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È stata pubblicato il comunicato stampa della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Euthanasia, che riguarda i dati dell’eutanasia per l’anno 2022

È stato pubblicato il comunicato stampa riguarda la presentazione della relazione della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Eutanasia (la FCCE) con i dati dell’eutanasia per l’anno 2022. Un’analisi dettagliata di detti dati sarà pubblicata nella relazione biennale (2022/23) della Commissione, che sarà pubblicata durante 2024.

Leggero incremento delle segnalazioni e natura dei casi (i dati tra parentesi si riferiscono al 2021)

Nell’anno 2022 c’è stato un leggero incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalla Commissione: da 2.699 nel 2021 a 2.966 nel 2022 (più 9,85%) rappresentando  2,5% (2,4%) dei 116.500 (112,300) decessi avvenuti. L’incremento medio per il periodo 2017 – 2022 dei decessi ammontava a 5,5%. La popolazione alla fine del 2022 era di 11,6 milioni residenti.

Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:

Lingua:             fiammingo:     2089 – 70,4                (2.006 – 77,3%);                                             

francese:         877 – 29,6%                (693 – 25,7%);

Sesso:             donna:            1.472 – 49,6                (1.327 – 50,8%);

                        uomo:             1.494 – 50,4%             (1.372 – 49,2%).

Metodo:         In Belgio è consentito solo l’eutanasia attiva: il medico somministra il farmaco letale.

Natura dell’affezioni:

tumori: 1.776 – 59,9%                                    (1.696 – 62,8%);

affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 264 – 8,9%  (213 -7,9%);

affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore):

179 – 6,7%      (162 – 6,0%)

combinazione di affezioni (poli patologia):    582 – 19,6%    (478 – 17,7%);

disturbi psichiatrici e cognitivi:                       66 – 2,3%        (51 – 1,9%):

Altre affezioni:                                                79 – 2,5% (      (101 – 3,8%)

Natura della sofferenza:       

fisico e psichico:          2.147 – 72.4% (2.162 – 80,1%);

solo fisico:                   753 – 25,4%    (481 – 17,8%);

solo psichico               66 -2,2%:         (56 – 2,1%). In questo caso le sofferenze possono essere anche di carattere somatico, per esempio un malato di cancro dove le sofferenze sono mitigate con antidolorifici; quindi, può risentire solamente della sofferenza psichica, per esempio, la perdita di dignità e/o dell’autonomia.

Età:                 minori:                        0                      (0)

da 18 a 59 anni:          315 – 10,6%    (329 – 12,3%);

da 60 a 69 anni:          577 – 19,5%    (537 – 19,9%);

da 70 a 79 anni:          823 – 27,7%    (746 – 27,6%);

da 80 a 89 anni;          867 – 29,2       (791 – 29,3%):

da 90 anni in poi         384 – 13,0%    (294 – 10,6%).

Stato della malattia:

terminale: 2.452 – 82,7% di cui 59,9% malati sofferenti di tumori

(2.269 – 84,0%, di cui 71,3% malati sofferenti di tumori);

non terminale: 513 – 17,3% (430 – 16%): incremento originato soprattutto da casi di poli patologia: nel 2022 – 239 contro 191 nel 2021.

Luogo del decesso:

abitazione:                              1.498 – 50,6%             (1.465 – 54,3%);

ospedale:                                943 – 31,8%                (799 – 29,6%)

 di cui 231 – 7,8% nel reparto di cure palliative. Nessun data disponibile per 2021

case di riposo e di cura:          486 – 16.4%                (387 – 14,3%);

altri:                                         39 – 1,3%                   (48 – 1,8%).

Pendio scivoloso

I decessi in seguito all’eutanasia di malati psichiatrici e dementi nel periodo 2018/2022 erano rispettivamente 57 (2,4%) – 49 (1,8%) – 43 (1,8%), 51 (1,9%), 68 (2,3%). Il numero basso dei casi mostra la prudenza dei medici e psichiatri nell’applicazione dell’eutanasia per questa categoria di malati, segno che del pendio scivoloso non c’è l’ombra.

Altre osservazioni e spiegazioni

Il gruppo di pazienti più importante in numero sono i pazienti con una malattia oncologica. Riguardava principalmente il tumore dell’apparato digerente, le vie respiratorie e il seno. I motivi per richiedere l’eutanasia includevano metastasi sintomatiche non curabili, esaurimento delle opzioni terapeutiche o il probabile insuccesso di altre e l’estesa recidività del tumore, non trattabile. È stato ripetutamente riportato che i trattamenti palliativi convenzionali non erano in grado di controllare il dolore in modo accettabile per l’individuo.

Il processo inarrestabile di deterioramento e/o paura di ulteriori sofferenze senza prospettive, causa inoltre sofferenze psicologiche.

Dopo le malattie oncologiche, la poli patologia è il motivo più importante per richiedere eutanasia. I malati soffrivano di una combinazione di diverse condizioni gravi e incurabili e per 41% il loro decesso non era previsto a breve termine.

La sofferenza dei pazienti con poli patologia è sempre causata da una combinazione di varie condizioni croniche che evolvono verso uno stadio finale. Anche nella poli patologia la sofferenza deve avere una base medica. La sensazioni di vita compiuta, la stanchezza di vivere o la vecchiaia, in assenza di una condizione grave e incurabile, non costituiscono motivo per richiedere l’eutanasia.  

Il numero di richieste di eutanasia eseguito sulla base di disturbi psichiatrici e cognitivi rimane stabile e è piuttosto basso. In tutti questi casi è stato possibile stabilire che i requisiti stabiliti dalla legge erano soddisfatti (un paziente capace di intendere e volere, una richiesta scritta, una condizione clinicamente disperata, una sofferenza insopportabilmente persistente e intrattabile causata da una malattia grave e incurabile e una richiesta ripetuta).

  • Disturbi psichiatrici

Nel corso del 2022 è stata applicata l’eutanasia a 26 pazienti psichiatrici. Il numero di pazienti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al periodo dal 2019 a 2021 (25 nel 2019, 22 nel 2020 e 24 nel 2021). Tutti i casi sono stato considerati non curabili da tre medici di cui almeno uno psichiatra.

  • Disturbi cognitivi

Nel corso del 2022 è stata applicata l’eutanasia a 40 pazienti con disturbi cognitivi come l’Alzheimer e capaci di intendere con un incremento di 14 casi in raffronto con 2021 (26) mentre per gli anni periodo 2019 e 2020 i casi sono stati 26 nel 2019 e 22 nel 2020. Per demenza si intende una condizione incurabile in cui sono influenzati sia il contenuto della coscienza che il grado di coscienza.

Nessun caso di violazione dei requisiti richiesti dalla legge era di una tale gravità da rinviare il medico al Pubblico Ministero. Si osserva a proposito che dal entrata in vigore della legge, 2002, fino a 2022 nessun medico è stato condannato per avere violato i criteri di accuratezza e i medici denunciasti sono tutti assolti.

Johannes Agterberg      10 marzo 2023

Premessa

In quest’anno del 20° anniversario della legge sull’eutanasia, l’esame di questo rapporto consente di individuare le tendenze significative che si stanno manifestando nel corso degli anni. dall’entrata in vigore della legge. Certo, sarebbe auspicabile che in Belgio si effettuasse uno studio trasversale riguardo tutte le decisioni mediche del fine-vita, compresa la sedazione profonda permanente e il rifiuto dell’eutanasia.

La CFCEE, con l’informazione attualmente a disposizione, non è in grado di valutare la proporzione del numero di casi di eutanasia segnalati rispetto al numero effettivo di eutanasia praticata. Va ricordato che solo le segnalazioni dei casi che hanno intenzionalmente ed effettivamente posti fine alla vita (art. 2 della legge del 2002 sull’eutanasia) soddisfano la definizione legale di eutanasia. L’uso frequente alla fine della vita di varie farmaci non letali oppure di dubbia natura letale (in particolare la morfina) non è quindi da definire come eutanasia, anche se potrebbe accelerare la morte. Quindi, se almeno il certificato di morte sarebbe più dettagliato e distinguerebbe tra la somministrazione di alte dosi di oppiacei, la sedazione profonda terminale, l’interruzione di trattamento ed eutanasia o anche il suicidio assistito (che non è previsto dalla legge salvo in casi eccezionali), potremmo avere un quadro più completo delle pratiche mediche riguardo il fine-vita.

In attesa di questo auspicato studio, il rapporto CFCEE rimane l’unico strumento disponibile per comprendere la realtà dell’eutanasia in Belgio.

Va notato, tuttavia, che le statistiche per gli anni 2020 e 2021, anni della crisi sanitaria, devono essere lette in base all’impatto del Covid.

