suo giudizio che soprattutto nell’assistenza al suicidio esiste il pericolo di complicazioni come per esempio il vomito della bevanda. In quel caso è necessario l’intervento immediato del medico. Per tale ragione la Commissione ha giudicato che uno specifico requisito non è stato rispettato, mentre gli altri sì.

      Detti giudizi sulla non-accuratezza sono inviati al Pubblico Ministero che decide di aprire un’indagine o meno.  Per il momento ciò non risulta.

      Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più.
      In 2018 la Commissione ha pubblicato il “Euthanasie Code 2018”. Riguarda le direttive che i medici e altri operatori sanitari devono rispettare nell’applicazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio. Fornisce informazioni interessanti sul funzionamento della Commissione, sull’interpretazione dei requisiti di accuratezza e sulle situazioni specifiche come le malattie psichiatriche, la demenza, i minori, l’importanza della dichiarazione di volontà (bio-testamento), la vita compiuta e la sedazione profonda. Ho ritenuto opportuno di tradurre dette direttive, integrandole dove necessario per una maggiore comprensione. Il libro è stato pubblicato in 2019 dalla New Press di Cermenate (CO).
      Un mio studio approfondito sul fine-vita in Olanda è stato pubblicato in 2017 dallo stesso editore con il titolo “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda”.

      Johannes Agterberg – 27 aprile 2020

Circa lo 0,18% di tutte le persone con più di 55 anni (circa 5.600.000) desidera terminare la propria vita anche se non soffrono di malattie gravi. Ciò equivale a poco più di 10.000 persone. Questo dato si evidenzia dallo studio “PROSPETTIVA” condotto dalla dott.ssa Els van Wijngaarden con il supporto di altri ricercatori e istituzioni per conto del governo olandese.

Con grande interesse della stampa e di altre parti interessate, la responsabile del progetto Els van Wijngaarden e il presidente di ZonMw (che ha finanziato il progetto), Jeroen Geurts, hanno presentato al ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport il rapporto “Prospettive per gli anziani con un desiderio di morire senza essere malato gravemente: le persone e i dati”. Sono state condotte ricerche da vari punti di vista sulle dimensioni, le caratteristiche e le circostanze degli anziani con un desiderio di morire, senza essere malati gravemente. Più di 21.000 anziani e 1.600 medici di famiglia hanno partecipato allo studio.

Diverse manifestazioni del desiderio di morire

Le persone che hanno collaborato alla inchiesta e che hanno espresso il loro desiderio di morire, hanno forniti interpretazioni diverse nel descrivere detto desiderio. A tale proposito lo studio distingue tre tipi di desideri persistenti.

  • Ci sono persone con un desiderio passivo senza fare piani o fare passi per accelerare la morte. Nei Paesi Bassi si tratta dello 0,47% (30.500 circa) delle persone di età pari o superiore a 55 anni.
  • Ci sono anche persone con il desiderio attivo: fanno piani o prendono misure concrete riguardo al loro desiderio. Si stima che questo sia lo 0,77% degli over 55.
  • E poi c’è il gruppo che descrive il loro desiderio di morte come un desiderio di porre fine alla loro vita definitivamente. Ciò riguarda lo 0,18% (10.000 circa) delle persone di età pari o superiore a 55 anni.

Differenza nella percezione del desiderio

Per tutti e tre i gruppi, vivere con un desiderio di morire o un desiderio di porre fine alla loro vita non significa necessariamente che si vuole morire immediatamente. La ricerca mostra anche che il desiderio di morire può diminuire o scomparire nel corso degli anni, anche in età avanzata. Il gruppo di anziani che desiderano morire senza essere gravemente malati, lamentano comunque di avere sintomi fisici e mentali.

Un mezzo per suicidarsi

Molte persone con il desiderio vogliono un mezzo per suicidarsi. Non tanto per prendere direttamente il mezzo (p.e. una pillola), ma soprattutto come rassicurazione per poter controllare la fine della vita in futuro. Allo stesso tempo (l’idea di) avere un tale strumento solleva nuovi dilemmi, ad esempio circa il momento giusto per usarlo e i rischi connessi. Altri bisogni che sono venuti fuori dallo studio riguardano: l’assistenza al suicidio da parte di un medico per una persona non gravemente malata, maggiori risorse finanziarie, il riconoscimento e la comprensione dei sentimenti e buone conversazioni con un assistente sociale.

Fonte: Comunicato stampa Ministro della Sanità, Benessere e lo Sport

Tradotto da Johannes Agterberg, 30 gennaio 2020

Essenziale per la corretta applicazione della legge sull’interruzione volontaria della vita e il suicidio assistito è un controllo rigido sulla sua applicazione. Cosa è meglio per comprendere la funzionalità di un tale controllo che la lettura di un giudizio su un caso complesso come un malato psichiatrico

E’ possibile che alcune espressioni non seguono il linguaggio dei medici specialisti in psichiatria, il traduttore si scusa e chiede gentilmente di inviare le correzioni al editore di questo sito: mail info@finevitavolontario.it.

Disturbo della personalità con tratti di dipendenza, rinchiuso in sé. Presente il disturbo PTSD (Traumatic Stress Disorder) e stato depressivo. Il paziente era in detenzione.

Questo è un caso complesso in cui dominavano problemi psichiatrici, dove un senso di colpa esistenziale giocava un ruolo importante e con la circostanza speciale che il paziente fosse detenuto a causa di una condanna penale per aver ucciso un familiare stretto. Il paziente presentava un disturbo della personalità con caratteristiche dipendenti, rinchiuso in sé, con PTSD e depressione. La Commissione ritiene che esistesse una base medica per la sofferenza. Il medico, uno psichiatra con esperienza nei disturbi dell’umore, ha agito con grande cautela, tra l’altro richiedendo il contributo di uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense e di un medico SCEN che è anche psichiatra. Commissione è del parere che il medico era in grado convincersi che esisteva una richiesta volontaria e ben ponderata, una sofferenza senza prospettive e insopportabile e che non esistevano altre soluzioni ragionevoli.

Fatti e circostanze

Le relazioni del medico e del consulente e gli altri dati ricevuti hanno mostrato in merito a:

  1. Carattere della sofferenza, informazione e alternative

Pochi anni prima della sua morte, il paziente, una donna di 50-60 anni, aveva messo fine alla vita di un parente stretto. Le ricerche sul suo stato mentale dopo questo atto hanno mostrato che era rinchiusa in sé e dipendente, prendeva poche iniziative ed era socialmente ansiosa. Successivamente questo è stato diagnosticato dal medico, e dagli esperti che ha consultato, come disturbo della personalità.

Dopo aver ucciso il suo familiare e il suo tentativo di suicidio immediatamente dopo, il paziente ha sviluppato un disturbo post traumatico da stress post- traumatico (PTSD), accompagnato da una depressione cronica con tendenze a suicidarsi e di forti rimorsi. Dopo la sua condanna, il paziente rimase nel reparto psichiatrico di un centro penitenziario, dove fece anche alcuni tentativi di suicidio.

Il trattamento farmacologico che è stato applicato durante la sua detenzione non ha avuto alcun effetto e ha causato solo effetti collaterali. Inoltre, sono stati provati la psicoterapia, il metodo di desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (EMDR) e la terapia per l’elaborazione del lutto. Nessuno dei trattamenti ha portato a un sostanziale miglioramento della situazione e il paziente ha rifiutato la continuazione delle cure.

La sofferenza del paziente consisteva nell’incapacità di plasmare ulteriormente la sua vita a causa dei sensi di colpa, il disturbo della personalità e il PTDS. Il paziente trovò la sua vita senza senso e insignificante e non vide più prospettive future. Il membro della famiglia era stato il centro della sua vita. Inoltre, il paziente non aveva più contatti sociali e non era in grado di ricostruirli. Non vide alcuna prospettiva e si pentì che i suoi tentativi di suicidio fossero falliti.

Il paziente riteneva la sua sofferenza insopportabile. Il medico, uno psichiatra specializzato in disturbi dell’umore, era convinto che la sofferenza per il paziente fosse insopportabile e, secondo le conoscenze mediche prevalenti, senza prospettive.

Circa sei mesi prima della fine della vita, il medico ha consultato uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense. Secondo questo psichiatra, il paziente aveva un disturbo di personalità, un disturbo depressivo cronico con rimorsi molto gravi, pensava di commettere suicidio e soffriva una grave forma di PTSD.

Per alcuni anni, diversi trattamenti erano stati tentati per porre rimedio ai sintomi, però senza successo. Il paziente era invaso dalla sua colpa. E il suo disturbo di personalità ha ostacolato la sua capacità di elaborare gli eventi. Non c’erano più opzioni accettabili per il paziente per alleviare la sofferenza.

Dai documenti si può dedurre che il medico e gli specialisti hanno informato il paziente i9n modo sufficiente sulla situazione in cui si trovava e sulle sue prospettive.

  1. Richiesta di interruzione della vita

Il paziente aveva precedentemente discusso di eutanasia con la psicologa curante durante la sua detenzione. Non poteva aiutarla e il paziente si rivolse al Centro di Competenza Eutanasia circa tre anni prima della fine della sua vita.

Dodici conversazioni hanno avuto luogo tra il medico e il paziente. La prima intervista è stata circa due anni prima della fine della vita. Durante la prima intervista, il paziente ha chiesto al medico l’applicazione dell’eutanasia per terminare la sua vita. Nelle successive conversazioni con il medico il paziente ha ripetuto la richiesta.

Su richiesta del medico, il suddetto psichiatra indipendente ha anche esaminato la capacità del paziente di intendere e volere. Questo psichiatra era dell’opinione che il paziente avesse attentamente e accuratamente considerato la richiesta di interruzione della vita, esprimendosi chiaramente e in modo costante. Lo psichiatra indipendente concluse che il paziente era competente nella richiesta di eutanasia che aveva fatto in modo coerente e chiaro.

Il medico era convinto, in parte sulla base delle conversazioni con il paziente e delle conclusioni degli esperti da lei consultati, che il paziente fosse competente in merito alla richiesta di interruzione della vita. Secondo il medico, c’era una richiesta volontaria e ben ponderata.

  1. Consultazione

Inizialmente il medico si è rivolto a un medico SCEN (medico per il Supporto e la Consultazione Eutanasia Paesi Bassi) che non si è ritenuto in grado di valutare questo caso e rimandava il caso a un collega medico SCEN che era anche uno psichiatra. Il medico ha successivamente lo ha consultato questo medico indipendente come consulente. Il consulente ha visitato il paziente circa tre settimane prima del decesso, dopo essere stato informato dal medico del paziente e aver avuto accesso alla relativa documentazione medica.

Nel suo rapporto il consulente ha riassunto la storia della malattia e della natura della sofferenza del paziente. Ha menzionato, tra le altre cose, che la sofferenza del paziente era in gran parte causata dal suo disturbo di personalità e dal PTDS. I trattamenti, effettuati negli ultimi anni, non hanno avuto esiti positivi. Trovò molto improbabile che, dopo la sua detenzione, il paziente sarebbe stata in grado di assumere un’identità diversa, entro un periodo di alcuni anni, rispetto a quella di qualcuno che era colpevole di un reato di omicidio, perché non poteva e non voleva cambiare a causa del suo disturbo di personalità. A suo avviso, non c’erano opzioni ragionevoli per alleviare la sofferenza.

Il consulente riteneva inoltre che il paziente fosse in grado di ponderare con argomenti la sua richiesta di interruzione della vita. La considerava capace di intendere e volere per quanto riguarda detta richiesta. Il suo desiderio di morte era stato coerente ed espresso quasi ogni giorno per diversi anni. Il paziente sapeva in che situazione si trovava e poteva considerare delle alternative e vedere cosa avrebbe significato per lei se continuasse a vivere. Poteva fare delle scelte ed esprimerle.

Nel rapporto il consulente è giunto alla conclusione, in parte sulla base della conversazione con il paziente, che erano stati soddisfatti i requisiti di accuratezza.

  1. Applicazione

Il giorno in cui il paziente è stata rilasciata dal centro penitenziario dopo aver scontato la pena, è andata in un hospice. Lì l’eutanasia ebbe luogo lo stesso giorno.

Il medico ha eseguito l’interruzione della vita su richiesta con i mezzi, nella quantità e nei modi raccomandati della linea guida, emessa nell’agosto 2012, dalle associazioni olandesi dei medici e psichiatri (KNMG / KNMP) sull’eutanasia e l’assistenza al suicidio.