Il numero di casi di eutanasia segnalati

Nel 2020 sono stati segnalati 2.445 casi di eutanasia (1,9% dei 126.850 decessi) rispetto ai 2.700 (2,4% dei 112.291 decessi) mentre nel 2019 i casi di eutanasia segnalati sono 2.657. Dall’entrata in vigore della legge, il 2020 è il primo anno in cui è stata registrata una diminuzione dei casi segnalati (meno 212 casi – 8,0%). La crisi sanitaria che ha colpito tutta la nostra società ha probabilmente avuto un impatto anche sulle applicazioni dell’eutanasia, in particolare durante i periodi di confinamento. Nel 2021 sono state segnalate 2.700 casi, ovvero pochi casi in più rispetto al 2019. Per 1,3% dei casi il paziente, il Covid ha contribuito ad aggravarsi della condizione di salute del paziente.

Evoluzione dell’eutanasia segnalate dal 22/9/2002 al 31/12/2021

Si è notato un incremento continuo dei casi di eutanasia dal 259 nel 2003 al 2.790 nel 2021. Fino a 2012 gli incrementi sono circa 300 ogni anno, una tendenza che si appiattisce negli anni successivi. Si può concludere che dal 2019 in poi il numero dei casi è stabile.

 

Lingua delle segnalazione

Dall’entrata in vigore della legge, sono stati sollevati interrogativi in merito al delta tra le segnalazioni scritte in lingua olandese (nl) e quelle in francese (fr). In linea di principio, basato sulla popolazione della Fiandra e la Vallonea dovremmo avere una proporzione tra il 60% (nl) e il 40% (fr). Tuttavia, il primo rapporto per gli anni 2003-2004 elencava 83% (nl) e 17% (fr). Nel corso degli anni, questo delta tende a diminuire. Pertanto, per gli anni 2020-2021, la proporzione è del 75% (nl) e il 25% (fr). Detto questo, va osservato che se notiamo un aumento delle segnalazioni in francese, dobbiamo notare allo stesso tempo una diminuzione delle segnalazioni in olandese: 2019: 2.054; 2020: 1.835; 2021: 2.007. Si suppone che le cause possano essere di natura culturale, la Fiandria è più secolarizzata, oppure il maggior ricorso alla sedazione continua permanente dei medici francofoni. In assenza però dell’auspicato studio trasversale, è impossibile avanzare un’ipotesi precisa per spiegare questa diminuzione delle segnalazioni in olandese e la causa del divario delle segnalazioni in francese e olandese. Anche il caso Tine Nijs potrebbe aver avuto il suo impatto. I medici capirono che non erano immuni da procedimenti giudiziari per l’accusa di un grave reato: omicidio per avvelenamento.

Riguardo il caso Tine Nijs, nel gennaio 2020, per la prima volta nella storia della pratica eutanasica belga, un medico curante e i due medici consultati sono coinvolti in una presunta causa per la violazione della legge per un caso di eutanasia e sono comparsi davanti ad un tribunale per “omicidio mediante avvelenamento”. Il processo si è tenuto davanti alla Corte d’Assise di Gand e riguardava l’eutanasia per sofferenza mentale causata da una malattia psichiatrica di una paziente di circa 30 anni, eseguita nel 2010. I membri della giuria dovevano decidere se nell’eutanasia i medici avessero violato le condizioni e la procedura stabilite dalla legge sull’eutanasia e, di conseguenza, avrebbero commesso un omicidio. La giuria ha deciso che i medici hanno seguito correttamente i requisiti di accuratezza previsti dalla legge e quindi sono stati assolti.

Poiché l’eutanasia sui pazienti psichiatrici rimane un argomento molto controverso, il processo penale ha provocato una tempesta mediatica e accese discussioni tra politici, medici e i cittadini.

Descrizione dei casi esaminati

La classificazione utilizzata è quella dei codici ICD-10-CM, obbligatorio negli ospedali a partire dal 2014. Il codice, chiamato “International Statistical Classification of Diseases” -utilizzato a livello mondiale. Il codice è un sistema chiuso di classifica e prevede soltanto una possibilità di classificare una malattia. Le affezioni, in primo luogo, vengono raggruppate per categorie, per sottogruppo e alla fine per diagnosi.

A. Le diagnosi

  1. Soprattutto casi di tumore

Per il 1° rapporto (2002/3), il CFCEE aveva già sottolineato che il tumore era la principale causa di eutanasia conclusione confermata in questo rapporto: 63,4% (3.262 casi). Si trattava di tumori con metastasi o gravemente mutilanti nei pazienti, la maggior parte dei quali era stata sottoposta a più trattamenti curativi e/o palliativi, spesso seguiti da équipe sanitario palliativo e la cui morte era prevedibile a breve termine.

La natura del tumore secondo il rapporto 2020/21 riguardava:

  • Apparato digerente                                             31,5%    027 casi;
  • Sistema respiratorio 20,6%       673 casi;
  • Seno    8,3%      270 casi;
  • Linfoidi, tessuti omeopatici e correlati    5,9%      193 casi

 

  1. Poli patologia: seconda causa

Questa diagnosi viene al secondo posto: 17,5% (900 casi). Frequentemente sono legate all’età, le poli patologie sono caratterizzate da una combinazione di malattie croniche refrattarie al trattamento. Va notato che questi pazienti possono anche avere un tumore. Non necessariamente ognuna delle malattie a sé porta alla morte; quindi, questi malati possono non essere in uno stato terminale della vita (334 casi)

 

  1. Disturbi del sistema nervoso

Questa diagnosi, che riguarda principalmente la sclerosi laterale amiotrofica (SLA o malattia di Charcot), la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e la corea di Huntington è la terzo causa di eutanasia: per un totale di 7,8% (402 casi).

  1. Malattie cardiovascolari e respiratorie

Si nota alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, è difficile trarre delle conclusioni per la mancanza di analisi più approfondite. La suddivisione secondo la natura della malattie è:

  • Patologie cardiovascolari: 3,6% (come per il periodo 2018/19); 2016/17: 3,9% e per 2014/15 5%;
  • Malattie respiratorie: 2,5% (2018/19: 2,8%; 3,9% per 2016/17 contro il 3% del 2014/15).
  1. Disturbi mentali e comportamentali.

Nei rapporti fino al 2014, “i disturbi mentali e comportamentali” sono stati classificati come condizioni neurologiche degenerative con importante sintomatologia psichica sotto il titolo generale di “disturbi   neuro-psichici “. Qualunque sia la terminologia utilizzata, questi casi rimangono marginali, anche se sono probabilmente quelli di cui si parla di più nei media. I 94 casi riguardano l’1,9%, di cui lo 0,9% (45 casi) sono disturbi psichiatrici (disturbi della personalità, depressione refrattaria, schizofrenia, ecc.) e l’1% (49 casi) disturbi cognitivi (morbo di Alzheimer, demenza vascolare, demenza di Lewy, ecc.).

 

B. Stato della malattia al momento del decesso.

Il 15,8% (741) dei casi di eutanasia riguarda casi di malattie incurabili che causano grandi sofferenze ma la cui morte non era prevedibile entro un anno.

C. L’età

L’eutanasia rimane rara per i pazienti sotto i 40 anni di età. Sono soprattutto i pazienti tra i 70 e i 90 anni (67,1% – 3.959 casi) a richiedere l’eutanasia. Tuttavia, questi sono anche quei gruppi di età che hanno un alto tasso di mortalità in generale. Un ulteriore suddivisione per età è la seguente:

  • Da 70 a79 anni 28,2%    450 casi
  • Da 80 a 89 anni 28,3%    455 casi
  • Da 90 a 99 anni 10,6%        545 casi

Succede che anche i centenari chiedano l’eutanasia (3 nel 2020 e 7 nel 2021). Nessun caso di eutanasia di minori è stato segnalato per gli anni in oggetto. Il 28 febbraio 2014 il legislatore ha esteso l’eutanasia ai minori. Finora sono stati segnalati solo 4 casi.

D. Il luogo dell’eutanasia

Per il periodo 2016/17, era stato notato che il 59% dell’eutanasia è stata effettuata presso il domicilio del paziente (45,1% dei casi), in una casa di cura o riposo (13,9% dei casi), 38,9% dei casi in ospedale e 2,1% in vari contesti. Rispetto al 2014/ 2015, si è registrato un aumento dell’eutanasia effettuata a domicilio (44,6%) e nelle case di cura e riposo (12,1%). Questa tendenza è proseguita nel 2018/19: 45,3% a casa (2.569 casi), 15,2% nelle case di cura, il 37,3% negli ospedali e 2,2% in vari contesti (ad esempio la casa di un parente). Nel 2020/21 va evidenziata una netta diminuzione dell’eutanasia eseguita negli ospedali: 30,4% (1.735 casi). Per i decessi negli ospedali nel 2021, 149 pazienti erano sottoposti a cure palliative. Per le case di cura e riposo si è registrata una diminuzione nel 2020: 12,3% – 301 casi e per 2021 14,4% – 388 casi, raggiungendo una media del 13,4%. L’aumento più significativo è stato dei decessi avvenuti casa: 54,3% (2.791 casi) un incremento nel confronto del 2018/19 del 10,8% in valori assoluti.