  1. Chiarimenti orali del medico

Dopo la prima discussione, la Commissione ha posto una serie di domande al medico. La Commissione ha quindi invitato per iscritto il medico ad un incontro a fornire chiarimenti per quanto riguarda, tra altro, le seguenti domande:

  • Come è arrivato il medico insieme con il paziente alla convinzione a ritenere che non fossero più disponibili opzioni terapeutiche ragionevoli?
  • Il medico ha parlato con il paziente di possibili trattamenti dopo la sua scarcerazione e, in tal caso, come è arrivato alla conclusione insieme al paziente che ciò non era realizzabile?
  • In che modo il medico è giunto alla conclusione che il paziente era capace di intendere e volere?
  • Il medico ha subito pressioni perché il paziente ha indicato che altrimenti si suiciderebbe?

Il medico dichiarò: in modo conciso e conciso, in presenza dell’infermiera coinvolta in questa interruzione della vita e dello psichiatra indipendente consultato, quanto segue:

Il paziente è stato in grado di funzionare per anni, ma si scontrava sempre di più con i suoi limiti. Quando si sono presentate sempre maggiori tensioni nella sua situazione domestica, il paziente “si è smarrita” e ha ucciso il suo familiare. Immediatamente dopo, il paziente ha anche cercato di suicidarsi. Di conseguenza, si è sviluppato un disturbo da PTSD. Il paziente aveva ucciso l’unica persona che amava e il suo suicidio era fallito. Non poteva e non avrebbe continuato a vivere dopo questo atto. Si sentiva responsabile per e soffriva di un’immensa colpa. Pensava che non fosse più possibile continuare a vivere. Dal momento in cui si è realizzato ciò che aveva fatto, ha detto che voleva finire la sua vita.

Durante la detenzione nel reparto psichiatrico del centro penitenziario, è stato fatto un tentativo di curare il paziente. Durante i primi anni di detenzione il paziente è stato accompagnato da uno psicologo ed è stato curato da uno psichiatra e oltre alla somministrazione di farmaci. Tuttavia, questo trattamento non ha prodotto risultati. Su richiesta del medico, è stato fatto un altro tentativo per curare il paziente con antidepressivi per supportare la terapia EMDR. La somministrazione del farmaco è stata interrotta dal paziente dopo poco tempo perché aveva troppi effetti collaterali. L’EMDR risuscitava emozioni nel paziente che non era in grado di gestire.

Dopo molte conversazioni, era chiaro al medico che il paziente soffriva in modo insopportabile e senza prospettive e che il paziente era così traumatizzato che nessun trattamento poteva cambiare la sua situazione. Il paziente non sarebbe più in stato di dare forma alla sua vita.

Il medico ha discusso con il paziente che, dopo la scarcerazione, avrebbe dovuto prima aspettare alcuni mesi e poi sottoporsi a un trattamento, ma il paziente ha detto che non poteva più sopportarlo. Non c’era più vita per lei senza il familiare.

Il medico riteneva che qualsiasi trattamento sarebbe destinato a fallire perché richiederebbe la motivazione del paziente per il cambiamento. Era convinto che non esistesse, ora che un trattamento in un centro di detenzione psichiatrica era fallito. Un ulteriore trattamento in un istituto psichiatrico (dopo un ricovero forzato) non avrebbe avuto successo. Lo psichiatra indipendente condivideva questa opinione.

Durante le conversazioni, il paziente ha sempre indicato che vorrebbe morire comunque il giorno della scarcerazione. Se l’eutanasia non fosse possibile, finirebbe la sua vita da sola.

Il medico non si è mai sentito sotto pressione per questa minaccia. Come psichiatra con esperienza di disturbi dell’umore e con anni di esperienza nel trattare pazienti suicida e non sarebbe più in grado di valutare e gestire correttamente le intenzioni suicide.

Il medico era convinto che la richiesta di interruzione volontaria della vita fosse una scelta volontaria, confermata dallo psichiatra indipendente. Continuare a vivere dopo la scarcerazione non era in alcun modo un’alternativa accettabile per il paziente.

Giudizio

La Commissione valuta a posteriori l’operato del medico sulla base dei requisiti di accuratezza previsti dall’articolo 2 della Legge sul controllo dell’interruzione della vita e del suicidio assistito (la Legge).

Prima di procedere con detta valutazione, la Commissione rileva innanzitutto che il caso in esame riguarda una condizione complessa in cui dominavo i problemi psichiatrici e dove un senso di colpa esistenziale abbia un ruolo importante. Inoltre, c’era la circostanza speciale del paziente tenuto in detenzione.

Il Codice Eutanasia 2018 stabilisce che la sofferenza deve avere una base medica. Questo requisito deve essere inteso nel senso che l’eutanasia, in assenza di malattie o disturbi fisici o mentali classificati tali dal punto di vista medico, non è consentita.

Il rapporto mostra che il paziente aveva un disturbo di personalità con caratteristiche dipendenti e chiuso in sé. Immediatamente dopo aver ucciso il parente stretto si manifestavano il PTSD ed una depressione. Considerando ciò La Commissione conclude che il requisito dell’esistenza di una base medica della causa, che provocava la sofferenza, è stato soddisfatto.

La Commissione ritiene inoltre che il medico dovrebbe prestare grande attenzione se la richiesta di eutanasia (in larga misura) deriva da sofferenza causata da un disturbo psichiatrico. Tali casi spesso comportano problemi psichiatrici complessi ed è richiesto il contributo di competenze specifiche. La cautela sopra menzionata riguarda principalmente i requisiti di accuratezza relativi alla natura volontaria e ponderata della richiesta, alla mancanza di prospettive, all’insostenibilità della sofferenza e alla mancanza di una ragionevole soluzione alternativa. Per questi pazienti, il medico deve sempre consultare uno psichiatra indipendente oltre al consulente SCEN (Codice Eutanasia 2018).

Si può concludere che il medico ha soddisfatto con grande cautela questo requisito consultando sia un consulente SCEN psichiatra, sia uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense.

La richiesta volontaria e ben ponderata

A proposito la Commissione considera quanto segue.

Si deve escludere che il giudizio del paziente sia influenzato dal disturbo psichiatrico. Il medico deve assicurarsi che il paziente abbia dimostrato di poter comprendere le informazioni pertinenti, di essere a conoscenza della malattia e di essere coerente nelle sue considerazioni.

I resoconti delle dodici interviste che il medico ha avuto con il paziente e presentato da lui mostrano un desiderio coerente e motivato di morire. Già durante la prima intervista, il paziente ha indicato di aver il desiderio di non continuare a vivere da quando il parente è morta. Questa richiesta non è stata influenzata da altri (volontarietà esterna) e il medico era convinto che il paziente potesse comprendere le informazioni pertinenti, chiarire perché voleva l’eutanasia ed era coerente con la sua richiesta (volontarietà interna).

L’opinione del medico, la convinzione che ci fosse una richiesta volontaria e ben ponderata è stata confermata dallo psichiatra indipendente consultato e dal consulente SCEN, che era anche uno psichiatra. Lo psichiatra indipendente consultato dal medico concluse che il paziente aveva dimostrato di aver riflettuto attentamente sulla sua richiesta e che era in grado di effettuare valutazioni pertinenti.

Il consulente, interpellato dal medico, ha considerato il paziente in grado di intendere e volere e il paziente è stato in grado di argomentare deliberatamente la sua richiesta di interruzione della vita. Conosceva la situazione in cui si trovava, poteva considerare delle alternative e vedere cosa avrebbe significato per lei se avesse continuato a vivere. Poteva fare delle scelte ed esprimerle.

La Commissione è del parere che nelle circostanze di questo caso il medico poteva convincersi che si trattava di una richiesta volontaria e ponderata.

Sofferenze insopportabili, mancanza di prospettive e soluzioni alternative ragionevoli

La Commissione è del parere che nel caso in oggetto il medico doveva convincersi, in concertazione con il paziente, della presenza di una sofferenza senza prospettive e insopportabile, non esistessero alternative ragionevoli alla situazione in cui si trovava il paziente. A tal fine, la Commissione considera quanto segue.

L’intollerabilità della sofferenza riguarda la percezione del singolo paziente, alla luce della sua storia di vita e della malattia, la personalità, il modello di valore e la capacità fisica e psicologica. Deve essere tangibile e comprensibile per il medico, già durante la procedura preliminare, che la sofferenza per questo paziente sia insopportabile e senza prospettive (Codice Eutanasia 2018).

La Commissione valuta se il medico – data la discrezionalità che la legge offre al medico – potrebbe ragionevolmente essere convinto delle condizioni sopra esposte. La Commissione prende come punto di partenza il modo in cui il medico ha analizzato la condizione del paziente e le motivazioni fornite dal medico per il suo processo decisionale.

La sofferenza di un paziente è considerata senza prospettive se la malattia o l’affezione che causa la sofferenza non può essere curata e non è nemmeno possibile alleviare i sintomi in modo tale che l’insopportabilità scompaia. La diagnosi e la prognosi sono fondamentali per la sua valutazione.

La mancanza di prospettive riguarda la questione se esiste una soluzione realistica della rimozione o della riduzione dei sintomi diversi dall’eutanasia e deve essere considerata in relazione alla malattia o alla condizione del paziente e ai sintomi associati. Non c’è prospettiva quando non ci sono opzioni di trattamento concrete e ragionevoli per il paziente. Il giudizio per quanto riguarda la mancanza di prospettive è strettamente correlato alla valutazione del requisito di accuratezza che non esiste un’alternativa ragionevole per rimuovere o ridurre la sofferenza (Codice Eutanasia 2018).

Si tratta di una convinzione comune del medico e del paziente. Ciò significa che la percezione e i desideri del paziente svolgono un ruolo importante. Si tratta di un’alternativa all’eutanasia quando esiste una via d’uscita concreta e ragionevole per il paziente che lenisce o elimina la sofferenza (Codice Eutanasia 2018). Inoltre, nel Codice Eutanasia 2018 si osserva che l’effetto dell’alternativa deve verificarsi entro un ragionevole periodo di tempo e che un paziente può sempre rifiutare il trattamento a meno che tale trattamento non elimini la sofferenza.

Dalle relazioni delle dodici conversazioni tra il paziente e il medico e la sua spiegazione orale fornita, la Commissione conclude che il medico ha indagato a fondo sulla natura e l’origine della sofferenza del paziente e sulla possibilità di altre soluzioni ragionevoli.

Secondo il medico, il paziente era traumatizzato e nessun trattamento poteva cambiare tale situazione. Il paziente non voleva continuare a vivere dopo quello che era successo. Trovava insopportabile rendersi conto di ciò che aveva fatto e non ne voleva parlarne. I ricordi sarebbero intollerabili. Durante la sua detenzione, il paziente è stato sottoposto a vari trattamenti senza risultato. Non era motivata per ulteriori trattamenti, anche dopo la sua scarcerazione perché non c’era vita per lei senza il membro della famiglia scomparso. Il medico era convinto che qualsiasi ulteriore trattamento fosse destinato a fallire perché nel frattempo era trascorso molto tempo senza alcun miglioramento e perché un eventuale trattamento esigeva una motivazione per il cambiamento.

Il parere del medico è stato confermato dallo psichiatra indipendente e il consulente SCEN. Si trattava di una sofferenza insopportabile senza prospettive per il paziente e insieme, medico e paziente, sono arrivati alla conclusione che non c’erano alternative ragionevoli alla situazione in cui si trovava il paziente. Lo psichiatra indipendente consultato dal medico concluse che il paziente si era immedesimato con la sua colpa e che la sua struttura di personalità dipendente le impediva di elaborare.

Il consulente consultato dal medico ha ritenuto che fosse insopportabile per il paziente continuare a vivere senza il membro della famiglia che le mancava in modo straziante. Si trattava di elusione e repressione riguardo a ciò che era accaduto. Poiché il paziente non voleva ripensare al momento in cui il membro della famiglia moriva, secondo il consulente era impossibile un’ulteriore terapia. Il consulente ha anche affermato che non c’erano opzioni ragionevoli per alleviare la sofferenza.

La Commissione è del parere che il medico possa giungere alla convinzione che esistessero sofferenze senza prospettive di miglioramento e insopportabili e che non esistesse una soluzione ragionevole per il paziente. La Commissione ha anche preso in considerazione nel suo giudizio che il paziente era in detenzione. Secondo il parere della Commissione, dagli argomenti del medico e degli esperti consultati risulta chiaramente che ciò è stato incluso nelle conclusioni.

Altri requisiti di accuratezza

Secondo la Commissione, anche gli altri requisiti di accuratezza, che in questo caso non richiedono ulteriori spiegazioni, sono stati soddisfatti alla luce dei fatti e delle circostanze di cui sopra.

Il medico ha informato adeguatamente il paziente della situazione in cui si trovava e delle sue prospettive. Inoltre, il medico ha consultato almeno un altro medico indipendente che ha visto il paziente e ha espresso un’opinione scritta sui requisiti di accuratezza. Alla fine, il medico ha eseguito con cura l’applicazione dell’interruzione della vita su richiesta.

Decisione

Il medico ha agito in conformità con i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Legge.