E. Le sofferenze

Nella maggior parte dei pazienti, diversi tipi di sofferenze, sia fisici che psichici, erano presenti contemporaneamente. La sofferenza è stata descritta come costante, insopportabile e non alleviabile. Tra le sofferenze fisiche più spesso menzionate, è necessario notare il soffocamento, l’ostruzione digestiva con vomito, il dolore costante; Per quanto riguarda la sofferenza psicologica, la dipendenza di altri, la perdita di dignità e la disperazione sono le più frequenti.

Si noti la confusione che persiste tra la causa, la malattia psichiatrica, e la conseguenza, la sofferenza psichica. Una malattia somatica può causare sofferenza psicologica, proprio come una malattia psichica può causare una sofferenza fisica.

F. Le tecniche

Vengono utilizzate principalmente due tecniche: endovenosa (99,6%) o orale (0,4% – 22 casi). Detti 22 casi di eutanasia sono stati eseguiti con una auto somministrazione dal paziente di barbiturici. Tale procedura, non prevista dalla legge, può essere descritta come “suicidio assistito dal medico”. La CFCEE ha ritenuto, come nei suoi precedenti rapporti, che tale procedura sia consentita dalla legge solamente quando i requisiti giuridici per accogliere una richiesta di eutanasia siano stati rispettati e che l’applicazione sia avvenuta sotto la responsabilità del medico che deve essere presente e pronto ad intervenire. La legge non impone, infatti, questa tecnica da usare per praticare l’eutanasia. Anche l’Ordine dei Medici si è espresso in questa direzione. Si può quindi affermare con certezza che il suicidio medicalmente assistito esiste in Belgio. Alcuni vedono l’autosomministrazione come la più chiara espressione dell’autonomia e della volontà del paziente. Tuttavia, va notato che pochi pazienti e medici preferiscono la via orale. Questo metodo non appare tra le informazione che deve essere specificata dal medico come parte della segnalazione al CFCEE.

Per aiutare i medici nel difficile compito è stato pubblicato l’opuscolo “Eutanasia” che viene regolarmente aggiornato e contiene i protocolli raccomandati per applicare l’eutanasia, sia per via endovenosa che orale. Specifica, inoltre, la procedura da seguire per l’uso del Propofol. Potrebbero effettivamente esserci problemi della disponibilità del Thiobarbital.

 

G. E per quanto riguarda la disposizione anticipata di trattamento (DAT)?

Il numero di casi di eutanasia effettuati sulla base di una DAT rimane marginale, con una tendenza a diminuire che si osserva di anno in anno: solo 0,6% (31 casi) contro 1% (49 casi) nel 2018/17. Formalità legata alla DAT e confusione riguardo il campo di applicazione? Ricordiamo le condizioni previste dalla legge per l’esame di una di una DAT da parte di un medico cioè il paziente deve essere affetto da una malattia da un incidente o da una patologia grave e incurabile, deve essere incosciente e questa situazione deve essere irreversibile secondo lo stato attuale della scienza.

L’interpretazione che ne è stata fatta ha portato i medici ad accettare di applicare l’eutanasia sulla base di una DAT solo nei casi di un coma vegetativo. Si nota un’esigenza della società: permettere a ciascuno di specificare il contesto, le condizioni del malato (ad esempio non riconoscere più i propri cari) in cui desidera che l’eutanasia sia applicata quando non sarebbe più in grado di confermare la sua richiesta come indicato nella DAT.

 

H. Malati residenti all’estero

La domanda spesso sollevata dai media: eutanasia per pazienti che non vivono in Il Belgio? La legge non prevede un requisito di nazionalità o residenza. Tuttavia, proprio come il paziente residente in Belgio, il paziente deve assolutamente soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge.

Da marzo 2021, ai medici è stato chiesto di specificare il luogo di residenza del paziente, Belgio o un altro paese, nella segnalazione inviata che alla CFCEE. Sono stati segnalati 79 casi, di cui 49 per il 2021. Di questi 49 pazienti non residenti nel 2021, 40 erano francesi.

Le associazioni belghe non sono a favore del turismo del fine-vita. Non è vietato l’assistenza di un interprete però indubbiamente sarà chiamato dalla CFCEE per informazioni, non conoscendo la lingua del malato, come è arrivato alla conclusione che i criteri di accuratezza siano rispettati. Di fatto non è possibile per pazienti esteri con malattie mentali.

 

I. Trapianti di organi dopo l’eutanasia

 Il primo caso in Belgio risale al 2005. Sono stati i pazienti a prendere l’iniziativa di proporre la donazione di organi dopo l’eutanasia. I medici non sono obbligati a menzionarlo nella loro segnalazione. Per il 2018/19, 11 casi erano menzionati invece 18 casi sono stati segnalati alla Società belga dei trapianti. Nel 2020 ci sono stati solo 3 casi e nessuno nel 2021. Non si può escludere che la crisi sanitaria spieghi questa forte diminuzione rispetto ai due anni precedenti. Secondo un recente studio effettuato net Paesi Bassi teoricamente per 10% dei decessi in seguito all’applicazione dell’eutanasia o l’assistenza al suicidio sarebbe possibile l’espletazione di organi.

 

J. Punto di attenzione da evidenziare

Sospensione dell’anonimato

Nel 2020 e nel 2021 sono state oggetto 418 segnalazioni che hanno richiesto la sospensione dell’anonimato. Alcuni membri della CFCEE mettono in dubbio la necessità di mantenere questa regola dell’anonimato, non perché non sia rispettata visibilmente e sistematicamente, ma in considerazione dei motivi che attualmente ne giustificano il mantenimento. Il legislatore lo ha previsto nella legge del 28 maggio 2002 per evitare che i medici siano considerati come “il medico che compie l’eutanasia” e quindi stigmatizzati. Dopo 20 anni di applicazione della legge, sembra che questo pericolo non esista più. In ogni caso, anche quando si devi consultare la sezione I della segnalazione, il nome del medico non viene rivelato. È importante notare che nei Paesi Bassi questa regola dell’anonimato non esiste per le segnalazioni. I giudizi pubblicati in Olanda non indicano i nomi dei medici. Inoltre, si osserva che i membri delle Commissioni, siano essi nei Paesi Bassi o in Belgio, sono tenuti al segreto professionale. L’abolizione dell’anonimato porrebbe fine anche alle discussioni sulle segnalazioni dei medici che siedono nella CFCEE.

Questo era il testo in merito all’anonimato del rapporto per gli anni 2020/21. Si può sottolineare quanto questa osservazione sia stata preveggente alla lettura della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 4 ottobre 2022, causa Mortier vs. Belgio. La CEDU ha convalidato la legge belga del 28 maggio 2002 sull’eutanasia e il caso ad essa sottoposto. La CEDU ha inoltre accettato il principio del controllo a posteriori e la composizione della CFCEE. All’interno di questa CFCEE possono però sedersi medici che hanno applicato l’eutanasia con il rischio, visto l’anonimato che sia il medico è chiamato a giudicare la sua applicazione. La CEDU ha criticato questa apparenza di non indipendenza della CFCEE in quanto è a esclusiva discrezione del medico interessato di astenersi alla discussione della segnalazione che lo riguarda. Spetta al legislatore adottare una correttiva della legge.

 

Il modulo di segnalazione è composto da due sezione:

  • Sezione I con l’informazione personale. Il documento potrà essere consultato soltanto dopo il voto favorevole della CFCEE;
  • Sezione II con informazione riguarda la condizione del paziente e la procedura.

Le due sezioni sono inviate separatamente e la CFCEE e in principio soltanto la sezione II è esaminato.

Le decisioni della CFCEE per 2020/21 sono divise come segue:

  • Approvazione senza ulteriori esami 600     (70,0%);
  • Apertura sezione 1 per ragioni amministrative    716     (13,9%);
  • Apertura sezione 1 per precisazione della procedura     439    (8,3%);
  • Apertura sezione 1 per osservazioni                …400     (7,8%)
  • Segnalazione alla Procura del Regno    zero

La percentuale di 30% di aperture della sezione trae in inganno. Sembra che i medici belgi siano poco seri nell’applicazione dell’eutanasia. È al contrario: va interpretato come un chiaro segno della serietà della CFCEE nel giudicare le segnalazioni ricevute.

7,8% delle segnalazioni, è giustificato unicamente dalla volontà della CFCEE di segnalare al medico, principalmente a fini informativi e educativi, imperfezioni nelle sue risposte o errori di interpretazione relativi alle procedure seguite. Tuttavia, quest’ultimo non ha messo in discussione il rispetto dei requisiti legali. In questi casi, quindi, non è stata richiesta alcuna risposta da parte del medico.

Per 13,9% delle segnalazioni, l’apertura della parte I (per motivi amministrativi) era intesa a ottenere dal medico informazioni supplementari richieste dalla CFCEE in merito a uno o più punti del documento compilati in modo errato, non sufficientemente compilati o non compilati. La maggior parte di questi punti riguardava informazioni amministrative o dettagli procedurali mancanti. Le risposte fornite di volta in volta dal medico curante, hanno fornito le informazioni utili e le dichiarazioni sono state accettate. Ciò riguarda molto spesso la sub sezione 6 della parte II della segnalazione, relativa alla richiesta del paziente. Al medico viene chiesto di indicare sulla base di quali elementi si è assicurato che la richiesta è stata fatta, da un lato, in modo ponderato e ripetuto e, dall’altro, volontariamente e senza pressioni esterne. Non è sufficiente che il medico si limiti ad affermare che è stato effettivamente così; Egli deve indicare, anche brevemente, le circostanze concrete da cui ha potuto dedurlo (è sufficiente l’indicazione, ad esempio, che la richiesta sia stata fatta in numerose occasioni per diversi mesi, sia per quanto riguarda la natura riflessiva e ripetuta della natura volontaria e senza pressione da terzi).

In rari casi, le dichiarazioni sono state accettate dalla CFCEE anche se l’uno o l’altro punto procedurale non era stato seguito alla lettera, ma in ogni caso garantendo l’assoluto rispetto dei requisiti legali (richiesta volontaria, ponderata e ripetuta di un paziente cosciente e capace di decidere, sofferenza costante, insopportabile e invalidante, derivanti da una condizione grave e incurabile e la situazione medica è senza speranza).

 

K. Raccomandazioni

La CFCEE ha chieste l’attenzione su tre raccomandazioni, già indicate nel rapporto 2018/19:

  • Realizzazione di studi scientifici a livello nazionale su tutte le decisioni mediche alla fine della vita;
  • Informazione ai cittadini;
  • Per quanto riguarda il funzionamento della CFCEE:
  • risolvere problema del bilancio, fondi in gran parte insufficienti per compiere adeguatamente il compito attribuito
  • introduzione di un modulo elettronico per le segnalazioni.

Johannes  Agterberg       7 gennaio 2023

 

Fonti:

  • Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie: Rapport Euthanasie 2022.Per il rapporto in lingua francese si rimanda al sito https://organesdeconcertation.sante.belgiche.be/fr;
  • Rivista del 3° e 4° trimestre 2022 dell’Association pour le Droit a mourir en Dignité (ADMD belga): 10° Rapport de la Commission fédérale de controle et d’evaluation de l’euthanasie (années 2020 et 2021):
  • Document d’enregistrement d’une ethanasie
  • Associazione Luca Coscioni – blog Johannes Agterberg: 21 aprile 2022 Ecco i dati dell’eutanasia in Belgio nel 2021;
  • Sito finevitavolontario.it:
  • 8 maggio 2002 – Belgio: Testo della legge sull’eutanasia;
  • 23 luglio 2020 – Belgio: Eutanasia per non residenti.

È stata pubblicato il comunicato stampa della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Euthanasia, che riguarda i dati dell’eutanasia per l’anno 2021

È stato pubblicato il comunicato stampa riguarda la presentazione della relazione della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Eutanasia (la FCCEe)) con i dati dell’eutanasia per l’anno 2021. Un’analisi dettagliata di detti dati sarà pubblica nella relazione biennale (2020/21) della Commissione, che sarà pubblicata in seguito.

Leggero incremento delle segnalazioni e natura dei casi (i dati tra parentesi si riferisconio al 2020)

Nell’anno 2021 c’è stato un leggero incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalla Commissione: da 2.444 nel 2022 a 2.699 nel 2021 (più 10,6%) ma sostanzialmente in linea con l’anno 2019 (2.655 casi).

Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:

Lingua:             fiammingo:     2006 – 77,3%               (1.836 – 75,1%);                                                   francese:         693 – 25,7%                (608 – 24,9%);

Sesso:             donna:             1.327 – 50,8%              (1.223 – 50,0%);

                        uomo:              1.372 – 49,2%             (1,221 – 50%);

Metodo:         In Belgio è consentito solo l’eutanasia.

Natura dell’affezioni:

tumori: 1.696 – 62,8%            (1.569 – 64,2%);

affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 213 -7,9%    (187 – 7,7%);

affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore): 162 – 6,0%        

(149 – 6,1%);

combinazione di affezioni (poli patologia): 478 – 17,7%       (421 – 17,2%);

disturbi psichiatrici e cognitivi: 51 – 1,9% (43 (1,8%), in linea con il 2019 – 49 casi (1,8%);

Altre affezioni: 101 – 3,8%     (75 – 3,2%).

Natura della sofferenza:       

fisico e psichico:          2.162 – 80,1%             (2.068 – 84,6%);

solo fisico:                   481 – 17,8%                (329 – 13,5);

solo psichico (non da confondere con affezioni psichiatriche): 56 – 2,1%     (47 – 1,9%). 

Età:                 minori:                        0                                  (1);

da 18 a 59 anni:          329 – 12,3%                 (300 – 12,3%);

da 60 a 69 anni:          537 – 19,9%                 (300 – 12,3%);

da 70 a 79 anni:          746 – 27,6%                 (704 – 28,8%);

da 80 a 89 anni;          791 – 29,3%                (664 – 27,2%);

da 90 anni in poi         294 – 10,6%                (260 – 10,6&)

Stato della malattia:

terminale: 2.269 – 84,0%, di cui 73,1% malati sofferenti di tumore (2.133 – 88,5% di cui 78.8%% malati sofferenti di un tumore);

non terminale: 430 – 16%      (311 – 11,5%): incremento originato soprattutto da casi di poli patologia, nel 2021 – 191 contro 143 nel 2020 (più 43%).

Luogo del decesso:

abitazione:                              1465 – 54,3% (1.325 – 54,2);

ospedale:                                799 – 29,6%    (756 – 30,9%);

case di riposo e di cura:          387 – 14,3%    (301 – 12,3%);

altri:                                         48 – 1,8%       (62 – 2,5%).

Pendio scivoloso

I decessi in seguito all’eutanasia di malati psichiatrici e dementi nel periodo 2018/2021 erano rispettivamente 57 (2,4%) – 49 (1,8%) – 43 (1,8%) e 51 (1,9%). La stabilità dei casi mostra la prudenza dei medici nell’applicazione dell’eutanasia per questa categoria di malati, segno che del pendio scivoloso non c’è l’ombra.

Altre osservazioni e spiegazioni

Il gruppo di pazienti più importante in numero sono i pazienti con una malattia oncologica. Riguardava principalmente il tumore dell’apparato digerente, le vie respiratorie e il seno. I motivi per richiedere l’eutanasia includevano metastasi sintomatiche non curabili, esaurimento delle opzioni terapeutiche o il probabile insuccesso di altre, estesa recidività del tumore – non trattabile e fallimento delle cure palliative convenzionali. Il processo inarrestabile di deterioramento e/o paura di ulteriori sofferenze senza prospettive, causa inoltre sofferenze psicologiche. È stato ripetutamente riportato che i trattamenti palliativi convenzionali non erano in grado di controllare il dolore in modo accettabile per l’individuo.

Dopo le malattie oncologiche, la poli patologia è il motivo più importante per richiedere eutanasia. Il numero di segnalazioni riguardanti la polipatalogia di segnalazioni è rimasto stabile nel 2021. Più del 71% di questa categoria aveva più di 80 anni. Soffrivano di una combinazione di diverse condizioni gravi e incurabili e per quasi 50% il loro decesso non era previsto a breve termine.

La sofferenza dei pazienti con poli patologia è sempre causata da una combinazione di varie condizioni croniche che evolvono verso uno stadio finale. Anche nella poli patologia la sofferenza deve avere una base medica. La sensazioni di vita compiuta, la stanchezza di vivere o la vecchiaia, in assenza di una condizione grave e incurabile, non costituiscono motivo per richiedere l’eutanasia.  

Il numero di richieste di eutanasia eseguito sulla base di disturbi psichiatrici e cognitivi rimane stabile e è piuttosto basso. In tutti questi casi è stato possibile stabilire che i requisiti stabiliti dalla legge erano soddisfatti (un paziente capace di intendere e volere, una richiesta scritta, una condizione clinicamente disperata, una sofferenza insopportabilmente persistente e intrattabile causata da una malattia grave e incurabile e una richiesta ripetuta).

  • Disturbi psichiatrici

Nel corso del 2021 è stata applicata l’eutanasia su 24 pazienti psichiatrici. Il numero di pazienti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2020 e 2019 (22 nel 2020 e 25 nel 2019). Per tutti i pazienti si trattava di un processo di una malattia psichiatrica e di trattamenti, che è stato alla base della richiesta. Tutti i casi sono stato considerati non curabili dai medici segnalanti.