Traduzione Johannes Agterberg

Il Codice Eutanasia 2018 (Euthanasie Code 2018) è stato tradotto e adottato dall’autore e inserito nella pubblicazione “Fine-vita volontario in Olanda: per chi ne vuole sapere di più” edita dalla New Press Edizioni S.r.l, Cermenate (CO).

Recentemente l’Ufficio Centrale di Statistica olandese (il CBS) ha pubblicato uno studio sul tema “Concezioni sull’eutanasia” (Opvattingen over euthanasie). Un riassunto dello studio è stato pubblicato anche in Italia. Per integrare detta informazione descrivo in seguito alcuni aspetti particolari per meglio comprendere i risultati di detto studio.
L’eutanasia era uno dei temi dello studio, effettuato nel 1° trimestre del 2018, con lo scopo di ottenere un quadro dei sentimenti e punti di vista della società civile, secondo percezioni, opinioni e posizioni dei residenti Olandesi. 3.625 persone da 18 anni in poi hanno partecipato.
87% degli intervistati è a favore dell’eutanasia in certe circostanze. La composizione è la seguente: atei e agnostici 98%, cattolici 91%, protestanti progressisti 83%, protestanti conservatori 65% e islamiti 43%.
Si nota dai dettagli che più alta è la formazione scolastica più alta è la percentuale dei favorevoli.
97% degli intervistati che sono venuti in contatto nel loro ambiente con l’eutanasia è a favore, percentuale che scende a 84% per chi che non ha avuto un’esperienza diretta. Risulta che 23% della popolazione indica che nel cerchio dei familiari, amici e conoscenti qualcuno è deceduto in seguito all’applicazione dell’eutanasia, 38% ha avuto esperienze con la sedazione terminale, 25% con (tentativi) di suicidio e 37% non ha esperienza.
54% dei favorevoli s’immagina di chiedere eutanasia, mentre 19% non lo farebbe e 27% non si è espresso.
Detto percentuale del 54% diminuisce a secondo l’orientamento religioso, il minor livello di educazione e del background occidentale.
Per quanto riguarda la possibilità per il medico di rifiutare l’eutanasia 38% è contrario, 40% è d’accordo e 22% non si esprime. Anche in questo caso le percentuali variano a secondo l’orientamento religioso, il livello di educazione, l’età e del background occidentale. 80% degli “accordo” sono però del parere che il medico deve rimandare il paziente ad un suo collega. Più esperienza un intervistato ha con l’eutanasia, suicidi o le cure palliative terminali più è contrario al rifiuto di un medico.
Sono chiesti i pareri su situazioni particolari e spesso complesse con il seguente risultato:
 Demenza avanzata: a favore 80% contrario 11% nessuna opinione
9%
 Affezioni psichiatriche gravi 73% 12% 15%
 Bambini con affezioni gravi 75% 12% 13%
 Stanchezza di vivere 55% 32% 13%
Per quanto riguarda la stanchezza di vivere solo 10% è del parere che la società ha fallito, 51% non condivide quest’opinione. Una risposta che contra dice le posizioni di certi giornali italiani conservatori che sostengono che la mancanza di cure adeguata è la causa di una richiesta di eutanasia. La percentuale del 51% sale per le persone che hanno avuto esperienza con l’eutanasia e il suicidio. 36% dei “favorevoli” ritiene che l’eutanasia debba essere possibile a prescindere dall’età, 51% invece ritiene che debba dipendere dall’età, anche se non c’è consenso da quale età in poi.
Residenti di origini non occidentali specialmente asiatici e africani sono decisamente meno favorevoli per l’eutanasia soprattutto per malati psichiatrici 38% e per persone stanche di vivere 25%.
Anche in questo caso la lezione più importante da trarre non riguardano le virtù, i difetti, i pericoli e le prospettive del modo in cui gli olandesi hanno scelto per legalizzare l’interruzione della vita su richiesta, né i problemi che hanno riscontrato nel raggiungere un controllo efficace, ma la qualità della discussione pubblica.
Forse non è sempre così profonda come uno vorrebbe. Però in nessun'altra parte del mondo queste questioni sono state e sono tuttora discusse in modo così aperto, sistematico, sereno e ponderato e con una tale mancanza di rigidità ideologica e religiosa come nei Paesi Bassi. Altri paesi possono scegliere altre vie, ma difficilmente riescono a ignorare l'esperienza olandese, se non affrontando il dibattito pubblico e politico con modestia, apertura mentale, trasparenza e rispetto.
Finisco con una domanda: perché l’ISTAT non fa uno stadio analogo a quello olandese? Forse perché qualche istituzione non vuole che la visione reale degli italiani sulle questioni di fine-vita sia portata alla luce?


Johannes Agterberg,  8 dicembre 2019

Fonte: CBS Statistische trends – Opvattingen over euthanasie – 2019

13 settembre 2019 – Olanda: Eutanasia a un paziente in fase avanzata di demenza: il medico è stato assolto.

Vedi anche il mio articolo del 26 agosto 2019 pubblicato su questo sito.

 L’anziana specialista in geriatria, che è stata messa sotto processo dopo aver applicato l’eutanasia nel 2016 su un paziente incapace di intendere e volere, non è punibile ed è stata assolta con formula piena. Il giudice ha pronunciato la sentenza 11 settembre scorso nel procedimento penale in cui il medico è stato accusato di omicidio.

 Il tribunale ha stabilito che lo specialista in medicina geriatrica aveva rispettato tutti i requisiti di accuratezza che i medici devono soddisfare quando applicano l’eutanasia. Il tribunale ha stabilito che non era necessario per questo medico verificare oralmente con il paziente se il desiderio d’interruzione della vita, come stabilito nella sua dichiarazione di volontà, fosse ancora attuale. Il giudice afferma che questa posizione del pubblico ministero è più severa della legge e non vede alcun motivo per inasprire i requisiti di accuratezza previsti.

Inoltre, il giudice ha sottolineato che le condizioni di questa paziente hanno reso ciò impossibile, in parte perché il paziente non poteva più esprimersi in modo coerente. La corte rileva che la sua richiesta di eutanasia è stata formulata volontariamente e deliberatamente quando era in grado di farlo. Inoltre, il tribunale ritiene che il medico abbia fatto molto per verificare l’attualità del desiderio di porre fine alla sua vita, tra l’altro discutendone con la famiglia, il personale della casa di cura e altri medici e facendo osservazioni e video sul paziente.

Anche il giudice è stato mite per quanto riguarda la premedicazione, il Dormicum (un sonnifero) che il medico ha somministrato per mezzo di una tazza di caffè, non rende inaccurata l’applicazione dell’eutanasia. “Non vediamo perché lo specialista in medicina geriatrica avrebbe dovuto consultare il paziente quando e come si sarebbe verificata l’eutanasia”, ha affermato il giudice. Secondo il giudice, date le condizioni profondamente demenziali del paziente, ciò non aveva senso e probabilmente avrebbe agitato inutilmente paziente.

Il Pubblico Ministero ha tempo due settimane per presentare appello.

La sentenza è importante per due ragioni:

  • Conferma la serietà della professione medica olandese e le misure di controllo messe in atto per evitare qualsiasi abuso e soprattutto il pendio scivoloso. 62.000 casi di eutanasia e in diciassette anni nessun medico condannato;
  • La sentenza contribuisce a una maggiore chiarezza della portata della legge in casi complessi.

Johannes Agterberg, 13 settembre 2019

Il Pubblico Ministero (PM): il medico che ha applicato l’eutanasia a una donna con demenza è colpevole di omicidio, ma non merita una punizione.

 Il primo caso giudiziario che è stato portato davanti ad un tribunale contro un medico di 68 anni che ha applicato l’eutanasia di una donna affetta da demenza. Secondo il PM il medico sarebbe stato negligente nell’applicazione dei requisiti di accuratezza come previsti dalla Legge del 2001 ed è quindi colpevole di omicidio. In precedenza, tutti i casi son o stati archiviati dalla magistratura.

Secondo il PM l’anziano specialista di geriatria che ha eseguito l’eutanasia su una donna di 74 anni con demenza grave, nel 2016 ha sconfinato i requisiti di accuratezza; nonostante l’incapacità di intendere e volere e la dichiarazione di volontà scritta della donna, avrebbe dovuto discuterle del suo desiderio di eutanasia.

Sebbene il PM la consideri colpevole di omicidio, ritiene anche che il medico non meriti una punizione perché ha agito in buona fede e perché la legge non è chiara su questo punto. “Non esiste uno standard chiaro”. Durante questo processo debbano essere stabiliti con precisione i criteri da seguire.

“Demenza davvero profonda”

La dottoressa si è difesa in aula dichiarando che una vera conversazione con la paziente non era più possibile perché era completamente incapace. “Questa signora era davvero profondamente demente. Quando si vide allo specchio, disse: “Cosa ci fa questa signora qui?” Non riconosceva più suo marito. Se fosse stato in visita e lei fosse andata in bagno, avrebbe già dimenticato che lui era lì. Non poteva più parlare in modo coerente. In quelle circostanze, avrei dovuto parlarle della sua volontà di vivere?”.

I rapporti della casa di cura mostrano che anche 20 volte il giorno la donna ha detto allo staff che voleva morire e ha anche suggerito di impiccarsi a una porta. Ma non appena le ha chiesto, ha detto di nuovo che non voleva morire ora. “Non lo diceva categoricamente”, ha dichiarato il medico. “ma più vago tipo: sì, questo è stroppo.” Secondo il dottore, la donna non sapeva più cosa significhino” eutanasia “e” demenza “. “Quello era un ponte troppo lontano per lei. Si era completamente dimenticata di aver compilato una dichiarazione di volontà “.

In una dichiarazione in aula, la figlia della donna ha sostenuto che ha trovato “inappropriato” e “dannoso” che il medico fosse perseguito. Secondo la figlia, non è stata commessa alcuna offesa ed è stato realizzato un desiderio profondamente sentito da sua madre. “Il dottore ha portato mia madre fuori dalla sua prigione mentale.” Dice che questo caso rende i medici sempre più timorosi nell’applicare l’eutanasia.

Traumatizzati

Nel 2016 la donna soffriva di demenza da nove anni. L’ultimo anno era molto ansiosa e irrequieta e non dormiva quasi più. Di notte ha iniziato a telefonare a tante persone e ha tenuto sveglio suo marito. Sette settimane prima della sua morte, è stata ricoverata una casa di cura. Ha sofferto molto detto ricovero, causando altri stress e rabbia. Batté di notte su porte e finestre e scalciò i muri. Vagò anche attraverso i corridoi, cercando suo marito.

Il medico ha visto il paziente per la prima volta quando è stato ricoverato nella casa di cura. In quel momento suo marito le chiese se voleva mettere in atto quanto scritto nella dichiarazione di volontà. Nella dichiarazione, la donna aveva posto la condiziona che non voleva mai finire in una casa di cura. “Mia madre è stata curata per demenza per 12 anni in un istituto. Non voglio passare la stessa esperienza che mi ha gravemente traumatizzato “.

Il medico, che aveva anni di esperienza nell’assistenza agli anziani, ha osservato la donna per molto tempo. Nella casa di cura la donna diceva regolarmente che voleva morire. Eppure, a volte diceva anche: “Non ancora, non sto poi così male”. Secondo il dottore, la donna non sapeva quasi più di essere malata. Secondo lei, la donna ha fatto un’impressione profondamente infelice per gran parte della giornata.

Il medico ha chiesto ad altri due medici indipendenti di osservare il suo paziente, come richiesto dalla legge. Entrambi hanno concluso che i requisiti di accuratezza erano soddisfatti. La donna disse a uno dei dottori che voleva impiccarsi alla porta.

Piccoli passi

Alla fine, il medico decise di eseguire l’eutanasia. Disse in tribunale di essere arrivata alla sua decisione a piccoli passi. La mattina dell’eutanasia, il medico mise un sonnifero nel caffè della donna perché sospettava che potesse resistere. Anche il marito e la figlia del paziente erano presenti mentre bevevano il caffè. Il paziente, sebbene assonnato, non si è addormentato. Il medico ha quindi deciso di fare un’iniezione di sonniferi. L’ago non piaceva al paziente e bestemmiava.

La somministrazione del farmaco letale era difficile: il paziente aveva vasi difficilmente individuabili, il che rendeva l’iniezione un processo doloroso e impiegava quindici minuti. Mentre somministrava il farmaco, accadde qualcosa di sorprendente: la donna si svegliò, fece un “piccolo ritiro” e cercò di alzarsi.

Il medico rimase sorpreso, ma lei non interpretò mai come un segno che la donna non voleva. Dichiarò che probabilmente la donna pensava. “Cosa sta succedendo qui?”. Alla fine, la famiglia della donna la trattenne e il medico iniettò rapidamente il resto del farmaco. Il medico trovò inopportuno sospendere l’eutanasia in quel momento “dopo lunghe considerazioni”

È diventato chiaro in aula che il medico ha sofferto molto negli ultimi anni a causa del processo: dorme male e il caso la gira 24 ore al giorno nella testa. Secondo il suo avvocato, il caso è gravoso e offensivo per lei, anche perché è conosciuta come un medico attento e molto coinvolto.