  • Disturbi cognitivi

Il numero di pazienti, capace di intendere e volere, con disturbi cognitivi come l’Alzheimer, è rimasto stabile rispetto al 2020 e al 2019. (26 nel 2021, 22 nel 2020 e 26 nel 2019). Per demenza si intende una condizione incurabile in cui sono influenzati sia il contenuto della coscienza che il grado di coscienza.

 Violazione dei requisiti di accuratezza

Nessun caso di violazione dei requisiti richiesti dalla legge era di una tale gravità da rinviare il medico al Pubblico Ministero.

Johannes Agterberg                                                19 aprile 2022

Questa informazione è destinata agli italiani che considerano di recarsi in Belgio per ottenere l’eutanasia.

 I non residenti possono beneficiare del quadro giuridico belga che disciplina l’eutanasia, a condizione naturalmente che rispettino i requisiti previsti della legge allo stesso modo di chiunque viva nel paese.

La distanza geografica, tuttavia, ha necessariamente sul processo un impatto di cui i non residenti devono essere consapevoli e che viene brevemente descritto nel presente documento.

Mentre la legge che disciplina l’eutanasia non si applica solo ai cittadini belgi, la residenza è comunque implicitamente un problema perché si tratta di una legge che de-criminalizza l’eutanasia. Di conseguenza, se il medico praticante (in seguito medico) deve evitare azioni penali, deve accertare che la richiesta del paziente è deliberata, ribadita e ben ponderata, che non è coercitiva e che il paziente subisce sofferenze fisiche o mentali insopportabili causate da una condizione grave e incurabile – sia che la sua origine sia patologica o accidentale.

Affinché il medico accerti che la richiesta è effettivamente deliberata, che non è il risultato di una qualche forma passeggera di depressione o di qualche fattore esterno come la pressione sociale o, deve aver sviluppato una profonda relazione terapeutica con il malato. Inoltre, il medico deve anche informare il paziente della sua condizione – che deve essere irrimediabile – e delle alternative delle cure disponibili o palliative.

Il medico dovrà anche consultare almeno un collega che esaminerà le cartelle cliniche e dovrà anche visitare il paziente. Se non si prevede un esito fatale a breve termine (cioè il paziente non è malato terminale), l’opinione deve essere richiesta a un terzo medico, uno psichiatra o un medico con esperienza specialistica nella patologia pertinente.

Di conseguenza, mentre la residenza in Belgio non è una condizione ai sensi della legge, la filosofia di base implica un soggiorno minimo nel paese e/o diversi viaggi per le varie consultazioni mediche poiché la relazione terapeutica non dovrebbe essere formato esclusivamente riguardante la questione dell’eutanasia.

È chiaro che ciò solleva difficoltà pratiche per coloro che vivono all’estero e si suggerisce che i non residenti in cerca di informazioni sul fine vita si rivolgiamo inizialmente alla loro associazione locale di diritto alla morte ed esamini le opzioni disponibili a livello locale.

In caso di soluzione a livello locale, tuttavia, il medico del paziente (medico generico o specialista) dovrebbe mettersi in contatto con i colleghi belgi specializzati nella patologia pertinente per avviare la procedura. Ciò implicherebbe ovviamente un viaggio in Belgio, probabilmente più volte, poiché le consultazioni possono non basarsi esclusivamente su cartelle cliniche o avvenire per telefono o via Internet.

È possibile l’assistenza di un interprete durante le visite mediche, il dossier medico del paziente deve essere tradotto in francese o olandese

Se il medico locale non fosse disposto o in grado di aiutare il suo paziente a stabilire questi contatti, i non residenti che desiderano impegnarsi in un tale processo potrebbero prendere in considerazione l’idea di contattare i “centri di consultazione di fine vita ” organizzate dall’ordine dei medici in diverse città belghe. I pazienti possono consultare detti centri autonomamente anche se dovrebbero preferibilmente essere indirizzati da un medico (medico di famiglia o specialista).  Queste consultazioni sono puramente informative e solo su appuntamento.

Vale anche la pena sottolineare qui che i medici sono particolarmente cauti quando si tratta di condizioni psichiatriche. Si tratta di situazioni di fronte alle quali ci vuole più tempo prima di decidere se l’eutanasia sarebbe ammissibile ai sensi della legge in quanto vogliono accertare che non vi è altra scelta né in termini di guarigione del paziente né per rendere le sue sofferenze più sopportabili. Ciò significa che il paziente dovrebbe con ogni probabilità prevedere un lungo soggiorno, di durata indefinibile, in Belgio senza alcuna garanzia di avere eventualmente accesso all’eutanasia.

Infine, i non residenti dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che attualmente vi è una notevole reticenza nel corpo medico quando si tratta di trattare con pazienti non residenti a causa delle difficoltà pratiche che ciò comporta – e questo in particolare quando si tratta di condizioni psichiatriche per ovvie ragioni.

Di conseguenza, i pazienti non residenti con una condizione psichiatrica non dovrebbero avere molte speranze – se ce ne sono – che avrebbero accesso all’eutanasia in questo paese.

I requisiti in cui l’eutanasia può essere eseguita legalmente sono piuttosto rigidi, giustamente.  Il lungo dibattito sull’adozione di questa legge sulla de-criminalizzazione è stato estremamente controverso e l’ADMD ha lottato duramente per vederlo adottato.  È quindi fondamentale che la filosofia di fondo del diritto sia rispettata, per non criticare la nostra organizzazione per aver promosso una qualche forma di “turismo dell’eutanasia”.

Johannes Agterberg                                                                  23 luglio 2020

N.B. La presa di posizione delle associazione belghe pro-fine-vita volontario non si scosta significativamente da quella delle associazioni olandesi

Fonti:  sito AMDM Assocition pour le Droit a Mourir dans la Dignité (Associazione per il Diritto di Morire Dignitosamente) www.ADMD.be

            Sito LEIF Levenseinde Informatie Forum (Foro di Informazione sul fine-vita) www.LEIF.be

            Sito www.finevitavolontario.it paese Belgio 18 maggio 2020 Testo della Legge sull’eutanasia

Art. 1

La presente legge disciplina una materia contemplata dall’art. 78 della Costituzione.

CAPITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 2

Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’eutanasia è definita come l’atto, praticato da una terza persona, che mette volutamente fine alla vita di una persona su richiesta della stessa.

CAPITOLO II (CONDIZIONI E PROCEDURE)

Art. 3

  1. Il medico che pratica l’eutanasia non commette alcuna violazione qualora adempia le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e accerti che:

– il paziente è maggiorenne o un minore emancipato, capace di intendere e volere al momento della richiesta;

– l’istanza è presentata con un’iniziativa volontaria, meditata e reiterata, e non risulta indotta da pressioni esterne;

– il malato è in una condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, che non può essere alleviata ed è la conseguenza di una malattia acuta o cronica grave e inguaribile.

  1. Indipendentemente dalle ulteriori condizioni che il medico vorrà porre al suo intervento, egli deve in via preliminare e in ogni caso:

1) informare il paziente circa le sue condizioni di salute e la sua speranza di vita, prendere accordi con il paziente stesso in merito alla sua richiesta di eutanasia e richiamare alla sua attenzione tutte le possibilità terapeutiche ancora esperibili, nonché le opportunità offerte dalle cure palliative ed i loro effetti. Deve giungere, insieme al paziente, al convincimento che non c’è alcuna altra soluzione ragionevole in quella situazione e che la richiesta del paziente è del tutto volontaria;

2) assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e della confrma della sua volontà. A questo scopo, ha successivi incontri con il paziente, distanziati da pause adeguate rispetto all’evoluzione delle condizioni di salute del paziente;

3) consultare un altro medico in merito alle caratteristiche di gravità e di incurabilità della malattia, precisando i motivi della richiesta del parere. Il medico consultato deve prendere conoscenza della cartella clinica, visitare il paziente ed assicurarsi delle caratteristiche di continuità, insopportabilità e di non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati. Il medico consultato deve comportarsi in modo autonomo sia nei riguardi del paziente che nei confronti del curante, e deve essere in possesso di una competenza professionale in merito alla patologia del caso. Il curante deve informare il paziente circa l’esito del consulto;

4) se esiste un un’équipe terapeutica che ha un rapporto continuativo con il paziente, il medico curante deve sottoporre la richiesta del paziente stesso all’équipe o ad alcuni componenti della medesima;

5) qualora il paziente lo richieda, deve interpellare i congiunti indicati dallo stesso paziente;

6) assicurarsi che il paziente possa discutere in merito alla sua istanza con le persone che desidera incontrare.

  1. Se il curante ritiene che il decesso non avverrà probabilmente entro breve termine, deve inoltre:

1) consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della patologia che ha colpito il paziente, precisando i motivi della richiesta di parere. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica, visitare il paziente, assicurarsi della continuità, insopportabilità e non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche, nonché delle disposizioni comprovanti la volontarietà della richiesta, la sua ponderatezza e costanza. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati e le relative risultanze. Il consulente deve essere autonomo sia nei riguardi del paziente, che nei confronti del medico curante e del primo medico chiamato a consulto. Il medico curante deve informare il paziente circa i risultati del consulto;

2) lasciare che trascorra almeno un mese dalla presentazione da parte del paziente dell’istanza scritta e la messa in atto dell’eutanasia.

  1. L’istanza del paziente deve essere fatta per iscritto. Il documento è redatto, datato e sottoscritto dal paziente stesso. Se non è in grado di provvedere autonomamente, l’istanza è redatta nella forma scritta da una persona maggiorenne, scelta dal paziente, che non deve avere alcun interesse materiale al decesso del congiunto.

Questa persona deve precisare che il paziente non è in condizione di formulare l’istanza per iscritto e ne indica i motivi. In questo caso, l’istanza è formulata per iscritto alla presenza del medico curante e la suddetta persona deve indicare nell’istanza di cui sopra le generalità del curante. L’istanza deve essere inserita nella cartella clinica.

Il paziente può revocare l’istanza in qualsiasi momento, nel qual caso il documento è prelevato dalla cartella clinica e viene restituito al paziente.

  1. Tutte le istanze formulate dal paziente, nonché la documentazione raccolta dal curante e le relative risultanze, compresa la o le relazioni dei consulenti sono regolarmente inserite nella cartella clinica del paziente.

CAPITOLO III (LE ISTANZE PREVENTIVE)

Art. 4

  1. Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata in grado di intendere e di volere può, nella previsione di non avere più la possibilità di manifestare la sua volontà, esprimere per iscritto, in una apposita dichiarazione, la richiesta che un medico pratichi l’eutanasia qualora accerti:

– che è colpito da una malattia acuta o cronica grave e inguaribile;

– che è in una condizione di incoscienza;

– che questa situazione è irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Nella dichiarazione possono essere designate una o più persone di fiducia, maggiorenni, individuate in base ad un ordine di preferenza, con il compito di informare il medico curante circa la volontà del paziente. Ciascuna delle persone di fiducia sostituisce quella che la precede nei casi di rifiuto, impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante, il medico chiamato al consulto ed i componenti del gruppo medico curante non possono essere designati fra le persone di fiducia.

La dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento. Essa deve essere redatta per iscritto alla presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non abbia alcun interesse materiale dal decesso del paziente; inoltre deve essere datata e sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni, e, se possibile, dalla o dalle persone di fiducia designate.

Se la persona, che desidera fare una dichiarazione preventiva, è fisicamente nell’impossibilità permanente di redigerla e di firmarla, le sue richieste devono essere riportate per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta, che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno che non abbia alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. In questo caso la dichiarazione deve precisare che il dichiarante non è in grado di scrivere e di firmare, precisandone i motivi. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dalla persona che ha redatto per iscritto la dichiarazione stessa, dai testimoni e, se è il caso, dalla o dalle persone di fiducia.

Una certificazione medica che attesti l’impossibilità fisica permanente deve essere allegata alla dichiarazione.

La dichiarazione può essere presa in considerazione solamente se è stata fatta o confermata da meno di cinque anni prima dell’inizio dell’impossibilità del paziente di manifestare la propria volontà.

La dichiarazione può essere annullata o modificata in qualsiasi momento.

Il Re stabilisce le modalità relative alla presentazione, conservazione, conferma, annullamento, nonché alla trasmissione della dichiarazione ai medici incaricati, tramite i servizi del registro nazionale.

  1. Il medico che pratica l’eutanasia, a seguito di una dichiarazione preventiva di cui al paragrafo 1, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se accerta che il paziente:

– è gravemente colpito da una malattia acuta o cronica incurabile;

– non è in grado di esprimersi;

– le sue condizioni di salute sono irreversibili sulla base delle attuali conoscenze scientifiche;

– rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

Senza alcuna limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico ritiene di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:

1) consultare un altro medico in merito alla irreversibile situazione medica del paziente, informandolo sui motivi del consulto. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica e visitare il paziente. Deve redigere una relazione in merito alle sue constatazioni. Se nella dichiarazione di volontà è stata designata una persona di fiducia,  il medico curante deve mettere la suddetta persona al corrente dei risultati del consulto.

Il medico consultato deve essere autonomo sia rispetto al paziente sia nei confronti del medico curante e deve essere competente nei riguardi della patologia da cui il paziente è affetto;

2) se un gruppo medico è in costante contatto con il paziente, deve esaminare il contenuto della dichiarazione preventiva con il suddetto gruppo o con alcuni dei suoi componenti;

3) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa la volontà del paziente;

4) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa i contenuti della dichiarazione preventiva del paziente con i congiunti del paziente stesso designati dalla persona di fiducia.

La dichiarazione preventiva, nonché tutte le pratiche svolte dal medico curante ed i relativi esiti, ivi compresa la relazione del consulente medico, vanno inserite nella cartella clinica del paziente.

CAPITOLO IV (LA DICHIARAZIONE)

Art. 5

Il medico che ha praticato una eutanasia consegna, entro i successivi quattro giorni lavorativi, il documento previsto dall’articolo 7, regolarmente compilato, alla Commissione federale di controllo e di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 6 della presente legge.

CAPITOLO V (LA COMMISSIONE FEDERALE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE)

Art. 6

  1. È istituita una Commissione federale di controllo e valutazione sull’applicazione della presente legge, di seguito denominata “La Commissione”.
  2. La Commissione è composta da 16 componenti, designati in base alle loro conoscenze ed esperienze nelle materie concernenti la competenza della Commissione. Otto componenti sono laureati in medicina, di cui almeno quattro docenti in una università belga. Quattro componenti sono docenti di diritto in una università belga o avvocati. Quattro componenti sono scelti fra coloro che si occupano delle problematiche dei pazienti colpiti da malattie incurabili.

L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con il mandato di componente di una assemblea con funzioni legislative, nonché di membro del Governo federale o regionale.

I componenti della Commissione sono nominati per un periodo rinnovabile di quattro anni, nel rispetto della parità linguistica – ad ogni gruppo linguistico compete la designazione di almeno tre candidati di ciascun sesso – e assicurando una rappresentanza pluralistica, sulla base di un decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su una doppia lista presentata dal Senato. Il mandato termina di diritto nei casi in cui il componente della Commissione non svolge più la funzione in base alla quale era stato nominato. I candidati che non sono stati designati come componenti effettivi sono nominati membri supplenti sulla base di un elenco in cui è precisato l’ordine di chiamata dei supplenti stessi. La Commissione è presieduta da un presidente del gruppo linguistico francese e da uno del gruppo linguistico fiammingo. I presidenti sono eletti dai componenti della Commissione appartenenti al rispettivo gruppo linguistico.

La Commissione può validamente deliberare solamente se sono presenti i due terzi dei suoi componenti.

  1. La Commissione approva il proprio regolamento interno.

Art. 7

La Commissione istituisce un registro che deve essere compilato dal medico ogni qualvolta pratica un’eutanasia.

Il registro è composto da due parti. La prima deve essere redatta dal medico. Deve contenere i seguenti elementi:

1) le generalità e il domicilio del paziente;

2) i cognomi, i nomi e il numero di registrazione all’Inami e il domicilio del medico curante;

3) i cognomi ed i nomi, nonché il numero della registrazione all’Inami e il domicilio del o dei medici che sono stati consultati in merito alla richiesta dell’eutanasia;

4) i cognomi, i nomi, il domicilio e la qualifica di tutte le persone interpellate dal medico curante, nonché le date in cui le consultazioni sono state effettuate;

5) nel caso in cui sia stata redatta una dichiarazione preventiva contenente la designazione di una o più persone di fiducia, i cognomi ed i nomi della o delle persone di fiducia consultate.

La prima parte del registro è riservata. È trasmessa dal medico curante alla Commissione. Può essere consultata solamente a seguito di un provvedimento della Commissione e non può in nessun caso essere assunta dalla Commissione come elemento delle proprie valutazioni.

La seconda parte è anch’essa riservata e contiene i seguenti dati:

1) il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;

2) la data, il luogo e l’ora del decesso;

3) l’indicazione della grave malattia acuta o cronica sofferta dal paziente;

4) la causa delle sofferenze e le loro caratteristiche relative alla persistenza e insopportabilità;

5) i motivi in base ai quali la sofferenza è stata accertata come non riducibile;

6) i dati che hanno consentito di accertare che la richiesta di eutanasia è stata presentata in modo volontario, a seguito di riflessioni e confermata senza alcuna pressione esterna;

7) se poteva essere ritenuto che il decesso sarebbe avvenuto a breve termine;

8) se esiste una dichiarazione di volontà;

9) la procedura adottata dal medico curante;

10) la qualifica del o dei medici consultati, nonché i pareri da essi espressi e le relative date;

11) la qualifica delle persone consultate dal medico curante e le date in cui sono state interpellate;

12) le modalità in base alle quali l’eutanasia è stata messa in atto ed i mezzi utilizzati.