Fonte; De Volkskrant 

Traduzione e adattamento di Johannes Agterberg

Recentemente Le Commissioni di Controllo Eutanasia olandese (le Commissioni) hanno pubblicato il rapporto sull’attività svolta durante 2018.
Le segnalazioni ricevute dai medici sono state 6.126, numero leggermente inferiori (4,4%) a quello del 2017 (6.585), interrompendo il trend dell’incremento continuo da quando la legge è entrata in vigore. Sono iniziate analisi delle cause della diminuzione.
Considerando l’attenzione nei media per il decesso della ragazza olandese Noa Pothoven, si nota che nel 2018 i casi di eutanasia in Olanda di malati psichiatrici, secondo il rapporto delle Commissioni, erano 67 su un totale di 6.585 segnalazioni (4% dei decessi avvenuti in quell’anno o sia 153.328) quindi 1%, mentre le richieste accolte per demenza erano 166 (2,4%), di cui 164 in fase iniziale della malattia e 2 nella fase avanzata. Ho letto il giudizio della Commissione su questo due casi. I medici hanno deciso di accogliere la richiesta alla presenza di una dichiarazione di volontà scritta, redatta dal malato quando aveva ancora la piena capacità di intendere e volere.
In seguito ad un’interrogazione parlamentare il Centro ha iniziato uno studio dei dossier di casi di eutanasia per malattie psichiatriche per il periodo 2012 – 2018, per conoscere i retroscena delle richieste di eutanasia.
Altre informazioni:

  • Le segnalazioni per eutanasia sono state 898 e 212 segnalazioni per l’assistenza al suicidio:
  • La natura della malattia, oltre a quella mentale già menzionata: tumori 4013, altre affezioni non causate da tumori, sistema nervoso 382, cuore e arterie 231, polmoni 189, accumulo di malanni della vecchia (fisiche e psichiche) 205.
  • Luogo del decesso: casa 4919, hospice 491, casa di cura ecc. circa 640;
  • Gender; donna 2935, uomo3191,
  • Età: da 12 al 30 anni: 25, da 31 a 40 anni: 43, da 41 a 50 anni: 181, da 51 a 60 anni: 574, da 61 a 70 anni; 363, da71 a 80 anni: 1.986, da 81 a 90 anni: 1.442, oltre 90 anni; 512.

Sono state accolte le richieste di 3 minori (tra 16 e 18 anni). Ho letto i giudizi espressi dalle Commissioni su questi tre casi. In due casi si trattava di pazienti con rare forme di tumore e un caso di un’affezione neurologica. Le sofferenze erano insopportabili e non esistevano prospettive di miglioramento. Come richiesta dalla legge i genitori erano coinvolti e hanno accolto il desiderio del(la) figlia/o di terminare le loro sofferenze.
Il Centro fine-vita (non è una clinica nel senso fisico) è specializzato nella valutazione di casi complessi come per esempio una malattia psichiatrica e applica l’eutanasia con l’impegno di uno dei suoi team composto con medici, specialisti della natura della malattia del richiedente, oppure assiste il medico durante il processo di accoglimento della richiesta.
Durante il 2018 il Centro ha avuto 2.564 richieste di eutanasia (2017 – 2.487) dalle quali 727 o 28% (2017 – 747 30%) sono accolte.
1153 (45%) richieste riguardavano le malattie psichiche (psichiatriche, demenza e l’accumulo dei malanni della vecchiaia che spesso comprendono un elemento psichico), dalle quali 240 (32%) sono state accolte. Segno della prudenza che i medici osservano prima di raccogliere una richiesta.
Un accenno all’argomento usato dai fautori contro l’eutanasia: il pendio scivoloso.
Negli ultimi anni non è mai stata presentata una denuncia da familiari o terzi poiché un medico ho applicato l’eutanasia o l’assistenza al suicidio senza il consenso del malato. Negli anni 2017 e 2018 (su un totale di 12.711 segnalazioni) 18 casi sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, di cui(al fine marzo 2019) 15 denunce sono state archiviate e 3 sono ancora sotto esame. Pende la denuncia del 2016 di un medico che avrebbe applicato l’eutanasia a un malato in fase avanzata di Altzheimer. Al medico è stato rimproverato di avere applicato l’eutanasia in conformità a una dichiarazione di volontà che non indicava chiaramente che l’eutanasia avrebbe potuto essere concessa nella condizione specifica di salute del paziente.
Ho analizzato inoltre tanti giudizi delle Commissioni di Controllo Eutanasia ma non ho trovato un caso dico uno che ha l’indicazione che potrebbe trattarsi del pendio scivoloso.
I rapporti annuali delle Commissioni sono disponibili oltre all’olandese nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Per l’anno 2018 le traduzioni sono in corso (sito www.euthanasiecommissie.nl).

Johannes Agterberg,  10 giugno 2019

La Corte Suprema segue la sentenza della Corte d’appello di Den Bosch secondo cui l’eutanasia può essere eseguita solo da un medico che abbia seguito i criteri di accuratezza previsti dalla legge sull’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito e che in questo caso non siano emerse circostanze eccezionali che rendano giustificabile la condotta di Heringa. La pena detentiva di sei mesi con la condizionale con un periodo di prova di due anni, inflitta dalla Corte di Appello, è stata confermata.

Una battaglia legale di undici anni è giunta al termine. Tutto è iniziato quando Heringa ha scoperto all’inizio del 2008 che sua madre, 99 anni, voleva porre fine alla sua vita, raccogliendo medicine inadeguate. Pensava di dover intervenire e ha dato a sua madre una medicina adeguata. Nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2008, sua madre ha messo fine alla sua vita ingerendo le medicine ottenute da suo figlio.

Durante la conseguente battaglia legale, Heringa sostenne in sua difesa che si trovava in un conflitto tra, da un lato, il divieto di assistere come non-medico al suicidio e, dall’altro, il dovere morale che sentiva nei confronti di sua madre, che soffriva di un forte declino fisico non più in grado di dare un significato alla sua vita, di non lasciarla il suo destino.

Il 22 ottobre 2013, la Corte Distrettuale di Gelderland ha condannato Heringa, dichiarandolo colpevole della violazione dell’articolo 294 del Codice penale olandese (che vieta l’istigazione e l’assistenza al suicida), ma non è stato condannato perché Heringa era spinto da altruismo e il Pubblico Ministero aveva aspettato troppo a lungo a perseguirlo.

Heringa ha presentato appello perché è stato giudicato colpevole come il Pubblico Ministero perché nessuna pena gli è stata inflitta.

La Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden ha pronunciato il suo giudizio il 13 giugno 2015. Ciò che Heringa aveva avanzato in sua difesa – invocando la forza maggiore a causa dello stato d’emergenza – è stato accettato. A causa delle circostanze molto speciali di questo caso, la corte l’ha trovato innocente e l’ha sollevato da ogni procedimento penale.

Il Pubblico Ministero si è appellato in cassazione contro questa sentenza, in modo che la Corte Suprema fosse coinvolta. Il 14 marzo 2017, la Corte Suprema ha stabilito che Heringa non era autorizzata a invocare la forza maggiore come stato di emergenza, e la causa è stata rinviata a un altro tribunale in seguito all’annullamento della decisione della Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden.

Heringa è finito in quarta istanza davanti alla Corte di Appello di Den Bosch, che ha dovuto ri-giudicare se Heringa potesse invocare la forza maggiore a causa dello stato di emergenza. Il verdetto emesso il 31 gennaio 2018 non è tenero. Secondo la Corte d’appello di Den Bosch, Heringa ha, tra le altre cose, cercato insufficientemente un altro dottore per analizzare lo stato di salute della madre e quindi accogliere o no la richiesta di eutanasia. Ha agito in modo totalmente irresponsabile, lasciando la casa di cura dove si trovava sua madre dopo che lei aveva preso un’enorme quantità di medicinali. La pena che il Pubblico Ministero aveva chiesto è stata raddoppiata dalla corte, cioè una pena detentiva di sei mesi con la condizionale con un periodo di prova di due anni.

Heringa fece appello alla Corte Suprema che pronunciò il verdetto il 16 aprile 2019. Nella sentenza, la Corte Suprema conferma la sentenza della Corte d’Appello di Den Bosch secondo cui l’eutanasia può essere eseguita solo da un medico che abbia seguito i criteri di accuratezza previsti dalla legge sull’eutanasia. Inoltre, la Corte Suprema segue la sentenza della corte di Den Bosch secondo cui, nel caso specifico, non vi erano circostanze eccezionali che rendessero giustificabile la condotta di Heringa, confermando la pena inflitta dalla Corte di Den Bosch.

Il commento della NVVE (Associazione Olandese Fine-Vita Volontario) ha commentato la sentenza sostenendo che la Corte Suprema non ha considerato che in 2008 i medici avevano altre opinioni sulla stanchezza di vivere ne mostrando la minima empatia.

Il rischio è che persone, quasi sempre anziani soli, che hanno perso la voglia di vivere, senza che soffrono di una malattia terminale, cercano di nascosto vie illegali e pericolose.

La sentenza non ha sorpreso Heringa. Se la aspettava, comunque è deluso di essere timbrato come un criminale. Dice “La Corte ha interpretato la legge in modo restrittivo senza tener conto degli sviluppi attuali nella società civile”.

Font: Newsletter de Einder, sito NOS (mittente pubblico olandese) e newsletter NVVE.

Il Centro di fine Vita  (dal 1 gennaio 2020 si chiama Centro Esperienza Eutanasia) è stato costituito per assistere malati che vista la loro condizione di salute, potrebbero accedere all’eutanasia ma il medico curante non è disposto ad aiutare il paziente per motivi ideologici oppure il caso è molto complesso tale che il medico curante non è in grado di valutarlo. Il Centro risponde anche a domande da medici su casi particolari e eventualmente li assiste nella valutazione delle richieste di eutanasia.

Nel 2018 sono ricevuti 2.564 richieste contro 2487 dell’anno precedente, 3 percento in più. Sembra che la situazione si sta stabilizzando. Le richieste accolte sono state 727 contro 747 in 2017, una diminuzione di 3%. Considerando la maggiore attenzione del pubblico ministero per i casi complessi di eutanasia, il Centro ha dedicato più tempo all’analisi delle richieste pervenute da pazienti. Anche le richieste d’informazione da medici, specialmente nei casi complessi, sono incrementate per la stessa ragione.

Le richieste di malati mentali, psichiatrici e anziani che soffrono di un multiplo di malattie, per se non terminali, rappresentano 45% e 32% delle richieste accolte. Le altre richieste accolte riguardano malati di tumori e altre malattie somatiche.

Il Centro opera con 68 squadre ambulanti, distribuito in tutto il paese, composte di un medico, un infermiere e uno specialista dove necessario. Questa distribuzione permette che il malato può morire a casa, desiderio di quasi 80% dei malati che vogliono morire dignitosamente attorniato dai loro cari.

Johannes Agterberg , 15 aprile 2019

Recentemente sono state pubblicate le versioni in lingua inglese, francese e spagnola dell’Euthanasiacode 2018 – Review procedures in Practice. Il codice fornisce una panoramica pratica come le Commissioni Regionali di Controllo interpretano i criteri di accuratezza previsti dalla legge del 2002.

La versione precedente del 2015 sono descritte ampiamente nel libro “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda” editrice Edizioni New Press, Cermenate.

Gli aggiornamenti riguardano:

  • L’indipendenza del medico indipendente in relazione con il medico che applica l’eutanasia;
  • I capitoli che riguardano pazienti con disturbi mentali e malati dementi:
  • E’ stata chiarita la posizione delle Commissioni per quanto riguarda le richieste di eutanasia per malati con sindromi geriatrici multipli (p.e. la stanchezza di vivere).

La pubblicazione è scaricabile dal sito www.euthanasiecommissie.nl.

La traduzione in lingua italiana è inclusa nella pubblicazione di Johannes Agterberg “Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più”, edita dalla New Press S.r.l., Cermenate (CO).

Johannes Agterberg

Comunicato stampa Commissioni regionali di controllo eutanasia (in Olanda)

 Nel 2017 le Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia hanno ricevuto 6.585 segnalazioni eutanasia (1916:6091). Il 99,8% è stato valutato come “accurato” (2016: 99,9%). Nel 2017, 150.027 persone sono decedute nei Paesi Bassi (1916: 148.973). Nel 4,4% dei decessi è stata applicata l’eutanasia (2016: 4,0%).

La crescita è paragonabile agli anni precedenti.

Quasi il 90% dei casi riguarda pazienti affetti da cancro senza prospettive di guarigione, disturbi del sistema nervoso (come Parkinson, SM, SLA), malattie cardiovascolari, malattie polmonari o una combinazione di questi. Il maggior numero di segnalazioni di eutanasia riguarda la fascia di età 70-80 anni – 2.002 segnalazioni (30,4%), seguita dalla fascia di età 80-90 anni, – 1.634 segnalazioni (24,8%) e 60-70 anni, con 1.405 segnalazioni (21,3%).

Demenza

In tre casi i pazienti si trovavano in uno stadio di demenza più o meno avanzato in cui la dichiarazione di volontà, fatta prima del verificarsi della degenerazione cognitiva, ha avuto un ruolo importante nell’accertare la volontà del paziente. Per altre 166 segnalazioni l’inizio della manifestazione della demenza era la causa della sofferenza.

Disturbi psichiatrici e accumulo di disturbi della vecchiaia

In 83 casi il paziente soffriva in un disturbo psichiatrico. In 293 casi la sofferenza insopportabile e la mancanza di prospettive erano provocate da un accumulo di malattie della vecchiaia, come la cecità, la sordità, l’osteoporosi, artrite, problemi di equilibrio e declino cognitivo. Questi disturbi, spesso degenerativi, occorrono di solito nella vecchiaia.

Accuratezza

Il Presidente del coordinamento delle Commissioni Regionali Eutanasia sostiene che “Nonostante l’aumento del numero delle segnalazioni, la conclusione è che la pratica dell’eutanasia nei Paesi Bassi è applicata in modo molto cauto. I medici rispettano scrupolosamente la legge”.

Il Code of Practice (Codice delle Norme), l’insieme di direttive per medici, farmacisti e collaboratori sanitari è stato aggiornato e sarà pubblicato fra breve insieme con il Rapporto Annuale delle commissioni.

Traduzione Johannes Agterberg, 7 marzo 2018

Commento

Dai casi giudicati dalle Commissioni “non accurati”, quattro sono stati segnalati alla Procura. Si tratta di casi sempre complessi.

  • Nel primo caso il medico ha applicato l’eutanasia di una donna di 67 anni in uno stato di demenza avanzato basandosi sulla sua dichiarazione di volontà (testamento biologico). La donna aveva redatto detta dichiarazione anni fa. La Commissione giudicava che era insufficientemente chiaro se la donna aveva ancora detto desiderio al momento dell’applicazione dell’eutanasia. Inoltre non era certa l’insopportabilità delle sofferenze;
  • Nel secondo caso si trattava di una donna di 80 anni con diversi problemi di salute. Secondo la Commissione il medico non aveva sufficientemente accertato se esistessero altri trattamenti che avrebbero potuto migliorare la condizione del paziente:
  • Il terzo caso riguardava un settantenne sofferente di un tumore che era entrato in coma. Il medico curante ha applicato l’eutanasia in assenza di una dichiarazione scritta di volontà. N.B. Secondo la legge è anche prevista la dichiarazione orale.
  • Nel quarto caso il medico curante accettava troppo presto il desiderio di morie di una donna di ottant’anni che soffriva di enfisema polmonare. Il medico aveva proposto di aumentare la quantità di ossigeno e di farla trasferire in un appartamento a pianterreno per permetterla di uscire da casa più facilmente. La donna ha rifiutato dette soluzioni.

Da considerare che nel rapporto sulla valutazione della legge pubblicato in 2017, i redattori avevano consigliato di fare giudicare dalla giustizia casi complessi con lo scopo di aumentare la chiarezza dell’interpretazione della legge. A mio avviso le Commissioni hanno fatto proprio questa raccomandazione, chiedendo un parere dagli enti giudicanti. Non si tratta quindi del pendio scivoloso ma di una maggiore cautela delle Commissioni di Controllo.

Anche il Pubblico Ministero aveva attualizzato in 2017 le linee guida per eutanasia e assistenza al suicidio. E’ stato indicato più chiaramente che dedicherà più attenzione ai due criteri di accuratezza:

  • La ponderatezza e la volontarietà della richiesta di eutanasia;
  • Se la sofferenza del paziente sia insopportabile e senza prospettive.

Secondo il Procuratore Generale Rinus Otte non è però la causa che il numero di casi “non accurati” è salito. E nemmeno è certo che seguirà un procedimento penale. Abbiamo costatato che i medici operano in buona fede, esistono norme chiare di comportamento professionale, il medico ha una relazione empatica con il paziente e forma il suo giudizio. Ma deve essere chiaro che questo processo è svolto entro i confini della legge attuale.

Johannes Agterberg

Fonti: NRC-Handelsblad del 8 marzo 2018 e Trouw del 8 e 12 marzo 2018

 C’è una reale possibilità che, come infermiera o altri collaboratori sanitari, dovrai affrontare l’eutanasia a un certo punto del tuo lavoro. Quelli a cui capita spesso dicono che il fine-vita volontario ha avuto un grande impatto su di loro. Un evento che si ricorderanno per sempre.

Quando avviene l’eutanasia?

L’eutanasia si verifica quando sono soddisfatti i requisiti legali di accuratezza. Si parla di morte naturale, ma ciononostante questa morte deve essere denunciata alla Commissione Regionale Controllo Eutanasia (in seguito RTE). Questa commissione, composta tra gli altri da medici, avvocati ed esperti di etica, valuta la liceità dell’eutanasia sulla base di vari requisiti. In caso contrario, il medico rischia una punizione o un’ammonizione.

Il ruolo degli infermieri e degli altri collaboratori sanitari come previsto dalla legge del 2002

La Legge specifica i criteri e descrive i passi che un medico deve compiere per non essere perseguito.

Il ruolo dell’infermiere nell’eutanasia è molto limitato per legge: se c’è un’équipe infermieristica che è in contatto regolare con il paziente, il medico dovrebbe discutere la richiesta (o le direttive anticipate) con l’équipe o i membri di quell’équipe. Inoltre, i membri dell’équipe infermieristica interessata sono esclusi da responsabilità penale.

Il medico applica l’eutanasia

L’eutanasia viene sempre applicato da un medico. Lui o lei è la persona che fa l’iniezione letale su esplicita richiesta del paziente.

Tuttavia, accade spesso che un medico vorrà spesso chiamare il supporto di un’infermiera. E poi la domanda è: dove finisce la responsabilità di un’infermiera?

Una regola pratica è limitare il tuo ruolo alle azioni preparatorie. Esegui solo le azioni che precedono le azioni del medico per porre fine alla vita del paziente.

Sei possibili scenari (che tu come infermiera potresti incontrare prima o durante l’applicazione dell’eutanasia):

  1. Si inserisce un ago per infusione destinato all’uso clinico su istruzioni di un medico. Successivamente, il medico usa la flebo per l’eutanasia. Non esiste alcuna relazione tra l’infusione e l’eutanasia, quindi è impossibile essere (congiuntamente) responsabili.
  2. Su indicazione di un medico, si inserisce un ago per infusione destinato all’applicazione dell’eutanasia, ma il medico non la informerà di questo. Non sei a rischio perché non sei stato coinvolto / informato.
  3. Sai che avrà luogo l’eutanasia e intraprendi azioni preparatorie. L’eutanasia viene eseguita secondo i criteri di accuratezza. Il medico ha agito con attenzione, e anche tu.
  4. Svolgi attività preparatorie. Ma in seguito risulta che i criteri di accuratezza non sono stati soddisfatti. Il medico rimane il responsabile ultimo.
  5. Esegui azioni preparatorie in una situazione in cui è ampiamente chiaro che i criteri di accuratezza non sono stati soddisfatti. In questo scenario, corri il rischio di essere perseguito perché sei un complice.
  6. Come infermiera, effettui l’eutanasia su richiesta di un medico. Corri un forte rischio di essere perseguito. Solo un medico può applicare l’eutanasia secondo la Legge, quindi non puoi fare affidamento sull’esclusione della responsabilità penale

 Obiezione di coscienza e dilemmi etici

Vuoi davvero collaborare alle azioni che precedono l’eutanasia, come l’inserimento di una flebo? Sei autorizzato a rifiutare e, in caso affermativo, come lo fai sapere al tuo capo e in quale fase?

Che tu sia un medico, un infermiere o un collaboratore sanitari, è importante chiedersi se vuoi essere coinvolto nel processo di eutanasia. È bello sapere che hai sempre il diritto di rifiutare.

Fai conoscere tempestivamente al tuo capo eventuali obiezioni di coscienza. Sii professionale e rispetta la richiesta del paziente. Durante la procedura di eutanasia puoi scegliere di affidare le cure a un collega.

La segnalazione nella cartella clinica di una richiesta potrebbe essere vista come una forma di “collaborazione con” ma non è professionale ignorare tale richiesta.

Può essere difficile per un infermiere coscienzioso continuare a fornire assistenza perché non può supportare o guidare il paziente nella sua scelta. Questa è una situazione indesiderabile, sia per l’infermiera che per il paziente. Ecco perché è nell’interesse di tutte le parti renderlo un argomento di discussione in anticipo tra i membri dell’équipe infermieristica.

Johannes Agterberg, 4 ottobre 2017

Fonte consultata sito www.vrijindezorg.nl (libertà della cura) – Olanda

La legge olandese sul fine-vita su richiesta e sul suicidio assistito (la Legge) è entrata in vigore nel 2002. Gli obiettivi della legge comprendono tra l’altro di fornire sicurezza legale a tutti i soggetti coinvolti, assicurando la prudenza nell’applicare l’eutanasia e il suicidio assistito da parte dei medici, e fornendo un adeguato quadro di riferimento per i medici responsabili e per un maggior controllo e maggiore trasparenza per la società civile.

Questo rapporto presenta i risultati della terza valutazione sull’efficacia e sugli effetti collaterali della Legge, in vigore da 15 anni. Abbiamo studiato la pratica attuale delle decisioni per quanto riguarda il fine-vita, gli sviluppi nell’interpretazione e la concettualizzazione dei requisiti di accuratezza previsti dalla Legge e dei potenziali problemi e della complessità del sistema di controllo. Il rapporto si compone di tre sotto analisi: giuridico, l’applicazione pratica e il funzionamento delle cinque Commissione regionali di Controllo (la Commissione)

  1. Analisi giuridica

L’analisi giuridica si è focalizzata sulla descrizione e sugli sviluppi legali che si sono verificati dopo i due studi di valutazione precedenti. Abbiamo analizzato, per il periodo dal 2012 al 2016, la documentazione giuridica, analizzati dossier di segnalazione di casi d’eutanasia o suicidio assistito che sono stati trasmessi alla Procura e all’Ispettorato per la Sanità a causa delle violazioni dei requisiti di accuratezza. Il gruppo di lavoro ha intervistato diversi esperti e persone coinvolte nelle procedure di controllo.

Per quanto riguarda il contenuto è stato riscontrato che durante il periodo di studio non si sono verificati nuovi sviluppi nell’interpretazione dei requisiti di accuratezza previsti dalla Legge. I pareri delle Commissioni concernenti l’interpretazione di tali requisiti si sono sviluppati come si poteva prevedere in base ai risultati delle precedenti valutazioni.

Un importante sviluppo è stato la pubblicazione, nel 2015, di un Codice di Norme (Code of Practice) dalla Commissione, che fornisce una chiara panoramica dell’interpretazione dei criteri di accuratezza dalle commissioni. 1)

Il periodo preso in esame è caratterizzato da discussioni intensificate, sia all’interno del mondo  medico sia nella società civile nel suo complesso, su un certo numero di temi specifici, tra i quali il significato della dichiarazione di volontà, le possibilità di terminare la vita su richiesta di minori capaci di intendere e  di volere quindi in grado di esprimere le loro volontà di età inferiore ai 12 anni, persone con malattia psichiatrica o che soffrono di demenza che richiedono l’eutanasia e anziani che considerano la loro vita compiuta (la stanchezza di vivere). Per quanto riguarda il suicidio assistito effettuato da non-medici è stato avviato il caso Heringa, che è stato trattato ampiamente nei media. Al tempo della chiusura del nostro studio il caso era ancora in discussione davanti al tribunale. Le discussioni e gli sviluppi riguardanti i temi specifici come sopra descritti non hanno riguardato problemi d’interpretazione della Legge, ma riguardano molto di più l’accettabilità (morale) e desiderabilità di alcuni aspetti di applicazione. Inoltre, uno sviluppo (politico) è stato identificato verso una maggiore autonomia individuale. Questo è stato chiaramente visibile nella posizione del Governo nei confronti della relazione della Commissione Schnabel, pubblicata nel corso dell’autunno del 2016 sulla problematica delle persone anziane che ritengono la loro vita compiuta. (Capitolo 2, paragrafo 3 del rapporto).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, i dati principali della procedura di controllo mostrano un quadro simile a quello degli anni precedenti: solo in pochi casi le commissioni hanno giudicato che un medico non ha pienamente soddisfatto i criteri di accuratezza. Per una parte sostanziale di questi casi non esiste il problema per quanto riguarda i criteri sostanziali della legge (richiesta, sofferenza, trattamento alternativo), ma il problema sta nei criteri di consultazione e negli aspetti amministrativi dell’eutanasia o del suicidio assistito applicato. La decisione del Pubblico Ministero in questi casi ha portato solo raramente ad altri passi formali, mentre l’Ispettorato della Sanità ha avviato pochi procedimenti disciplinari.