Art. 8

La Commissione esamina i registri, regolarmente compilati, trasmessi dai medici. Verifica, sulla base della seconda parte del registro, se l’eutanasia è stata messa in atto nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nella presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di rimuovere l’anonimato. Quindi prende in esame la prima parte del registro. Può chiedere al medico curante di trasmettere tutti i dati della cartella clinica relativi all’eutanasia.

La Commissione si pronuncia entro due mesi.

Nei casi in cui, a seguito di una decisione assunta con la maggioranza dei due terzi, la Commissione ritiene che le condizioni previste nella presente legge non sono state rispettate, invia il dossier al Procuratore del Re del luogo del decesso del paziente.

Qualora la rimozione dell’anonimato metta in evidenza fatti o circostanze suscettibili di violare l’indipendenza o l’imparzialità di giudizio di un componente della Commissione, detto componente deve rifiutarsi di esaminare la questione o può essere ricusato dalla Commissione.

Art. 9

La Commissione predispone per le Camere legislative, la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in seguito ogni due anni:

  1. a) una relazione statistica fondata sulle informazioni raccolte nella seconda parte dei registri che i medici trasmettono dopo averli compilati ai sensi dell’art. 8;
  2. b) una relazione contenente una descrizione ed una valutazione sull’applicazione della presente legge;
  3. c) occorrendo, raccomandazioni suscettibili di sfociare in iniziative legislative e/o in altre misure concernenti l’applicazione della presente legge.

Per l’espletamento dei suddetti compiti, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni utili presso le diverse autorità e istituzioni. Le informazioni raccolte dalla commissione sono riser­vate.

Nessuno di questi documenti può contenere l’identità di persone indicate nei fascicoli trasmessi alla Commissione nell’ambito dei controlli previsti dall’articolo 8.

La Commissione può decidere di comunicare informazioni statistiche ed esclusivamente tecniche, con l’esclusione di tutti i dati di natura personale, ai gruppi universitari di ricerca, che abbiano rivolto una istanza motivata. La Commissione può acquisire il parere di esperti.

Art. 10

Il Re mette a disposizione della Commissione il personale amministrativo necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Gli organici e l’appartenenza linguistica del personale amministrativo sono definiti mediante decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e di giustizia.

Art. 11

Le spese di funzionamento e quelle relative al personale addetto alla Commissione, nonché la retribuzione dei componenti della Commissione stessa sono attribuite in parti eguali ai bilanci dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e giustizia.

Art. 12

Tutti coloro che concorrono, in qualsiasi modo, all’applicazione della presente legge, sono tenuti a rispettare la riservatezza dei dati che gli sono affidati, nell’esercizio del loro compito, sia direttamente che indirettamente. Si applica l’articolo 458 del Codice penale.

Art. 13

Entro sei mesi dal deposito della prima relazione e, se del caso, delle raccomandazioni della Commissione di cui all’articolo 9, le Camere legislative organizzano un dibattito sull’argomento. Il termine di sei mesi è sospeso durante il periodo di scioglimento delle Camere legislative e/o quando il Governo non ha ancora ottenuto la fiducia delle Camere legislative.

CAPITOLO VI (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Art. 14

L’istanza e la dichiarazione preventiva di volontà previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge non stabiliscono obblighi di sorta. Nessun medico è tenuto a praticare l’eutanasia.

Nessun’altra persona può essere obbligata a prendere parte all’eutanasia.

Se il medico consultato rifiuta di mettere in atto l’eutanasia, è obbligato ad informare in tempo utile il paziente o l’eventuale persona di fiducia, precisandone i motivi. Nei casi in cui il suo rifiuto sia motivato da ragioni mediche, la relativa comunicazione è inserita nella cartella clinica del paziente.

Il medico, che rifiuta di dare seguito ad una richiesta di eutanasia, è obbligato, su istanza del paziente o della persona di fiducia di questi, a trasmettere la cartella clinica del paziente al medico designato dal paziente stesso o dalla persona di fiducia.

Art. 15

La persona deceduta a seguito dell’eutanasia praticata nel rispetto delle condizioni imposte dalla presente legge è considerata defunta per morte naturale per quanto concerne l’approvazione dei contratti stipulati, in particolare delle polizze assicurative.

Le disposizioni dell’articolo 909 del Codice civile sono applicabili ai componenti del gruppo dei medici curanti di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art. 16

La presente legge entra in vigore non oltre i tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.

 (*) Traduzione a cura della redazione di Prospettive assistenziali dal testo pubblicato su Medicina e morale, n. 5, 2002. La legge è stata promulgata il 28 maggio 2002.

È stato presentato il comunicato stampa che riguarda la relazione della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Eutanasia (La Commissione) con i dati dell’eutanasia per l’anno 2019. Un’analisi dettagliata di detti dati sarà pubblica della relazione biennale (2018 e 2019) della Commissione, che sarà pubblicata in seguito.

Leggero incremento delle segnalazioni e natura dei casi
Nell’anno 2019 c’è stato un leggero incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalla Commissione: da 2.357 nel 2018 a 2.655 nel 2019 (più 11,6%%).
Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:

  • Lingua: fiammingo: 2.053 (77,3), 602 (22,7%)
  • Sesso: donna: 1.254 (47,2%), uomo: 1.401 (52,8%);
  • Metodo: In Belgio è consentito solo l’eutanasia.
  • Natura dell’affezioni: tumori: 1.659 (62,5%), affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 231 (68,7), affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore): 175 (6,6%), combinazione di affezioni: 460 (17,3%), affezioni psichiatriche e demenza: 49 (1,8%), altre affezioni: 81 (3,0%). Questo quadro non si scosta sostanzialmente dalla situazione olandese (vedi il mio articolo del 27 aprile 2020.
  • Natura della sofferenza: fisico e psichico: 2.199 (82,8%), solo fisico: 341 (12,8%), solo psichico non da confondere con affezioni psichiatriche) 115 (4,3%).
  • Età: minori 1, da 18 a 29 anni: 7 (0,3%), da 30 a 39 anni: 31 (1,2%), da 40 a 49 anni; 65 (2,4%), da 50 a 59 anni: 220 (8,3%), da 60 a 69 anni: 532 (20%), da 70 a 79 anni: 755 (28,4%), da 80 a 89: 739 (27,8%), da 90 anni in poi: 305 (11,5%).
  • Medico segnalante: Medico di famiglia: 840 (31,6%), specialista: 906 (34,1%%), specialista palliativista: 204 (7,7%), medici appartenenti a LEIF/EOL (centri specializzati nell’applicazione dell’eutanasia): 705 (26,6%).
  • Stato della malattia: Terminale 2.207 (83,1%), Non terminale 448 (16,9%).

Luogo del decesso: Abitazione: 1.164 (34,8%), ospedale: 1.016 (38,3%), case di riposo e di cura: 422 (15,9%), altri: 53 (2,0%).
Nessun caso di violazione dei requisiti richiesti dalla legge era di una tale gravità chiedendo il rinvio al Pubblico Ministero.

I decessi in seguito all’eutanasia di malati psichiatrici e dementi nel 2018 erano 57 (2,4%). La diminuzione nel 2019 mostra la prudenza dei medici nell’applicazione dell’eutanasia per questa categoria di malati, segno che del pendio scivoloso non c’è l’ombra.