Il Pubblico Ministero non ha avviato alcun procedimento penale, sebbene secondo alcuni membri delle Commissioni ci siano stati casi nel periodo 2012-2016 per i quali il procedimento penale sarebbe stato più appropriato. Il Pubblico Ministero è reticente in merito. È rimarchevole che nel periodo coperto dal rapporto, è iniziata una discussione sul funzionamento delle commissioni, per esempio, la richiesta di costituire una commissione centrale (di appello) oppure di creare la possibilità di appello contro una decisione di una Commissione.

Nel periodo di ricerca la Commissione ha preso varie misure per armonizzare le procedure e la strategia dei cinque comitati regionali (formalmente indipendenti).

  1. L’applicazione in pratica

In questa sezione dello studio sono stati analizzati gli sviluppi più importanti dell’applicazione pratica del processo decisionale riguardante il fine-vita. L’enfasi era sull’eutanasia e il suicidio assistito

applicati dal medico, che entrambi rientrano nel campo della Legge, ma c’era anche l’attenzione per altre decisioni che potenzialmente avrebbero l’effetto di riduzione della vita.

I dati sono stati raccolti attraverso lo studio di questionari di un campione di oltre 1900 adulti, rappresentativi per la popolazione olandese (studio generale), i medici curanti di oltre 7000 persone decedute (studio dei certificati di morte) e un campione di 2500 medici e specialisti che curano regolarmente pazienti nell’ultima fase della vita (medici di base, specialisti clinici e geriatrici). Inoltre, la psichiatria è stata coinvolta attraverso lo studio di un questionario inviato a un campione di circa 500 psichiatri e con interviste approfondite con 15 psichiatri.

Lo studio pubblico ha mostrato il sostegno pubblico all’attuale legislazione del fine-vita su richiesta.

La conoscenza del pubblico del regolamento è generalmente buona, anche se ci sono malintesi su alcuni dettagli specifici. Il principio della compassione (che combatte la sofferenza insopportabile) è il fulcro della Legge secondo la maggior parte del grande pubblico, ma anche il diritto di autodeterminazione svolge un ruolo importante per molti. Da quattro a cinque persone su dieci sono a favore del fine-vita su richiesta per le persone con una malattia psichiatrica, da sei a otto persone su dieci  lo consentono a persone con demenza avanzata (alla presenza di una dichiarazione di volontà), da quattro a sei persone su dieci lo consentono  agli anziani che considerano la loro vita compiuta senza malattie gravi , e quattro su dieci persone sono a favore che sia consentito a bambini sotto i 12 anni di età. In generale il sostegno alle possibilità di chiedere il fine-vita volontario per questi gruppi speciali è cresciuto in qualche misura rispetto agli anni precedenti. Infine, una grande maggioranza del pubblico olandese ha un atteggiamento positivo verso il Centro di fine-vita.

Tabella 1: Incidenza di decisioni mediche sulla fine della vita e la sedazione profonda continua (fonte: studio dei certificati di morte)

 

2015

2010

2005

2001

1995

1990

Decisioni mediche sulla fine della vita

58

58

43

44

43

39

    Eutanasia

4,5

2,8

1,7

2,6

2,4

1,7

    Assistenza medica al suicidio

0,1

0,1

0,1

9,2

0,2

0,2

    Fine-vita senza richiesta esplicito del paziente

0,3

0,2

0.4

0,7

0,7

0,8

        Intensificazione del controllo del dolore e dei sintomi con potenziale accelerazione della morte come effetto collaterale

36

36

25

20

19

19

        Rinuncia al trattamento che potenzialmente allunga la vita

17

18

16

20

20

18

    Sedazione palliativa profonda continua fino alla morte

18

12

8,2

  • Dati non disponibili

            Tabella 2: Fine-vita dalla persona stessa (fonte: studio dei certificati di morte)

 

2015

2010

Sospensione intenzionale di mangiare e bere

0,5

0,4

Assunzione di medicinali auto-raccolti

0,2

0,2

Altri metodi

0,8

1,2

Le tabelle mostrano l’incidenza delle diverse decisioni di fine-vita con l’intervento del medico curante, la sedazione profonda continua e la fine della vita da parte del paziente stesso. Si basa sullo studio dei certificati di morte del 2015 e degli anni precedenti. Nel 2015, l’eutanasia è stata eseguita nel 4,5% di tutte i decessi. Questo è un chiaro aumento rispetto al 2010. L’incidenza del suicidio assistito dal medico è rimasta bassa nel 2015: lo 0,1% di tutti i decessi. Il nostro studio fornisce alcune indicazioni su come può essere spiegato l’aumento dell’eutanasia.

In primo luogo, il numero totale di persone che hanno richiesto l’eutanasia o il suicidio assistito è stato superiore nel 2015 (8,4%) rispetto al 2010 (6,7%). Inoltre, la percentuale di richieste accolte è aumentata: dal 45% nel 2010 al 55% nel 2015.

Rispetto agli anni precedenti sembra che ci sia una tendenza verso un accorciamento della stima della vita rimanente dei pazienti (delle aspettative di vita). Tuttavia, la percentuale di pazienti per i quali l’accorciamento stimato della vita è di più sei mesi non è mai più del 10%, paragonabile agli anni precedenti. In circa due su dieci decessi che abbiamo classificato come eutanasia o suicidio assistito in base alle risposte dei medici, i quali non lo classificherebbero come tali. Ciò è legato ai farmaci usati in questi casi (nessun rilassante muscolare e barbiturici). Ciò dimostra che c’è ancora un’area grigia. Le incidenze nel 2015 di altre decisioni mediche per quanto riguarda il fine-vita sono state comparabili a quelle del 2010. Non è questo il caso per la sedazione palliativa profonda continua: l’incidenza è aumentata dal 12% nel 2010 al 18% nel 2015.

Rispetto agli anni precedenti, la percentuale di pazienti provenienti da gruppi speciali (demenza, psichiatria, stanchezza di vivere senza malattia grave) sul totale delle richieste di eutanasia o al suicidio assistito è rimasto basso. Inoltre, la disponibilità dei medici di dare seguito a una richiesta di eutanasia di tali pazienti resta limitata; La percentuale di medici che hanno considerazione per questa categoria di pazienti varia tra il 16% per persone anziane senza malattie classificabili dal punto di visto medico, ma ritengono la loro vita compiuta, al 42% per pazienti con demenza nella fase iniziale, ancora capace di intendere e volere.

La maggioranza dei medici ha un atteggiamento positivo verso il Centro di fine-vita: 18% ha fatto almeno una volta riferimento dell’esistenza a un paziente e due terzi dei medici possono immaginare di non escludere di farlo in futuro.

Lo studio tra gli psichiatri ha mostrato un aumento del numero stimato di richieste per il suicidio assistito da 320 nel 1995, 500 nel 2008 e 1100 nel 2016. Nel 2016, il 4% degli psichiatri aveva mai accolto una richiesta. Anche se il numero delle richieste accolte è aumentato, gli psichiatri sono diventati più riluttanti nei confronti del suicidio assistito di pazienti psichiatrici. Nel 1995 il 53% degli psichiatri ha trovato inconcepibile di farlo; Questo è aumentato al 63% nel 2015.

Argomenti che gli psichiatri hanno citato invece per sostenere la possibilità di suicidio assistito per pazienti psichiatrici  sono tra l’altro: è ingiusto escluderli, perché è possibile che soddisfino i criteri di accuratezza, la sofferenza psichiatrica potrebbe essere peggiore della sofferenza somatica, il diritto all’autodeterminazione che offre un fine dignitoso della vita a pazienti che altrimenti potrebbero suicidarsi e la convinzione che la serietà di una richiesta di assistenza al suicidio fa parte della responsabilità di un medico. Gli argomenti degli psichiatri contro la possibilità di suicidio assistito per i pazienti psichiatrici comprendono tra l’altro: i criteri di accuratezza, tra i quali i dubbi che una richiesta di un paziente psichiatrico possa essere volontaria e ben ponderata, e la questione se è il caso di onorare una richiesta di suicidio assistito quando le cure mediche non garantiscano più una buona qualità di salute mentale.

  La causa del rifiuto da parte degli psichiatri di assistere pazienti psichiatrici al suicidio è da ricercare in motivi personali o perché ritenevano che i criteri di accuratezza non fossero soddisfatti. Nella maggior parte dei casi in cui la richiesta è stata rifiutata, il paziente è stato rimandato al Centro di fine-vita.

  1. Le cinque Commissioni regionali di controllo

Il nostro studio sul funzionamento delle Commissioni Regionali di Controllo (la Commissione) comprendeva l’utilizzo di una banca dati con le diverse caratteristiche di tutti i casi segnalati tra il 2002 e il 2015, uno studio di un questionario distribuito a un campione di medici che aveva segnalato un caso, un’analisi dei dossier di casi segnalati, le osservazioni della Commissione, incontri e interviste approfondite con gli (ex) membri delle Commissioni seguendo un questionario specifico.

È essenziale che i medici segnalino i loro casi per raggiungere una pratica trasparente e controllata dell’eutanasia e il suicidio assistito. Nel 2015 è stato riportato l’81% di tutti i casi stimati; Questo è paragonabile al 2005 e il 2010. La non segnalazione è sopratutto correlata al fatto che i medici non classificano tutti i casi come eutanasia. A questo proposito, è importante rendersi conto che questi casi rientrano in una zona grigia; Per esempio quando si utilizza la morfina come farmaco per terminare la vita, spesso non è possibile essere sicuri che in realtà vi sia stato un effetto riducente della durata della vita.

Nel periodo 2002-2015 ci sono stati 76 casi in cui le commissioni hanno giudicato che il medico non ha agito in conformità con i criteri di accuratezza. Questo è lo 0,2% di tutti i casi segnalati (43,171) in quel periodo.

Nel corso degli anni la possibilità di un giudizio “non conforme ai criteri di accuratezza” è diminuita.

Lo studio del questionario tra i medici che hanno segnalato un caso di eutanasia o suicidio assistito ha mostrato che, in generale, hanno dato un giudizio positivo alla procedura che riguarda la segnalazione e al controllo dell’eutanasia o il suicidio assistito. Nel 4% di tutti i casi segnalati, la Commissione chiede al medico di fornire altri chiarimenti; Nell’1% dei casi segnalati il ​​medico è stato invitato a una riunione della Commissione per dare detti chiarimenti. Uno su cinque medici che hanno segnalato casi di eutanasia o assistenza al suicidio considera tutt’ora che la somministrazione di morfina a dosaggi alti sia una buona alternativa all’eutanasia.

Nel giudicare un caso segnalato, la Commissione prende per buona la segnalazione e le informazioni inoltrate dal medico. Qualora la Commissione prenda per buona la segnalazione, ma ha l’impressione che non abbia agito in piena conformità a tutti i criteri di accuratezza previsti, la Commissione preferisce un atteggiamento educativo. Essi comprendono la posizione di un medico quando si tratta di casi complessi e, pertanto preferiscono sostenerlo e di suggerire come lavorare ed agire in futuro. La Commissione osserva che talvolta sia i medici curanti che i consulenti inviano i loro rapporti senza le necessarie informazioni. Ne consegue che la Commissione si deve sforzare notevolmente per ottenere le informazioni mancanti. La Commissione ha mostrato riluttanza nel giudicare un caso come “non conforme ai criteri di accuratezza”. Il limite tra un caso “in conformità con i criteri di accuratezza” o meno è determinato da fattori nel contesto specifico. La Commissione non ha alcun compito legale nei confronti del consulente, ma a volte fornisce al consulente le sue osservazioni sulla qualità del rapporto da lui redatto.

Nonostante sia stato fatto molto per quanto riguarda l’armonizzazione tra le cinque Commissioni regionali e non esistano differenze significative o sistematiche tra il loro funzionamento, viene alla luce la necessità di intensificare gli scambi tra i membri delle Commissioni. Solo un numero esiguo ha approfittato della possibilità di discutere di casi complessi presenti nella banca dati dell’eutanasia (ED).

Qualora la Commissione emetta il giudizio “non conforme ai criteri di accuratezza” normalmente la stessa Commissione ne dà spiegazioni. L’emissione della maggior parte degli altri giudizi emessi, tuttavia, è altamente standardizzata. Questo è probabilmente inevitabile a causa del numero elevato di casi segnalati. Ciò influenza sia la trasparenza interna che quella esterna del percorso della formulazione del giudizio. Per quanto riguarda la trasparenza interna abbiamo riscontrato l’utilità di poter disporre di verbali delle riunioni. Per esempio, nel caso un medico è invitato ad un incontro con membri della Commissione diversi dalla riunione precedente e che di conseguenza non sanno perché il medico è stato invitato. È discutibile in che misura sia auspicabile o necessario fornire anche una maggiore trasparenza esterna del processo.

Quando si tratta di casi molto complessi o controversi, potrebbe essere utile non solo pubblicare il giudizio, ma anche dare maggiore approfondimento sulle considerazioni che hanno portato alla sentenza.

Tuttavia, c’è una tensione tra il carico di lavoro della Commissione e incremento della trasparenza.

Membri della Commissione erano complessivamente soddisfatti del loro funzionamento. Essi considerano l’attuale sistema sostenibile. La distinzione tra casi VO e NVO (questi ultimi non sono discussi in una riunione, ma sono giudicati separatamente da tutti i membri attraverso il sistema elettronico) è visto come utile. Considerano il carico di lavoro ancora molto alto, sia per i membri sia per la segreteria. Pertanto, la Commissione potrebbe beneficiare di ulteriori misure per ridurre il carico di lavoro. Una di queste misure potrebbe essere la scrittura di lettere più brevi senza informazioni sul contenuto del giudizio per una selezione di casi.

La Procura, per ora, non ha mai incriminato un medico per un caso giudicato “non conforme ai criteri di accuratezza” dalla Commissione. La maggior parte dei membri della Commissione non è demotivata da questa situazione, mentre alcuni preferiscono ottenere un verdetto da parte della giustizia per alcuni casi complessi e/o controversi. Altri sono favorevoli affinché ci sia la possibilità di chiedere alla Cassazione un giudizio su una Commissione, in modo da consentire al giudice di poter pronunciare un verdetto senza che i medici debbano essere perseguiti.

  1. Conclusioni e raccomandazioni

Complessivamente, questa valutazione mostra che gli obiettivi della Legge sono stati raggiunti. Tutti gli attori sono soddisfatti del contenuto e del funzionamento della Legge. Lo studio mostra che ci sono pressioni su alcuni elementi, ma questa pressione è più determinata da fattori esterni (ad esempio differenza nella comprensione dell’opportunità di alcune interpretazioni della legge, il carico di lavoro della Commissione causato dall’aumento del numero di segnalazioni) che per il contenuto della Legge, che può rimanere nella sua forma attuale. Tuttavia, si segnala una maggiore discussione nella società civile e tra i politici sulle possibilità legali per il fine-vita a richiesta oltre a quelle previste dalla Legge.

I risultati dello studio, tuttavia, hanno portato a una serie di raccomandazioni per quanto riguarda gli aspetti politici della legge e per provvedere a studi e analisi su temi specifici o di discussioni nella società civile:

  1. Provvedere allo studio delle cause retrostanti al crescente numero di casi di eutanasia;
  2. Commissionare uno studio sull’aumento della sedazione palliativa. Si tratta di un cambiamento del modo di operare in relazione sia alla gamma d’interventi palliativi sia a quella offerta dalla Legge?
  3. Stimolare le professioni mediche di iniziare tempestivamente la discussione delle cure e del trattamento di persone anziane più vulnerabili e di pazienti con malattie inguaribili per sapere se vogliono o no ricevere le cure e i trattamenti proposti
  4. Sarebbe lodevole se l’Associazione Olandese per la Psichiatria (NVvP) organizzasse una rete di psichiatri esperti che sono disposti a fare da consulente nell’ambito della Legge. Preferibilmente, questa rete dovrebbe fare parte dell’organizzazione medici-SCEN.
  5. Il governo dovrebbe rendere più esplicito il fatto che i medici non sono obbligati ad accogliere le richieste di eutanasia ma enfatizzando allo stesso tempo che la legge offre spazio per l’accoglienza di richieste di eutanasia da persone che soffrono di demenza.
  6. Il governo dovrebbe informare il pubblico sulla rilevanza della dichiarazione di volontà e dell’aggiornamento e della riconferma periodica;
  7. Se si decide di approvare una nuova legge per le persone la cui vita è compiuta, il legislatore deve essere attenta di allinearsi con la Legge, al fine di minimizzare il rischio di compromettere il (buon) funzionamento della Legge;
  8. Considerare di allargare il raggio d’azione della Commissione Centrale di Esperti Aborto Tardivo e Fine-Vita di Neonati, costituita alla fine del 2007, a tutti i casi di fine-vita di minori di età inferiore ai 12;
  9. Richiedere l’Associazione Olandese per la Pediatria di formulare una guida per il fine-vita dei minori dagli 1 ai 12 anni, con particolare attenzione per i piccoli pazienti capaci di intendere e volere di età inferiore ai 12 anni di età.
  10. Abbandonare l’idea di includere nella Legge l’obbligo per i medici, che rifiutano di accogliere una richiesta di eutanasia o suicidio assistito, a rimandare il paziente a un altro medico;
  11. La distinzione tra finire la vita da un lato e il trattamento normale dei sintomi e la sedazione palliativa dall’altro lato dovrebbe essere inclusa nella formazione di studenti medici e nell’aggiornamento periodico di medici e specialisti clinici. Il sovradosaggio di morfina con l’intenzione di accorciare la vita deve essere evitato;
  12. Esaminare, soprattutto per i casi complessi, le possibilità che la Commissione possa rendere più visibili al mondo esterno non solo i motivi dei giudizi ma anche le loro argomentazioni;
  13. La Commissione dovrebbe informare i consulenti quando i loro rapporti sono di una qualità insufficiente; Se la bassa qualità persistesse, dovrebbe segnalarlo all’Ispettore della Sanità;
  14. Esaminare le possibilità di ridurre il carico di lavoro della Commissione.
  15. Esaminare le possibilità di documentare le considerazioni nel processo di controllo per un VO complesso e di un caso in cui è deciso di invitare il medico di fornire altre informazioni;
  16. Chiedere ai medici SCEN (e altri consulenti) di richiamare sistematicamente l’attenzione dei medici curanti sull’esistenza del Codice di Norme;
  17. Studiare in modo approfondito, le possibilità di chiedere per i casi complessi e/o controversi l’opinione (?) della cassazione su un giudizio emesso dalla Commissione,
  18. Studiare i modi per abbreviare il tempo attualmente necessario per ottenere una decisione di un caso al vaglio della Procura.

Johannes Agterberg , 29 agosto 2017

  • Una versione aggiornato del Codice è stata pubblicata nel 2018 con il titolo EuthanasieCode2018. Detto Codice è stata tradotto è adattato da Johannes Agterberg e inserito nella pubblicazione “Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuol sapere di più” edita dalla New Press S.r.l., Cermenate (CO)

 La motivazione del Governo per l’emanazione della Legge sull’eutanasia e l’assistenza al suicidio e il commento del Consiglio di Stato.

Il Governo ha voluto dare seguito a quanto concordato nell’accordo di governo del 1997. Il Ministro per la Salute, il Benessere e lo Sport hanno fatto proprio la proposta della maggioranza di centro-sinistra, presentata nell’aprile 1998.

In giugno 1994 è stata introdotta la procedura di segnalazione nella Legge sul trattamento dei cadaveri. Secondo detta procedura il medico non stende la dichiarazione del decesso, ma segnala il termine della vita su richiesta o la richiesta per l’assistenza al suicidio al patologo comunale. A sua volta il patologo informa l’anagrafe e il procuratore per ottenere la dichiarazione di nullaosta alla tumulazione o la cremazione. Il controllo sul comportamento del medico era fatto dalla Procura.

In seguito alla pubblicazione, nel 1996, del rapporto sull’indagine “Eutanasia e altre decisioni mediche intorno al fine-vita: la pratica della procedura di segnalazione”, il Governo ha deciso di organizzare la procedura di segnalazione su una base medico-professionale, trasferendo il controllo sull’accuratezza del comportamento del medico a una Commissione di controllo, costituita con decreto ministeriale nel 1998, esonerando la Procura del controllo, salvo nei casi quando la Commissione giudica non-accurato detto operato.

Seguendo la raccomandazione del Consiglio di Stato, riferendosi a una proposta di legge del 1986, che un minorenne potrebbe avere la capacità per fare una richiesta ragionata d’eutanasia la Legge stabilisce un minimo di 12 anni per fare la richiesta d’eutanasia e fine a 16 anni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o il tutore. Nonostante il rifiuto di uno o entrambi i genitori o il tutore, la richiesta del minorenne potrebbe essere accolta ugualmente quando il medico è convinto che con l’eutanasia si evitino gravi svantaggi, cioè il perdurare delle sofferenze insopportabili e senza prospettive. Vedi capitolo 10, paragrafo d, per informazioni più dettagliate.

L’inserimento nella Legge della dichiarazione di volontà fornisce al medico una linea di condotta, soprattutto quando il paziente non è più in grado di esprimere la sua volontà. Inoltre, si formalizza quello che già è prassi comune nella pratica medica.

Il legislatore ha deciso di escludere dalla Legge l’ordinamento di situazioni particolari come demenza, malati psichici e neonati, preferendo una legislazione separata con un controllo da Commissioni appositamente nominate. Rimane alla Procura la decisione di perseguire il medico o no.

 Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è d’accordo, in grandi linee, con la proposta del Governo.

Ha consigliato di lasciare il monopolio al Procuratore per analizzare anche i casi giudicati accurati dalla Commissione, il Governo non ha adottato questa proposta. Ritiene che comunque la Procura abbia la facoltà di intervenire quando nasce un sospetto ragionevole di colpa per altre ragioni, per esempio, una denuncia di terzi.

Il Consiglio propone di inserire nella Legge la composizione e le discipline professionali dei suoi componenti delle Commissioni di Controllo. Il Governo non ha ancora voluto inserire nella Legge norme dettagliate a riguardo perché preferisce aspettare le esperienze pratiche, perché le Commissione sono operanti soltanto da un anno.

 

Esistono equivoci sui requisiti e le condizioni che vigono nel caso di eutanasia. Dalle segnalazioni ricevute dalle Commissioni, risulta che medici o consulenti pongono delle condizioni non previste dalla Legge. Le condizioni poste dalla Legge sono descritte nel paragrafo b – Articolo 2. Da questa descrizione si deduce che:

  • Non è necessario che il paziente si trovi in una fase terminale della vita;
  • Non è richiesto un rapporto di cura tra il medico e il paziente;
  • Non è richiesto che il paziente, oltre a una richiesta di eutanasia verbale, lo deve anche fare per iscritto;
  • La richiesta del paziente deve essere ponderata, ma non necessariamente espressa con un minimo di anticipo;
  • Per l’accoglienza della richiesta non è necessaria l’autorizzazione del consulente;
  • Il giudizio di un medico specialistico per accertare la capacità del paziente di intendere e volere non è una procedura standard, ma soltanto quando esiste un motivo, cioè esiste un dubbio ragionevole sulla capacità mentale del paziente specificamente nei casi di affezioni psichici, di minorenni e di demenza;
  • La sedazione palliativa non è considerata “una soluzione alternativa” secondo articolo 2, comma 1 a – d della Legge;
  • È abitualmente auspicabile e quasi ovvio coinvolgere la famiglia nella richiesta di eutanasia ma non è richiesto, così come non è obbligatorio che la famiglia dia il suo consenso all’eutanasia.

Dal momento di aver preso in considerazione che è necessaria introdurre nel Codice penale una norma di eccezione di pena per il medico che, nel rispetto dei criteri di accuratezza da determinare per legge, pratica l’interruzione della vita su richiesta o fornisce assistenza al suicidio e di stabilire a tal senso per legge una procedura di segnalazione e di controllo.

 Capitolo 1. Definizioni dei termini

Articolo 1

Nella presente legge s’intende per:

  1. i Nostri Ministri: il Ministro di Giustizia e il Ministro per la Sanità, il Benessere e lo Sport;
  2. assistenza al suicidio: assistere intenzionalmente un altro al suicidio o fornire i mezzi come indicato all’art. 294, secondo paragrafo, seconda frase del Codice di Diritto Penale;
  3. il medico: Il medico che abbia applicato, secondo la segnalazione, l’interruzione della vita su richiesta o abbia prestato assistenza in caso di suicidio;
  4. il consulente: il medico consultato sull’intenzione di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio;
  5. gli assistenti: assistenti così come riportato all’art. 446, primo paragrafo, del Tomo 7 del Codice civile;
  6. la commissione: una commissione regionale di controllo di cui all’articolo 3;
  7. ispettore regionale: ispettore regionale dell’Ispettorato alla Sanità appartenente alla Sorveglianza Statale per la Sanità Pubblica;

Capitolo 2. Criteri di accuratezza.