Johannes Agterberg     6 maggio 2020

Il medico belga Marc van Hoey è stato dismesso da ulteriori procedimenti giudiziari per il suo aiuto al suicidio di Simona de Moor. La Corte, e in precedenza anche il Pubblico Ministero, ha deciso che la decisione del medico non era “eutanasia” e che pertanto il procedimento non sarebbe continuato.
Il caso era arrivato al Pubblico Ministero dopo che la Commissione Federale belga di Controllo Eutanasia giudicò l’operato del medico come “non in linea con i criteri di accuratezza” della legge sull’eutanasia belga. La commissione ha concluso che non era convinto che le condizioni del paziente fossero medicalmente senza speranza. Inoltre, il medico non aveva consultato uno psichiatra, anche se avrebbe dovuto, ora che la sofferenza del paziente era psicologica e non terminale.
Simona de Moor, una signora di 85 anni, non voleva più vivere dopo la morte di sua figlia nel 2015. Quando ha perso anche suo marito, ha chiesto al suo medico di aiutarla a morire. Questo medico, dopo un lungo periodo di osservazione, acconsentì e fornì a De Moor una mistura che lei bevve volontariamente. Morì pochi minuti dopo. Un canale televisivo australiano ha realizzato un documentario in cui è stato presentato il caso.
In Belgio, l’assistenza al suicidio non è specificatamente vietata dalla legge penale: il suicidio in sé non è un reato penale, conseguentemente l’assistenza al suicidio altresì non è reato. Tuttavia, la letteratura (Griffiths, Weyers & Adams, Euthanasia and law in Europa, 2008) insegna che può essere punita, sulla base del concetto che è dovere di un cittadino aiutare una persona in grave pericolo (articoli 422bis e 422ter del codice penale belga). Una persona che non adempia a questo dovere può essere punita con una pena detentiva tra 8 giorni e un anno.
Con l’introduzione della Legge belga sull’eutanasia, è emersa la domanda se questi articoli riguardassero anche il suicidio assistito, poiché non è, come nella legge olandese, esplicitamente menzionato. A questa domanda è stata data una risposta positiva dal Consiglio di Stato belga, dall’ordine dei medici e dalla Commissione di Controllo belga.
Quando ho incontrato Marc, anche se non ha voluto esprimere un giudizio sul caso visto che il procedimento penale era ancora in coso, mi sembrava tranquillo, convinto che aveva aiutato una donna che soffriva terribilmente dalla sua condizione di vita, sola e senza la minima speranza di ritrovare la voglia di vivere.
Annotazioni: La sentenza della Corte non è (ancora) pubblicata, ma sulla base delle informazioni fornite dai media, seguono alcune considerazioni su questa decisione.
1) Il caso di De Moor sarebbe potuto essere utilizzato per ottenere maggiore chiarezza come la sofferenza psicologica dovrebbe essere giudicata. La decisione di interrompere il procedimento legale significa che quest’opportunità è stata persa.
2) Fino ad ora, il suicidio assistito è visto come una forma di eutanasia e giudicato come tale. La decisione della Corte può portare alla conclusione che il suicidio assistito non rientra più nel campo di applicazione della legge sull’eutanasia.
3) Fino ad ora, il suicidio assistito è considerato punibile, anche se non è esplicitamente vietato dalla legge belga. Se la decisione della Corte indica che il suicidio assistito non è più un crimine, significherebbe che quando un paziente è disposto a bere lui stesso la medicina, il medico non è più vincolato dai criteri della legge sull’eutanasia.

Fonte: Newsletter World Federation Right to Die Societies

Tradotto e integrato da Johannes Agterberg 19 giugno 2019

In tutta la confusione che circonda la crisi di Covid 19, sarebbe quasi passata in osservata la modifica della legge sull’eutanasia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale belga del 15 marzo scorso.
La modifica in realtà significa un miglioramento rispetto alla legge del 2002:
1. Le dichiarazioni di volontà redatte o rinnovate ai sensi della legge del 2002 perdevano la loro validità dopo 5 anni e quindi dovevano essere nuovamente registrate presso il comune. D’ora in poi, i testamenti redatti o rinnovati dopo il 2 aprile 2020 (data di entrata in vigore della modifica della legge) hanno validità a tempo indeterminato. La modifica o il ritiro è ovviamente possibile in qualsiasi momento.
2. L’adeguamento del periodo di validità della dichiarazione ha conseguenze per le condizioni in cui viene applicata l’eutanasia:
• l’unico o l’ultimo delegato di fiducia designato “non può, ad esempio, essere rifiutato, impedito, inabilitato o deceduto”;
• Se il medico consultato rifiuta di applicare l’eutanasia sulla base della sua libertà di coscienza, deve informare il paziente o il delegato di fiducia in tempo utile cioè non oltre 7 giorni dopo la formulazione iniziale della richiesta. Deve spiegare i motivi del suo rifiuto e rimandare il paziente a un altro medico designato dal paziente o dal delegato di fiducia;
• se il medico consultato rifiuta di applicare l’eutanasia per motivi medici, deve informare tempestivamente il paziente o delegato di fiducia, spiegando i motivi del rifiuto. I motivi medici sono registrati nel dossier medico del paziente;
• il medico che rifiuta l’eutanasia deve in ogni caso fornire al paziente o al delegato di fiducia i dati necessari per poter contattare un centro o una associazione specializzati per quanto riguarda l’applicazione dell’eutanasia.
Su richiesta del paziente o delegato di fiducia, deve inoltre fornire il dossier medico del paziente al medico designato dal paziente o dal delegato di fiducia e entro 4 giorni.

Fonte: sito www.rws.be RWS Recht op Waardig Sterven (Diritto ad una morte dignitosa)

Traduzione: Johannes Agterberg 18 maggio 2020

28 febbraio 2014 – Belgio: eutanasia a minori

Il 28 febbraio 2014 la Camera ha approvato definitivamente la legge che modifica la legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia, al fine di rendere possibile l’eutanasia per minori.

Il testo della legge è il seguente

Articolo 1. Questa legge regola la materia di cui all’articolo 78 della Costituzione (si tratta di un l’articolo di carattere generale che indica in quali circostanze entrambe le Camere possono decidere di approvare una legge – JA).

Articolo. 2. All’articolo 3 della legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia vengono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al paragrafo1, comma 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“- il paziente è un adulto capace di intendere e volere, o un minore emancipato legalmente competente, o un altro minore soggetto a giudizio e ne è a conoscenza al momento della sua richiesta;”;

  1. b) al § 1, primo comma, al terzo trattino, sono inserite le parole “adulto o minore capace di intendere e volere” (in seguito capace – JA) tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. c) il paragrafo 1, paragrafo 1, è completato da un quarto trattino, che legge:

“- il paziente minore che è capace, si trova in una condizione medica di sofferenza fisica persistente e insopportabile e senza speranza, che non può essere alleviata e che porterà alla morte nel prossimo futuro, condizione non curabile causata da incidente o malattia; “;

  1. d) il paragrafo 2 è completato da un 7 ° comma, leggendo:

“7 ° se il paziente è minorenne capace, consultare anche uno psichiatra infantile e adolescenziale o uno psicologo e informarlo dei motivi di tale consulto.

Lo specialista consultato prende conoscenza della cartella clinica, visita il paziente, accerta che il minore sia giudicato capace e lo attesta per iscritto.

Il medico curante informa il paziente e i suoi rappresentanti legali dell’esito di questa consultazione.

Durante un colloquio con i legali rappresentanti del minore, il medico curante fornisce loro tutte le informazioni di cui al § 2, 1 °, e si accerta che siano d’accordo con la richiesta del minore malato. “;

  1. e) nella frase introduttiva del § 3, le parole “adulto o minore capace” sono inserite tra la parola “il” e la parola “paziente”;
  2. f) al § 4, la frase “La richiesta del paziente deve essere scritta” è sostituita dalla seguente:

“La richiesta del paziente, nonché il consenso dei rappresentanti legali se il paziente è minorenne, deve essere effettuata per iscritto.”;

  1. g) è inserito un § 4/1, leggendo:

“§ 4/1. Dopo che il medico ha esaminato la richiesta del paziente, alle parti coinvolte viene offerta la possibilità di assistenza psicologica”.

Arte. 3. L’articolo 7, comma 4, 1 °, della stessa legge è integrato dalle parole “e, per quanto riguarda il paziente minore, se è giudicato capace”.

  • Dato a Bruxelles, il 28 febbraio 2014.

Commento

L’estensione della legge sull’eutanasia ai minori è un dato di fatto dal febbraio 2014. Tuttavia, ci sono molte differenze tra la legge del 2002 (adulti e minori capaci) e il testo approvato dalla riunione plenaria della Camera dei rappresentanti belga.

Anche in questo caso la legge presuppone un richiedente competente. Sebbene non sia prevista un’età minima, si afferma che si tratta di quel gruppo di minori che può essere considerato capace di giudicare la propria condizione e le cure proposte.

Le differenze in due parole:

  • il minore deve essere “cosciente”, quindi l’eutanasia non può essere richiesta sulla base di una direttiva anticipata sull’eutanasia. Quest’ultima è una richiesta legale in caso di coma irreversibile;
  • la richiesta può essere accolta solo se c’è una sofferenza fisica insopportabile. Ciò non significa solo che possono essere considerati solo disturbi di natura fisica (sono esclusi i problemi psichiatrici incurabili), ma solo quelle condizioni fisiche che si traducono in sofferenza fisica.
  • l’estensione della legge è limitata alle situazioni terminali (“decesso nel prevedibile futuro”);
  • Contrariamente alla legge per gli adulti, dove la consulenza indipendente di un medico è sufficiente in una situazione terminale di un minore, il medico deve sempre consultare uno psicologo infantile e dell’adolescenza o uno psicologo;
  • la procedura può svolgersi solo con il benestare dei legali rappresentanti del minore (genitori, tutore);
  • la richiesta di eutanasia deve essere presentata dal minore e dai suoi rappresentanti legali (genitori, tutore);
  • Deve essere possibile offrire ai parenti più prossimi (“parti coinvolte”) la possibilità di ricevere l’assistenza psicologica.

Johannes Agterberg

Fonti consultate: Sito ufficiale del governo belga e sito LEIF – Forum di Esperienza Fine-Vita

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