Articolo 2

  1. I requisiti di accuratezza, come da articolo 293, paragrafo 2, del Codice penale, comportano che il medico:
  2. abbia avuto la piena convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del paziente,
  3. sia convinto che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento,
  4. abbia informato il paziente della situazione clinica in cui si trovava e sulle prospettive che ne derivano,
  5. sia giunto a convinzione, insieme al paziente, che nessun’altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava,
  6. abbia chiesto il parere di un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza di cui alle sezioni dalla a. fino alla d;
  7. abbia eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita o dato assistenza al suicidio.
  8. Il medico può dare seguito alla richiesta in oggetto, qualora il paziente di almeno 16 anni non sia più in grado di manifestare la propria volontà, ma che prima di aver raggiunto quella condizione, sia stato ritenuto capace di valutare ragionevolmente i propri interessi a riguardo, e abbia rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta d’interruzione della vita, I criteri di accuratezza, indicati al primo paragrafo, si applicano conformemente.
  9. Il medico può dare seguito a una richiesta del paziente per l’interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un’età compresa tra i 16 e i 18 anni e possa essere ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo, dopo che il genitore o i genitori oppure il tutore, che hanno potestà su di lui, siano stati coinvolti nella decisione.
  10. Il medico può dare seguito a una richiesta del paziente per l’interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un’età tra i 12 e i 16 anni e sia ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo e qualora il genitore o i genitori oppure i genitori adottivi che hanno potestà su di lui, siano d’accordo con l’interruzione della vita o con il suicidio assistito. Il secondo paragrafo si applica conformemente.

Capitolo 3. Commissione Regionale di controllo per interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

 Paragrafo 1: Istituzione, composizione e nomina.

Articolo 3

  1. Esistono commissioni regionali per il controllo delle segnalazioni di casi riguardanti interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio di cui all’articolo 293, secondo paragrafo, secondo periodo, del Codice di Diritto Penale.
  2. Una commissione è composta di un numero dispari di membri, tra cui in ogni caso, un esperto di diritto, cui spetta la presidenza, un medico e un esperto di problemi etici o di applicazione dei diritti. Fanno parte di una commissione i membri supplenti di ognuna delle categorie citate nel punto precedente.

Articolo 4

  1. Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti, sono nominati dai Nostri Ministri per la durata di 6 anni. Si può essere rieletti una volta sola sempre per la durata di sei anni.
  2. Una commissione ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti esperti di diritto, che sono nominati dai Nostri Ministri. Nelle assemblee della commissione il segretario ha un ruolo consultivo.
  3. Il segretario risponde dell’operato che svolge solo alla commissione stessa.

 Paragrafo 2. Licenziamento

 Articolo 5

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri in qualsiasi momento su propria richiesta.

Articolo 6

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri a causa della loro inidoneità o incompetenza o per altri importanti motivi.

Paragrafo 3: Retribuzione

Articolo 7

Il presidente e i membri, come pure i membri supplenti ricevono compenso di presenza, come pure un compenso per le spese di viaggio e di permanenza secondo i regolamenti vigenti dello Stato, purché non venga elargito un compenso, per le medesime spese, da altri capitoli dalle Casse dello Stato.

 Paragrafo 4: Compiti e competenze

 Articolo 8

  1. La commissione giudica sulla base del rapporto di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul Trattamento dei Cadaveri, se il medico che ha procurato l’interruzione della vita su richiesta o che ha assistito il suicidio, abbia agito secondo i criteri di accuratezza di cui all’articolo 2.
  2. La commissione può richiedere che il medico completi il suo rapporto per iscritto o oralmente, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione del comportamento del medico.
  3. La commissione può prendere informazioni presso il patologo comunale, il consulente o gli assistenti coinvolti, qualora ciò sia necessario per una buona valutazione del comportamento del medico.

 Articolo 9

  1. La commissione comunica al medico il proprio parere motivato per iscritto entro 6 settimane dal ricevimento del rapporto di cui all’articolo 8, prima comma;
  2. La commissione comunica il proprio parere all’Ufficio della Procura Generale e all’Ispettore Regionale per l’assistenza sanitaria:
  3. qualora il medico, secondo il parere della commissione, non abbia operato secondo i criteri di accuratezza di cui all’articolo 2; oppure
  4. qualora la situazione si presenti come all’articolo 12, ultima frase della Legge sul Trattamento dei Cadaveri. La commissione ne dà comunicazione al medico.
  5. Il termine menzionato al primo paragrafo può essere prolungato una sola volta per un massimo di sei settimane. La commissione ne dà comunicazione al medico.
  6. La commissione è autorizzata a dare verbalmente al medico ulteriori chiarimenti sul parere espresso. Questo ultimo chiarimento verbale può aver luogo su richiesta della commissione o del medico.

Articolo 10

La commissione è obbligata a fornire al pubblico ministero tutte le informazioni di cui egli necessita:

  1. riguardo al giudizio sul comportamento del medico nel caso di cui all’articolo 9, secondo paragrafo; oppure
  2. riguardo a una ricerca di indizi. La commissione comunica al medico le informazioni che essa ha fornito al pubblico ministero.

Paragrafo 6: Metodo di lavoro

 Articolo 11

La commissione avrà cura di registrare i casi d’interruzione della vita su richiesta o richiesta di assistenza al suicidio che sono stati segnalati per essere sottoposti a giudizio. Relativamente a quanto prima possono essere fissate ulteriori norme tramite disposizione ministeriale dei Nostri Ministri.

 Articolo 12

  1. Un giudizio viene espresso alla presenza di maggioranza semplice dei voti.
  2. Un giudizio può essere espresso dalla commissione soltanto quando tutti i membri della commissione abbiano partecipato alla votazione.

Articolo 13

I presidenti delle commissioni regionali di controllo si riuniscono per lo meno due volte all’anno sul metodo di lavoro e il funzionamento delle commissioni. Alla riunione sono invitati un rappresentante dell’Ufficio del Procura Generale e un rappresentante dell’Ispettorato per la Salute della Vigilanza Statale sulla Salute Pubblica.

Paragrafo 7: Segretezza e diritto di esenzione

Articolo 14

I membri e i supplenti della commissione sono obbligati a tenere segreti i dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, salvo che una qualche norma legale non li obblighi a rivelarli o che questa necessità derivi dallo stesso esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15

 Qualora un membro della Commissione debba pronunciarsi su un caso, può auto-esonerarsi e può essere ricusato qualora esistano fatti e circostanze tali da compromettere l’imparzialità del suo giudizio.

Articolo 16

Un membro, un membro supplente e il segretario della Commissione si astengono dall’esprimere un giudizio sull’intenzione di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio.

Paragrafo 8: Rapporto

 Articolo 17

  1. Per il primo aprile le commissioni presentano ai Nostri Ministri un rapporto complessivo dell’attività svolta nell’anno precedente. A questo scopo i Nostri Ministri stabiliranno la modalità tramite un regolamento ministeriale.
  2. Il rapporto dei lavori di cui al primo paragrafo, contiene in ogni caso:
  3. il numero dei casi segnalati d’interruzione della vita su richiesta e assistenza all’omicidio su cui la commissione ha espresso giudizio;
  4. la natura di questi casi
  5. i giudizi e le relative considerazioni.

Articolo 18

I Nostri Ministri relazionano annualmente in occasione della presentazione del bilancio agli Stati Generali sul funzionamento delle commissioni a proposito del rapporto dell’attività di cui all’articolo 17, primo paragrafo.

Articolo 19

  1. Su proposta dei Nostri Ministri, insieme a provvedimenti generali di amministrazione, vengono poste norme riguardo alle Commissioni, concernenti:
  2. il loro numero e relativa competenza;
  3. la loro giurisdizione territoriale.
  4. Insieme o in forza di provvedimenti generali di amministrazione i Nostri Ministri possono porre ulteriori norme riguardo alle commissioni, concernenti:
  5. la loro grandezza e composizione;
  6. il loro metodo di lavoro e stesura del rapporto.

Capitolo 4.  Emendamenti di altre leggi

 Articolo 20

Il Codice di Diritto Penale sarà emanato come segue.

  1. L’articolo 293 sarà letto:

Articolo 293

  1. Chi di proposito mette fine alla vita di un’altra persona su sua esplicita e seria richiesta, viene punito con il carcere fino a un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria della categoria 5
  2. Il fatto menzionato al primo paragrafo non è punibile, qualora sia stato commesso da un medico che nel caso soddisfi ai criteri di accuratezza di cui all’articolo 2 Legge per il controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio e ne dia informazione al patologo comunale come riportato all’articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul Trattamento dei Cadaveri.
  3. L’articolo 294 sarà letto:

Articolo 294

  1. Chi intenzionalmente incita un altro al suicidio, viene punito, in caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria della categoria 4.
  2. Chi espressamente assiste un altro nel suicidio o gliene procura i mezzi, viene punito, nel caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di categoria 4. L’articolo 293, secondo paragrafo, si applica conformemente.
  3. All’articolo 295 viene aggiunto dopo ‘293’: primo paragrafo,
  4. All’articolo 422 viene aggiunto dopo ‘293’: primo paragrafo,

 Articolo 21

           La Legge sul Trattamento dei Cadaveri sarà emendata come segue.

  1. L’articolo 7 sarà letto:

Articolo 7

  1. Colui che effettua l’autopsia rilascia un certificato di morte, qualora egli sia convinto che il decesso è avvenuto a seguito di una causa naturale.
  2. Qualora il decesso sia stato la conseguenza d’interruzione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio di cui all’articolo 293, secondo comma, e rispettivamente all’articolo 294, secondo comma, seconda frase del Codice penale, il medico curante non rilascia alcun certificato di morte e dà immediatamente comunicazione della causa del decesso tramite un modulo al patologo comunale o a uno dei patologi comunali. Alla comunicazione il medico aggiunge un rapporto circostanziato sull’osservanza dei criteri di accuratezza, di cui all’articolo 2 della Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e l’assistenza al suicidio.
  3. Qualora il medico curante, in casi diversi da quelli indicati al secondo comma, sia del parere di non poter stendere un certificato di morte, debba immediatamente darne comunicazione tramite un modulo al patologo comunale o a uno dei patologi comunali.
  4. L’articolo 9 sarà letto:

Articolo 9

  1. La forma e l’organizzazione del modulo del certificato di morte, da rilasciare dal medico curante e dal patologo comunale, sono disposti tramite misure generali d’amministrazione.
  2. La forma e l’organizzazione dei moduli della comunicazione e del rapporto, di cui all’articolo 7, secondo comma, della comunicazione di cui all’articolo 7, terzo comma e dei moduli di cui all’articolo 10, primo e secondo comma, sono disposte con misure generali d’amministrazione su proposta del Nostro Ministro di Giustizia e del Nostro Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport.
  3. L’articolo 10 sarà letto:

Articolo 10

  1. Qualora il patologo comunale ritenga di non poter procedere al rilascio di un certificato di morte, ne fa immediatamente rapporto mediante un modulo all’ufficiale giudiziario e avverte immediatamente l’Ufficiale di Stato Civile.
  2. Senza recare pregiudizio al primo comma, qualora si tratti di una comunicazione di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, il patologo comunale fa rapporto immediato tramite un modulo alla commissione di controllo regionale di cui all’articolo 3 della Legge controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
  3. Egli invia il rapporto argomentato come previsto dall’articolo 7, secondo comma.
  4. All’articolo 12 viene aggiunta la frase seguente: Qualora il Pubblico Ministero, nei casi di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, ritenga di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di nulla osta per la sepoltura o la cremazione, ne deve informare immediatamente il patologo comunale e alla commissione di controllo di cui all’articolo 3 della Legge Controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.
  5. All’articolo 81, prima parte, “7, primo comma” diventa: 7, primo e secondo comma,

Articolo 22

La Legge Generale di diritto amministrativo sarà emendata come segue.

All’articolo 1:6 alla fine della sezione d, il punto sarà sostituito da un punto e virgola e viene aggiunta una quinta parte, che recita:

e: risoluzione e atti per l’esecuzione della Legge controllo d’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

Capitolo 6. Clausole finali.

Articolo 23

 La presente legge entra in vigore alla data da determinare per decreto.

Articolo 24

La presente legge viene citata come: Legge Controllo di Interruzione della Vita su Richiesta e Assistenza al Suicidio (procedure modificate). Si raccomanda e si ordina che questa Legge sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, i collegi e i funzionari cui ciò compete, ne facciano rispettare la corretta applicazione.

Il Ministro di Giustizia

Il Ministro per la Sanità, il Benessere e lo Sport.

L’Aja, 12 aprile 2001

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001.

 

Monarchia parlamentare

17.424.000 ab. (2020)

41.543 Km²
 41.865 Km² (inclusi i Caraibi Olandesi)

419 ab/Km

0,933 (10° posto)

M 80 anni, F 83 anni

Olandese (ufficiale)
Frisone
Inglese
Papiamento

Euro
Dollaro USA nei Caraibi Olandesi